Lo scarto temporale tra sottrazione della cosa e uso della violenza non esclude la rapina impropria

Ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria non è richiesta la contestualità temporale tra la sottrazione della cosa e l’uso della violenza o minaccia essendo sufficiente che tra le due condotte intercorra un arco temporale insufficiente ad interrompere l’unitarietà dell’azione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18741/17 depositata il 14 aprile. Il caso. La Corte d’appello di Torino confermava la sentenza di prime cure che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per i reati continuati di rapina impropria pluriaggravata consumata e tentata, riformando solo il trattamento sanzionatorio relativo alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. Il difensore dell’imputato ricorre dinanzi alla Corte di Cassazione deducendo la nullità della sentenza per l’erronea qualificazione del fatto come rapina impropria, anziché come furto in appartamento e resistenza a pubblico ufficiale, con particolare riferimento allo scarto temporale - di diverse ore – intercorso tra la consumazione dei furti e la sua individuazione. Configurazione del reato. La Corte di Cassazione, dopo aver ripercorso la ricostruzione dei fatti, ribadisce il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo cui, nella rapina impropria, l’elemento della violenza o minaccia può realizzarsi anche in un luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di una persona diversa dal derubato. Non è infatti richiesta, ai fini della configurabilità del reato, la contestualità temporale tra la sottrazione della cosa e l’uso della violenza o minaccia essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale insufficiente ad interrompere l’unitarietà dell’azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso della cosa sottratta o ad assicurare al colpevole l’impunità. In conclusione, la sentenza impugnata ha correttamente applicato tali principi e la Corte rigetta dunque il ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 3 – 14 aprile 2017, n. 18741 Presidente Gallo – Relatore Pazienza Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 14/09/2016, la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza, emessa con rito abbreviato in data 01/04/2016 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cuneo, con la quale T.E. era stato dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione e Euro 900,00 di multa, nonché dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque pena accessoria peraltro eliminata dalla Corte torinese, che ha confermato nel resto la sentenza di condanna. L’imputato era stato tratto a giudizio per rispondere, in concorso con il fratello T.E. che ha definito separatamente la propria posizione ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. , del delitto continuato di rapina impropria pluriaggravata, consumata in danno di P.C. , D.B. e B.M. e tentata in danno di PA.Da. , P.S. e M.P.A. , in relazione alla violenta reazione posta in essere alle ore 4 circa del 28/10/2014 - dopo essersi introdotti nelle abitazioni delle predette persone offese, tentando di sottrarre o sottraendo quanto meglio specificato nell’imputazione - nei confronti degli operanti dai quali erano stati bloccati per un controllo, nell’ambito dei servizi dl pattugliamento volti ad individuare i responsabili delle richiamate condotte, denunciate a partire dalle 01.30 della stessa notte capo a, nel quale erano stati unificati gli episodi in origine rubricati sub b e c come furto consumato o tentato, dopo l’ordinanza emessa del tribunale del riesame, che li aveva riqualificati ai sensi dell’art. 628 . Sempre in concorso con il fratello E. , il T. era stato condannato dal G.i.p. anche per il furto aggravato di un’autovettura capo d, in relazione al quale, peraltro, non era peraltro stato proposto appello . 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo 2.1. Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606, lett. b , c ed e , in relazione agli artt. 628, secondo comma, cod. pen. e 382 cod. proc. pen La difesa lamenta l’erronea qualificazione giuridica dei fatti come rapina impropria, anziché come furto in appartamento e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, si censura anzitutto la ritenuta irrilevanza - quanto alla configurabilità della rapina impropria - dello scarto temporale esistente tra la consumazione dei furti tra le ore 01.30 e le 02.30 del 28/10/2014 e l’individuazione dei fratelli T. ore 4 irrilevanza motivata dalla Corte osservando che la violenza e la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa, e in pregiudizio di persona diversa dal derubato. Inoltre, si deduce l’erroneità dell’affermazione per cui le puntualizzazioni giurisprudenziali in tema di quasi flagranza con particolare riguardo alla necessità che l’inseguimento consegua ad una diretta percezione del fatto da parte degli operanti, e non alla segnalazione di terzi dovrebbero rilevare solo per l’adozione della misura precautelare, ma non anche per il reato di rapina impropria. Il difensore richiama, al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, in ordine all’immediatezza della violenza e minaccia, le due condotte di impossessamento della cosa ed il comportamento dell’agente devono potersi prospettare come un’azione unitaria, e che, in relazione al nesso cronologico tra le due condotte, debba farsi riferimento alle nozioni di flagranza e quasi flagranza delineate dall’art. 382 cod. proc. pen A tale ultimo proposito, si valorizza il recente arresto delle Sezioni unite Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591 per escludere che possa ritenersi sufficiente la mera conseguenzialità dell’intervento degli operanti rispetto ai fatti, intervento indotto, nella specie, solo dalla denuncia delle persone offese e dal conseguente sopralluogo. D’altra parte, secondo il difensore, i fratelli T. erano stati casualmente intercettati durante l’attività di mera perlustrazione e non di inseguimento, né potevano ritenersi ancora in fuga dal luogo di commissione dei fatti, nel momento in cui ricevettero l’alt dagli operanti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. La ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello appare incontroversa, avendo tra l’altro il ricorrente ammesso le proprie responsabilità nel corso del giudizio abbreviato. Può dunque dirsi pacifico che, a partire dalle 1,30 del 28/10/2016, giunsero ai Carabinieri di Saluzzo alcune segnalazioni, da parte di persone residenti nei comuni di XXXXXXXX e di XXXXXXXX, relative a furti tentati o consumati commessi da ignoti previa effrazione dei serramenti o delle finestre - in alcuni casi, avvalendosi di un trapano - delle rispettive abitazioni. A seguito delle prime segnalazioni, gli operanti raggiunsero gli appartamenti delle due prime denuncianti, eseguendo in loco, alle 2.50 e alle 3.25, gli accertamenti urgenti del caso, ed attivando subito dopo un servizio perlustrativo della zona, finalizzato alla ricerca dei responsabili. Alle ore 4 circa, nel corso di tale servizio, i Carabinieri intercettarono nel comune di Saluzzo un’auto con due uomini a bordo nonostante l’alt intimato, la vettura finse di accostare ma ripartì a tutta velocità finendo contro un muretto. Gli occupanti scesero e, dopo una violenta colluttazione ingaggiata in due tempi con i Carabinieri, riuscirono a dileguarsi, abbandonando l’auto - risultata provento di furto - al cui interno vennero ritrovati arnesi da scasso tra cuí due trapani e parte della refurtiva asportata a una delle persone offese danaro e biglietti gratta e vinci , la cui sottrazione era stata denunciata dal titolare di un bar tabaccheria . La successiva attività di indagine consentì l’identificazione dei due fuggitivi nei fratelli T. , che nel luglio 2015 vennero sottoposti a fermo e alla conseguente misura custodiale. 3. Come già ricordato, la difesa del ricorrente non censura la motivazione della Corte d’appello in relazione a tale ricostruzione dei fatti, bensì alla qualificazione giuridica degli stessi come rapina impropria consumata o tentata e ciò avuto riguardo sia all’ampiezza dell’arco temporale trascorso tra i fatti denunciati e la successiva colluttazione con i Carabinieri, sia al principio, affermato dalle Sezioni unite della Suprema corte, secondo cui la quasi flagranza non è configurabile qualora l’inseguimento sia intrapreso sulla scorta delle dichiarazioni acquisite dai testimoni Sez. U, n. 39131 del 2015, Ventrice, cit. . 4. I rilievi difensivi non possono essere condivisi. Il Collegio ritiene infatti di aderire al consolidato indirizzo della Suprema corte - richiamato dal provvedimento impugnato, e ribadito anche in epoca successiva alla citata decisione del Supremo consesso, tra l’altro con la pronuncia che ha definito il procedimento di riesame cautelare personale introdotto dai fratelli T. - secondo cui nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310 Sez. 2, n. 30285 del 28/06/2016, Arizi Sez. 2, n. 37016 del 30/07/2016, Trushi Sez. 2, n. 50971 del 20/07/2016, Lisi Sez. 7, n. 7900 del 15/11/2016, dep. 2017, Santoiemma . Le prime due decisioni citate hanno tra l’altro evidenziato che, nelle fattispecie concrete rispettivamente prese in considerazione pienamente assimilabili a quella in esame , era ancora in atto non la sottrazione, bensì l’assicurazione dell’impossessamento della cosa , per fronteggiare la quale la reazione repressiva pubblica era ancora in pieno svolgimento. Pertanto, il requisito della immediatezza, richiesto dalla norma incriminatrice, non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, ma deve essere posto in relazione allo scopo perseguito di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero l’impunità Sez. 2, n. 30285 del 2016, Arizi, cit., con richiami a Sez. 6, n. 2410 del 25/06/1999, Concas, Rv. 214926 . 5. In tale ottica ricostruttiva, non può che convenirsi con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui sottolinea che i rilievi della giurisprudenza di legittimità volti a delimitare il concetto di quasi flagranza non possono essere utilmente richiamati riguardo alla fattispecie di cui all’art. 628 co. 2 c.p. cfr. pag. 7, dove si afferma anche che i richiami alla flagranza o quasi flagranza, contenuti in alcune pronunce in tema di rapina impropria, devono intendersi riferiti ai relativi aspetti temporali, essendo invece privi di attinenza con il concetto di immediatezza richiesto per l’integrazione del predetto reato . Com’è noto le Sezioni unite, nella già citata sentenza Ventrice, hanno affermato il principio per cui non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nell’immediatezza del fatto , ancorando quindi a presupposti di particolare rigore la possibilità di adottare la misura precautelare, da parte della polizia giudiziaria, nei confronti di chi sia da quest’ultima inseguito subito dopo il reato art. 382 cod. proc. pen. . È evidente che tale intervento del Supremo consesso risponde all’esigenza, avente un intuitivo rilievo anche costituzionale, di ribadire l’eccezionalità della privazione della libertà personale in assenza di un vaglio preventivo dell’autorità giudiziaria art. 13, commi secondo e terzo, Cost. in tale prospettiva, le Sezioni unite hanno espressamente chiarito che la misura precautelare trova ragionevole giustificazione nella constatazione da parte di chi procede all’arresto della condotta del reo, nell’atto stesso della commissione del delitto, ovvero della diretta percezione di condotte e situazioni personali dell’autore del reato, immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza pag. 18 della sentenza Ventrice . Altrettanto chiaro, peraltro, è il fatto che dall’individuazione di un più ristretto ambito applicativo dell’arresto in flagranza, nel senso e per le ragioni appena richiamate, non possono in alcun modo derivare le immediate, automatiche conseguenze auspicate dal difensore in un contesto interpretativo totalmente diverso, quale quello concernente l’analisi dell’elemento oggettivo del delitto di rapina impropria. In realtà, le stesse Sezioni unite della Suprema corte - nella nota pronuncia che ha precisato i termini in cui tale delitto può configurarsi nella forma tentata Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 - hanno posto in evidenza che il comma secondo dell’art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso pag. 13 . All’individuazione dei limiti di tale spazio temporale ha provveduto l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità, con gli approdi interpretativi sopra ricordati in ordine alla immediatezza richiesta dalla norma incriminatrice cfr. supra, § 4 approdi da cui non vi è motivo di discostarsi, anche dopo la sentenza Ventrice, attesa l’evidente eterogeneità delle situazioni e delle disposizioni prese in esame. 6. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi appena richiamati, avendo valorizzato, anzitutto, il carattere contenuto dell’arco temporale decorso tra le azioni delittuose denunciate dalle varie persone offese ed il blocco della vettura da parte degli operanti cui ha fatto seguito la colluttazione tra questi ultimi ed i fratelli T. . La Corte d’appello ha poi evidenziato che il controllo dell’autovettura era stato effettuato nell’ambito di un’attività investigativa immediatamente avviata al preciso scopo di individuare gli autori dei delitti, e che la presenza a bordo dell’auto degli arnesi da scasso e di parte della refurtiva ben spiegava la reazione violenta posta in essere dai T. reazione certamente finalizzata a cercare di assicurarsi il possesso delle cose sottratte e a guadagnarsi l’impunità, atteso che, se non fossero fuggiti grazie alla reazione aggressiva ai danni dei Carabinieri, costoro li avrebbero certamente ricollegati ai reati appena commessi e in relazione ai quali stavano perlustrando il territorio pag. 8 della sentenza impugnata . Il rinvenimento degli arnesi da scasso e della refurtiva, tra l’altro, era stato valorizzato dalla sentenza di questa Suprema corte, già citata in precedenza, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto in sede cautelare dai T. in quella sede, era stato operato un riferimento alla quasi flagranza sotto il profilo diverso da quello dell’inseguimento, su cui si impernia la tesi difensiva della sorpresa del reo con cose o tracce del reato, sottolineando che tale requisito non richiede nemmeno la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né che la sorpresa avvenga in maniera non casuale, ma solo l’esistenza di una stretta contiguità tra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore con le cose o le tracce del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell’intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce Sez. 2, n, 37016 del 2016, T. , cit. In senso analogo, cfr. Sez. 5, n. 44041 del 03/07/2014, Ruggirello, Rv. 262097 . 7. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.