Non è quasi flagranza se l’inseguimento inizia per effetto della denuncia della persona offesa

Lo stato di quasi flagranza legittimante l’arresto non ricorre qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria non inizi a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti ma per il solo effetto della denuncia ad opera della persona offesa o di terzi.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 18823/17 depositata il 18 aprile. Il caso. Il GIP rigettava la richiesta del PM di convalida dell’arresto dei due indagati accusati di concorso nel reato di rapina. L’arresto, argomentava il Giudice, non era stato eseguito dai carabinieri in forza della flagranza di reato, essendosi messi gli stessi sulle tracce degli indagati per il solo effetto della denuncia da parte della persona offesa. Il PM propone ricorso in Cassazione deducendo un vizio di motivazione del provvedimento relativamente alla nozione di inseguimento del reo” per definire il concetto di quasi flagranza” ritenendo opportuna un’interpretazione etimologica più ampia rispetto a quella adottata dal GIP. Flagranza e quasi flagranza. La Cassazione rileva l’ ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui lo stato di quasi flagranza legittimante l’arresto non ricorre qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti ma per effetto e solo in seguito alla denuncia della persona offesa o ad informazioni rese da terzi . Infatti la disciplina dell’art. 382 c.p.p. prevede che l’inseguimento debba avere origine appena dopo il reato e l’inseguitore debba avere la personale percezione del comportamento criminale del reo nell’attualità della sua concreta esplicazione. Pertanto, nello stato di flagranza non può essere ricompreso il caso in cui il reato si sia già consumato e sia già cominciata la fuga, con il successivo intervento della polizia giudiziaria che si ponga sulle tracce del fuggitivo per effetto delle informazioni acquisite da terzi. Nella fattispecie, non è possibile riconoscere lo stato di quasi flagranza, difettando la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria che ha intrapreso l’inseguimento solo a seguito di una segnalazione ad opera della persona offesa. Per tutti questi motivi, la Corte rigetta il ricorso proposto dal PM.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 18 gennaio – 18 aprile 2017, n. 18823 Presidente Diotallevi – Relatore Imperiali Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10/9/2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona rigettava la richiesta del pubblico ministero di convalida dell’arresto di S.A. e F.A. , effettuato dai Carabinieri di omissis in relazione al il delitto di cui agli artt. 110 e 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., così come quella di applicazione di misura cautelare nei confronti dei medesimi indagati. 2. L’ordinanza rilevava che il fatto ascritto ai predetti risultava commesso tra le 11,10 del giorno secondo quanto riferito nella querela , e le ore 11,50 secondo quanto indicato nel verbale di arresto in relazione alla segnalazione della rapina , che gli indagati erano stati rinvenuti in un bar alle ore 13,00 dello stesso giorno e riconosciuti alle ore 14,00 e alle ore 14,10 come gli autori del fatto da una delle persone offese e quindi tratti in arresto, prima del rinvenimento sulla persona dell’indagata di somma di denaro ritenuta provento del reato, a seguito di perquisizione effettuata in forza della flagranza di reato. Sulla base di tali rilievi il giudice argomentava, pertanto, che l’arresto era stato eseguito dai carabinieri in mancanza di inseguimento , essendosi posti gli stessi sulle tracce degli indagati non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo in seguito alla denuncia della persona offesa o ad informazioni ricevute da terzi, sicché doveva ritenersi difettare il requisito della quasi flagranza del reato. 3. Avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di convalida dell’arresto propone ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Cremona, denunciando l’erronea applicazione degli artt. 380 e 391 cod. proc. pen. e dall’art. 628 cod. pen. ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato assume, infatti, l’ufficio ricorrente doversi riconoscere una nozione di inseguimento del reo , per definire il concetto di quasi flagranza , in senso più ampio di quello strettamente etimologico di attività di chi corre al seguito della persona in fuga, ma comprensivo anche dell’azione di ricerca immediatamente eseguita. Considerato in diritto 4. Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondato l’unico motivo proposto. Secondo il prevalente indirizzo che negli anni più recenti si è andato progressivamente affermando nella giurisprudenza di legittimità, ed ormai ribadito inequivocabilmente anche dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, Rv. 267591 , infatti, non ricorre lo stato di quasi flagranza legittimante l’arresto qualora - come nel caso di specie - l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo in seguito alla denuncia della persona offesa o ad informazioni rese da terzi Sez. 5, n. 8366 del 20/01/2016, Rv. 266166 . La successione sul piano temporale, stabilita dall’art. 382 cod. proc. pen. in termini di immediatezza, tra il reato e l’inseguimento del suo autore rivela il nesso che avvince, sul piano logico, la condotta delittuosa alla previsione normativa del succitato stato di flagranza. Se l’inseguimento origina subito dopo il reato , come richiesto dalla norma, necessariamente l’inseguitore deve avere personale percezione, in tutto o in parte, del comportamento criminale del reo nell’attualità della sua concreta esplicazione è proprio tale contezza che dà adito all’inseguimento orientato alla cattura del fuggitivo, autore del reato. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, condivisa dal Collegio, ha conseguentemente escluso che possa ricomprendersi nello stato di flagranza il caso in cui, essendosi consumato il reato ed essendo già iniziata la fuga, la polizia giudiziaria intervenga in loco e, quindi, si ponga sulle tracce del fuggitivo, per effetto delle informazioni acquisite dai testi presenti circa la identità dell’autore del delitto e la direzione di fuga di costui. Giova anche ricordare, infatti, che l’art. 13, terzo comma, della Costituzione contempla che in casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori de libertate sottoposti alla comunicazione alla autorità giudiziaria e alla convalida della stessa, da eseguirsi entro termini perentori, a pena di revoca e, comunque, di perdita di ogni effetto . La sancita eccezionalità delle ipotesi di privazione della libertà personale a opera della autorità di polizia, di iniziativa e senza provvedimento della autorità giudiziaria, osta alla espansione in senso figurato della previsione dell’inseguimento posta dall’art. 382 cod. proc. pen. così da includere l’accezione diversa del perseguimento del reo attraverso una sollecita attività di investigazione e ricerca Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, Rv. 267591 . Nel caso di specie, il giudice della convalida ha in primo luogo rilevato che i carabinieri hanno proceduto all’arresto di S.A. e di F.A. prima della perquisizione effettuata sulla persona di quest’ultima sul presupposto, appunto, della flagranza, che consentiva il rinvenimento del denaro ritenuto provento del reato, sicché la giustificazione dell’arresto non poteva ravvisarsi in tale rinvenimento. Nel pieno rispetto dei principi riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di arresto in flagranza, poi, ha rilevato non potersi riconoscere lo stato di quasi flagranza, difettando la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, che aveva intrapreso l’inseguimento solo a seguito della segnalazione del fatto ad opera della persona offesa, sicché deve riconoscersi che l’ordinanza impugnata è immune da vizi logici o giuridici ed il ricorso va, pertanto, rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.