Chi è il soggetto passivo nel reato di circonvenzione di incapace?

Il delitto di cui all’art. 643 c.p. non esige che il soggetto passivo versi in stato in incapacità di intendere e di volere, essendo al contrario sufficiente una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo tale da essere soggetto all’altrui opera di suggestione e pressione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18817/17 depositata il 18 aprile. Il caso. Ad esito di giudizio abbreviato, il GUP dichiarava gli imputati colpevoli del delitto di circonvenzione d’incapace continuata. La Corte d’appello riformava solo in parte la sentenza di prime cure. Gli imputati ricorrono dunque dinanzi alla Corte di Cassazione dolendosi per l’illogicità della motivazione in relazione all’elemento oggettivo del reato, oltre che per l’inosservanza della legge penale con riferimento alle attenuanti generiche. Soggetto passivo del reato. La Corte coglie l’occasione per sottolineare che il delitto di circonvenzione di incapace, come interpretato costantemente dalla giurisprudenza, non esige che il soggetto passivo sia in stato in incapacità di intendere e di volere, essendo al contrario sufficiente una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo tale da essere soggetto all’altrui opera di suggestione e pressione. Da tali premesse consegue che il delitto può essere commesso in danno di persone minori o in stato di infermità psichica, in termini di vera e propria condizione patologica conosciuta e codificata dalla scienza medica, oppure affette da una condizione soggettiva non patologica ma comunque idonea a menomare le facoltà intellettive e volitive in conseguenza di un’anomalia mentale anche non definitiva. Allo stesso modo, potrebbe essere persona offesa del reato anche un soggetto in stato di deficienza psichica, sia quale alterazione dello stato mentale meno grave ed aggressiva rispetto all’infermità dovuta a particolari situazioni fisiche come l’età avanzata o la fragilità caratteriale, sia quale anomalia delle dinamiche relazionali idonea ad inficiare il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall’altrui opera di suggestione. Avendo fatto corretta applicazione dei principi summenzionati, la sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura, anche in riferimento alle circostanze attenuanti generiche, non applicate dal giudice di merito sulla base di una motivata ed oculata scelta discrezionale. In conclusione, limitandosi ad annullare senza rinvio la sentenza limitatamente ad alcuni episodi del capo d’imputazione ormai estinti per intervenuta prescrizione, la Corte rigetta nel resto il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 2 marzo – 18 aprile 2017, n. 18817 Presidente Fiandanese – Relatore De Santis Ritenuto in fatto 1. Il Gup del Tribunale di Udine con sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dichiarava B.O. , B.M. e D.B. colpevoli del delitto di circonvenzione d’incapace continuata in danno di C.B. , esclusa la cessione della disponibilità dell’abitazione a D.M. e, applicata la diminuente per il rito, li condannava ciascuno alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed Euro mille di multa, accordando il beneficio della sospensione condizionale, subordinato alla restituzione agli aventi diritto dell’immobile oggetto di donazione. La Corte d’Appello di Trieste, a seguito di gravame difensivo, dichiarava l’estinzione per prescrizione della fattispecie ex art. 643 cod.pen. limitatamente al rilascio della delega ad operare sul conto corrente della C. , rideterminava la pena in anni uno, mesi otto, giorni dieci di reclusione ed Euro 900,00 di multa, confermando nel resto. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati a mezzo del difensore, deducendo con comuni motivi 2.1 la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato ex art. 643 cod.pen. per avere la corte triestina disatteso gli esiti della consulenza psichiatrica del dott. S. che aveva escluso l’esistenza di patologie rilevanti ai fini della configurabilità del reato 2.2 l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla denegata applicazione delle attenuanti generiche, alla dosimetria della pena, al mantenimento della subordinazione della sospensione condizionale alla restituzione dell’immobile oggetto di donazione. Considerato in diritto 3. Il primo motivo non merita accoglimento siccome infondato. Invero, la Corte territoriale è pervenuta alla reiezione della doglianza difensiva con motivazione ampia, priva di aporie e distorsioni giustificative pag. 9 della sentenza che dà conto delle ragioni probanti la condizioni di vulnerabilità psichica della p.o La difesa, richiamando i contrari esiti della consulenza di parte, elude il confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, mirando ad una rilettura degli elementi probatori preclusa in sede di legittimità. Questa Corte ha reiteratamente precisato che il delitto di circonvenzione di persone incapaci non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione. Sez. 2, n. 3209 del 20/12/2013 P.O. in proc. De Mauro Luigi e altro, Rv. 258537 n. 6971 del 26/01/2011, P.M. in proc. Knight, Rv. 249662 n. 24192 del 05/03/2010, Conte e altro, Rv. 247463 . Pertanto il delitto può essere commesso in danno - oltre che di minori - di persona in stato dí infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica, o da una condizione soggettiva, che sebbene non patologica menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell’infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche età avanzata, fragilità di carattere , o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall’altrui opera di suggestione. Sez. 2, n. 36424 del 26/05/2015, P.0 in proc. Damascelli, Rv. 264591 . Di detti principi l’impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione. 4. Il secondo motivo che censura sotto plurimi aspetti l’apparato sanzionatorio è parzialmente fondato. Devesi, innanzitutto, rilevare che risultano allo stato decorsi i termini massimi di prescrizione in relazione agli episodi contestati relativi a all’apertura di credito per Euro mille sul conto corrente a nome della C. presso la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone commesso nell’estate 2008 b alla donazione a B.M. con atto del 28.12.2007 della nuda proprietà dell’immobile sito in omissis . La perenzione delle richiamate condotte impone il parziale annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza e la conseguente necessità di rideterminazione della pena con riguardo al residuo episodio delittuoso, da demandare ad altra Sezione della Corte d’Appello di Trieste. Ritiene, inoltre, la Corte che alla declaratoria d’estinzione della condotta sub b debba conseguire la revoca della disposta subordinazione della sospensione condizionale alla restituzione agli aventi diritto dell’immobile oggetto di donazione. Invero, alla caducazione della condanna per tale titolo non può sopravvivere la condizionante statuizione restitutoria, adottata, peraltro, in adesione ad un indirizzo ermeneutico contrastato dal più recente insegnamento di legittimità secondo cui il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto della costituzione di parte civile, all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell’art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati Sez. 2, n. 12895 del 05/03/2015, Pulpo, Rv. 262932 n. 3958 de118/12/2013,Rv 258045 n. 3958 del 18/12/2013, Oliveri, Rv. 258045 . 4.1 Non ha pregio e deve essere conseguentemente disattesa la doglianza in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo i giudici di merito esercitato in maniera motivata ed oculata la discrezionalità loro accordata in punto di dosimetria della pena salva la necessità di rideterminazione conseguente all’estinzione per prescrizione di talune delle condotte , negando le attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. in ragione delle modalità dei fatti, espressive di peculiare capacità a delinquere, e in assenza di segni di concreta resipiscenza. Simile valutazione, sorretta da valido apparato giustificativo, non è in questa sede sindacabile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli episodi di cui al capo d’imputazione relativi all’apertura di credito commesso fino a luglio 2008 e alla donazione a B.M. di un immobile commesso in data 28 dicembre 2007, perché estinti per intervenuta prescrizione ed elimina la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla restituzione agli aventi diritto sull’eredità della persona offesa dell’immobile donato. Rigetta il ricorso nel resto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Trieste per la rideterminazione della pena con riferimento al residuo episodio relativo al contratto di locazione in data 26.10.2009, commesso fino al maggio 2010, in ordine al quale dichiara irrevocabile la pronunzia di responsabilità.