Al finanziere infedele si applica anche il codice penale militare di pace

Il reato militare di frode alla finanza mediante collusione con estranei è reato di pericolo che si perfeziona con il solo scambio di consenso tra le parti coinvolte, avente ad oggetto la frode alla finanza, senza che tale risultato debba necessariamente realizzarsi, essendo soltanto richiesta l’adozione o l’indicazione di qualsiasi espediente o altro mezzo fraudolento in grado di ledere l’interesse dello Stato alla percezione della entrata tributaria, per cui tale interesse viene esposto a pericolo, tanto da condotte finalizzate alla evasione di imposta, quanto da quelle finalizzate ad impedirne l’accertamento.

Questo l’importante principio chiarito dalla Cassazione con la pronuncia in commento sentenza n. 18545/17 depositata il 13 aprile . Il delitto di collusione con estranei per frodare la finanza. L’art. 3 l. n. 1383/1941 punisce con le pene previste per il peculato militare art. 215 c.p.m.p. il militare della Regia Guardia di Finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza. Trattasi di norma senza dubbio non molto conosciuta, contenuta nella legge risalente al 1941 che ha previsto la militarizzazione del personale della Guardia di Finanza allora Regia Guardia di Finanza e introdotto una serie di disposizioni penali, che richiamano quanto al trattamento sanzionatorio le norme del codice penale militare di pace. Fra di esse vi è anche la fattispecie che punisce il militare della Guardia di Finanza che collude con estranei al fine di frodare la finanza con le pene previste per il peculato militare art. 215 c.p.m.p. . Il caso di specie. Nel caso in esame, un militare della Guardia di Finanza si era fatto consegnare, in diverse tranche, la somma di circa 50.000,00 euro dal titolare di una società nei confronti della quale era in corso una verifica fiscale, quale corrispettivo di traduzioni effettuate dalla moglie del medesimo militare, titolare di una ditta individuale. La suddetta aveva emesso regolari fatture nei confronti della società che erano state regolarmente pagate. Le indagini svolte avevano acclarato che la ditta individuale della moglie del militare era stata aperta ad hoc” che la medesima non aveva le capacità tecniche per operare come traduttrice professionista che l’unica traduzione realizzata si era infatti rivelata assolutamente inadeguata, siccome effettuata con software costituente un traduttore automatico, e non era stata utilizzata dalla società, la quale tuttavia aveva regolarmente pagato la somma di euro 50.000,00 di cui alle fatture emesse dalla ditta individuale. Appariva, dunque, evidente come l’operazione fosse stata artatamente costruita onde consentire, da un lato, una copertura di apparente regolarità alla dazione di denaro che era intercorsa tra la società assoggettata al controllo fiscale e il militare della Guardia di Finanza, e, dall’altro lato, alla impresa di scaricare, sotto il profilo fiscale, i costi della dazione operata per ottenere la compiacenza del finanziere. Le indagini avevano altresì appurato come l’accertamento della Guardia di Finanza si fosse concluso senza acclarare alcuna irregolarità da parte della impresa soggetta al controllo. La vicenda processuale. La pronuncia della Cassazione evidenzia come il militare e l’imprenditore erano stati processati per il delitto di cui all’art. 319 c.p. dal Tribunale di Milano in relazione ai medesimi fatti, ma detto processo si era concluso con sentenza di proscioglimento. Il procedimento avanti al Tribunale penale militare si risolve sostanzialmente nella acquisizione della sentenza e dei verbali delle prove assunte nell’altro procedimento. L’esito, tuttavia, è diametralmente opposto in quanto il militare della Guardia di Finanza viene condannato sia per collusione in frode alla finanza, che per emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti art. 8 d.lgs. n. 74/2000 , sia dal Tribunale Militare che dalla Corte d’appello. Avverso la sentenza di condanna ricorre in cassazione il militare deducendo una serie di violazioni di carattere processuale e le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni rese dal coimputato, che costituivano l’asse portante, se non l’unico, delle condanne patite nella fase processuale di merito. La decisione degli Ermellini. La Cassazione rigetta ogni doglianza sollevata sotto il profilo processuale e riconferma la piena credibilità e coerenza della chiamata in correità e della ricostruzione in punto di fatto operata dal coimputato nella sede processuale ordinaria. Acclarata la piena utilizzabilità degli elementi probatori, è agevole per i Giudici del Palazzaccio ricondurre il caso in esame alla fattispecie astratta in contestazione art. 3 l. n. 1383/41 e art. 8 d.lgs. n. 74/2000 . Il delitto di collusione in frode alla finanza è, infatti, reato militare proprio del finanziare che concluda un accordo con un terzo al fine di pregiudicare l’interesse patrimoniale dello Stato sia alla riscossione dei tributi che all’accertamento della debenza del versamento dei medesimi. È, dunque, reato di pericolo che viene integrato per la mera conclusione dell’accordo e che, dunque, prescinde dalla prova concreta che ne sia derivato un danno per l’amministrazione finanziaria dello stato. Stante l’obbiettiva insussistenza delle prestazioni sottostanti l’emissione delle fatture da parte della ditta individuale della moglie del militare della Guardia di Finanze e, dunque, l’evidente strumentalità di tale artificio onde fornire una parvenza di legalità alla dazione operata dall’imprenditore, risulta pienamente provato come la dazione fosse il prezzo pagato per l’accordo concluso in danno della amministrazione finanziaria dello stato e dunque la sussistenza delle fattispecie penali contestate. Una decisione condivisibile su una norma che desta perplessità. Difficile non condividere il principio di diritto dettato dalla Cassazione con la pronuncia in commento, sulla base peraltro di precedenti giurisprudenziali perfettamente in linea e di un dato normativo che poco spazio, invero, lascia a possibili diverse interpretazioni. Restano le perplessità di una norma che, seppur finalizzata a tutelare interessi di importante rilievo, pecca senza dubbio sotto il profilo della tassatività siccome criminalizza la mera condotta del militare della Guardia di Finanza di collusione con un estraneo al fine di frodare la finanza e, dunque, ha un potenziale campo di applicazione assai ampio tanto da poter risultare davvero troppo indeterminato per una fattispecie penale, peraltro gravemente sanzionata.

Corte Di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 16 marzo – 13 aprile 2017, n. 18545 Presidente Bonito – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6 ottobre 2015 il Tribunale militare di Verona condannava l’imputato R.S. , previa unificazione dei reati nel vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni quattro di reclusione militare per il reato di cui all’art. 3 della legge n. 1383 del 1941, in relazione agli artt. 215 c.p.m.p., 8, comma 3, D.Lgs. 74/2000, art. 47 n. 2 c.p.m.p. perché, nella qualità di Luogotenente della G.d.F. in servizio presso la Sezione Operativa della Compagnia G.d.F. di , con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso emetteva fatture intestate alla ditta individuale di cui sua moglie era titolare a favore della società Fachini Gears s.p.a., per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, peraltro consentendo all’imprenditore S.G. , legale rappresentante della società, di diminuire apparentemente i redditi dell’impresa, simulando componenti passivi di reddito dal 2008 al 2009, per un totale complessivo di Euro 25.000, fatto aggravato dall’essere commesso da militare rivestito di grado. 1.1 Proposto appello da parte della difesa, la Corte militare di appello con sentenza in data 8 giugno 2016,confermava la sentenza di primo grado. 1.2 Dalle conformi sentenze di merito, che si sono probatoriamente avvalse degli atti del giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Milano, definito con sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile in data 28/7/2013, per il delitto di cui all’art. 319 cod. pen. contestato in riferimento alla medesima vicenda fattuale, delle dichiarazioni di S.G. raccolte ai sensi dell’art. 197 bis cod. proc. pen., della documentazione acquisita, emerge la seguente ricostruzione della vicenda oggetto del processo. Il R. , già luogotenente della G.d.f. di , dopo avere conosciuto S.G. , legale rappresentante della s.p.a. Fachini Gears, nel corso della verifica fiscale condotta nei confronti della predetta società quale direttore di verifica ad opera di una pattuglia della G.d.F., aveva rivolto all’imprenditore la richiesta, accolta, di erogazione della somma di 50.000 Euro, giustificata mediante l’apparente svolgimento da parte della di lui moglie, M.M. , di attività di traduzione in favore della società a fronte della quale la ditta individuale della M. , appositamente costituita, aveva emesso fatture, da ritenersi relative ad operazioni sotto ogni profilo inesistenti in quanto - nessuna prova documentale attestava l’effettuazione delle pretese traduzioni - le dimensioni e la struttura aziendale della committente rendevano inverosimile che la stessa non si fosse rivolta a traduttori professionali, ma al R. o alla moglie, sforniti della necessaria qualificazione e capacità per effettuare traduzioni, ed anche al R. per consulenze contabili - amministrative, fornite verbalmente, senza tracce documentali - la causale delle quattro fatture in contestazione, emesse all’apparenza per attività di archiviazione, fascicolazione e sistemazione di documenti, ma indicata come falsa dal S. , che aveva tutto l’interesse ad accreditarne la veridicità, non era credibile per l’assenza di contatti, sia personali, sia epistolari, tra la M. e la Fachini Gears S.p.A. e per mancata presenza fisica della prima presso i locali della seconda, verificatasi in una sola occasione soltanto dopo l’arresto del marito - l’imputato, pur avendo in precedenza sempre dichiarato che la moglie era all’oscuro di tutto, davanti al giudice di primo grado aveva modificato versione poiché la M. non era stata in grado di produrre nessuna documentazione attestante qualsiasi costo sostenuto dalla ditta individuale per condurre l’attività di impresa - le dichiarazioni rese dall’imputato al giudice militare erano mendaci e orientate ad alleggerire la propria posizione, considerando la prossimità a prescrizione di ogni eventuale attribuzione di responsabilità penale alla moglie. È stato altresì individuato il dolo specifico nella finalità, rilevante ancorché concorrente con altre di tipo corruttivo, di consentire alla società del S. di utilizzare le fatture emesse per documentare costi deducibili dal reddito d’impresa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per il tramite del proprio difensore, avv.to Angelo Giarda, l’imputato il quale ha dedotto a illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla valutazione degli elementi a carico del R. la Corte di appello si è limitata a riprendere quanto indicato nella sentenza di primo grado, senza considerare le numerose contraddizioni contenute nella sentenza stessa, denunciate con l’atto di appello con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal coimputato S. , unico elemento acquisito a carico, ritenute attendibili e credibili nonostante costui avesse ammesso che le traduzioni erano state effettuate dal R. e poi distrutte. Inoltre, è erroneo anche il giudizio espresso in ordine all’utilizzo probatorio della sentenza emessa nel procedimento davanti alla Corte di appello di Milano, che non è passata in giudicato nei riguardi del ricorrente per avere soltanto annullato la sentenza del Tribunale di Milano per il rilevato difetto di giurisdizione senza avere esteso la cognizione alle ulteriori questioni proposte dalla difesa del R. . Detta sentenza non può dunque offrire piena prova ai sensi dell’art. 238 cod. proc. pen., poiché tale norma fa riferimento ai verbali di prove assunte nel dibattimento e non certamente alle sentenze, acquisibili soltanto se irrevocabili e comunque da valutarsi secondo il criterio dettato dall’art. 192 cod. proc. pen., comma 3. La Corte di appello ha poi errato anche nel ritenere che il Tribunale avesse formato il proprio convincimento in base ai verbali delle prove di altro procedimento, indicati come acquisiti su accordo delle parti, e non sulle sentenze emesse dai Giudici ordinari, mentre il Tribunale di Verona aveva assegnato valore di piena prova alla sentenza definitiva, acquisita per iniziativa del solo p.m Quanto alle dichiarazioni rese dal S. anche la sentenza della Corte d’Appello di Roma presenta gli stessi profili di contraddizione della prima sentenza poiché le richiama laddove l’imputato di reato connesso riferisce dell’effettività delle prestazioni di traduzione svolte in un momento iniziale, ma le considera non utili ad inficiare la coerenza dell’ipotesi accusatoria dapprima afferma che il S. ha reso delle dichiarazioni utili a dimostrare l’effettività delle prestazioni, che il S. ed il R. hanno reso delle versioni concordi sull’effettività delle prestazioni laddove indicano non essere le stesse mai state rese dalla moglie del R. sicché riscontro alla narrazione del S. deriverebbe dalle stesse dichiarazioni difensive del R. , ma poi ritiene che le prime confermino l’effettiva realizzazione della condotta illecita per l’inutilità delle traduzioni effettuate, secondo una valutazione soggettiva del fruitore che non può condurre a ritenerle inesistenti, non essendo tale lavoro una prestazione di risultati, ma di opera pertanto, il ricorrente, a fronte di un’attività realmente svolta, era del tutto legittimato ad emettere le fatture in contestazione. Da ultimo si segnala anche la circostanza che l’elemento su cui la Corte d’Appello fonda la falsità delle fatture riguarda la dizione contenuta nelle stesse fatture tale dato è indicato in modo specifico a pag. 18 della sentenza laddove si dice che se le traduzioni fossero state effettive non vi sarebbe stata alcuna necessità per S. di pagare delle fatture con causale diversa rispetto alle operazioni di traduzione. L’opinione espressa dalla Corte di appello circa la falsità delle fatture riposa sul solo dato della causale, ma è contraddetta dalla lettura delle fatture laddove sono indicate prestazioni effettuate in relazione all’archivio generale per la predisposizione e la fascicolazione di atti di ingegneria con inserimento di dati nel sistema elettronico, idonei a garantire il trattamento e la riservatezza dei dati sensibili tali atti possono essere riconducibili all’attività di traduzione, che c’è stata e non si è limitata ai primi atti, poiché lo stesso S. ha affermato l’esistenza di altre traduzioni che si era riservato di reperire nei documenti della società e che non aveva poi fatto pervenire. b Mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, commisurata in misura notevolmente superiore al minimo, nonostante la positiva valutazione della concessione delle attenuanti generiche, stimate prevalenti sull’aggravante contestata. Gli elementi giustificativi indicati in sentenza sono smentiti dagli accertamenti istruttori, poiché il ruolo di promotore e organizzatore svolto dall’imputato nella vicenda collusiva valorizza il fatto della collusione che non emerge dal procedimento penale ordinario, né da quello militare, mentre il riferimento all’esistenza di un pregresso procedimento penale per corruzione non è significativa perché conclusosi con sentenza di assoluzione passata in giudicato e quindi irrevocabile. Anche il ritenuto sviamento funzionale dell’attività di controllo della G.d.F., strumentalizzata a scopo di arricchimento illecito non sussiste come dimostrato dall’assoluzione per il fatto di corruzione l’intensità del dolo non è dimostrato, poiché la finalità di evasione fiscale e la sua realizzazione non richiedono necessariamente conoscenze particolari, connesse alla funzione. Il riferimento poi ai precedenti giudiziari è scorretto, poiché la precedente condanna, non può certamente giustificare la determinazione della pena in quanto all’epoca dei fatti la condanna non era definitiva e quindi non integrava un precedente. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi affetti da manifesta infondatezza e non del tutto correlati con le ragioni della decisione. 1. Il primo motivo censurai senza fondamento, la compiutezza e la logicità argomentativa della motivazione esposta dalla Corte militare nella ricostruzione probatoria del delitto di collusione continuata ed aggravata, contestato al ricorrente. 1.1 Riceve smentita in primo luogo, la doglianza che denuncia l’erronea ed, irrituale valorizzazione, da parte dei giudici militari, della sentenza emessa nel precedente giudizio, celebrato innanzi al Tribunale ed alla Corte di appello di Milano, per gli addebiti di corruzione e di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, elevati in riferimento alla medesima vicenda fattuale oggetto del presente processo e conclusosi con la condanna dell’imputato di reato connesso,S.G. r per il solo reato fiscale e con la trasmissione degli atti alla Procura militare per la qualificazione della simmetrica condotta ascritta al R. , pubblico ufficiale e luogotenente della G.d.F., quale delitto di collusione militare, nonché con l’assoluzione, già irrevocabile, di entrambi gli imputati dal delitto di corruzione. Trattasi dunque di pronuncia passata in giudicato anche per la posizione del R. in ordine ad uno dei capi d’imputazione, - come del resto ammesso anche dalla difesa, laddove se ne tratta nel secondo motivo per contestare la congruità del trattamento sanzionatorio -, e quindi correttamente considerata negli accertamenti in essa contenuti. Inoltre, già il Tribunale militare di Verona a pag. 19 della propria motivazione aveva specificato, sia che la sentenza nelle sue statuizioni irrevocabili costituiva piena prova a carico del R. , sia di volersi avvalere dei verbali di prova, formati nel dibattimento di tale precedente procedimento con la partecipazione del difensore dell’imputato, acquisiti e valutabili ai sensi dell’art. 238 cod. proc. pen., commi 1 e 2 bis. La Corte di appello ha correttamente rilevato gli eventi processuali presupposti e la formazione del giudicato assolutorio nei confronti del R. , nonché la legittima utilizzazione dei verbali delle prove già escusse in quella sede senza che sia dato rinvenire alcun vizio processuale, mentre la doglianza difensiva è frutto della considerazione parziale ed omissiva delle statuizioni della Corte di appello di Milano nella parte in cui era stata confermata la già disposta assoluzione dalla fattispecie corruttiva. Inoltre, non ha alcun pregio nemmeno la deduzione sviluppata nel corso della discussione, secondo la quale l’istruttoria sarebbe stata meramente cartolare per l’esclusivo utilizzo probatorio di verbali altrove formati al contrario, come dato leggere nella sentenza di primo grado alla pag. 5 della sua motivazione, il Tribunale militare ha provveduto ad assumere le prove orali richieste dalle parti, quindi ha dato atto che la difesa dell’imputato ha rinunciato all’esame dei testi di lista Sa.Da. , Mo.Gi. , C.M. , Ci.Gi. , Se.Va. , con il consento dell’inquirente, accordato anche in relazione alla produzione delle trascrizioni delle deposizioni, da quelli rese nel corso del dibattimento tenutosi davanti all’A.G.O. di Milano e concernente la medesima vicenda per cui è causa pag. da 66 a 120 del fascicolo del dibattimento . Da tale constatazione emerge dunque, non soltanto che il primo collegio militare aveva condotto autonoma attività istruttoria, ma anche che, qualora non vi avessero provveduto, ciò era dipeso da espressa scelta difensiva, della quale non è consentito poi dolersi nei successivi gradi di giudizio. Resta dunque escluso che l’imputato abbia subito una qualunque menomazione delle prerogative difensive, alcune delle quali dismesse per propria libera determinazione. 1.2 Anche in merito al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dall’imputato di reato connesso, acquisite e valutate ai sensi dell’art. 197 bis cod. proc. pen., la Corte militare ha condotto una disamina corretta e ben giustificata nei passaggi esplicativi e nelle conclusioni raggiunte. Ha evidenziato che il S. era rimasto sempre fermo nella rievocazione dei rapporti intercorsi col R. e nel riferire la loro conoscenza avvenuta in occasione della verifica fiscale l’erogazione in favore del R. dell’importo di 50.000 euro, dei quali 25.000 da parte della società Fachini Gears s.p.a. quale apparente corrispettivo di prestazioni di servizi effettuate in suo favore dall’impresa individuale della di lui moglie, M.M. , 20.000 versati con propri mezzi l’accordo con l’imputato per le fatturazioni, necessarie per giustificare l’erogazione di denaro societario la falsità della causale indicata nelle fatture emesse dalla M. i pagamenti effettuati senza una reale corrispondenza con le prestazioni fatturate poiché l’emittente aveva svolto una sola prima traduzione, risultata inutilizzabile per la scarsa qualità dell’opera la conoscenza personale con la M. soltanto dopo l’arresto del marito in un’unica occasione in cui si era presentata presso la sede della società la compilazione delle fatture da parte dell’imputato. Il portato accusatorio di tale chiamata in reità, frutto di conoscenza diretta e della condivisione col R. del medesimo proposito criminoso, ha offerto chiare indicazioni circa la fondatezza dell’addebito per la natura oggettivamente e soggettivamente simulata delle operazioni per le quali erano state rilasciate le fatture incriminate, non corrispondenti, né ad una effettiva attività svolta, oppure corrispondenti solo in minima parte, ma comunque di diversa natura e valore, né al soggetto autore delle prestazioni di servizi. Ha quindi individuato plurimi elementi di conferma al suo narrato, costituiti - dalle parziali ammissioni del R. circa l’assoluta inidoneità della moglie a svolgere le attività indicate nelle fatture ed anche traduzioni in lingua straniera la costituzione della sua impresa individuale per l’emissione dei documenti fiscali a giustificazione delle erogazioni effettuate in suo favore dalla Fachini Gears s.p.a. l’effettuazione da parte dello stesso delle prestazioni mediante un comune programma di traduzione automatica, il che si è tradotto nel riconoscimento della difformità dal vero della documentazione fiscale incriminata quanto meno sotto il profilo individuale del soggetto emittente - dal vantaggio principale dell’operazione percepito dal R. , arricchitosi della somma di 50.000 euro - dall’esito favorevole della verifica fiscale condotta nei riguardi della Fachini Gears s.p.a. a far data dal settembre 2007, cui, come riportato nella sentenza di primo grado, era seguita una prima erogazione di 5.000 Euro in favore della M. il 28/12/2007 - dall’assenza di qualsiasi documento, non rinvenuto presso l’imputato, ma nemmeno esibito dal S. , attestante l’attività di traduzione o di altra natura, svolta dal R. o dalla M. - dalle fatture rinvenute presso la sede della Fachini Gears s.p.a. e contabilizzate dalla stessa come attestanti costi sopportati per 25.000 Euro - dalla causale in esse riportata, riguardante l’archiviazione, la fascicolazione di atti di ingegneria e la sistemazione in ordine cronologico dovuta allo scarico dell’archivio, tutte operazioni fondatamente ritenute da svolgersi presso la sede dell’impresa committente e comunque ben diverse dalla traduzione da o in lingua straniera, senza che alcun ostacolo avesse impedito di indicare le vera natura delle prestazioni, qualora le stesse fossero state reali, effettive e soddisfacenti - dalla costituzione della ditta individuale della M. in concomitanza con l’emissione delle fatture oggetto del processo. 1.3 Non è mancato poi un accurato raffronto tra il narrato del S. e le dichiarazioni difensive dell’imputato, volte ad accreditare la tesi della reale esistenza delle operazioni commerciali per le quali erano state emesse le fatture, ancorché di diversa natura rispetto a quanto indicato quale causale, e consistite nell’attività di traduzione di atti, nella sistemazione dell’archivio ed in consulenze amministrativo-contabili, prestate oralmente senza la redazione di documenti scritti. La sentenza impugnata, non soltanto ha rilevato che di tale mole di lavoro, veramente ingente per essere stata remunerata con un corrispettivo di 50.000 euro, non vi era alcuna traccia documentale, ma ha anche riscontrato i mutamenti di versione operati dal R. , già in sé sintomatici di scarsa credibilità e dell’intento di alleggerire la propria posizione, e l’inverosimiglianza del ricorso al suo operato, - tanto meno a quello della moglie, del tutto priva di qualificazione e capacità professionali -, da parte di un’impresa di dimensioni non modeste e dotata di propria struttura aziendale e di consulenti, comunque in grado di procurarsi i servizi di persone competenti, che rendevano superflue le improbabili traduzioni e l’ausilio verbale del ricorrente ed inverosimile l’erogazione, persino anticipata,di un compenso per banale attività impiegatizia di archiviazione e fascicolazione. Non è dato ravvisare il denunciato vizio logico della motivazione nemmeno in riferimento alle affermazioni del S. in ordine alla parziale realizzazione, ma con risultati privi di utilità pratica per la scarsa qualità del lavoro svolto, del compito di traduzione nella sola fase iniziale del rapporto illecito intrattenuto col R. , ragione per la quale i testi non erano stati conservati anche a voler fare affidamento su tale informazione, che comunque resta priva di qualsiasi conferma documentale, i giudici di appello hanno razionalmente osservato l’insufficienza e l’inidoneità di tale operato a dar conto della fatturazione per importo così elevato e hanno concluso che le traduzioni costituivano soltanto un pretesto, così implausibile da avere indotto il S. ed il ricorrente ad abbandonare l’idea di giustificare in tal modo gli esborsi a favore di quest’ultimo e ad optare per altra causale. 1.4 Ebbene, a fronte di una disamina dei dati fattuali, emersi dalla condotta istruttoria, condotta con chiarezza, compiutezza ed in assenza di vizi logici e giuridici, dalla quale con corretto procedimento inferenziale si è tratta la dimostrazione dell’effettiva integrazione del delitto di collusione militare, ascritto al R. , la difesa reitera censure prive di qualsiasi fondamento e comunque, mediante la deduzione di profili di illogicità o di carenza argomentativa, in realtà pretende da questa Corte una differente valutazione del materiale probatorio che assegni credibilità alla versione dei fatti prospettata dall’imputato, operazione che già i giudici militari con ricchezza di rilievi aderenti ai dati probatori, hanno escluso e comunque interdetta nel giudizio di legittimità. Il ricorso non affronta poi criticamente e non si confronta con l’evidenza, ben rappresentata nella sentenza impugnata, di una sostanziale difformità dal vero delle operazioni economiche indicate nei documenti fiscali emessi dalla ditta della M. , sia quanto al presunto prestatore dei servizi, sia quanto all’effettiva loro prestazione della coerenza della sottostante erogazione di denaro con un atto sostanzialmente liberale, compiuto dal S. a favore del ricorrente in parte con denaro personale contante per la somma di 20.000 Euro, non negato da entrambi della loro necessità di precostituire una parvenza di legalità e regolarità fiscale di tale rapporto per giustificare, quanto al S. , l’impiego di fondi societari per l’insufficienza di quelli personali e di dimostrare costi deducibili e poi realmente dedotti con un risparmio fiscale quantificato in modo preciso, di entità contenuta, ma comunque reale, quanto al R. l’estraneità alla percezione di rilevante forma di arricchimento senza sostanziale contropartita della finalità prioritaria, anche se non esclusiva, di evasione, ammessa dal S. , principale interessato a smentirla. 1.5 Merita piena condivisione anche l’interpretazione della fattispecie sotto il profilo giuridico i giudici di appello hanno rilevato come il reato così accertato costituisca un illecito di pericolo, che si perfeziona con il solo scambio del consenso tra le parti coinvolte, avente ad oggetto la frode alla finanza, senza che tale risultato debba necessariamente realizzarsi, essendo soltanto richiesta l’indicazione o l’adozione di qualsiasi espediente, o altro mezzo fraudolento, in grado di ledere l’interesse dello Stato alla percezione dell’entrata tributaria, per cui tale interesse viene esposto a pericolo, tanto da condotte collusive finalizzate all’evasione di imposta, quanto da quelle finalizzate ad impedirne l’accertamento Cass. sez. 1, n. 15019 del 15/12/2005, Moscuzza, rv. 234010 sez. 1, n. 25819 del 06/06/2007, Vitale, rv. 236894 sez. 1, n. 44514 del 28/09/2012, Nacca e altro, rv. 253826 . 2. I motivi incentrati sul trattamento sanzionatorio sono parimenti destituiti di ogni fondamento. Va premesso che l’addebito mosso al ricorrente consiste nella collusione militare, realizzata mediante un’attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti, utilizzate dal contribuente Fachini Gears s.p.a., che postula un accordo ossia una convergenza consapevole e volontaria di volontà di soggetti diversi orientata finalisticamente al conseguimento dello stesso obiettivo antigiuridico, ossia a consentire alla predetta società un risparmio fiscale non spettante per la simulata esistenza di elementi passivi di reddito. Quanto premesso smentisce l’assunto difensivo, secondo il quale l’accusa non riguarderebbe un’ipotesi di collusione. La Corte di appello ha fondato il proprio convincimento su elementi di valenza negativa reali, e non supposti o contrari alle risultanze probatorie, in quanto - lo sviamento funzionale dell’attività di controllo tipica della G.d.F. è stata valorizzata, non per significare che il compito istituzionale sia stato piegato al perseguimento di scopi illeciti, quanto che la pregressa verifica, condotta anche dall’imputato nei riguardi della società utilizzatrice delle fatture incriminate, è stata strumentalizzata per avvicinare l’imprenditore e riuscire ad indurlo ad erogare una somma di denaro così importante e certamente non dovuta sotto alcun profilo giustificativo - il ruolo di promotore e organizzatore svolto dall’imputato nella vicenda correttamente è stato dedotto dalla titolarità dell’interesse principale alle operazioni, giustificate con le fatture in contestazione, effetto di una reale collusione intesa quale accordo tra il militare appartenente alla Guardia di finanza e l’estraneo per realizzare la frode alla finanza , secondo la dizione della norma incriminatrice contestata, nel senso che l’indebito vantaggio per l’impresa del S. si è potuto conseguire tramite l’indebita detrazione di costi non realmente sostenuti nella gestione della relativa attività in pregiudizio per l’attività impositiva dello Stato nell’ambito di tale accordo è stato probatoriamente ricostruito l’operato dell’imputato, autore delle richieste di pagamento di denaro, ideatore dell’espediente della costituzione dell’impresa intestata alla moglie e dell’emissione delle false fatturazioni, nonché compilatore materiale dei documenti fiscali consegnati all’imprenditore - l’intensità del dolo non è stata correlata all’impiego da parte dell’imputato di specifiche conoscenze e capacità professionali quale appartenente al corpo della Guardia di Finanza, ma per le modalità esecutive dell’accordo raggiunto col S. e l’impegno profuso dal R. con costanza volitiva e rappresentativa per conseguire gli obiettivi illeciti - la considerazione dei precedenti è corretta e si è mantenuta nell’ambito applicativo dell’art. 133 cod. pen., il quale al secondo comma indica tra i criteri di commisurazione della pena la capacità a delinquere, desumibile dai precedenti penali e giudiziari , dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato e dalla condotta contemporanea e successiva al reato , locuzioni che autorizzano il giudice a prendere in considerazione le condanne per fatti criminosi, anche non irrevocabili ed i comportamenti antigiuridici posti in essere dopo il fatto di reato sottoposto al suo giudizio, che nel caso sono valsi al ricorrente condanna irrevocabile per induzione indebita a dare o promettere utilità, art. 319-quater cod. pen., commesso nell’anno 2009 nell’espletamento delle funzioni analoghe esercitate nei confronti della società del S. . Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata supera indenne il vaglio conducibile nella fase di legittimità ed il ricorso, palesemente infondato in tutte le sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa, insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in Euro 1.500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.