Video di due bambini nudi, risibile lo scopo scientifico: sotto accusa per pedofilia

Sul banco degli imputati un cittadino statunitense. Inequivocabili le immagini dei filmati da lui realizzati. Confermati gli arresti domiciliari. Inutile il richiamo a studi pseudoscientifici sullo sviluppo psico-fisico e sessuale dell’individuo.

Video dai contenuti orrendi. Telecamere puntate sui genitali di due bambini. Logico parlare di pedopornografia. Non regge la giustificazione addotta dall’uomo ora sotto accusa, secondo cui quelle immagini rientrano in un progetto di ricerca scientifica sullo sviluppo psico-fisico e sessuale degli esseri umani. Confermata perciò l’applicazione degli arresti domiciliari Cassazione, sentenza n. 18493/2017, Sezione Terza Penale, depositata il 13 aprile 2017 . Studi. A finire nel mirino della giustizia italiana è uno straniero, originario degli Stati Uniti d’America, beccato in possesso di un video raffigurante 2 bambini nudi. Secondo gli inquirenti è evidente come quelle immagini abbiano natura erotica e sessuale , soprattutto perché la telecamera era puntata sugli organi genitali . E questa considerazione non può essere sminuita, spiegano ora i giudici della Cassazione, dal richiamo fatto dal difensore del presunto pedofilo a una generica realizzazione di studi pseudoscientifici sullo sviluppo psico-fisico dei bambini . Per i magistrati non si può dimenticare che non è necessaria un’esibizione lasciva degli organi genitali di soggetti minori, ma è sufficiente una qualunque loro rappresentazione per scopi sessuali . E in questa ottica è significativo il fatto che l’uomo sotto accusa abbia sostenuto di portare avanti pseudo studi che indagavano proprio gli sviluppi della sessualità dell’individuo e documentano la sua concezione , secondo cui il sesso andrebbe vissuto in maniera disinibita sin dalla più tenera età al fine di evitare disagi in età adulta . A fronte di questi elementi, è legittima, e viene ora confermata, l’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti del cittadino statunitense.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 gennaio – 13 aprile 2017, n. 18493 Presidente Savani – Relatore Ciriello Ritenuto in fatto 1. Il tribunale di Palermo con ordinanza del 14 settembre 2016 ha disposto, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero e in riforma della ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, la misura cautelare degli arresti domiciliari per A. F., in relazione a imputazioni provvisorie per fatti di pedo-pornografia, di cui agli artt. 600 ter, comma 1, 600 quater comma 2,56 e 600 ter comma uno n. 1 c.p. 2. Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore il ricorrente chiedendone l'annullamento. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 273 c.p.p. ex art. 606 comma primo lett. b c.p.p. in quanto il tribunale avrebbe errato nel ritenere, sia pure sul piano indiziario, la sussistenza degli elementi tipici della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 600 ter c.p che esige per la configurabilità del delitto in esame che la rappresentazione degli organi genitali sia effettuata per scopi sessuali. Si duole il ricorrente che la decisione del tribunale del riesame ometta di motivare in maniera puntuale e completa in ordine ai concreti elementi dai quali dovrebbe desumersi la natura erotica e sessuale del filmato e applica la misura in assenza di gravi indizi di colpevolezza, trascurando la circostanza, invece correttamente e valorizzata dal GIP di Palermo, che il filmato sarebbe il frutto degli studi scientifici intrapresi nel corso degli anni dall'indagato, senza alcuno scopo o finalità sessuale del filmato in esame. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge art. 606 comma 1, lett. b c.p.p. in relazione all'articolo 273 c.p.p. da parte della ordinanza impugnata allorché avrebbe ritenuto sussistente l'elemento costitutivo del reato, da individuarsi nel concreto pericolo di diffusione del filmato incriminato presso un numero indeterminato di soggetti, in termini di mera probabilità desunto dalla circostanza che il ricorrente aveva commercializzato sul web un suo libro con il quale offriva in omaggio un video che, probabilmente , era lo stesso video incriminato . La mancanza di riscontri e di dati concreti circa la immissione in rete del video incriminato contenente le immagini raffiguranti gli organi genitali del bambino ripresa nel filmato, non sarebbe sufficiente ad integrare la gravità degli indizi richiesti dall'articolo 273 del codice di procedura penale ai fini dell'adozione della misura cautelare personale 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce il ricorrente la violazione dell'articolo 606 lett. e, cpp in relazione all'articolo 274 lettera a e C cpp con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, che non sarebbero concrete e attuali, risalendo i fatti contestati all'anno 2014, periodo in cui il ricorrente stava eseguendo degli studi, per quanto pseudoscientifici, sullo sviluppo psicofisico dei bambini Avrebbe errato altresì, il Tribunale del riesame, nel valorizzare ai fini del profilo della concretezza dell'esigenza cautelare, il pericolo di reiterazione del reato attraverso la diffusione tramite il web del materiale prodotto in assenza di riscontri obiettivi, né sussisterebbe il pericolo di inquinamento probatorio in base ad alcun elemento raccolto durante le indagini Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. 3.1. Infondati sono i primi due motivi di ricorso, prevalentemente riferiti alla valutazione del quadro probatorio ai fini della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati e diretti ad ottenere da questa Corte una non consentita rivalutazione del merito del provvedimento impugnato. Il provvedimento reca una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, perché valorizza i convergenti elementi raccolti nel corso delle indagini, in particolare, correttamente applicando la giurisprudenza di questa corte che ritiene come, per l'integrazione del reato 600-ter cod. pen. dall'art. 4, comma primo lett. h della legge n. 172 del 1.10.2012 ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007 , che si caratterizza per il suo maggior rigore rispetto al testo precedente, non è necessaria un'esibizione lasciva degli organi genitali di soggetti minori ma è sufficiente una qualunque rappresentazione degli stessi per scopi sessuali cfr. Cass. 3100/2013 e Cass. 5874/2013 . La corte, correttamente ritiene che i filmati incriminati che certamente sono filmati dal ricorrente che è entrato anche nel campo di ripresa per sistemare la coreografia forniscano una rappresentazione per scopi sessuali degli organi genitali del minore, atteso che il ricorrente era dedito a pseudo studi che a quanto egli stesso allega indagavano proprio gli sviluppi della sessualità dell'individuo e documentano la sua concezione relativamente alla quale il sesso andrebbe vissuto in maniera disinibita sin dalla più tenere età al fine di evitare disagi in età adulta. L'ordinanza impugnata ha, inoltre, chiaramente evidenziato gli elementi dai quali ha tratto la sussistenza degli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato valutando, non solo la natura e qualità dei filmati realizzati e le idee espresse dall'indagato nelle sue pubblicazioni , ma altri elementi di riscontro come, per esempio, la voce fuori campo di donna presente durante le riprese che chiedeva all'indagato dopo lo fai a me ? e la circostanza che l'indagato detenesse nel suo computer materiali pornografico prodotto da terzi v. pag 7 dell'ordinanza impugnata . Del pari viene correttamente valorizzata la circostanza, pure oggetto dell'imputazione provvisoria, che l'indagato abbia tentato di acquisire la disponibilità di altri minori, per realizzare un filmato analogo, non riuscendo nel proprio intento solamente perché il destinatario della sua richiesta rifiutò l'offerta. In tutti i suddetti elementi struttura per operare le riprese, materiali pedopornografici sequestrati, utilizzo del web per la diffusione di iniziative pseudo scientifiche, proposte di ulteriori filmati ad altri soggetti etc la Corte ha correttamente individuato i tratti sintomatici dell'esistenza del pericolo concreto che caratterizza, in base alla giurisprudenza di questa corte, il reato dell'art. 600 ter c.p., consistenti nell'esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale, nel collegamento dell'agente con soggetti pedofili potenziali destinatari del materiale pornografico, nella disponibilità materiale di strumenti tecnici di produzione e trasmissione telematica idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste, nell'utilizzo contemporaneo o differito nel tempo di più minori per la produzione del materiale cfr Sez. 3, Sentenza n. 16340 del 12/03/2015 . Tali circostanze di chiara promiscuità, unitamente alla considerazione delle pose fatte tenere ai giovanissimi protagonisti dei filmati sono correttamente poste a base del quadro indiziario valorizzato dall'ordinanza che sottolinea come gli organi sessuali dei minori siano rappresentati come il principio di seno della bambina gli organi genitali del minore , in un generale contesto di abbandono e di intimità fisica tra due esseri di sesso diverso che però sono solo due bambini , scaturendo dall'insieme dei dati riportati, la conclusione che il filmato fosse destinato ad appagare gli istinti sessuali dell'imputato stesso o di chi l'avrebbe visto. 3.2. infondato è anche il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, individuate nel pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio che il ricorrente non contesta, se non sulla base di generiche affermazioni relative alla pretesa mancanza del pericolo insita nel tempo trascorso e ritenendo insussistente il pericolo di diffusione del materiale tramite il web. Il Giudice di appello, invece, ha correttamente applicato le regole di cui all'art. 275 c.p.p. avendo per un verso chiarito che, in presenza dei riscontrati gravi indizi, il decorso del tempo non attenua le esigenze cautelari peraltro presunte in relazione al terzo comma dell'art. 275 c.p.p. per il delitto di cui all'imputazione provvisoria , per altro verso evidenziando che le esigenze cautelari in esame ravvisate concretamente nel pericolo di inquinamento probatorio e nel pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie desunti dai comportamenti del ricorrente, esplicativi di una morbosa attenzione nei riguardi dei minori tanto da offrire del denaro ai genitori al fine di effettuare nuove riprese sono comunque soddisfatte, ai sensi dell'art 275 comma terzo dalla misura custodiale degli arresti domiciliari con il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo anche telefonico o telematico con soggetti diversi dai conviventi, prescrizioni ritenute ragionevolmente necessarie per evitare che l'indagato, che ha dimostrato di essere attivo sul web tanto da aver posto in commercio proprie pubblicazioni pseudoscientifiche e che, nella sua stessa prospettazione attribuisce rilievo scientifico ai fatti oggetto dell'imputazione, possa reiterare reati della stessa specie o inquinare le prove. In tale prospettiva, la misura prescelta appare è correttamente ritenuta la meno afflittiva rispetto all'esigenza cautelare da tutelare Sez. Un 16085/2011 . Pertanto il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali manda alla cancelleria per l'applicazione dell'art. 28 del reg. att. c.p.p