Pedone ubriaco e drogato viene centrato da una vettura: colpevole l’automobilista

A essere investita è una donna. Evidente l’azzardo da lei compiuto nell’attraversare una strada statale. Evidenti anche le sue precarie condizioni. Ciò nonostante, l’uomo alla guida viene comunque condannato.

Deprecabili condizioni psico-fisiche per una donna che, sotto gli effetti di alcool e droga, attraversa la strada in modo azzardato, incurante di ogni norma di sicurezza, e viene centrata da una vettura. Per i giudici ci si trova di fronte a una condotta pericolosa, anomala e autolesionistica”. Essa, però, non è sufficiente a escludere la responsabilità dell’automobilista, condannato perciò per il reato di lesioni personali colpose” Cassazione, sentenza n. 18091/2017, Sezione Quarta Penale, depositata il 10 aprile 2017 . Comportamento. Nessun cono d’ombra nella ricostruzione dell’episodio. Evidente l’assurda imprudenza compiuta dal pedone che, sotto gli effetti di alcool e sostanze stupefacenti , ha attraversato una strada statale, di lunga percorrenza, in un tratto non illuminato, alle 2.30 di notte , piazzandosi lungo la linea di mezzeria in attesa di percorrere la carreggiata , e, per giunta, indossando abiti scuri . Per il legale dell’automobilista va escluso la responsabilità per l’investimento del pedone . E in questa ottica vengono posti in evidenza due elementi primo, il comportamento imprevedibile e imponderabile della donna secondo, il buon senso dell’uomo alla guida, che viaggiava ad una velocità di gran lunga inferiore al limite di 70 chilometri orari e che non aveva alcuna possibilità di evitare l’impatto, trovandosi nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone o comunque di percepirne tempestivamente i movimenti . Velocità. Queste obiezioni, però, non sono sufficienti, ribattono i magistrati della Cassazione, che mostrano di condividere le valutazioni compiute in appello, valutazioni che hanno condotto alla condanna dell’automobilista. In sostanza, viene sottolineato che l’uomo alla guida non regolò la velocità della vettura in misura tale da poter eseguire utilmente una frenata , e, soprattutto, si avvicinò pericolosamente alla linea di mezzeria, tanto da urtare la donna con la parte sinistra della vettura, imprimendole una forte spinta e facendola volare sull’altra corsia . Così, nonostante le precarie condizioni del pedone e il suo comportamento azzardato, l’automobilista è comunque ritenuto colpevole.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 gennaio – 10 aprile 2017, numero 18091 Presidente Romis – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. B.P. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata dichiarata la penale responsabilità del ricorrente, in ordine al reato di cui all’art. 590 cod. penumero , in relazione all’investimento del pedone G.F. . 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché lo stesso giudice ha definito pericolosa, anomala ed autolesionistica la condotta della persona offesa, che è risultata positiva per assunzione di alcool e sostanze stupefacenti. La G. ha infatti attraversato una strada statale, di lunga percorrenza, in un tratto non illuminato, alle 2,30 di notte, indossando abiti scuri. Se fosse vera la ricostruzione del pubblico ministero, secondo cui la persona offesa si trovava lungo la linea di mezzeria, in attesa di attraversare la carreggiata, questo comportamento sarebbe stato ancor più imprevedibile e imponderabile, oltre che vietato dall’art. 190 c.d.s. Il ricorrente, che viaggiava ad una velocità di gran lunga inferiore al limite di 70 km/h, non aveva pertanto alcuna possibilità di evitare l’evento, trovandosi nell’oggettiva impossibilità di avvistare la parte lesa o comunque di percepirne tempestivamente i movimenti. Tra l’altro, il coimputato è stato assolto proprio perché, a dire del giudice, si è visto piovere improvvisamente sulla strada il corpo della G. considerazione che si attagliava perfettamente anche alla posizione processuale del B. . Ingiustificatamente poi il giudice ha ritenuto che quest’ultimo viaggiasse in prossimità della linea di mezzeria, sulla sola base di quanto ritenuto dal consulente incaricato dalla persona offesa, senza alcuna testimonianza in tal senso, poiché anche la persona offesa ha riferito di non ricordarsi nulla di quella sera. Né i Carabinieri intervenuti hanno potuto rilevare il punto d’urto tra l’auto del ricorrente e il corpo del pedone. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Le doglianze formulate sono infondate. Costituisce infatti ius receptum , nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l’oggettiva tenuta , sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l’accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti Cass., Sez. 3, numero 37006 del 27-9-2006, Piras, Rv. 235508 Sez. 6, numero 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155 . Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. penumero non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, numero 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469 Sez. fer., numero 36227 del 3-9-2004, Rinaldi Sez. 5, numero 32688 del 5-7-2004, Scarcella Sez. 5, numero 22771 del 15-4-2004, Antonelli . 2. Nel caso in disamina, l’impianto argomentativo a sostegno del decisum è puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Ciò si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate a p. 3 della sentenza impugnata, segnatamente laddove il giudice a quo evidenzia che il B. non solo non regolò la velocità in misura tale da poter eseguire utilmente una frenata ma si avvicinò pericolosamente alla linea di mezzeria, tanto da urtare la persona offesa con la parte sinistra dell’auto, imprimendole una forte spinta - e quindi ad una velocità sostenuta - sì da farla volare sull’altra corsia. 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.