Problema di salute, operazione necessaria: confermato il carcere

Respinta la visione adottata dal GIP e concretizzatasi nella concessione degli arresti domiciliari. Il protagonista della vicenda, un uomo di quasi 50 anni, resta dietro le sbarre, nonostante l’osteomielite che lo ha colpito e il relativo intervento chirurgico in programma.

Problema fisico serio per un uomo costretto in carcere. Più precisamente, si tratta di una osteomielite cronica” alla tibia sinistra, cioè una infezione che tocca sia l’osso che il midollo. Necessaria addirittura l’operazione chirurgica. Ciò nonostante, è impensabile la concessione degli arresti domiciliari Cassazione, sentenza n. 18891, sez. VI Penale, depositata oggi . Problema. Punto di partenza della battaglia giudiziaria è la decisione del GIP, che dispone gli arresti domiciliari per un uomo, di quasi 50 anni, affetto da osteomielite cronica alla tibia sinistra . Secondo il GIP ci si trova di fronte a un grave problema di salute. Di parere completamente opposto, invece, i giudici del Tribunale, che ripristinano la custodia in carcere , disponendo il ricovero dell’uomo in una struttura sanitaria del circuito dell’amministrazione penitenziaria dotata di reparto specialistico di chirurgia ortopedica . Nessun dubbio, quindi, per i giudici, sulla compatibilità dello stato di salute dell’uomo col trattamento carcerario . E questa ottica non viene scalfita neanche dalla constatazione della necessità di una operazione per consentire all’uomo di affrontare la osteomielite . Carcere. E ora la decisione del Tribunale viene condivisa dai magistrati della Cassazione. A loro avviso la valutazione sulla possibilità di cura in ambito carcerario va effettuata con riferimento alla possibilità di ricovero presso i centri clinici dell’amministrazione penitenziaria , e in questa prospettiva la vicenda in esame ha una lettura semplice, poiché il consulente del pubblico ministero , difatti, ha indicato le strutture ospedaliere carcerarie di possibile ed utile ricovero . Irrilevante, viene aggiunto, è il fatto che ci si trovi a parlare di strutture ospedaliere esterne al circuito penitenziario , cioè strutture detentive non facenti fisicamente parte di penitenziari, bensì reparti protetti” di edifici ospedalieri . Per spazzare via ogni dubbio, poi, i giudici del Palazzaccio” annotano che il previsto intervento chirurgico può essere effettuato comunque anche in corso di detenzione in carcere , essendo previsto dall’ordinamento penitenziario il ricovero in struttura ospedaliera civile . Tirando le somme, il problema della osteomielite potrà essere sì affrontato dall’uomo, ma sempre da dentro una struttura carceraria.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 gennaio – 19 aprile 2017, n. 18891 Presidente Carcano – Relatore Di Stefano Motivi della decisione Il Tribunale del Riesame di Catanzaro con l'ordinanza oggetto di impugnazione ha accolto l'appello del PM contro l'ordinanza del gip del Tribunale di Catanzaro che l'8 luglio 2016 aveva disposto gli arresti domiciliari per motivi di salute in favore di P. F., sottoposto alla custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990. In conseguenza, ha ripristinato la custodia in carcere del P., disponendo il ricovero presso una struttura sanitaria del circuito dell'Amministrazione Penitenziaria dotata di reparto specialistico di chirurgia ortopedica. Il Tribunale ha ritenuto erronea la valutazione del gip che aveva ritenuto la incompatibilità dello stato di salute del P., affatto da osteomielite cronica della regione mediale del terzo distale della tibia sinistra, con il trattamento carcerario, anche presso i centri clinici dell'Amministrazione Penitenziaria. Non vi era stata, difatti, né nel provvedimento né nella perizia di ufficio, una indicazione delle ragioni per le quali non potessero essere somministrate cure adeguate in ambito sanitario penitenziario la consulenza del PM, invece, aveva indicato varie strutture penitenziarie ospedaliere che consentono cure adeguate, considerato che, peraltro, era certamente meno idonea la struttura utilizzata in corso di arresti domiciliari sino all'udienza del Tribunale del Riesame. P. ricorre con atto a firma del proprio difensore deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Rileva che il Tribunale ritiene autonomamente e senza alcun ausilio tecnico la possibilità di cura in ambito carcerario sulla scorta di una erronea lettura della perizia del dottor M Inoltre, dalle stesse relazioni dei medici del carcere risulta come l'intervento chirurgico divenuto necessario debba essere effettuato presso strutture esterne alla Casa circondariale. All'interno delle strutture carcerarie non è stato possibile risolvere la patologia. Afferma, peraltro, che le strutture indicate dal Tribunale del riesame sono strutture ospedaliere tutte esterne al circuito penitenziario . Con memoria ed allegati, depositati il 19 dicembre 2016, la difesa - Allega il referto del 4/10/2016 dell' istituto Codivilla Putti di Cortina di Ampezzo che, prescrivendo una terapia mirata, rinvia a 45 gg un controllo per eventuale di un intervento chirurgico - Allega il successivo referto del 29/11/2016 che riteneva da programmare intervento di pulizia chirurgica e innesto vascolarizzato di pelle - Allega l'ulteriore certificazione del 12/12/2016 che ha dato atto che è stato programmato l'intervento. Sulla scorta di tali atti, insiste sulla impossibilità di cure adeguate in ambito carcerario e sulla effettiva attivazione del ricorrente nel sottoporsi a cure ed intervento. Il centro al quale si è rivolto risulta, peraltro, essere uno dei centri di alta specializzazione indicati dal consulente nominato dal Gip. Deposita, altresì, il dispositivo della sentenza di condanna in primo grado, in sede di giudizio abbreviato, del 5 ottobre 2016. Il ricorso è infondato. Il percorso logico del Tribunale è certamente corretto La valutazione di possibilità di cura in ambito carcerario andava effettuata con riferimento alla possibilità di ricovero presso i centri clinici dell'amministrazione penitenziaria, valutazione non effettuata dal giudice per le indagini preliminari che, del resto, consentiva la esecuzione degli arresti domiciliari in struttura non specializzata, a conferma che non vi era alcuna incompatibilità immediata. Correttamente, quindi, il Tribunale aveva ritenuto che non ricorresse affatto una situazione in cui le condizioni di salute siano comunque tale da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere . Inoltre, il Tribunale ha considerato come il consulente del pubblico ministero avesse indicato anche in termini concreti le strutture ospedaliere carcerarie di possibile ed utile ricovero al riguardo, è del tutto assertiva la affermazione della difesa che si tratti di strutture ospedaliere tutte esterne al circuito penitenziario , salvo che con ciò non voglia dire che si tratti di strutture detentive non facenti fisicamente parte di penitenziari bensì reparti protetti di edifici ospedalieri ovvia, in tale ultimo caso, come la deduzione sia irrilevante. E' quindi stata correttamente applicata la regola posta in materia da questa Corte La prevalenza del divieto di custodia in carcere per i soggetti portatori di gravi malattie, quale previsto dal comma quarto-bis dell'art. 275 cod. proc. pen., rispetto alla presunzione d'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, nel casi di cui al precedente terzo comma dello stesso articolo, opera solo a condizione che risulti accertato il presupposto costituito dall'incompatibilità delle condizioni di salute del soggetto con lo stato di detenzione, intendendosi per tale anche quello attuabile presso taluna delle idonee strutture sanitarie penitenziarie di cui è menzione nel comma quarto-ter del citato art. 275 cod. proc. pen Sez. 5, n. 22977 del 13/05/2008 - dep. 09/06/2008, B., Rv. 24048801 . Considerando anche l'ampliamento del tema della decisione da parte della difesa mediante il deposito di documentazione sulla gestione del caso sanitario anche dopo l'adozione del provvedimento impugnato, a parte ogni valutazione della deducibilità in questa sede, va considerato che il ricorrente ha effettuato controlli periodici presso una struttura specializzata, il che sarebbe stato fatto anche in ambito detentivo essendo prevista l'utilizzazione di strutture esterne In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario non determinano di per sé uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., ai fini dell'operatività del divieto di custodia in carcere, che richiede lo stato morboso in atto, potendo essere salvaguardate ai sensi dell'art. 11, L. n. 354 del 1975, con il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti. Sez. 6, n. 39980 del 19/09/2013 - dep. 26/09/2013, D. F., Rv. 25613801 . Risulta inoltre che, pur essendo stato previsto un intervento chirurgico da effettuarsi presso la struttura, non è stata ancora programmata la possibile data di esecuzione si tratta di intervento che nella medesima struttura può essere effettuato anche in corso di detenzione in carcere essendo previsto dall'ordinamento penitenziario il ricovero in struttura ospedaliera civile in caso di necessità In materia di custodia cautelare in carcere, le condizioni di salute del detenuto sono previste e disciplinate, in via alternativa, dall'art. 275, comma quarto bis, cod.proc. pen. - che postula una malattia particolarmente grave ed incompatibile con lo stato di detenzione - e dall'art. 11, comma secondo, ord. pen. - che presuppone una patologia contingente e curabile con il temporaneo trasferimento del detenuto in ospedale civile - e l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'una o dell'altra delle due disposizioni forma oggetto di valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da motivazione adeguata e coerente. Sez. 1, n. 15999 del 28/02/2014 - dep. 10/04/2014, Appeso, Rv. 25960201 . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es. cod. proc. pen.