La scure della prescrizione non soccorre l’infermo mentale

Quando, a seguito di accertamenti ex art. 70 c.p.p., lo stato d’infermità risulti reversibile non trova ragione l’applicazione di un termine massimo alla sospensione della prescrizione invece previsto in caso di stato irreversibile di infermità mentale. Riacquisita la capacità mentale di partecipare coscientemente al processo, la prescrizione ed il processo riprende il suo corso, qualunque sia il tempo intanto decorso.

Così la Cassazione con la sentenza n. 18479/17, depositata il 13 aprile. L’imputato non poteva più essere pienamente cosciente del processo a suo carico. A seguito di condanna della Corte d’appello per vicende di maltrattamento di animali ex art. 544- ter c.p., il difensore tentava la carta della proposizione di una questione di legittimità costituzionale che, se accolta, avrebbe consentito di aggirare la sanzione penale con una declaratoria di intervenuta prescrizione del reato. L’imputato, a seguito di una disposta consulenza tecnica ex art. 70 c.p.p., era stato ritenuto affetto da uno stato reversibile di incapacità di partecipare coscientemente ai lavori processuali, che aveva determinato la sospensione del processo penale per oltre quattro anni. Gli effetti sul decorso del tempo necessario a prescrivere. Si era sospeso il tempo necessario a prescrivere il reato ex art. 159 c.p Nell’ipotesi in caso, tuttavia, la sospensione del termine prescrizionale non avrebbe trovato il limite massimo previsto dall’art. 161, comma 2, c.p.p., come invece prescritto dall’art. 159, comma 4, c.p.p., in caso di sospensione dovuta per l’assenza in dibattimento dell’imputato ex art. 420- quater c.p.p. – per la riforma della l. n. 67/2014 -. L’applicazione del medesimo termine massimo di sospensione anche in caso di accertamenti disposti ex art. 70 cit. avrebbe consentito di ritenere maturato il termine necessario a prescrivere, con esiti salvifici per l’imputato. La difesa di questi chiede la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per l’irragionevolezza ex art. 3 Cost. ed il pregiudizio alle esigenze di difesa ex art. 24 della carta fondamentale dell’art. 159 c.p., nella parte in cui non prevede un termine massimo di sospensione della prescrizione in caso di accertamento di insalubrità mentale dell’imputato ex art. 70 c.p.p La soluzione della Cassazione la questione è irrilevante e comunque infondata. In primis risulta infondata sotto il profilo della tutela delle esigenze difensive ex art. 24 Cost. – la difesa argomenta in punto di impossibilità di attendere alle medesime qualora il processo venisse ripreso a distanza di anni dalla sospensione originaria ex art. 70 c.p.p. -, le quali sarebbero in ipotesi pregiudicate in ogni caso di contestazione di reati imprescrittibili. Gli Ermellini tuttavia spendono più argomentazioni in ordine alla asserita violazione dei criteri di ragionevolezza della norma e di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost La parafrasi dell’”eterno ingiudicabile” ed un parallelismo impossibile. Cade l’ipotesi di violazione dell’art. 3 Cost Sarebbe improprio adottare un parallelismo con altra pronuncia della Corte Costituzionale – la n. 45/15 – che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 159 c.p. nel punto in cui non prevede un termine massimo di sospensione della prescrizione in caso di stato irreversibile di impossibilità di partecipazione cosciente al processo. Le esigenze penali di accertamento del reato soccombono a fronte di situazioni individuali che comunque impediscono sine die la coscienza dell’imputato del processo a suo carico ed una conseguente adeguata difesa. Il caso limite conclamato dalla sentenza citata non può tuttavia giustificare il medesimo esito di incostituzionalità della norma anche in caso di stato reversibile di impossibilità di partecipazione cosciente al processo – come nel caso, nonostante una sospensione di oltre quattro anni –. In quest’ultima evenienza, la possibilità che l’imputato possa tornare cosciente giustifica la mancata previsione di un termine massimo, per la permanenza di prevalenti esigenze di accertamento penale del fatto.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 31 gennaio – 13 aprile 2017, numero 18479 Presidente Savani – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 1 aprile 2015, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale con la quale P.P.M.P. era stata condannata per i reati di cui all’art. 544-ter cod.penumero , in essi assorbiti i reati di cui all’art. 544-bis cod.penumero , commessi tra il 2004 e il settembre 2006 denunciati il 6/11/2006 , ai danni di diversi cani di cui era proprietaria, alla pena sospesa di mesi sette di reclusione, applicata la diminuente di cui all’art. 89 cod.penumero , oltre alla condanna al risarcimento dei danni alla parte civile costituita Provincia di Milano. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso P.P.M.P. a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. penumero 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b cod.proc.penumero in relazione agli artt. 157-158-159 cod.penumero e 129 cod.proc.penumero , previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 159 commi 1 e 4 cod.penumero per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost Premette la ricorrente che il procedimento di primo grado era stato sospeso, all’udienza del 2 ottobre 2009, ex artt. 70 e 71 cod.proc.penumero a causa dello stato di salute mentale che non consentiva alla ricorrente di partecipare coscientemente al processo, e che, svolte le periodiche perizie psichiatriche sull’imputata, il procedimento era rimasto sospeso fino all’udienza del 15 gennaio 2014, per un periodo complessivo di oltre quattro anni e tre mesi. Con sentenza in data 1° aprile 2015, la Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale in data 25 giugno 2014. In questo contesto fattuale, la ricorrente prospetta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 159 cod.penumero commi 1 e 4 cod.penumero in relazione agli artt. 3, 24 e 27 comma 3 Cost., nella parte in cui non prevede, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’art. 159 comma 1 cod.penumero e art. 70 cod.proc.penumero , il limite previsto per il caso di cui al comma 4 del medesimo articolo, che prevede che, in presenza di assenza al dibattimento ex art. 420 - quater cod.proc.penumero , la sospensione del corso della prescrizione non possa superare i limiti di cui all’art. 161 comma 2 cod.penumero . In estrema sintesi, la previsione dell’art. 159 comma 1 cod.penumero , secondo cui il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento è imposta da una particolare disposizione di legge, tra cui deve certamente annoverarsi la sospensione ex art. 70 cod.proc.penumero nel caso di incapacità a partecipare al processo, nel comportare una sospensione della prescrizione per l’intero periodo, sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 27 Cost., ma soprattutto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento con il previsto limite alla durata della sospensione del procedimento, ai sensi dell’art. 159 comma 4 cod.penumero , introdotto dalla legge 28 aprile 2014, numero 67, per il caso di sospensione ex 420-quater cod.penumero . Dopo aver richiamato la sentenza numero 45/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 159 comma 1 cod.penumero nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile, prospetta una nuova questione di legittimità costituzionale con riguardo al diverso caso nel quale la sospensione ex art. 70 sia temporanea e non irreversibile, e sotto il diverso profilo della disciplina della durata della sospensione del corso della prescrizione, nel caso di sospensione ex art. 70 cod.proc.penumero , che determinerebbe un periodo lungo pari alla sospensione stessa, situazione di irragionevole disparità di trattamento rispetto a quella prevista per il caso di imputato assente, la cui durata della prescrizione non può superare i limiti di cui all’art. 161 comma 2 cod.penumero Disparità irragionevole a fronte di situazione nella quale è comune il dato della non volontarietà della ragione che origina la sospensione. Dubita, anche, il ricorrente della legittimità costituzionale della medesima disposizione di cui all’art. 159 comma 1 cod.penumero per contrasto con l’art. 24 Cost. perché in tali casi, sarebbe violato il diritto di difesa, dovendosi l’imputato difendere a molti anni di distanza dai fatti, sicché la difesa risulterebbe compromessa proprio dal decorso del tempo, e per contrasto con il principio della durata ragionevole del procedimento, ex art. 111 Cost. e del principio di cui all’art. 27 comma 3 Cost. nel caso di esecuzione della pena a molti anni rispetto alla data del fatto commesso. La questione di legittimità costituzionale avrebbe poi rilevanza nel caso in esame perché la norma di cui si dubita della legittimità costituzionale deve essere applicata al caso concreto in presenza di sospensione della prescrizione in ragione della sospensione del procedimento ex art. 70 cod.proc.penumero . 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b ed e cod.proc.penumero in relazione rigetto di svolgimento di una perizia psichiatrica e illogicità della motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione. La corte territoriale avrebbe omesso una nuova verifica della capacità di stare in giudizio, capacità riconosciuta da una risalente perizia effettuata nel 2013. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b ed e cod.proc.penumero in relazione al diniego di cui all’art. 62-bis cod.penumero La Corte d’appello avrebbe escluso di riconoscere all’imputata le circostanze attenuanti generiche sul rilievo dell’assenza di elementi positivi, omettendo di considerare le condizioni di vita individuale della ricorrente e lo stato di incensuratezza, e con motivazione illogica nella parte in cui avrebbe dato rilievo alla già applicata diminuente, di cui all’art. 89 cod.penumero , anche ai fine del diniego delle menzionate attenuanti. 3. La Città Metropolitana di Milano, in persona del Presidente, ente che a sostituito la Provincia di Milano, parte civile costituita, ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto, in udienza, che il ricorso sia rigettato. Considerato in diritto 5. La questione di legittimità costituzionale, prospettata con il primo motivo di ricorso, deve essere dichiarata manifestamente infondata. 5.1. In virtù del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, il giudice a quo deve, in primo luogo, verificare che il giudizio alla sua attenzione non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale c.d. rilevanza , vale a dire, che la disposizione della cui costituzionalità si dubita dovrà essere applicata nel giudizio a quo e, quindi, che quel medesimo giudizio non potrà essere definito se prima non viene risolto il dubbio di legittimità costituzionale che ha investito la relativa disposizione. Il presupposto della rilevanza della questione nel giudizio a quo deriva dal disposto dell’art. 23 legge 11 marzo 1953 numero 87, secondo cui la questione di legittimità costituzionale può essere proposta solo quando il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della suddetta questione di costituzionalità . Occorre, dunque, stabilire in primo luogo se la norma della cui legittimità costituzionale si dubita dovrà essere necessariamente applicata nel presente giudizio. Tale giudizio è positivo giacché, come argomentato dalla ricorrente, la norma di cui si dubita della legittimità costituzionale deve essere applicata al caso concreto, in presenza di sospensione della prescrizione in ragione della sospensione del procedimento ex art. 70 cod.proc.penumero . 5.2. Con riguardo all’ulteriore profilo della non manifesta infondatezza, ritiene il Collegio che la questione debba essere dichiarata manifestamente infondata. Il ricorrente prospetta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 159 cod.penumero commi 1 e 4 cod.penumero , per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 comma 3 Cost Seguendo l’argomentare della ricorrente, essa dubita della legittimità costituzionale dell’art. 159 comma 1 cod.proc.penumero nella parte in cui non prevede, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’art. 159 comma 1 cod.penumero e art. 70 cod.proc.penumero , il limite previsto per il caso di cui al comma 4 del medesimo articolo che, in presenza di assenza al dibattimento ex art. 420 quater cod.proc.penumero , stabilisce che la sospensione del corso della prescrizione non possa superare i limiti di cui all’art. 161 comma 2 cod.penumero Questa situazione integrerebbe una irragionevole disparità di trattamento nel caso di sospensione del procedimento imposta per legge, rispetto al caso di sospensione del procedimento per assenza dell’imputato. In estrema sintesi, la previsione dell’art. 159 comma 1 cod.penumero , secondo cui il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento è imposta da una particolare disposizione di legge, tra cui deve annoverarsi la sospensione ex art. 70 cod.proc.penumero nel caso di incapacità a partecipare al processo, nel comportare una sospensione della prescrizione per l’intero periodo in cui perdura la causa della sospensione, sarebbe in contrasto con il principio costituzionale dell’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento con il previsto limite alla durata della sospensione del procedimento, ai sensi dell’art. 159 comma 4 cod.penumero introdotto dalla legge 28 aprile 2014, numero 67, per il caso di sospensione ex 420 quater cod.penumero , limite non previsto per il caso di sospensione del procedimento ex art. 70 cod.proc.penumero . 5.3. La prospettazione di una irragionevole disparità di trattamento, ad avviso del Collegio, è negativa. Non è manifestamente irragionevole il profilo specifico dedotto ossia la diversa disciplina della sospensione del processo per il caso di assenza dell’imputato, che prevede il limite di cui al quarto comma dell’art. 159 cod.penumero , alla sospensione del corso della prescrizione, rispetto al caso previsto della sospensione del procedimento, per il caso di incapacità temporanea a partecipare coscientemente al processo, la cui disciplina della sospensione della prescrizione prevede che il corso della prescrizione rimanga interrotto per l’intero periodo e che la prescrizione riprende a decorrere dalla cessazione della causa che ha originato la sospensione, e ne individua il tetto massimo della stessa ai sensi del comma prima dell’art. 159 cod.penumero Oltre alla circostanza che l’art. 159 comma 4 cod.proc.penumero è norma eccezionale e come tale non applicabile al di fuori dei casi in essa previsti, è proprio la previsione normativa di cui all’art. 159 cod.proc.penumero che, individuando il momento nel quale cessa la sospensione e, a partire dal quale, riprende il decorso dei termini di prescrizione cessazione della causa temporanea di incapacità a partecipare al processo rende non irragionevole la diversa disciplina in presenza di situazione oggettivamente diversi. Non c’è in altri termini, come sostiene la ricorrente, alcuna illimitata protrazione della causa di sospensione nel caso di sospensione del procedimento ex art. 70 cod.proc.penumero che richiede un tetto alla sospensione medesima. Anche il tema richiamato dalla ricorrente dei c.d. eterni giudicabili non è evocabile nel caso in scrutinio. Ed invero, la sentenza numero 45/2015 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 159 comma 1 cod.penumero nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile, aveva come presupposto l’irreversibilità dello stato mentale, situazione diversa dalla prospettata nuova questione di legittimità costituzionale, con riguardo al diverso caso nel quale la sospensione ex art. 70 cit. sia temporanea e non irreversibile. Deve rammentarsi che analoga questione era stata dichiarata inammissibile con sentenza numero 23 del 2013, perché la Corte non aveva ravvisato una conclusione costituzionalmente obbligata nella fattispecie. Ora la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 45 del 2015, nella parte motiva, dopo aver rilevato che la sospensione della prescrizione costituisce una parentesi del processo, che non deve essere destinata a protrarsi all’infinito, ha fatto riferimento alla nuova disciplina introdotta al comma 4 dell’art. 159 cod.penumero , per la pronuncia di accoglimento che doveva fondarsi su una conclusione a rime obbligate . Dalla motivazione Va, inoltre, sottolineata la differenza tra le diverse situazioni di sospensione, anche per incapacità di partecipare coscientemente al processo, destinate a una durata limitata nel tempo e la sospensione derivante da un’incapacità irreversibile, che è destinata a non avere termine, dando luogo per l’imputato alla condizione di eterno giudicabile . La differenza è fondamentale e rende irragionevole l’identità di disciplina. La sospensione è assimilabile a una parentesi, che una volta aperta deve anche chiudersi, altrimenti si modifica la sua natura e si altera profondamente la fattispecie alla quale la sospensione si applica. Una sospensione del corso della prescrizione senza fine determina di fatto l’imprescrittibilità del reato, e questa situazione, in violazione dell’art. 3 Cost., dà luogo a una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli imputati che vengono a trovarsi in uno stato irreversibile di incapacità processuale. Del resto l’incompatibilità della sospensione della prescrizione con una situazione destinata a protrarsi indefinitivamente nel tempo è confermata dalla disposizione del quarto comma dell’art. 159 cod. penumero , aggiunto dall’art. 12, comma 2, della legge 28 aprile 2014, numero 67 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili , la quale, nel caso di sospensione del procedimento nei confronti degli imputati irreperibili, di cui all’art. 420-quater cod. proc. penumero , ha posto un limite alla sospensione del corso della prescrizione, stabilendo che la sua durata non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del codice penale, e cioè che, una volta maturato tale termine, la sospensione deve cessare anche se continua l’irreperibilità e la correlativa sospensione del procedimento. Già dalla motivazione della Corte emerge la manifesta infondatezza della nuova prospettata questione di legittimità che mira ad equiparare la situazione dell’incapacità temporanea a quella irreversibile, in chiaro contrasto con quanto sostenuto dalla corte medesima che aveva distinto le due situazioni ed aveva ritenuta irragionevole l’identità di disciplina. Le situazioni fattuali sono diverse, come chiarito dalla Corte Costituzionale, sicché trova giustificazione la diversa disciplina. Ma non solo. La corte, nel ritenere l’irragionevole disparità di trattamento, ha posto l’accento sulla peculiare situazione dell’irreversibilità dello stato di incapacità che determinava una protrazione della sospensione sine die, ed ha ritenuto che la norma di cui al comma 4 dell’art. 159 cod.proc.penumero costituisse un parametro che consentiva l’intervento a rime obbligate . Con la medesima pronuncia la Corte Costituzionale, in presenza di una sospensione sine die derivante dall’irreversibilità dello stato di salute, ha individuato il momento dal quale riprende il corso della prescrizione nel momento in cui si verifica l’irreversibilità della condizione di infermità, momento a partire dal quale la sospensione della prescrizione cessa e riprende il corso della stessa con i limiti previsti per la situazione degli irreperibili. Ora, nel caso in scrutinio, la situazione fattuale è diversa perché si è in presenza di una causa temporanea ed è già previsto il momento nel quale cessa la sospensione e riprende il corso della prescrizione secondo la disciplina degli artt. 157 e 161 cod.proc.penumero che prevedono anche un tetto massimo, rispetto al quale il tertium comparationis, norma di carattere eccezionale, indicato dal ricorrente non rileva essendo già normativamente prevista la diversa disciplina. 5.4. Anche con riferimento alla violazione degli artt. 24 e 27 comma 3 e 111 Cost., la soluzione è negativa. Sotto il primo profilo, la ricorrente argomenta, anche in modo generico, la violazione del diritto di difesa poiché l’imputata si troverebbe a difendersi a molti anni dai fatti e tale circostanza non consentirebbe di predisporre una adeguata difesa, da cui la violazione dell’art. 24 Cost. Trattasi di impostazione fuorviante e manifestamente infondata in quanto eccessivamente generica. A ragionare come la ricorrente, giammai si potrebbero perseguire gli autori del fatto a molti anni di distanza dai fatti, ma ancora sarebbero sempre incostituzionali i reati non prescrittibili, perché non potrebbero essere perseguiti gli autori a distanza di molti anni dalla commissione dei fatti per lesione del diritto di difesa. Del tutto generica è anche la prospettata violazione dell’art. 27 comma 3 Cost. argomentata sull’affermazione della violazione del principio secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato per il solo fatto della pronuncia della sentenza a molti anni di distanza dal fatto. Vale anche con riguardo a tale profilo quanto esposto più sopra. Stessa conclusione anche con riferimento al profilo della violazione del principio della ragionevole durata del processo meramente affermata. 6. Di carattere generico è il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente censura la sentenza sotto il profilo della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, avendo la Corte d’appello respinto la richiesta di svolgimento di una perizia psichiatrica. La corte territoriale avrebbe omesso una nuova verifica della capacità di stare in giudizio, capacità riconosciuta da una risalente perizia effettuata nel 2013. Ora la ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata che a pag. 3 ha dato atto che l’ulteriore perizia della dott.ssa C. , in data 12/12/2013, aveva evidenziato che, all’esito degli accertamenti, aveva rilevato un progressivo miglioramento delle condizioni cliniche che consentivano di rivedere il giudizio in precedenza formulato e di ritenere la ricorrente capace di partecipare coscientemente al processo. Sulla base di tale valutazioni e in assenza di un successivo peggioramento pag. 4 non contestato dalla difesa, la Corte d’appello escludeva la necessità di disporre una rinnovazione dell’istruttoria per l’espletamento di una perizia, motivazione rispetto alla quale la ricorrente non si confronta e non oppone alcuna critica specifica. 7. Infine, anche il motivo sul diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo Sez. 3, numero 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900 . Il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione. Peraltro, nel menzionato giudizio il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.penumero , quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficiente a riconoscerle ovvero ad escluderle Sez. 2, numero . 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 Sez. 6, numero 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419 . Sulla scorta di tali principi, si appalesano all’evidenza prive di base solida le doglianze mosse dal ricorrente laddove la Corte territoriale, in risposta ai motivi d’appello, ha evidenziato - seppure in modo sintetico ma congruo - oltre all’insussistenza di elementi di segno positivo suscettibili di giustificare la reclamata mitigazione sanzionatoria, la ripetizione dei fatti, elemento questo tra quelli di cui all’art. 133 cod.penumero che consente l’esclusione delle menzionate attenuanti. 7. Va, infine, ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. Sez. 2, numero 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, numero 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266 Sez. 4, numero 18641 del 20/01/2004, Tricorni cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello da ultimo Sez. 5, numero 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119 al 14/10/2015 per i fatti commessi nel 2004 denunciati il 6/11/2006 che con la sospensione della prescrizione, si prescrivevano alla data indicata successiva alla pronuncia in grado di appello. 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.penumero . Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, numero 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.