Minuto più minuto meno ma l’udienza può essere nulla

L’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del difensore integra nullità assoluta della stessa.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 19221/17 depositata il 21 aprile. Il caso. Convalidato dal GIP il suo arresto in flagranza, per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, l’imputato ricorre per cassazione lamentando violazione di legge relativamente alla mancata presenza, durante l’udienza di convalida, dell’interprete. Non solo, il ricorrente deduce che la stessa udienza è stata tenuta con anticipo rispetto all’orario fissato. La sentenza anticipata è nulla. Ritenendo infondata la doglianza relativa alla mancanza dell’interprete poiché non vi era alcuna assistenza linguistica da garantire non essendoci stato alcun interrogatorio, la Corte si concentra piuttosto sull’ultimo motivo del ricorso. Infatti, gli Ermellini, relativamente allo svolgimento dell’udienza in ora anticipata rispetto a quella fissata ritengono opportuno ribadire il principio ormai consolidato secondo cui integra nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del difensore . Inoltre, prosegue il Collegio, integra nullità di ordine generale il mancato rispetto dell’orario di udienza in assenza dell’indagato o imputato, trattandosi di invalidità relativa all’intervento dello stesso, a norma dell’art. 178, comma 1, lett. c , c.p.p. . Nel caso di specie, il fatto che l’udienza sia stata tenuta 10 minuti prima dell’orario fissato, risolvendosi simultaneamente in assenza dell’imputato, fa si che questa debba essere considerata nulla. Pertanto, al Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per al Tribunale per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 2 marzo – 21 aprile 2017, n. 19221 Presidente Conti – Relatore Corbo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza emessa in data 9 novembre 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto in flagranza di I.C. per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo marijuana, a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ed ha concesso il nulla osta all’espulsione. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe personalmente l’I. , formulando un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge, avendo riguardo alla mancata presenza dell’interprete. Si deduce che l’I. aveva fatto presente di conoscere esclusivamente la lingua inglese e che, ciononostante, non era stata effettuata la citazione dell’interprete nemmeno per l’udienza di convalida. Si aggiunge che la mancata presenza dell’interprete non può integrare causa di forza maggiore che non impedisce la convalida. Si contesta, infine, che l’udienza si è tenuta con anticipo rispetto all’orario fissato. 3. Il ricorso è fondato in relazione all’ultimo profilo di doglianza. Le censure concernenti la mancata citazione o presenza dell’interprete per l’udienza di convalida, sono manifestamente infondate non vi era alcuna assistenza linguistica da garantire, in quanto nessun interrogatorio si è tenuto per l’assenza dell’indagato, già liberato dal Pubblico ministero ex art. 121 disp. att. cod. proc. pen Diversamente, invece, deve concludersi con riferimento alla doglianza relativa allo svolgimento dell’udienza in ora anticipata rispetto a quella fissata, nonostante l’assenza dell’indagato. Costituisce principio consolidato quello secondo cui integra nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del difensore cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 3849 del 23/09/2014, dep. 2015, Traore, Rv. 262676, nonché Sez. 5, n. 39843 del 23/09/2008, Cordiano, Rv. 241738 . Integra in ogni caso una nullità di ordine generale il mancato rispetto dell’orario di udienza in assenza dell’indagato o imputato, trattandosi di invalidità relativa all’ intervento dello stesso, a norma dell’art. 178, comma 1, lett. c , cod. proc. pen. Nella vicenda in esame, l’udienza si è tenuta dieci minuti prima dell’orario fissato e si è risolta simultaneamente, stante l’assenza dell’imputato e di indicazioni di un diverso orario di chiusura, e nonostante la verbalizzazione dell’opposizione del difensore alla convalida. Deve quindi rilevarsi la nullità dell’udienza e, conseguentemente, dell’ordinanza emessa all’esito della stessa. 4. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ferrara per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ferrara.