Se la raccomandata tarda ad arrivare in cancelleria, non è colpa del mittente

Se l’atto di impugnazione è presentato a mezzo del servizio postale, deve aversi riguardo, ai fini della verifica della tempestività, alla data di spedizione della raccomandata.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18854/17 depositata il 19 aprile. Il caso. Un soggetto proponeva opposizione avverso un decreto penale di condanna emesso a suo carico. Il Tribunale di Milano la dichiarava inammissibile, perché tardiva, essendo pervenuta in cancelleria oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 461 c.p.p Opposizione tramite servizio postale. L’opponente ricorreva quindi per la cassazione dell’ordinanza e deduceva la violazione della norma appena citata, in quanto, trattandosi di opposizione inviata tramite servizio postale, si doveva avere riguardo alla data di spedizione del plico, rispettosa del citato termine, non già a quella di ricevimento . Secondo la Corte di Cassazione il ricorso è fondato. L’opposizione, nel caso di specie, è stata inviata al Tribunale con raccomandata a/r consegnata all’ufficio postale in una data che rientra pienamente nel termine dei 15 giorni di cui al primo comma dell’art. 461 c.p.p. è il piego, però, ad esser stato ricevuto o pervenuto in data successiva. Ma è principio ermeneutico pacifico quello secondo cui, se l’atto di impugnazione è presentato a mezzo del servizio postale, deve aversi riguardo, ai fini della verifica della tempestività, alla data di spedizione della raccomandata. Pertanto la Suprema Corte decide per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 gennaio – 19 aprile 2017, n. 18854 Presidente Cavallo – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21/10/2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano dichiarava inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta da B.F.M. avverso il decreto penale di condanna emesso dallo stesso Ufficio il 17/3/2015 a parere del Giudice, l’impugnazione era pervenuta in cancelleria oltre il termine di 15 giorni di cui all’art. 461 cod. proc. pen 2. Propone ricorso per cassazione il B. , a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi - violazione della citata norma processuale. Il Giudice non avrebbe rilevato che - trattandosi di opposizione inviata con il servizio postale - doveva aversi riguardo alla data di spedizione del plico, rispettosa del citato termine, non già a quella di ricevimento. 3. Con requisitoria scritta del 9/8/2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, attesa la fondatezza del gravame. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Come documentalmente provato, infatti, l’opposizione in esame è stata inviata al Tribunale di Milano con raccomandata a/r consegnata all’ufficio postale il 14/9/2015, quindi nel rispetto del termine di 15 giorni di cui all’art. 461, comma 1, cod. proc. pen., decorrente dal 1/9/2015 lo stesso piego è stata poi ricevuto - pervenuto - il 19/9/2015. Orbene, costituisce principio ermeneutico del tutto pacifico quello per cui, in tema di modalità di proposizione dell’atto di impugnazione compresa quella in esame , se lo stesso è presentato a mezzo del servizio postale deve aversi riguardo, ai fini della verifica della tempestività della impugnazione, alla data di spedizione della raccomandata per tutte, Sez. 4, n. 26460 del 10/3/2016, Ferri, Rv. 267732 Sez. 3, n. 45697 del 27/10/2015, Chessa, Rv. 265269 . Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio.