Chi guida senza patente rischia la sanzione amministrativa (solo per la prima volta)

La condotta di guida senza patente, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 8/2016, costituisce illecito amministrativo, restando invece sanzionata a livello penale con l’arresto fino a un anno la guida senza patente in caso di recidiva o reiterazione nel biennio.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20338/17 depositata il 28 aprile. Il caso. Il Tribunale di Ascoli Piceno assolveva l’imputato dall’accusa di guida senza patente con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” e disponeva la trasmissione degli atti alla Prefettura per quanto di competenza. Il PG ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge per l’omessa considerazione che la contestazione della recidiva nel biennio precedente esclude l’operatività della depenalizzazione di cui al d.l. n. 8/2016. La recidiva fa scattare il penale. La Corte di legittimità ripercorre le disposizioni in materia di depenalizzazione introdotte dalla disciplina invocata dal ricorrente sottolineando che, con riferimento all’ipotesi di guida senza patente, l’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8/2016 ha trasformato la contravvenzione di cui all’art. 116, comma 15, c.d.s. secondo il quale chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno [] in illecito amministrativo nelle ipotesi punite con la sola pena pecuniaria. È infatti stata espressamente esclusa dall’ abolitio criminis l’ipotesi punita con la pena detentiva in quanto tali fattispecie sono ritenute fattispecie autonome di reato . Da tale ricostruzione argomentativa, consegue che la condotta di guida senza patente costituisce illecito amministrativo, restando invece sanzionata a livello penale con l’arresto fino a un anno la guida senza patente in caso di recidiva o reiterazione nel biennio. Considerando che la sentenza impugnata ha contraddetto i principi summenzionati, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la pronuncia con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 marzo – 28 aprile 2017, n. 20338 Presidente Blaiotta – Relatore Gianniti Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Ascoli con la sentenza impugnata ha assolto V.U. dall’imputazione di guida senza patente, accertata in San Benedetto del Tronto in data 16 e 29 marzo 2013 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Prefettura di Ascoli per quanto di competenza. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona denunciando violazione di legge. Il Pubblico Ministero ricorrente fa presente che il Tribunale è pervenuto al giudizio assolutorio senza considerare che, nel caso in cui sia contestata la recidiva nel biennio, non opera la depenalizzazione di cui al d.l. del 15 gennaio 2016 n. 8. Considerato in diritto 1. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato. 2. Può essere utile ripercorrere brevemente le disposizioni in materia di depenalizzazione introdotte ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo dell’articolo 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n 67, e finalizzato a rispondere alla scelta di politica criminale di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione penale. In particolare, con specifico riferimento all’ipotesi contravvenzionale di guida senza patente, l’articolo 116 comma 15 già comma 13 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede va la pena dell’ammenda per colui che guida veicoli senza aver conseguito la patente ovvero essendo stata questa revocata o non rinnovata. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio dispone che si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Tale contravvenzione, nelle ipotesi punite con la sola pena pecuniaria, è stata trasformata in illecito amministrativo dall’articolo 1 comma 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. Tuttavia, dalla abolitio criminis è stata esclusa l’ipotesi punita anche con la pena detentiva, giacché l’articolo 1 comma 2 del d.lgs. n. 8/2016 - dopo aver affermato la depenalizzazione anche dei reati che, nelle ipotesi aggravate , sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - precisa che, in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato . Dunque, la contravvenzione di guida senza patente - di cui all’articolo 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - dal 6 febbraio 2016 costituisce illecito amministrativo. Resta invece sanzionata penalmente la guida senza patente in caso di recidiva/reiterazione nel biennio il fatto assume carattere penale, configurandosi come autonoma fattispecie di reato, punita con l’arresto fino a 1 anno. 3. Occorre aggiungere che l’articolo 5 - nel prevedere che Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato - ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all’articolo 116, comma 15 Cod. strad. il nuovo reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali devono essere accertati dall’autorità amministrativa con provvedimento esecutivo. Al riguardo di detta previsione normativa questa Sezione, di recente sent. n. 48779 del 21/09/2016, PM in proc. S., Rv. 268247 , ha avuto modo di precisare che - trattasi di norma che ha la funzione di integrazione della fattispecie contravvenzionale, rispetto alla quale concorre alla definizione di recidiva tale conclusione poggia sul dato testuale, laddove la disposizione menziona l’illecito depenalizzato , ovvero quello che può esser commesso solo dopo l’entrata in vigore della legge di depenalizzazione - per i fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto in argomento, la recidiva risulta integrata non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico ma anche solo quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata - non è coerente ritenere, in relazione ai fatti commessi anteriormente al 6.02.2016, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, che ove manchi il giudicato nel biennio relativo a fatto pregresso di analoga natura debba o possa tenersi conto di un eventuale provvedimento amministrativo divenuto esecutivo che attesti comunque l’avvenuta violazione. D’altra parte, resta sempre fermo il principio, già affermato da questa Corte nella vigenza della precedente normativa, in base al quale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della recidiva nel biennio , rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede sent. n. 40617 del 30/04/2014, PM e Mauro, Rv. 26030401 . 4. Di tale quadro normativo non ha tenuto conto il Tribunale di Ascoli Piceno, laddove, nella sentenza impugnata, ha assolto S.S. dalla imputazione di guida senza patente, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, senza considerare che, nella specie, è stata contestata la recidiva nel biennio e senza farsi carico di motivare se la contestata recidiva andava o no esclusa alla luce dei principi di diritto affermati da questa Corte. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, che, nel procedere a nuovo giudizio, terrà conto dei principi di diritto sopra richiamati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno.