L’esistenza della compagine associativa è negata nel giudizio principale? L’accertamento vale anche nel procedimento stralciato

La sentenza irrevocabile acquisita nel procedimento separato che esclude – anche per insufficienza o contraddittorietà della prova – la sussistenza della compagine associativa concorre all’apprezzamento dell’assenza della prova a carico con prevalenza del proscioglimento nel merito rispetto all’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 18343/2017 della Cassazione, depositata l’11 aprile. Il caso. Durante le indagini si era ipotizzata la sussistenza di un accordo criminoso tra il presidente di una società a responsabilità limitata con esponenti di vertice di cosche mafiose, accordo teso dalla protezione degli interessi economici in cambio di assunzione di persone segnalate dai boss mafiosi. Tale indagine aveva dato luogo ad un giudizio in cui si delineava un’ipotesi peculiare di associazione a delinquere diversa da quella delle cosche già esistenti. In quel giudizio, i giudici di merito avevano ritenuto non provata la costituzione di un organismo associativo distinto ed autonomo rispetto alle singole cosche già esistenti e le posizioni dei due odierni ricorrenti erano state stralciate dal procedimento originario in virtù dell’accoglimento dell’istanza di ricusazione proposta da una delle parti civili. Il giudizio principale si concludeva con l’assoluzione di oltre 30 soggetti, decisione confermata dalla Corte territoriale. L’esito del procedimento separato. Il Tribunale di Bari dichiarava non doversi procedere per estinzione del reato dovuta ad intervenuta prescrizione nei confronti di 2 imputati di partecipare ad un’associazione di tipo mafioso. Oggetto del ricorso per cassazione è il mancato proscioglimento nel merito motivato, a dire dei ricorrenti, dall’esito della decisione irrevocabile nel giudizio originario, in cui tutti gli imputati erano stati assolti per insussistenza del fatto specificamente per mancanza di prova in ordine all’esistenza della particolare associazione ipotizzata dall’accusa . La sentenza di proscioglimento. L’emissione di una sentenza di proscioglimento nel merito, anche in presenza di una causa estintiva del reato, è correlata alla constatazione dell’evidente insussistenza di ipotesi di responsabilità. La disposizione infatti contiene una regola giudizio nel senso della priorità della formula di merito su quella estintiva. Tuttavia, la prevalenza deve risultare evidente dagli atti la prova della sussistenza dei presupposti per la pronuncia della formula di merito deve essere già stata acquisita, così da poter essere constatata”. Si parifica la prova positiva dell’innocenza alla totale mancanza della prova a carico. Le ipotesi di insufficienza o contraddittorietà della prova – che darebbero luogo ad assoluzione ai sensi del comma 2 dell’art. 530 c.p.p. – non rientrano nell’ambito applicativo del comma 2 dell’art. 129 c.p.p Vi osta l’assenza del presupposto dell’evidenza richiesto dalla disposizione. Sulla base di tale norma la Corte territoriale ha negato l’adozione della formula più favorevole, considerato che la sentenza irrevocabile acquisita era stata emessa per insufficienza della prova. L’utilizzo delle sentenze irrevocabili. Le sentenze irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato. Il fondamento della previsione è quello di rendere possibile l’apprezzamento critico di fatti storici già accertati in una sentenza divenuta irrevocabile purché correlato con il principio di pertinenza e utile. L’efficacia probatoria delle sentenze irrevocabili. Non si tratta di riproporre la superata tesi della pregiudizialità penale” né di ritenere autosufficiente” il precedente giudicato che deve essere oggetto di valutazione critica dei contenuti. La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che le sentenze irrevocabili sono utilizzabili anche nei confronti di soggetti rimasti estranei ai procedimenti che hanno dato luogo alla formazione delle stesse, ciò nella misura del loro oggettivo accertamento. Si è precisato che l’effetto di semiplena probatio si produce non soltanto in rapporto alla singola statuizione fissata nel dispositivo ma anche in riferimento alle acquisizioni fattuali evidenziate nel corpo della motivazione se funzionali a sostenere la decisione assunta. Gli eventuali ulteriori elementi istruttori. La disposizione che consente di acquisire a fini di prova le sentenze divenute irrevocabili impone di considerare concretamente l’esito del giudizio correlato. Lo sviluppo di un’ipotesi contraria a tale esito si impone solo se e in quanto giustificata dalla diversità dei materiali cognitivi. Ne deriva che, se manchino incrementi istruttori, la diversificazione dei giudizi deve essere congruamente motivata l’esistenza di un giudicato sulla medesima vicenda, infatti, è un dato da cui non si può prescindere. La Suprema Corte ha affermato che il principio di autonomia dei separati giudizi relativi ad un medesimo fatto storico si basa sull’assenza di pregiudizialità penale nell’ipotesi in cui il giudice del diverso procedimento pervenga a conclusioni diverse è necessaria un’espressa motivazione sul punto. La sentenza che ricostruisce il fatto storico previa istruttoria che esclude l’ipotesi accusatoria . Nel caso in esame, il materiale probatorio si era interamente formato nel giudizio di primo grado che si era concluso con l’assoluzione dei coimputati e in contraddittorio con gli imputati la cui posizione era stata stralciata. Ciò avveniva immediatamente prima della decisione, con la conseguenza che non erano stati acquisiti materiali dimostrativi ulteriori e diversi. Nel giudizio principale la valutazione dei materiali probatori determinava l’insussistenza della particolare compagine associativa ipotizzata dall’accusa e coinvolgente anche la posizione dei 2 imputati la cui posizione era stata stralciata. anche se in termini di insufficienza di prova. Poco conta, secondo la Suprema Corte, che l’esclusione della sussistenza dell’ipotesi accusatoria era stata formulata in termini di insufficienza più che di totale assenza di prova. Quel che rileva è che il giudizio storico, quando passato in giudicato, tende ad obiettivizzarsi sul tema consistente, nel caso di specie, nell’esistenza o meno dell’associazione a delinquere. Il giudicato favorevole è, in concreto, una precondizione. Nel caso scrutinato dalla Corte di Cassazione, il giudicato favorevole tra gli altri agli imputati costituisce una pre-condizione, consistente nella negata esistenza della compagine associativa, come ipotizzata nell’imputazione. L’assoluzione dei coimputati è dunque un dato oggettivo che demolisce le fondamenta dell’ipotesi accusatoria, con ripercussioni anche nel procedimento separato. In concreto, la decisione emessa nel procedimento diverso determina l’insussistenza della prova di una pre-condizione di fatto e di diritto rispetto al procedimento separato, id est l’esistenza dell’organismo associativo prefigurato nell’ipotesi accusatoria. Può concludersi, secondo la Corte di Cassazione, che la sentenza irrevocabile acquisita nel procedimento separato – che abbia escluso la sussistenza della compagine associativa, anche se per insufficienza o contradditorietà della prova –, concorre all’apprezzamento dell’assenza della prova a carico. Prevale, pertanto, la formula del proscioglimento nel merito rispetto all’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Di qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 dicembre 2016 – 11 aprile 2017, numero 18343 Presidente Siotto – Relatore Magi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 novembre del 2014 la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Bari - in data 12 aprile 2010 aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato dovuta ad intervenuta prescrizione nei confronti di B.P. e P.S. . L’imputazione ascritta a costoro concerne la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso - descritta al capo A - oggetto di giudizio in separato procedimento, conclusosi con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 17 dicembre 2009. Con la decisione da ultimo citata la Corte di Appello aveva confermato l’assoluzione dei coimputati A.V. ed altri trenta soggetti, pronunziata dal Tribunale di Bari in data 27 maggio 2003. 1.2 In effetti, giova precisare che a in sede di esercizio dell’azione penale si era ipotizzata la sussistenza di un accordo criminoso intervenuto tra C.F. presidente delle case di cura riunite srl da un lato e gli esponenti di vertice di cosche mafiose operanti in P.S. , Ca.Anumero ed altri dall’altro, teso alla protezione” di interessi economici del primo in cambio di assunzioni di persone segnalate dai secondi b il Tribunale prima e la Corte di Appello poi, avevano ritenuto non provata la costituzione di un simile organismo associativo, ontologicamente distinto ed autonomo rispetto alle singole cosche già esistenti, per come descritto nella imputazione c nel giudizio di primo grado, le posizioni di B.P. e P.S. erano state stralciate al termine dell’intera istruttoria, in data 27 maggio 2003 udienza in cui veniva emesso il dispositivo di sentenza nei confronti dei coimputati in virtù dell’accoglimento di una istanza di ricusazione proposta da una delle costituite parti civili. 1.2 Ciò posto, il Tribunale di Bari, con sentenza emessa il 12 aprile 2010 - nei confronti dei soli B. e P. - ha preso atto della intervenuta prescrizione del reato. Quanto alla ricognizione di ipotesi di assoluzione nel merito, il Tribunale ritiene non applicabile l’ipotesi di prevalenza di cui all’articolo 129 co. 2 cod.proc.penumero ritenendo assente il presupposto della evidenza della insussistenza del fatto. In particolare, si rappresenta l’esito assolutorio nei confronti dei coimputati come emesso ai sensi dell’articolo 530 co.2 cod.proc.penumero , il che preclude la applicazione della formula più favorevole rispetto alla presa d’atto della maturata prescrizione. 2. L’oggetto del giudizio di appello è, pertanto, rappresentato dall’esame della doglianza difensiva relativa alla mancata applicazione della previsione di legge di cui all’articolo 129 co.2 cod.proc.penumero , data la riconosciuta insussistenza dell’ipotesi associativa nel separato giudizio. La Corte di merito ribadisce l’autonomia dei separati giudizi e ritiene di confermare la decisione di primo grado non sussistendo i presupposti di applicabilità dell’articolo 129 co.2 cod.proc.penumero . In motivazione, si rappresenta che la decisione di assoluzione emessa nei confronti dei coimputati non può essere meramente traslata nella decisione da prendersi nel separato giudizio, anche facendosi riferimento alla disposizione di cui all’articolo 238 bis cod.proc.penumero . Si conferma che la pronunzia di assoluzione è stata emessa in secondo grado in rapporto a profili di insufficienza della prova anche circa l’esistenza della associazione - e non in rapporto alla totale assenza della medesima. Ciò contrasterebbe con il carattere di constatazione” della assenza di prova a carico espresso nella disposizione di cui all’articolo 129 co.2 cod. proc. penumero . Si prende in considerazione l’avvenuto annullamento con rinvio, da parte di questa Corte, della decisione con cui la Corte di Appello di Lecce aveva negato la revisione della decisione di patteggiamento - relativa alla medesima vicenda storica - in relazione alla posizione di C.F. sentenza numero 43516/2014 e si afferma che la decisione in sede di rinvio non è ancora intervenuta, il che rende irrilevante tale aspetto, dovendosi ritenere tuttora esistente la decisione applicativa di pena in danno del C. . Si evidenzia l’esistenza di una ulteriore decisione di condanna - in abbreviato - a carico di Ca.Ma. , il che determina la inconsistenza delle obiezioni difensive in riferimento al tema del contrasto tra giudicati, essendovi decisioni dal tenore diverso emesse in base a diverse modalità di definizione dei giudizi. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione B.P. e P.S. , a mezzo dei rispettivi difensori. 3.1 B.P. deduce l’erronea applicazione della norma di cui all’articolo 129 cod.proc.penumero ed il vizio di motivazione. Si afferma, in sintesi, che la particolare valenza della decisione irrevocabile emessa nel procedimento principale con cui tutti i residui imputati sono stati assolti per insussistenza del fatto manca la prova della esistenza della particolare associazione ipotizzata dall’accusa avrebbe dovuto condurre - anche ai sensi dell’articolo 238 bis cod.proc.penumero - alla emissione della più favorevole sentenza di assoluzione. Si contesta la validità logica e giuridica del ragionamento realizzato dalla Corte di merito per escludere tale effetto, atteso che la pronunzia di assoluzione emessa nel giudizio principale rende insussistente la possibilità di ritenere costituita l’associazione, così come ribadito da questa Corte nella decisione numero 43516 del 2014 giudizio su revisione sentenza C. . Si evidenziano passaggi motivazionali contenuti nella decisione di secondo grado del giudizio correlato da cui emerge, obiettivamente, la insussistenza del fatto circa l’esistenza della particolare compagine criminosa ipotizzata dall’accusa, sicché la valorizzazione di profili di contraddittorietà della prova a carico - utilizzata dalla Corte di merito per negare l’effetto assolutorio più favorevole rispetto alla prescrizione sarebbe erronea. 3.2 Analoghe le deduzioni e le argomentazioni argomentazioni poste a fondamento del ricorso del S. . Considerato in diritto 1. I ricorsi risultano fondati, per le ragioni che seguono. 1.1 La decisione impugnata non analizza in modo adeguato la particolare condizione processuale vissuta dagli attuali ricorrenti, arrestandosi al dato formale della inapplicabilità della particolare regola di giudizio di cui all’articolo 129 co.2 cod.proc.penumero in ipotesi di ritenuta contraddittorietà della prova a carico articolo 530 co.2 cod.proc.penumero . Tale orientamento interpretativo si è infatti stabilizzato nelle ipotesi di sopravvenuto effetto estintivo del reato durante la celebrazione del medesimo procedimento, mentre nel caso in esame vi è questione relativa alla possibilità o meno di importare nell’attuale giudizio l’esito di un procedimento correlato, avente ad oggetto il medesimo fatto storico. 2. In termini generali, l’emissione di sentenza più favorevole proscioglimento in presenza di causa estintiva del reato è correlata alla presa d’atto dell’evidenza della insussistenza di ipotesi di responsabilità. In ciò si è ritenuto di dover parificare esclusivamente la prova positiva dell’innocenza alla totale mancanza di prova a carico, mentre le ipotesi di insufficienza o contraddittorietà della prova che darebbero luogo ad assoluzione ai sensi dell’articolo 530 co.2 cod.proc.penumero non si ritiene che possano rientrare nell’ambito applicativo dell’articolo 129 co.2, contrastando con il presupposto normativo dell’evidenza, ivi richiamato in tal senso, a partire da Sez. III numero 9096 del 23.6.1993, rv 195202, la prevalente successiva elaborazione, sino a Sez. IV numero 23680 del 7.5.2013, rv 256202 . Ma il caso in esame involge, in realtà, l’applicazione di due norme diverse, rappresentate dall’articolo 129 e dall’articolo 238 bis cod.proc.penumero , attesa la esistenza di un giudicato di merito favorevole ai coimputati, nel giudizio principale. 2.1 Ora, se si pone mente al testo della seconda norma citata le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192 co.3 ed alla ratio dell’articolo 238 bis cod.proc.penumero è evidente come la volontà del legislatore del 1992 d.l. numero 306 sia stata quella non già di riproporre l’ormai superata tesi della pregiudizialità penale codice Rocco, articolo 18 ma quella di rendere possibile l’apprezzamento critico di fatti storici già accertati lì dove lo stesso, in rapporto al principio di pertinenza articolo 187 cpp si riveli utile a comporre l’unitarietà di una fattispecie. In questa sede di legittimità si è precisato - sul punto - che, ferma restando la non autosufficienza del precedente giudicato tra le molte, Sez. I numero 4704 del 8.1.2014, rv 259414 con necessità di valutazione critica dei contenuti, dette decisioni - nella loro portata oggettiva di accertamento - sono utilizzabili anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei ai procedimenti che hanno dato luogo alla formazione del titolo Sez. V numero 7993 del 13.11.2012, rv 255058, ove si è precisato che l’utilizzabilità erga omnes del fatto accertato non è in alcun modo lesiva del diritto di difesa del terzo, garantito dalle limitazioni, regolate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, cui l’articolo 238 bis c.p.p., fa espresso richiamo, che assistono l’efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento e si è altresì evidenziato che l’effetto di semiplena probatio si produce non soltanto in rapporto alla singola statuizione fissata nel dispositivo ma anche in riferimento alle acquisizioni fattuali evidenziate nel corpo della motivazione, in quanto funzionali a sostenere la decisione presa Sez. V numero 5618 del 14.4.2000, rv 216306 . 2.2 Ciò precisato, nel caso in esame, vi sono due innegabili particolarità della vicenda processuale vissuta dagli attuali ricorrenti a il materiale probatorio si è interamente formato nel giudizio di primo grado conclusosi con l’assoluzione dei coimputati ed in contraddittorio con gli stessi B. e P. - dato che la separazione delle loro posizioni è avvenuta immediatamente prima della decisione, peraltro non per richiesta degli imputati il che esclude l’avvenuta acquisizione di materiali dimostrativi ulteriori e diversi, non richiamati nelle decisioni di merito b la valutazione dei materiali dimostrativi, nel giudizio concorrente, ha portato ad una valutazione di insussistenza della particolare compagine associativa - in quanto tale - cui, in tesi, ricondurre l’azione posta in essere dal B. e dal P. . Quand’anche si voglia ritenere che tale giudizio sia stato espresso attraverso un ragionamento dimostrativo declinato in termini di insufficienza più che di totale assenza di prova, è del tutto evidente che il giudizio storico, una volta passato in giudicato, tende ad obiettivizzarsi sul tema - preliminare alla affermazione di penale responsabilità del singolo - consistente nella esistenza o meno della compagine associativa. Si tratta di due circostanze obiettive, non adeguatamente valutate dalla Corte di merito, che portano a ritenere carente l’analisi delle condizioni di applicabilità degli articoli 129 co.2 e 238 bis cod.proc.penumero . 2.3 Se è vero, infatti, che l’assenza di pregiudizialità penale vale qualunque sia l’esito terminativo del giudizio correlato di condanna o di assoluzione è anche vero che la norma di cui all’articolo 238 bis impone di considerare - in concreto l’esito del giudizio correlato e di sviluppare una ipotesi antagonista a tale esito solo se ed in quanto la diversità dei materiali cognitivi ad esempio giudizio abbreviato in un caso/giudizio ordinario nell’altro, o acquisizione di elementi conoscitivi ulteriori la giustifichi. In piena assenza di incrementi istruttori, la diversificazione dei giudizi va - in termini generali - congruamente motivata, posto che l’esistenza di un giudicato sulla medesima vicenda sia esso favorevole o sfavorevole agli attuali imputati è un dato da cui non si può certo prescindere e la cui influenza può essere ritenuta decisiva. 2.4 Ciò posto, nel caso in esame, il giudicato favorevole agli imputati verte, come si è detto, su una pre-condizione, rappresentata dalla esistenza negata della compagine associativa, per come descritta in imputazione. Come si è osservato nella sentenza emessa da questa Sezione numero 43516 del 2014 con cui sono state accolte le doglianze del C. avverso il diniego della revisione della sentenza di patteggiamento relativa alla medesima vicenda , l’intervenuta assoluzione dei coimputati - al di là del percorso valutativo che la sostiene - è di per sé un dato oggettivo che mina alla radice la stessa configurabilità in fatto e in diritto della ipotesi di accusa non essendo stata riconosciuta l’esistenza della compagine associativa . È appena il caso di rilevare, sul tema, che la inconciliabilità tra i giudicati aspetto tipico del giudizio di revisione, ma che rappresenta un virus sistematico da prevenire, posto che pone in crisi - ove si realizzi - i principi costituzionali di uguaglianza e le stesse ricadute della presunzione di non colpevolezza viene apprezzata sul piano oggettivo e prescinde dall’analisi del percorso giustificativo della singola decisione sia stata emessa ai sensi del co.1 o del co.2 dell’articolo 530 cod.proc.penumero . Cosa ben diversa sarebbe stata l’assoluzione dei coimputati in rapporto alla emersione di dubbi circa la configurabilità, in fatto, del singolo apporto associativo. È evidente che in un caso del genere il peso dimostrativo - ex articolo 238 bis cod.proc.penumero - della decisione emessa nel separato giudizio sarebbe stato profondamente diverso, posto che la valutazione di insussistenza non avrebbe coinvolto l’in sé della associazione ipotizzata dall’accusa. Ma lì dove la decisione importata abbia negato la ricorrenza dell’organismo associativo, in quanto tale, la stessa concorre all’apprezzamento, in modo decisivo, dell’assenza di prova a carico, con pieno rilievo ex articolo 129 comma 2, salva l’esistenza di specifici motivi di dissenso in primis sulla esistenza della associazione che è obbligo del giudice del diverso procedimento evidenziare lì dove intenda negare la produzione dell’effetto più favorevole ai coimputati, rappresentato dalla estensione dell’assoluzione nel merito, pur in presenza della causa estintiva del reato. Ciò perché, lo si ripete, in tal caso la decisione emessa nel diverso procedimento comporta la necessità di ritenere insussistente la prova di una pre-condizione di fatto e di diritto, rappresentata dalla esistenza dell’organismo associativo delineato nella contestazione. Non si tratta, pertanto, di valutare aspetti di materialità o meno del singolo apporto verso la associazione - aspetto su cui sarebbe di certo rilevante il profilo di contraddittorietà degli elementi di prova, sì da impedire l’applicazione della formula più favorevole di cui all’articolo 129 co.2 - quanto di tener conto, con mero apprezzamento ed in assenza di dati contrari, della esistenza di un giudicato che nega la venuta in essere dell’organismo associativo. 2.5 Vanno pertanto espressi i seguenti principi di diritto - il principio di autonomia dei separati giudizi relativi al medesimo fatto storico si fonda sulla assenza di pregiudizialità penale ma impone la necessità di una motivazione espressa, circa le ragioni per cui il giudice del diverso procedimento pervenga, in ipotesi, a diverse conclusioni - lì dove nel giudizio separato sia stata negata l’esistenza di una associazione per delinquere di stampo mafioso, la relativa decisione è elemento valutabile ai sensi dell’articolo 238 bis cod.proc.penumero - anche se emessa per insufficienza o contraddittorietà della prova -, nel giudizio a carico di altri soggetti imputati di partecipazione alla medesima associazione, al fine di constatare l’evidenza della insussistenza del fatto di cui all’articolo 129 comma 2 cod.proc.penumero . Le considerazioni sin qui esposte conducono all’annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio a diversa Sezione della Corte di Appello di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.