Conflitto di competenza? Per la pendenza del procedimento si guarda alla notizia di reato

La pendenza dei procedimenti penali deve considerarsi dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del Pubblico Ministero. In tal senso, la soppressione delle sezioni distaccate del tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti già pendenti, in quanto essi risultano di competenza del tribunale che costituisce sede principale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 18582/17 depositata il 13 aprile. Il caso. Il Tribunale di Catania dichiarava la sua incompetenza territoriale a decidere sul processo a carico dell’imputato accusato del reato di furto aggravato in danno alla società Edison Energia s.p.a Il Giudice di merito indicava la competenza territoriale del Tribunale di Caltagirone e disponeva la trasmissione degli atti al PM. Il Tribunale di Caltagirone sollevava conflitto negativo di competenza, poiché a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 155/2012, il territorio di Castel di Iudica luogo in cui è stato commesso il fatto era sì entrato a far parte del circondario di Caltagirone ma, dovendo considerare la pendenza del procedimento penale effettiva dal momento in cui la notizia di reato è pervenuta al PM, il procedimento doveva considerarsi pendente dinanzi il Tribunale di Catania e, dunque, di sua competenza. Il conflitto di competenza. La Corte di Cassazione accerta l’effettiva esistenza del conflitto negativo di competenza sollevato dal Tribunale di Caltagirone e afferma che la competenza è del primo Tribunale adito, ossia quello di Catania. In tal senso, il Collegio intende chiarire la disposizione del d.lgs. n. 155/2012 che all’art. 9, commi 2- bis e 2- ter sancisce che la competenza per territorio relativa ai procedimenti pendenti alla data 13 settembre 2013 resta insensibile alla sopravvenuta modificazione delle circoscrizioni territoriali dei circondari . Pertanto, la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia coincidente con il 13 settembre 2013, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale . Ciò in virtù del fatto che i procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del PM . Per tutti questi motivi, la Suprema Corte, risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Catania.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 31 gennaio – 13 aprile 2017, n. 18582 Presidente Bonito – Relatore Siani Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catania in composizione monocratica, venuto alla sua cognizione il processo a carico di V.R. - imputato del reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. in danno di Edison Energia SPA, contestato come commesso in omissis , con la recidiva - e sollevata dal P.m. l’eccezione di incompetenza territoriale, a cui aveva aderito il difensore dell’imputato, ha dichiarato, con sentenza del 30 settembre - 8 ottobre 2014, la propria incompetenza per territorio indicando la competenza territoriale del Tribunale di Caltagirone e disponendo la trasmissione degli atti al P.m. presso quel Tribunale. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato che il fatto contestato si era verificato in omissis , sottendendo la considerazione che il relativo territorio era al momento della decisione ricompreso nel circondario del Tribunale di Caltagirone. 2. Con ordinanza del 18 luglio 2016, il Tribunale di Caltagirone, in composizione monocratica, innanzi al quale il V. è stato tratto per essere giudicato in ordine al sopra indicato reato, ha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi degli artt. 28 - 30 cod. proc. pen Il giudice proponente ha osservato che a seguito dell’entrata in vigore del d. Igs. 7 settembre 2012, n. 155, il territorio di omissis , in passato appartenente al circondario di Catania, era entrato a far parte del circondario di Caltagirone era però rilevante il disposto dell’art. 9, comma 2 bis, del succitato d.lgs., come modificato dal d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, in base al quale la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all’art. 11, comma 2, con la precisazione che i procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero orbene, siccome la data di assunzione di efficacia ex art. 11, comma 2, cit. era quella del 13 settembre 2013 e siccome a quella data il procedimento a carico di V.R. risultava pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, ove era già iscritto, avendo assunto il n. 8924/2011 R.G.N.R., era conseguente il rilievo del radicamento della competenza territoriale del Tribunale catanese. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso della ammissibilità del conflitto di competenza ed ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Catania. Considerato in diritto 1. Il conflitto negativo di competenza è ammissibile in rito, posto che entrambi i giudici del dibattimento sopra indicati ricusano contemporaneamente di prendere in esame il merito dell’accusa nei confronti del V. , ritenendo entrambi di non essere dotati di competenza territoriale. Esso deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del giudice che per primo la ha negata, ossia del Tribunale di Catania. 2. Assodate devono ritenersi, per quanto rileva ai presenti fini, le questioni relative al locus commissi delicti omissis alla modificazione delle circoscrizioni dei circondari di Catania e di Caltagirone determinata dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 155 del 2012 alla data in cui la notizia di reato è pervenuta all’ufficio del Pubblico Ministero Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania ed anche alla determinazione del dies a quo della pendenza del procedimento, risalente al 2011 il procedimento presso la suddetta Procura assumeva il n. 8924/2011 R.G.N.R. e, nello stesso anno 2011. il V. era tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Catania, ove il processo assumeva il n. 3838/2011 R.G. Trib. . Con particolare riferimento alla modificazione delle circoscrizioni per la parte qui rilevante, è da notare che dal raffronto fra la tabella A allegata al r.d. n. 42 del 1941 e la tabella A sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. a , d.lgs. n. 155 del 2012 come da allegato 1 dello stesso decreto si trae che il territorio di omissis , prima dell’entrata in vigore della riforma in parola, era ricompreso nel circondario del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Paternò, mentre, a seguito dell’assunzione di efficacia stabilita dall’art. 11, comma 2, del decreto stesso esso è divenuto parte del circondario del Tribunale di Caltagirone. 3. Posto ciò, rileva evidenziare che la disposizione di diritto intertemporale di cui al d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, art. 9, commi 2-bis e 2-ter commi introdotti dall’art. 8, comma 1, d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 , rende la competenza per territorio relativa ai procedimenti pendenti alla data del 13 settembre 2013 insensibile alla sopravvenuta modificazione delle circoscrizioni territoriali dei circondari v. per l’affermazione del principio Sez. 1, n. 41757 del 16/09/2014, Confl. comp. in proc. c/ Ignoti, Rv. 260934 Sez. 1, n. 34750 del 11/07/2014, De Vizia, Rv. 260645 v. anche Sez. 3, n. 9950 del 21/01/2016, Min. Difesa, Rv. 266262, per l’approfondimento degli effetti, ai presenti fini, del concetto di iscrizione della notizia di reato, nel senso che la nuova notizia di reato rispetto al procedimento iscritto prima del 2013, legittimante una nuova iscrizione, per essere tale, non deve avere alcun collegamento con l’ipotesi investigativa iniziale, per cui non è stata ritenuta costituire nuova notizia, con obbligo di iscrizione di un autonomo procedimento penale, la realizzazione del fatto oggetto dell’iscrizione originaria ad opera di diversi soggetti rispetto a quelli inizialmente iscritti, situazione che comporta solo l’obbligo del P.m. di aggiornare le relative iscrizioni . Le richiamate disposizioni infatti stabiliscono che la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all’art. 11, comma 2, fissata dal decreto e coincidente con il 13 settembre 2013 , i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale, con la specificazione che i procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero comma 2-bis . Tale regola si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell’assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all’art. 1 comma 2-ter . 4. Nel caso di specie, per quanto si è pacificamente rilevato, il processo penale - alla data del 13 settembre 2013 - era certamente pendente innanzi al Tribunale di Catania, essendo la corrispondente notizia di reato pervenuta al Pubblico ministero presso quel Tribunale sin dall’anno 2011. Consegue che la competenza territoriale deve essere determinata in base ai criteri di collegamento costituiti dalle circoscrizioni previgenti. Da tale acquisizione derivano l’affermazione della competenza del Tribunale ordinario di Catania e la trasmissione degli atti a quell’ufficio. P.Q.M. Risolvendo il conflitto dichiara la competenza del Tribunale di Catania cui dispone trasmettersi gli atti.