Pensarci su può essere deleterio: la querela tardiva rende improcedibile l’azione

Nell’ambito del reato di violenza sessuale, la possibilità per la persona offesa di presentare querela decorre dal momento di commissione di ogni singolo episodio commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso, per una durata di sei mesi.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18838/17 depositata il 19 aprile. La vicenda. La Corte d’appello confermava la sentenza di prime cure con cui l’imputato era stato condannato per aver costretto con violenza e minaccia una sua dipendente a subire atti sessuali mentre si trovava sul luogo di lavoro. L’imputato chiede alla Corte di legittimità l’annullamento della sentenza deducendo sostanzialmente l’insussistenza dalla condizione di procedibilità della querela, che era stata presentata solo nel 2005 a distanza di ben 8 anni dai fatti risalenti al 1997 . Tempestività della querela. La censura risulta parzialmente fondata posto che, in tema di condizioni di procedibilità, laddove si tratti di reato continuato il diritto di querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto-reato e non dall’ultimo episodio consumativo della continuazione. Ne consegue che, nel caso di reato di violenza sessuale, la possibilità di presentare querela decorre dal momento di commissione di ogni singolo episodio commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, per una durata di sei mesi. Applicando tale principio al caso di specie, risulta che la querela presentata dalla persona offesa il 25 febbraio 2005 deve considerarsi tempestiva per tutti gli episodi commessi nei sei mesi precedenti e dunque fino al 25 agosto 2015. Erroneamente dunque il giudice di merito ha ritenuto la querela tempestiva anche con riferimento agli episodi del 1997, per i quali l’azione penale non poteva dunque essere esercitata. Procedibilità d’ufficio. Il ricorrente lamenta inoltre la ritenuta responsabilità per alcuni episodi non riportati nella querela ma solo raccontati dalla deposizione testimoniale. Tale profilo di doglianza non trova condivisione da parte del Collegio che sottolinea il principio per cui sono procedibili d’ufficio gli episodi di violenza sessuale non oggetto di querela ma rivelati comunque dalla vittima dopo la presentazione di querela per analoghi episodi in quanto sussistente connessione investigativa . Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai reati contestati fino al 25 agosto 2015 perché l’azione penale non poteva essere esercitata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 gennaio – 19 aprile 2017, n. 18838 Presidente Cavallo – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 febbraio 2016, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato con la quale M.F. era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2, 609- bis , 61 n. 11 cod.pen. per aver costretto con violenza e minaccia, la sua dipendente S.I. , a subire, quando si trovava sul luogo di lavoro, atti sessuali consistiti in palpeggiamenti al seno, toccamenti dei glutei, e, in un’occasione, dopo averla afferrata per le braccia e spinta al muro, tentato di baciarla, e poi avvicinando la mano della donna al proprio pene, nel tentativo di costringerla a toccarlo, chiesto un rapporto orale. Fatti commessi in omissis dall’anno alla fine del , alla pena, ritenuta la continuazione, di anni cinque e mesi due di reclusione, oltre pene accessorie e condanna al risarcimento dei danni alla parte civile, con liquidazione di una provvisionale di Euro 10.000,00 in suo favore. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione, M.F. , a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b e c cod.proc.pen. in relazione all’art. 609-septies cod.pen. e 129 cod.proc.pen. per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente sussistente la condizione di procedibilità della querela, presentata in data 25/07/2005 rispetto a fatti tutti risalenti sin dal 1997. La querela doveva ritenersi tardiva rispetto ai fatti remoti ivi raccontati, mentre non doveva essere considerata come validamente presentata per i fatti successivamente narrati, nel corso delle successive deposizioni testimoniali nelle indagini. Per tale ragione si imponeva l’annullamento della sentenza senza rinvio ai sensi degli artt. 129 cod.proc.pen 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato sulla censura devoluta nei motivi di appello in punto improcedibilità dell’azione penale per mancanza/tardività della querela respinta sul rilievo che la querela era stata tempestivamente presentata rispetto ai fatti iniziati nell’anno 1997. Anche in questo caso si imporrebbe l’annullamento della sentenza senza rinvio ai sensi degli artt. 129 cod.proc.pen 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della circostanza di cui all’art. 609- bis comma 3 cod.pen., diniego motivato in ragione della mera reiterazione delle condotte, e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ancorato alla circostanza di aver molestato altre sue dipendenti. 3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 4. Il primo e secondo motivo di ricorso, che per evidenti ragioni di connessione vengono trattati congiuntamente, sono fondati nei termini qui esposti. Deve premettersi che l’imputato era stato rinviato a giudizio avanti al Tribunale di Prato per tre capi di imputazione il capo a - violenza sessuale commessa nel dicembre 2004, fatti procedibili con la querela del 25 febbraio 2005, capo b - violenza sessuale continuata commessa dal 1997 al dicembre 2004, procedibili stante la connessione con il successivo reato di estorsione di cui al capo c , reato procedibile d’ufficio. Il Tribunale di Prato, previa assoluzione dal reato di cui al capo c , aveva ritenuto responsabile il M. per il reato continuato di violenza sessuale con abuso di autorità e violenza in esso ricomprese le condotte descritte nel capo a e b e dunque per le condotte dal 1997 alla fine del 2004. In tale contesto il difensore del ricorrente aveva posto, nei motivi di appello, il tema della verifica della tempestività della querela, e dell’ambito della stessa e ciò in quanto, per effetto della pronuncia di assoluzione dal reato di estorsione capo c , reato procedibile d’ufficio che aveva determinato la procedibilità per connessione con il reato di violenza sessuale continuata sussunta nel capo b , rispetto al quale non vi era proposizione di querela e che era stato ritenuto procedibile, ex art. 609-septies cod.pen., perché in connessione con il reato di estorsione, sicché il tema della verifica della tempestività della querela e dell’ambito della stessa era centrale e rilevante. Secondo il ricorrente il venir meno del legame che rendeva procedibile gli episodi di violenza sessuale continuata commessi dal 1997 al dicembre 2004 capo b determinava l’improcedibilità degli stessi e conseguentemente la corte territoriale avrebbe dovuto emettere la pronuncia ex art. 129 perché la querela era tardiva con riguardo ai fatti descritti nella querela come remotissimi”, risalenti agli anni e seguenti e comunque commessi prima del termine di sei mesi per la proposizione della querela, e assente rispetto ai fatti raccontati successivamente alla presentazione della querela nel corso delle deposizioni. 5. Così prospettata la censura sollevata dalla difesa è - in parte - fondata. Deve ricordarsi che in tema di condizioni di procedibilità, il diritto di querela decorre, in caso di reato continuato, dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto - reato e non dall’ultimo momento consumativo della continuazione Sez. 3, n. 42891 del 16/10/2008 Badalamenti, Rv. 241539 . È evidente che per il reato di violenza sessuale esso decorre dalla data di commissione di ciascuno episodio commesso in esecuzione di un medesimo criminoso. Il termine per presentare querela è poi indicato in sei mesi dalla data di commissione di ciascun reato di violenza sessuale. Ciò comporta, per il caso in esame, che la querela presentata in data 25 febbraio 2005 è da considerarsi tempestivamente presentata per tutti gli episodi di violenza sessuale commessi, pur in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, a partire dal 25 agosto 2004 sei mesi antecedenti . Sul punto la sentenza impugnata erra nel ritenere la tempestività della querela del 25 febbraio 2005 rispetto a tutti gli episodi contestati a partire dal 1997 cfr. pag. 10 . Per i fatti - reato di violenza sessuale commessi in data antecedente al 25 agosto 2004, in assenza di procedibilità ex art. 609 - septies comma 4 n. 4 cod.proc.pen., l’azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela e pertanto, sul punto, la sentenza va annullata senza rinvio. 6. Con riguardo all’ulteriore profilo devoluto con riferimento ai fatti raccontati nel corso della deposizione testimoniale e non riportati nella querela del 25 febbraio 2005 che aveva originato l’imputazione di cui al capo a , la censura è infondata. Al riguardo questa Corte ha affermato il principio secondo cui sono procedibili d’ufficio gli episodi di violenza sessuale non costituenti oggetto di querela, ma rivelati dalla vittima dopo la presentazione di tempestiva querela per analoghi episodi prima avvenuti, in quanto sussiste connessione investigativa tra gli episodi tardivamente rivelati e quelli, della stessa specie, oggetto della precedente querela Sez. 3, n. 45687 del 26/10/2011, L., Rv. 251338 . Nel dare continuità a questo orientamento, rileva il Collegio che dalla motivazione della sentenza impugnata e di quella del Tribunale che, trattandosi di c.d. doppia conforme integrandosi a vicenda costituiscono un unico complesso motivazionale, non è dato evincere quali e quanti episodi tardivamente rivelati siano in connessione investigativa con quello raccontato nella querela entro il termine di tempestività della querela sopra indicato. Fatti - reato che in connessione investigativa con l’episodio già descritto nel capo a sono punibili ex art. 609 - septies cod.pen Per tale ragione si impone l’annullamento della sentenza con rinvio sul punto. Al giudice del rinvio, indicato in altra Sezione della Corte d’appello di Firenze, è demandato l’accertamento di quali episodi di abuso sessuale siano procedibili alla luce della querela del 25 febbraio 2005, e quali quelli successivamente raccontati e connessi a quelli procedibili per effetto della tempestiva querela, con tutte le conseguenze sulle statuizioni conseguenti all’esito del nuovo giudizio. Restano, allo stato, assorbiti per effetto dell’annullamento il secondo e terzo motivo di ricorso. Il riconoscimento della circostanza di cui all’art. 609- bis comma 3 cod.pen. è, all’evidenza, condizionato dall’esito del nuovo giudizio, al pari della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela, in relazione ai reati contestati fino al 25 agosto 2014, e con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze per nuovo giudizio in relazione ai fatti successivi.