“Giornalismo becero”: condannato per diffamazione

Fatale la pubblicazione online di una lettera aperta in replica ad un articolo. Respinta la linea difensiva, che sosteneva l’ipotesi di un legittimo esercizio del diritto di critica. Inequivocabili le parole utilizzate.

Giornalismo becero”. Reazione piccata, quella di uno dei personaggi citati in un articolo, e punibile penalmente. Consequenziale, difatti, la condanna per diffamazione Cassazione, sentenza n. 18962, sezione V Penale, depositata oggi . Aggressione. A dare il la’ alla vicenda è la ricostruzione della gestione relativa alla selezione di un comunicatore per un Comune. A destare sospetti, secondo il giornalista, è il fatto che a risultare vincitrice sia stata la figlia della dirigente firmataria degli atti relativi alla procedura selettiva , e che a far parte della commissione insediata per la selezione ci sia stato anche una persona legata professionalmente alla dirigente . Proprio questo componente della commissione reagisce in malo modo al resoconto giornalistico, pubblicando on line una lettera aperta e definendo l’articolo, che lo vede protagonista negativo, come esempio di becero giornalismo offensivo ed infamante . Per i giudici lo scritto diffuso sul web è valutabile come diffamazione in piena regola. Logica, e definitiva, sanciscono i giudici della Cassazione, la condanna dell’autore della lettera on line, confermando le valutazioni adottate prima in Tribunale e poi in appello. Decisiva la constatazione che il giornalista ha riportato fatti oggettivamente veri, ricostruiti attraverso una corretta attività di indagine . Impossibile, poi, parlare, con riferimento alla lettera diffusa sul web, di esercizio del diritto di critica , poiché le espressioni utilizzate per sanzionare la condotta professionale del giornalista rappresentano non una legittima disapprovazione , bensì una vera e propria aggressione .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 novembre 2016 – 20 aprile 2017, n. 18962 Presidente Lapalorcia – Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Ascoli Piceno, in data 14.12.2012, aveva condannato R. C. alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato, in relazione al delitto di cui all'art. 595, c.p., ascrittogli in imputazione, commesso in danno di A. G 2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il R., a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando 1 vizio di motivazione e violazione di legge, poiché la corte territoriale, non prendendo in considerazione quanto emerso alla luce del giudizio di primo grado e delle produzioni documentali di secondo grado sentenza di assoluzione di F. M. dal reato di cui all'art. 323, c.p. ha erroneamente escluso la configurabilità sia dell'esercizio del diritto di critica, sia della scriminante della provocazione di cui all'art. 599, co. 2, c.p., sussistente quanto meno sotto il profilo putativo, in quanto appare evidente che, attraverso il suo intervento sul sito web di cui al capo d'imputazione, l'imputato ha semplicemente inteso esprimere la sua critica nei confronti dell'articolo pubblicato dall’A., allo scopo di difendere se stesso ed il proprio lavoro da un attacco, quello dell'A., che l'imputato ha considerato come del tutto gratuito e falso, quindi, per tale ragione, ingiusto 2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che non può essere giustificato, come affermato dalla corte territoriale, per il solo fatto che l'imputato non ha ammesso l'addebito. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Con riferimento al primo motivo di ricorso se ne deve rilevare l'inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. c , e 591, co. 1, lett. c , c.p.p., trattandosi di motivi che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, devono considerarsi non specifici, ma, piuttosto, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impsig.ugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c , c.p.p., all'inammissibilità cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 -13.1.1998, n. 256, rv. 210157 Cass., sez. V, 27.1.2005 - 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708 Cass., sez. V, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc. T. e altri, rv. 207389 . Il ricorrente non si confronta, sul punto, con la motivazione della corte territoriale, in cui sono specificamente indicate, con logico argomentare', le ragioni per cui, nel caso in esame, non è configurabile, l'esimente della provocazione, di cui all'art. 599, co. 2, c.p. , difettando un fatto ingiusto attribuibile all'A., che ha riportato, nell'articolo pubblicato dalla rivista PICUS fatti oggettivamente veri, ricostruiti attraverso una corretta attività di indagine, ossia la partecipazione, alla commissione insediata per la selezione di un comunicatore per la terza età dell'Ambito Territoriale di Ascoli, di soggetti tra cui il R. , professionalmente legati alla F., dirigente dei servizi sociali del comune di Ascoli Piceno, firmataria degli atti relativi alla procedura selettiva, che vedeva vincitrice N. F., figlia della stessa F. cfr. pp.7-8 . Del tutto generico appare, poi, il motivo di ricorso relativo all'invocato esercizio del diritto di critica, non configurabile per l'obiettiva mancanza di continenza delle espressioni utilizzate dall'imputato becero giornalismo offensivo ed infamante nel sanzionare la condotta professionale dell'A., che esulano da una critica rappresentata in forma espositiva corretta, vale a dire strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, trasmodando nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 24.6.2016, n. 37397, rv. 267866 . Manifestamente infondato deve ritenersi, infine, l'ultimo motivo di ricorso, avendo la corte territoriale correttamente negato le attenuanti ex art. 62 bis, c.p., in considerazione della mancanza di elementi positivamente valutabili e del comportamento complessivo serbato dal reo nel corso del processo, conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche, il cui riconoscimento non costituisce un diritto per l'imputato cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172 Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172 . 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000 . P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.