Occupa per ore il parcheggio riservato espressamente a persona disabile: è violenza privata

Quando lo spazio per il parcheggio è espressamente riservato ad una determinata persona affetta da disabilità, alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l’impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo. Pertanto, colui che mette in atto tale condotta è punibile per il reato di cui all’art. 610 c.p., ossia per violenza privata.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 17794/17 depositata il 7 aprile. Il caso. La Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale che condannava l’imputata in quanto colpevole di aver parcheggiato la propria autovettura in uno spazio riservato alla persona offesa affetta da gravi patologie, impedendole così di utilizzarlo fino alla rimozione della sua autovettura. L’imputata ricorre per cassazione. Elemento oggettivo e soggettivo. I Giudici di legittimità ritengono sussistenti, nel caso di specie, sia l’elemento soggettivo che quello oggettivo del reato. In particolare, affermano che quando lo spazio per il parcheggio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute, alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l’impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo . In tal senso, si ritiene sussistente l’elemento oggettivo. Non solo, nella fattispecie, l’imputato ha preso visione della segnaletica e ha volutamente scelto di lasciare l’autovettura in un posto riservato ad una specifica persona, impedendole, in tal modo, di parcheggiare nello stesso spazio e lasciandovi l’autovettura fino al giorno successivo. La condotta messa in atto dall’imputata integra, quindi, il reato di violenza privata. Pertanto, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 febbraio – 7 aprile 2017, n. 17794 Presidente Palla – Relatore Stanislao Ritenuto in fatto 1 - Con sentenza del 26 settembre 2016, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto M. M. colpevole del delitto di cui all'art. 610 cod. pen., per avere, il 25 maggio 2009, parcheggiato la propria autovettura in uno spazio riservato a G. S., affetta da gravi patologie, così impedendole di utilizzarlo fino alla rimozione della sua autovettura. Il compendio probatorio si fonda sulle dichiarazioni della S. che aveva riferito di non avere potuto parcheggiare la propria autovettura nello spazio appositamente riservatole dal Comune di Palermo fin dal 2005 perché occupata da un'altra vettura e ciò dalle 10.40 alle 2.20 del giorno successivo quando la Polizia municipale, più volte allertata, provvedeva alla rimozione del mezzo. L'auto era di proprietà dell'imputato che aveva però affermato che l'aveva affidata in uso al figlio, F. P., ed alla nuora, A. S Erano però risultate false le affermazioni della S. di essere stata lei a parcheggiare il mezzo posto che aveva riferito di averla parcheggiata alle 3.00 di notte mentre la S. aveva liberato il posto solo alle successive 8.00 del mattino. Era quindi fallito il tentativo d'alibi. La condotta consumata concretava il delitto contestato avendo impedito alla persona offesa di usufruire del parcheggio riservatole 2 - Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2 - 1 - Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 610 cod. pen., ed il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della materialità dell'addebito, posto che il parcheggiare l'autovettura in uno spazio riservato non equivale ad impedire intenzionalmente la marcia ad una vettura che è il caso in cui la Suprema Corte aveva ritenuto concretarsi il delitto di violenza privata . La S. poi ben avrebbe potuto parcheggiare l'auto in altro spazio. Non vi era prova che l'imputato avesse rifiutato di rimuovere l'autovettura, solo così potendo consumare il delitto ascrittogli. 2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 192, 530, 533 codice di rito, il difetto di motivazione ed il travisamento della prova laddove la Corte non aveva adeguatamente argomentato il fatto che l'autovettura fosse stata li parcheggiata proprio dal ricorrente. Non era sufficiente che egli ne fosse l'intestatario ed il fallimento dell'alibi non poteva essere utilizzato come elemento a carico. 2 - 3 - Con il terzo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., ed il difetto di motivazione in riferimento al rifiuto di acquisizione del decreto di archiviazione che aveva chiuso il procedimento per falsa testimonianza a carico dei testi che si era ipotizzato avere falsamente riferito le circostanze che conducevano alla alternativa responsabilità della S Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va rigettato. 1 - I giudici del merito hanno accertato che il veicolo di proprietà dell'imputato è rimasto parcato nel posto riservato alla persona offesa, disabile, da prima delle 10.40 del 24 maggio 2009 alle 2.20 del giorno successivo, il 25 maggio 2009. Ciò aveva impedito a A. S. di parcheggiare la propria autovettura nello spazio vicino a casa, assegnatole a causa della sua disabilità. La difesa, nel primo motivo di ricorso, eccepisce l'insussistenza degli elementi oggettivi del delitto contestato posto che i precedenti giurisprudenziali sono nel senso che costituisce violenza privata la condotta di chi impedisca la marcia di un'altra autovettura la quale quindi è immediatamente identificabile da chi ne ostacola la marcia, una condotta diversa da quella contestata al ricorrente. Deve invece sottolinearsi come anche il ricorrente abbia impedito, ponendo la propria autovettura negli spazi riservati, all'avente diritto di parcare la propria autovettura. Con la piena consapevolezza di quanto andava facendo non avendo affatto affermato di non avere notato la segnaletica orizzontale e verticale che segnalava lo spazio come riservato ad un singolo utente, disabile. Certo, se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell'art. 158, comma 2, Codice della strada, che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide. Ma, in questo caso, quando lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute come non si contesta essere avvenuto nel presente caso specifico , alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare li dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo. Sussiste pertanto l'elemento oggettivo del delitto contestato. 2 - Ne sussiste anche l'elemento soggettivo, contestato dalla difesa sempre nel primo motivo di ricorso, in considerazione del fatto che l'imputato, avendo visto la segnaletica, era cosciente di lasciare l'autovettura in un posto riservato ad una specifica persona, così impedendole di parcheggiare nello stesso spazio e non l'aveva fatto per quei pochi minuti che avrebbero consentito di dubitare della sua volontà ma aveva parcheggiato l'autovettura la mattina, prima delle 10.40, lasciandovela fino alla notte e quindi impedendo al disabile, a cui era stato assegnato il posto, di parcheggiare il veicolo anche al suo ritorno serale nella propria abitazione. Tanto che, solo alle 2.00, l'autovettura veniva rimossa ma coattivamente dalla polizia locale. 2 - Il secondo motivo è inammissibile perché versato in fatto e, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali per tutte Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, D., riv. 207944 tra le più recenti Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, E., Rv. 229369 . Il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La Corte palermitana aveva dato conto dell'ipotesi alternativa offerta dalla difesa, che l'autovettura fosse stata parcheggiata dalla nuora, e ne aveva dedotto la falsità dal fatto che costei aveva riferito di avere parcheggiato il veicolo in un momento in cui ciò non sarebbe stato possibile posto che lo spazio era occupato dall'avente diritto. 3- E' inammissibile anche il terzo motivo di ricorso visto che non vi è una conseguenzialità inevitabile fra l'esito del presente procedimento e quello del processo relativo alle false testimonianze costituenti la prova d'alibi anche in considerazione della congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto. 4- Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.