L’avvicendarsi dell’avvocato di fiducia a quello d’ufficio

L’atto di nomina del difensore non esaurisce i suoi effetti nel rapporto tra quest’ultimo e l’assistito, ma involge anche il rapporto con l’autorità giudiziaria. Solo nel momento in cui avviene la comunicazione a quest’ultima può dunque ritenersi validamente effettuata la nomina dell’avvocato di fiducia.

Il principio è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17930/17 depositata il 10 aprile. La vicenda. Avverso la sentenza con cui la Corte d’appello dichiarava inammissibili i ricorsi presentati nell’interesse di un imputato da parte del difensore di ufficio e di quello di fiducia, ricorre in Cassazione il nuovo difensore. Il ricorrente sottolinea che la nomina dell’avvocato di fiducia non era stata depositata e dunque non poteva dirsi perfezionata, con la conseguenza che il ricorso presentato dal difensore d’ufficio non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Atto di nomina. La nomina del difensore, non coinvolgendo solo il rapporto tra costui e l’assistito, ma anche quello con l’autorità giudiziaria procedente, deve essere eseguita con dichiarazione resa appunto all’autorità giudiziaria oppure consegnata alla stessa da parte del difensore o, ancora, inviata con raccomandata art. 96 c.p.c. . Tale schema corrisponde con quello previsto dall’art. 107 c.p.p. in materia di accettazione, rinuncia e revoca, anch’esse incentrate sulla comunicazione all’autorità giudiziaria. Da tale contesto normativo discende che la nomina del difensore di fiducia ha l’effetto di far cessare le funzioni del difensore d’ufficio ma può dirsi validamente effettuata solo al momento della sua comunicazione all’autorità giudiziaria, a prescindere dalla data formalmente indicata nell’atto di nomina. Tornando al caso di specie dunque il difensore d’ufficio dell’imputato non poteva dirsi cessato dalle sue funzioni nel momento in cui aveva presentato l’appello, non essendo ancora stata depositata la nomina del difensore di fiducia. Per questi motivi dunque la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla competente Corte d’appello per il giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 marzo – 10 aprile 2017, n. 17930 Presidente Rotundo – Relatore Ricciarelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24/4/2015 la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibili gli appelli presentati nell’interesse di A.O.A. in data 12/2/2014 dal difensore di ufficio Avv. Califano e in data 21/3/2014 dal difensore di fiducia Avv. Cembalo avverso la sentenza del 10/1/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore. 2. Ha presentato ricorso il nuovo difensore dell’imputato. Deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c , cod. proc. pen. in relazione agli artt. 96, comma 2 e 97, comma 2, cod. proc. pen La nomina dell’Avv. Cembalo recava la data dell’8/2/2014 e tuttavia non risultava che fosse stata depositata, come invece necessario. In tale ottica si sarebbe dovuto ritenere che la nomina non si fosse perfezionata e che dunque l’appello dell’Avv. Califano non fosse inammissibile per carenza di legittimazione, fermo restando che l’avviso dell’udienza avrebbe dovuto essere dato allo stesso Avv. Califano. In ogni caso la nomina si sarebbe potuta ritenere perfezionata solo in data 21/3/2014, con la conseguenza che l’Avv. Califano in data 12/2/2014 non aveva perduto la legittimazione e il relativo atto di appello non avrebbe potuto dichiararsi inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Ed invero l’appello a firma del difensore di ufficio Avv. Anna Califano risulta essere stato presentato il 12/2/2014. Il successivo appello a firma del difensore di fiducia Avv. Gerardo Cembalo è stato presentato il 21/3/2014. A tale appello era allegato un atto di nomina, recante la data dell’8/2/2014. Peraltro non consta e non è stato dedotto che tale nomina fosse stata depositata prima e separatamente dall’atto di appello, risultando invece dall’esame del fascicolo, consentito dalla natura processuale della questione, che anche sull’atto di nomina allegato ad un esemplare dell’appello è impresso il timbro relativo al deposito avvenuto il 21/3/2014. 3. Poiché la nomina di un difensore non coinvolge esclusivamente il rapporto tra l’imputato e il professionista, ma anche quello tra costoro e l’A.G. procedente, in funzione dell’osservanza di tutti gli adempimenti correlati alla nomina e del concreto esercizio del ius postulandi , l’art. 96 cod. proc. pen. stabilisce coerentemente che la nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità giudiziaria procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata . Pienamente corrispondenti sono le norme in materia di accettazione, rinuncia e revoca, dettate dall’art. 107 cod. proc. pen., incentrate primariamente sulla comunicazione all’autorità giudiziaria. Da ciò discende dunque che la nomina del difensore di fiducia, dalla quale discende la cessazione del difensore di ufficio dalle sue funzioni, secondo il disposto dell’art. 97, comma 6, cod. proc. pen., può dirsi validamente effettuata solo al momento della sua comunicazione all’autorità giudiziaria, a prescindere dalla diversa data contenuta nell’atto di nomina. 4. Sulla base di quanto rilevato è agevole trarre le conclusioni. L’Avv. Califano, difensore di ufficio dell’imputato, avrebbe potuto dirsi cessato dalle funzioni solo a partire dal 21/3/2014, quando era stata depositata la nomina del difensore di fiducia. Ne discende che il predetto difensore era ancora legittimato a presentare appello e che l’atto depositato il 12/2/2014 non avrebbe potuto considerarsi inammissibile. 5. La sentenza impugnata, che ha invece dichiarato l’inammissibilità dell’appello, deve essere dunque annullata senza rinvio, non potendosi ulteriormente dedurre sul tema che ne ha formato oggetto, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, perché proceda al giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.