L'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato alla luce della riforma del 2015

I requisiti di attualità e concretezza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, per essere dichiarati sussistenti, impongono di ipotizzare non soltanto che l'indagato, presentandosene l'occasione, continuerà certamente a delinquere, ma altresì che l'ulteriore occasione delittuosa si presenterà con altrettanta certezza o elevata probabilità.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con le sentenze nn. 17820 e 17822, depositate il 7 aprile 2017. Dalla culla alla tomba. A fare da sfondo alle due sentenze che commentiamo oggi è una brutta indagine su fatti e misfatti avvenuti nel 2010 in un reparto di ostetricia e ginecologia d'un ospedale del Meridione. Alcuni medici sono sospettati di aver a vario titolo provocato l'aborto di una paziente, somministrandole farmaci a sua insaputa proprio allo scopo di farle interrompere la gravidanza e di avere falsificato, con omissioni e correzioni” i dati di due cartelle cliniche di altrettante pazienti, i cui neonati erano deceduti poco dopo il parto. Non siamo più precisi su fatti e circostanze per due ragioni in primo luogo perché concentreremo l'attenzione soltanto su un'interessante questione processuale e, in secondo luogo, perché su questi fatti non vi è ancora un giudizio di merito. Ed infatti, la Suprema Corte si ritrova a dover prendere in esame tutta la vicenda in seguito al ricorso per cassazione proposto dalle difesa dopo il rigetto della richiesta di riesame gli indagati, infatti, si trovavano agli arresti domiciliari per i delitti di aborto e di falso ideologico in atti pubblici. Il pericolo di reiterazione del reato ed il suo attuale tenore. Ad essere bersagliato dalle critiche della difesa - efficaci tanto è vero che troveranno puntuale condivisione tra gli Ermellini - è il giudizio di sussistenza della terza, in ordine di elencazione, esigenza prevista dal nostro codice come condizione per applicare una misura cautelare idonea e proporzionata a farvi fronte. La sussistenza del rischio di recidiva, nel caso che ci occupa, era stata motivata con argomentazioni tutt'altro che solide. L'occasione, quindi, è propizia per analizzare sia l'evoluzione normativa che ha condotto all'attuale sistema – improntato alla necessità che il pericolo cautelare sia concreto e attuale – sia lo sviluppo della giurisprudenza che, invero, non sempre ha valorizzato la portata innovatrice della riforma del 2015. Ed è proprio da quest'ultimo intervento legislativo che i Supremi Giudici prendono le mosse del loro ragionamento. Il codice di rito, in seguito alla citata novella, accanto alla parola concreto”, riferita al rischio di recidiva, contiene adesso anche l'aggettivo attuale”. Ciò, secondo la Cassazione, non può che significare una cosa ovvero che non è più sufficiente presumere che l'indagato certamente commetterà un altro reato se ne avrà l'occasione, ma bensì dovrà ipotizzarsi – e, quindi, processualmente dimostrare – che la possibilità di commettere un ulteriore delitto si verificherà con certezza o probabilità. Il piano della valutazione cautelare, quindi, si inverte e, per così dire, si sposta dalla persona dell'indagato al contesto nel quale egli è immerso, dato che soltanto in quest'ultimo potrà sorgere quell'occasione criminosa ulteriore che la cautela mira appunto a scongiurare. L'attualità del pericolo è un requisito davvero nuovo? L'interrogativo non è ozioso esiste infatti un orientamento di legittimità, rappresentato da una decisione della Sesta Sezione del 2016, nel quale si sostiene che la riforma dell'anno precedente non avrebbe, in realtà, innovato proprio nulla il requisito dell'attualità del rischio di recidiva, secondo questo indirizzo interpretativo, è necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo . Le ragioni di questa conclusione risiederebbero nel concepire l'attualità come prognosi di commissione di delitti desunta da indizi concreti e non come imminenza delle occasioni criminose. Dissentiamo vigorosamente da una simile scelta ermeneutica perché essa conduce ad una sostanziale privazione di significato dell'aggettivo attuale”, finendo con identificarlo con il concetto di concretezza indiziaria, che è tutt'altra cosa. Del resto, la lettera della legge è chiara e la presenza della necessità che il pericolo concreto sia anche attuale è, fra l'altro, espressiva della intenzione del legislatore di limitare quanto più possibile il ricorso alla cautela. Purtroppo, però, questa corrente di pensiero non è isolata vi è anche una decisione della Seconda Sezione con cui si precisa che la valutazione prognostica sull'attualità del pericolo di recidiva non può estendersi alla previsione di una specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice . L'attualità è così riferita alla permanenza della pericolosità dell'indagato nel momento in cui la si valuta ai fini cautelari. Anche questa conclusione non è condivisibile, dato che ragionando in questi termini si ritornerebbe a giudicare l'attualità il pericolo sulla base di una valutazione personologica dell'indagato, frustrando così lo scopo della riforma. Le due decisioni in commento, invece, si discostano da questi tentativi di ridimensionamento” della portata innovatrice della riforma del 2015 non sarebbe forse auspicabile un intervento cautelare – è proprio il caso di dirlo – delle Sezioni Unite?

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 22 novembre 2016 – 7 aprile 2017, n. 17822 Presidente Palla – Relatore Micheli Ritenuto in fatto I difensori di T.A. ricorrono avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, recante il rigetto di una richiesta di riesame, presentata ex art. 309 del codice di rito nei riguardi di un precedente provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, in data 18/04/2016 il T. risulta sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 18 legge n. 194/1978 e 479, comma 2, cod. pen Secondo l’ipotesi accusatoria, egli - medico in servizio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale omissis - avrebbe concorso nel cagionare alla sorella T.L. l’interruzione di una gravidanza in atto, senza il consenso della donna ciò sarebbe accaduto nel omissis nell’ambito della stessa vicenda, ed al fine di occultare il delitto appena segnalato, il Dott. T. avrebbe anche attestato il falso nella cartella clinica concernente la congiunta, concorrendo nell’omettervi indicazioni circa la sottoposizione a visita della suddetta da parte dei colleghi S. e M. e la somministrazione alla gestante di due farmaci. Si era trattato, in particolare, del Syntocinon , cui aveva provveduto la Dott.ssa M. , e dell’abortivo Cervidil , somministrato - secondo l’iniziale ipotesi accusatoria - dal Dott. S. i due medicinali avevano determinato la dilatazione della cervice uterina e l’aumento delle contrazioni, sino a indurre l’aborto che invece, in cartella, era stato falsamente attestato come spontaneo, dovuto alla rottura delle membrane . Inoltre, l’indagato è attinto da misura cautelare in relazione ai capi D1 ed F1 della rubrica. Nel primo caso, il T. avrebbe soppresso parte della cartella clinica concernente il ricovero della partoriente O.M. la quale aveva dato alla luce un bimbo deceduto poche ore dopo la nascita , in particolare gli atti da cui risultava la prescrizione di tampone vaginale e rettale fatti del omissis . Il giorno prima, invece, egli avrebbe compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad alterare la cartella della degente Oc.Da. , mirando a cancellare con il bianchetto l’annotazione del nominativo della suddetta Dott.ssa M. tra i sanitari che avevano prestato assistenza alla donna in occasione del parto esitato con il decesso del neonato il proposito non era stato portato a compimento, giacché la cartella de qua era stata già ritirata in originale da personale della Polizia di Stato. Con l’odierno atto d’impugnazione, la difesa lamenta in via preliminare che la motivazione adottata dal Tribunale reggino sarebbe affetta da assoluta contraddittorietà ed illogicità rispetto alle effettive acquisizioni istruttorie si evidenzia altresì che il quadro indiziario a carico del T. . viene affrontato e spiegato con ragionamenti apodittici e fondati, esclusivamente, su una generica ed acritica adesione all’impianto accusatorio originariamente proposto, non senza vizi, dalla pubblica accusa . Articolando specifici motivi di doglianza, i difensori del T. deducono quindi - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 18, legge n. 194/1978, e 479 cod. pen., nonché vizi della motivazione dell’ordinanza impugnata, anche per travisamento degli elementi probatori versati in atti Secondo la ricostruzione difensiva, la decisione del Tribunale sarebbe fondata sull’esclusione di uno stato di necessità la gestante, dunque, non era incosciente ed incapace di esprimere la propria volontà, ma aveva invece manifestato, al pari del marito, di voler portare avanti la gravidanza, fin quando fosse stato possibile inoltre, la falsità della cartella clinica deriverebbe dalla mancata attestazione, in essa, di elementi e circostanze desumibili invece dalle conversazioni intercettate. Tuttavia, non appare in alcun modo sviluppato dai giudici di merito il tema del rapporto di parentela fra l’indagato e la paziente e nulla depone nel senso che il Dott. T. nutrisse un qualsivoglia animus negativo verso la sorella, contrario alla preservazione dello stato di salute e della vita della medesima e, ove fosse stato possibile, alla preservazione della salute e della vita di colui che sarebbe stato suo nipote . I fatti accertati, in ogni modo, non possono che muovere dal dato obiettivo che la gestante venne ricoverata, alla 16nna settimana di gravidanza, per una rottura delle membrane in quel contesto, l’aborto costituiva un esito necessitato ed inevitabile, e non è sostenibile che sia stato invece l’indagato, con la collaborazione di alcuni colleghi, a determinarsi autonomamente all’interruzione della gravidanza solo per avere considerato insufficiente il liquido amniotico presente in placenta . In altre parole, la presunta somministrazione dei farmaci sopra ricordati avvenne solo dopo che la T. aveva palesato quelle condizioni cliniche e, considerato che una rottura prematura delle membrane causa originaria del malessere e del ricovero della donna - non può che determinare la morte del feto, l’attestazione in cartella clinica di un aborto spontaneo è tutt’altro che falsa. Né può intendersi falsa per omissione la mancata indicazione che alla paziente erano stati praticati alcuni trattamenti terapeutici a riguardo, la tesi difensiva - avvalorata da precedenti giurisprudenziali di legittimità è che il falso per omissione possa assumere qualche rilievo solo a condizione che l’omissione rectius , incompleta attestazione sia idonea a far assumere all’atto un tenore ed un significato diverso da quello proprio, tanto da far sì che l’enunciato descrittivo dell’atto venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero, e certamente tale condizione . mai si è verificata e/o si sarebbe potuta verificare nel caso di specie . Quanto al delitto di cui all’art. 18 della legge n. 194/1978, il Tribunale segnala le dichiarazioni della T. , che sostenne di avere appreso di una situazione difficile, a causa della rottura di placenta , senza però che le fosse stata adombrata una prospettiva di interruzione della gravidanza a dispetto delle convinzioni della paziente, però, quel che conta è il suo quadro clinico, esattamente ricostruito dallo stesso consulente medico-legale nominato dal P.M Si legge, nel relativo elaborato, che la gestante presentava non già una lacerazione placentaria, ma una rottura delle membrane amniotiche , fenomeno che la letteratura scientifica non ammette possa trovare rimedio con processi di cicatrizzazione, e che impedisce - con sostanziale certezza, ove avvenga prima della 24ma settimana - la sopravvivenza del feto. La relazione di consulenza si conclude dando atto che la condotta dei sanitari che ebbero in cura la T. fu corretta, sia sul piano diagnostico-terapeutico che in punto di esecuzione dell’intervento, e financo escludendo espressamente che l’aborto fu provocato dalla somministrazione del Syntocinon o del Cervidil . Ne deriva, all’evidenza, che la condotta del medico intervenne su un feto già morto o irrimediabilmente destinato a morire, e dovette affrontare in primis il pericolo di sepsi e di gravi conseguenze per la salute della partoriente, senza alcuna incidenza causale sull’interruzione della gravidanza dalle stesse intercettazioni emerge come uno dei sanitari coinvolti nella vicenda, il Dott. V. , avesse definito il feto in questione come accartocciato . La T. , dunque, era in una situazione di aborto spontaneo già nel momento del ricovero, e l’interruzione della gravidanza si produsse indipendentemente da un intervento terapeutico che mirò solo a salvaguardare la donna stessa a nulla rilevando, al fine di qualificare l’aborto come spontaneo o meno, il particolare che la gestante fu o meno informata preventivamente di quel che le stava accadendo. In ordine al delitto sanzionato dalla legge speciale, in altri termini, vi è difetto di azione tipica ancora a monte del problema della sussistenza o no di un consenso informato. In ordine alla vicenda della Oc. , la difesa segnala che non si comprende quale interesse vi dovesse avere l’indagato, certamente non presente al travaglio ed al parto. Va poi sottolineato che alle 13 09 del 21/09/2010 la cartella clinica in questione fu acquisita dalla polizia giudiziaria, e solo dopo vi fu la conversazione intercettata fra il T. e tale St.Pi. , un’ostetrica da cui emergerebbe il proposito di falsificarne il contenuto, su direttiva della M. conseguenza ineluttabile è che la condotta di tentativo, quand’anche giuridicamente ammissibile in un reato contro la fede pubblica, non può riguardare un oggetto materiale non più esistente anche utilizzando le consuete categorie in tema di art. 56 cod. pen., il giudizio ex ante non può prescindere dall’esistenza in concreto dell’oggetto materiale e dall’idoneità ad aggredire un bene giuridico al momento della condotta l’assenza della cartella clinica rendeva proprio ex ante impossibile la ritenuta falsificazione . La realtà è che la conversazione T. -St. si riferiva alla cartella della gestante O. , dove il nome della Dott.ssa M. è effettivamente sbarrato, derivando però da un non contestato errore materiale circa l’indicazione dei medici presenti. La falsità di tale, seconda cartella è invece ipotizzata sub D1 quanto alla presunta soppressione delle parti relative alla prescrizione del tampone ed al ritiro dei successivi risultati e, anche qui, vi sarebbe una conversazione intercettata a sostegno degli elementi indiziari, che tuttavia non è riferibile con certezza a quel caso . Il Tribunale non spiega comunque la singolare circostanza che la paziente ricordi con tanta precisione che un tampone le fu prescritto e poi non venne eseguito, pur essendo stata escussa oltre 4 anni più tardi. - vizi della motivazione dell’ordinanza impugnata in tema di esigenze cautelari, nonché di adeguatezza e proporzionalità della misura. La difesa evidenzia che dai fatti risulta trascorso - prima dell’adozione del provvedimento de libertate - un lungo periodo di tempo intanto, il materiale probatorio appare già acquisito e non più modificabile, mentre l’indagato è stato financo sospeso dall’esercizio dell’attività professionale. Del tutto irragionevole sarebbe il riferimento operato dal Tribunale ad una presunta logica del silenzio condiviso fra il T. ed il S. desunta dal contenuto di intercettazioni comunque avvenute dopo lo svolgimento di perquisizioni ed altre attività non ripetibili parimenti irrilevante dovrebbe ritenersi il richiamo ad altri procedimenti penali che avevano visto protagonista l’indagato, afferendo a reati colposi ed essendo stati comunque definiti con richieste di archiviazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, nei limiti appresso evidenziati. 2. In ordine alla ritenuta gravità indiziaria, le censure della difesa appaiono condivisibili solo con riguardo alla contestazione sub F1. 2.1 Quanto alla vicenda del giugno 2010, l’ordinanza del Tribunale chiarisce che dall’attività di indagine era emersa la preoccupazione del T.A. circa la volontà della sorella che lo ha confermato anche davanti al P.M. di voler continuare a portare avanti la gravidanza, ricevendo anche rassicurazioni da personale sanitario circa la possibilità remota, ma esistente che il liquido amniotico potesse riformarsi attraverso una terapia conservativa . Lo stesso indagato aveva affermato l’esistenza di un contrasto di vedute terapeutiche di alcuni medici rispetto alla posizione del primario e coindagato V. , che consigliava le pazienti con rottura delle membrane, in una fase iniziale della gravidanza, di intraprendere una terapia conservativa ed antibiotica . Puntualmente riportate sono alcune intercettazioni fra il T. ed il S. , con il primo a lamentarsi che la sorella era stata visitata da un’ostetrica, la quale, andando di contrario avviso rispetto a quel che egli aveva rappresentato alla paziente, aveva sostenuto che il liquido si stava riformando in un’altra, il T. aveva esortato il collega, sentendogli dire che avrebbe visitato la sorella, a fargliela tragica , in modo da convincerla a non portare avanti la gravidanza. In una terza, assai esplicita, il S. aveva chiarito al ricorrente quale fosse il da farsi, ammonendolo sulla necessità di parlare poco e fare , ed avvertendolo che l’indomani avrebbe somministrato alla donna il Cervidil senza dirle nulla e con il proposito di farle presente che vi era un aborto spontaneo in atto, nel momento in cui ella avesse cominciato ad avvertire le contrazioni in quella stessa conversazione i due avevano concordato sulla necessità di non informare o far vedere alcunché al marito della paziente, proprio perché non sarebbe stato d’accordo. Dopo, l’indagato aveva chiesto alla collega M. di praticare alla sorella un altro farmaco, già dal giorno prima rispetto alla programmata somministrazione del Cervidil da parte del S. in tal modo, le contrazioni sarebbero iniziate gradualmente. Il tutto con l’espressa raccomandazione di fare in modo che la paziente non si accorgesse di nulla. La T. , dal canto suo, aveva affermato a chiare lettere che nessuno le aveva prospettato interruzioni di gravidanza o trattamenti farmacologici a quel fine mentre, pacificamente, in cartella clinica non vi era traccia di somministrazioni del Cervidil e/o del Syntocinon . In tale contesto, a fronte di una sovrabbondante mole di indizi che depongono nel senso di una assunzione di quei farmaci da parte della gestante, senza che gliene fosse stata rappresentata la necessità e contrariamente alle indicazioni da lei fornite ai sanitari e, soprattutto, senza darne atto in cartella , non sembra concretamente sostenibile la tesi difensiva secondo cui l’attestazione di un aborto spontaneo non sarebbe falsa solo perché quello doveva intendersi il destino segnato di una gravidanza già compromessa. 2.2 Altrettanto è a dirsi con riferimento al caso della gestante O. le risultanze documentali, in base al contenuto oggettivo della cartella clinica, riscontrano le asserzioni della donna, che peraltro ben poté ricordare, anche a distanza di molto tempo, la circostanza di un tampone prescritto e mai eseguito si tratta di particolari che rimangono facilmente impressi, nella mente di una madre che, per aver perso il proprio bambino, è portata naturalmente a sottolineare e ricordare ogni episodio che possa aver inciso su quell’esito infausto . Nel caso della Oc. , invece, si impone un nuovo esame da parte dei giudici di merito. La difesa ha posto in evidenza circostanze di fatto che la ricostruzione operata dal Tribunale non considera in particolare, laddove il colloquio tra l’indagato e l’ostetrica fosse effettivamente avvenuto dopo la materiale apprensione della cartella originale da parte degli inquirenti, il reato non sarebbe comunque ravvisabile. 3. In ordine alle esigenze cautelari, deve parimenti convenirsi con le argomentazioni difensive. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che, alla luce delle innovazioni introdotte con la legge n. 47 del 2015, per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l’occasione, sicuramente o con elevato grado di probabilità continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall’art. 274, lett. c , cod. proc. pen., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si verificherà. Ne consegue che il giudizio prognostico non può più fondarsi sul seguente schema logico se si presenta l’occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto , ma dovrà seguire la diversa, seguente impostazione siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l’occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà a delinquere Cass., Sez. III, n. 36919 del 19/05/2015, Sancimino nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. III, n. 37087 del 15/09/2015, Marino, nonché Cass., Sez. VI, n. 21350 del 23/05/2016, Ionadi . Ulteriori pronunce hanno inteso ridimensionare la portata innovativa della novella, segnalando che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell’art. 274 lett. c cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l’adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l’attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi Cass., Sez. VI, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv 267830 e, da ultimo, si è inteso precisare che la valutazione prognostica sull’attualità del pericolo di recidiva non può estendersi alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice , ma deve fondarsi sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell’indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall’analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed esterne all’accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente Cass., Sez. II, n. 53645 dell’08/09/2016, Lucà, Rv 268977 . Ad ogni modo, anche tenendo conto delle puntualizzazioni di cui agli arresti più recenti, una pur ripetuta o financo quotidiana possibilità di iterazione di condotte criminose non comporta ex se un pronostico di recidiva specifica e, nel caso oggi in esame, il riferimento ad una presunta rete di cointeressenze tra i vari sanitari coinvolti nelle indagini anche per vicende diverse ed ulteriori rispetto a quella dell’interruzione della gravidanza della T. rimane oltremodo generico, a fronte del dato pacifico di episodi venutisi a concentrare sei anni prima rispetto all’emissione dell’ordinanza restrittiva. Come ricordato, una parte delle decisioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che vi sia sostanziale sovrapponibilità del testo normativo rispetto a quello previgente, essendo stato solo esplicitato un contenuto del giudizio cautelare da intendersi demandato al giudice anche prima della novella v., fra le altre, Cass., Sez. V, n. 43083 del 24/09/2015, Maio in ogni caso è pacifico che, pure aderendo a tale interpretazione, la contestuale necessità che il pericolo di recidiva specifica sia concreto ed attuale impone - lo si è già evidenziato - che il soggetto abbia occasioni di ricaduta nell’illecito penale non solo effettive piuttosto che meramente ipotetiche , ma altresì di vicina, seppure non imminente, probabilità di verificazione. Necessità che, stando alle pronunce di cui all’indirizzo appena richiamato, nel senso di una sostanziale continuità normativa delle disposizioni processuali, doveva intendersi prevista già prima e indipendentemente dalla codificazione espressa della apparentemente nuova regola. Il dato cronologico, le cui implicazioni assumono un’intuitiva, centrale rilevanza alla luce della - confermata o innovativa che sia - prescrizione dell’attualità dell’esigenza cautelare, comporta l’immediato richiamo alle conclusioni già raggiunte dal massimo organo di nomofilachia nel 2009, quando si affermò il principio secondo cui il riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato di cui all’art. 292, comma secondo, lett. c cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari Cass., Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv 244377 . In coerente adesione a detto principio, all’evidenza, da confermare con ancora più forte rigore nell’attuale contesto normativo , la giurisprudenza posteriore alla legge n. 47/2015 ha avvertito come l’indagine sulla sussistenza del requisito dell’attualità assuma rilievo ancora maggiore, quanto più ampio sia lo spettro cronologico che divide i fatti contestati dall’ordinanza cautelare Cass., Sez. III, n. 49318 del 27/10/2015, Barone , per poi ribadire che le esigenze cautelari volte ad impedire la reiterazione del reato devono avere riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento dell’adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare in esame , poiché il requisito dell’attualità non può certo essere equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare Cass., Sez. VI, n. 3043/2016 del 27/11/2015, Esposito . Tornando all’esame della fattispecie concreta, in definitiva, il Tribunale descrive una serie di condotte risalenti molto tempo prima rispetto all’adozione della misura, connotate da obiettiva gravità ma non risulta avere evidenziato quali sarebbero gli indici di una effettiva probabilità, alla data odierna, di commissione di nuovi reati della stessa specie ad opera del ricorrente. Né, in tale prospettiva, può assumere una qualche significatività la pendenza di altri procedimenti a carico del Dott. T. in entrambe le vicende indicate dai giudici di merito, infatti, si era trattato di presunte condotte colpose da cui era derivata in un caso una interruzione di gravidanza, e nell’altro il decesso di un bimbo a distanza di nove giorni dalla nascita. È dunque evidente che un pericolo di reiterazione di reati di falso, in parte dovuti a scelte terapeutiche consapevolmente assunte contro il volere di una paziente, non può derivare da eventuali limiti di perizia, diligenza o prudenza palesati in passato dall’indagato. 4. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo. Considerata la peculiare natura dei reati per cui si procede, la Corte ritiene doveroso - ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - disporre l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dell’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, sezione riesame, disponendo la integrale trasmissione degli atti. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 22 novembre 2016 – 7 aprile 2017, n. 17820 Presidente Palla – Relatore Micheli Ritenuto in fatto I difensori di S.F.L. ricorrono avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, recante il rigetto di una richiesta di riesame, presentata ex art. 309 del codice di rito nei riguardi di un precedente provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, in data 18/04/2016 il S. risulta sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 18 legge n. 194/1978 e 479, comma 2, cod. pen Secondo l’ipotesi accusatoria, egli - medico di turno presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale omissis , tra il omissis - avrebbe concorso nel cagionare a T.L. l’interruzione di una gravidanza in atto, senza il consenso della donna nell’ambito della stessa vicenda, ed al fine di occultare il delitto appena segnalato, il Dott. S. avrebbe anche attestato il falso nella cartella clinica concernente la T. , concorrendo nell’omettervi indicazioni circa la sottoposizione a visita della suddetta da parte sua e di altra collega, la Dott.ssa M. e la somministrazione alla gestante di due farmaci. Si era trattato, in particolare, del Syntocinon , cui aveva provveduto la M. , e dell’abortivo Cervidil , somministrato - secondo l’iniziale ipotesi accusatoria - direttamente dal S. i due medicinali avevano determinato la dilatazione della cervice uterina e l’aumento delle contrazioni, sino a indurre l’aborto che invece, in cartella, era stato falsamente attestato come spontaneo, dovuto alla rottura delle membrane . Il ricorrente, stando alla formulazione dell’addebito, avrebbe agito in concorso - anche - con il proprio collega T.A. , fratello della gestante. Con l’odierno atto d’impugnazione, la difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione, con riguardo all’art. 274 cod. proc. pen Nell’interesse del S. si richiamano le elaborazioni della giurisprudenza di questa Corte - segnatamente, a seguito della novella di cui alla legge n. 47 del 2015 - in ordine ai necessari requisiti di concretezza ed attualità che debbono connotare le esigenze cautelari a carico di un soggetto sottoposto a restrizioni della libertà personale, e si afferma che il Tribunale di Reggio Calabria, nel caso di specie, non avrebbe fatto buon governo dei principi de quibus . Si fa presente, in particolare, che le presunte condotte illecite risalgono al 2010, mentre appare illogico affermare che l’attualità della pericolosità dell’indagato emergerebbe dalla consapevolezza del ricorrente del presunto modo illecito di operare all’interno del reparto ospedaliero , come desumibile da alcune intercettazioni acquisite in atti. Viene riportato, a riguardo, un passo di un colloquio tra il S. e il coindagato T. , che rende evidente come i due medici si soffermino e muovano censure sul comportamento di altri, senza poterne invece inferire che i due interlocutori manifestino in tal modo la volontà o la capacità di commettere nuovi reati o di incidere sulla genuinità delle acquisizioni istruttorie tanto più, a quest’ultimo proposito, ove si consideri che un pericolo di inquinamento probatorio può essere ravvisato solo in relazione alla condotta del soggetto della cui posizione de libertate si discute, non già di terzi . Sempre in ordine all’esigenza ex art. 274, lett. a , del codice di rito, il ricorso evidenzia come non sia stato indicato alcun elemento sintomatico di una effettiva disposizione dell’indagato ad esercitare pressioni su chicchessia, e men che meno di una sua propensione a indurre la persona offesa od altri soggetti a rendere dichiarazioni compiacenti od a ritrattare quelle già verbalizzate analogamente, non si comprende con quali modalità egli - incensurato e, oggi, affetto da gravi patologie - potrebbe far scomparire altre e non meglio precisate tracce documentali della condotta descritta in rubrica. Del resto, va considerato che la misura in atto non contempla, contraddittoriamente, alcun divieto di comunicazione del Dott. S. con terze persone. Il difensore del ricorrente censura altresì la decisione dei giudici reggini nella parte in cui viene valorizzata la circostanza della pendenza di altri procedimenti a carico dell’indagato, per ipotesi di colpa professionale medica ed in ordine a fatti successivi a quelli per cui qui si procede sarebbe stato necessario tenere conto, invece, della domanda di prepensionamento dello stesso prevenuto, da tempo non più operativo nella sala parto e di recente sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico per l’asportazione di una massa tumorale al cervello elementi, questi, del tutto trascurati nella motivazione dell’ordinanza impugnata . Con atto depositato in Cancelleria il 21/10/2016, la difesa ha fatto pervenire motivi aggiunti di ricorso, ribadendo come i fatti contestati al Dott. S. siano assai risalenti nel tempo ed offrendo nuovi argomenti sulla già dedotta irrilevanza degli ulteriori procedimenti a carico dell’indagato. Vi si rappresenta che, in entrambi i fascicoli in questione, il P.M. titolare aveva richiesto l’archiviazione a seguito di consulenze tecniche che avevano escluso ipotesi di responsabilità, e che solo dopo le presenti indagini quelle istanze di archiviazione erano state revocate nell’eventualità che, all’esito dei nuovi accertamenti occasionati dalla successiva notitia criminis , venissero acquisiti elementi utili all’esercizio dell’azione penale anche per quelle vicende tuttavia, ad oggi è intervenuto avviso di conclusione delle indagini preliminari solo con riguardo al caso della gravidanza della T. , senza alcuna estensione ai fatti pregressi. Peraltro, in relazione all’addebito di falso, è stata modificata la descrizione del concorso del Dott. S. nella somministrazione dei farmaci ivi indicati egli si sarebbe limitato ad un concorso morale, dando indicazioni e direttive affinché la paziente assumesse quei farmaci, ma senza somministrarli in concreto circostanze, queste, che le indagini compiute smentiscono comunque . Inoltre, si è parimenti concluso un incidente probatorio in vista del quale era stato prefigurato in astratto un pericolo di inquinamento ai sensi della già ricordata lett. a dell’art. 274, mentre lo stato di salute dell’indagato ha avuto un’ulteriore evoluzione negativa viene prodotta documentazione clinica da cui risulta che egli, a causa dell’intervento di neurochirurgia subito, deve necessariamente astenersi da situazioni di stress che potrebbero determinare insorgenza di crisi epilettica o indurre una ripresa di processi neoplastici. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Come sopra precisato, l’impugnazione riguarda il solo profilo delle esigenze cautelari, e deve rilevarsi come l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria non abbia sufficientemente argomentato le ragioni della ritenuta, perdurante attualità del pericolo di commissione di nuovi reati da parte del S. nel contempo, non risulta essere stata in alcun modo valutata una parte dei rilievi mossi dalla difesa in sede di richiesta di riesame, segnatamente con riguardo alla rappresentata decisività - al fine di escludere un qualsivoglia rischio di recidiva specifica - delle precarie condizioni di salute dell’indagato. 2.1 Sotto il primo aspetto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che, alla luce delle innovazioni introdotte con la legge n. 47 del 2015, per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l’occasione, sicuramente o con elevato grado di probabilità continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall’art. 274, lett. c , cod. proc. pen., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si verificherà. Ne consegue che il giudizio prognostico non può più fondarsi sul seguente schema logico se si presenta l’occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto , ma dovrà seguire la diversa, seguente impostazione siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l’occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà a delinquere Cass., Sez. III, n. 36919 del 19/05/2015, Sancimino nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. III, n. 37087 del 15/09/2015, Marino, nonché Cass., Sez. VI, n. 21350 del 23/05/2016, Ionadi . Ulteriori pronunce hanno inteso ridimensionare la portata innovativa della novella, segnalando che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell’art. 274 lett. c cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l’adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l’attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi Cass., Sez. VI, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv 267830 e, da ultimo, si è inteso precisare che la valutazione prognostica sull’attualità del pericolo di recidiva non può estendersi alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice , ma deve fondarsi sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell’indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall’analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed esterne all’accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente Cass., Sez. II, n. 53645 dell’08/09/2016, Lucà, Rv 268977 . Ad ogni modo, anche tenendo conto delle puntualizzazioni di cui agli arresti più recenti, una pur ripetuta o financo quotidiana possibilità di iterazione di condotte criminose non comporta ex se un pronostico di recidiva specifica e, nel caso oggi in esame, il riferimento ad una presunta rete di cointeressenze tra i vari sanitari coinvolti nelle indagini anche per vicende diverse ed ulteriori rispetto a quella dell’interruzione della gravidanza della T. rimane oltremodo generico. Come ricordato, una parte delle decisioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che vi sia sostanziale sovrapponibilità del testo normativo rispetto a quello previgente, essendo stato solo esplicitato un contenuto del giudizio cautelare da intendersi demandato al giudice anche prima della novella v., fra le altre, Cass., Sez. V, n. 43083 del 24/09/2015, Maio in ogni caso è pacifico che, pure aderendo a tale interpretazione, la contestuale necessità che il pericolo di recidiva specifica sia concreto ed attuale impone - lo si è già evidenziato - che il soggetto abbia occasioni di ricaduta nell’illecito penale non solo effettive piuttosto che meramente ipotetiche , ma altresì di vicina, seppure non imminente, probabilità di verificazione. Necessità che, stando alle pronunce di cui all’indirizzo appena richiamato, nel senso di una sostanziale continuità normativa delle disposizioni processuali, doveva intendersi prevista già prima e indipendentemente dalla codificazione espressa della apparentemente nuova regola. Il dato cronologico, le cui implicazioni assumono un’intuitiva, centrale rilevanza alla luce della - confermata o innovativa che sia - prescrizione dell’attualità dell’esigenza cautelare, comporta l’immediato richiamo alle conclusioni già raggiunte dal massimo organo di nomofilachia nel 2009, quando si affermò il principio secondo cui il riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato di cui all’art. 292, comma secondo, lett. c cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari Cass., Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv 244377 . In coerente adesione a detto principio, all’evidenza, da confermare con ancora più forte rigore nell’attuale contesto normativo , la giurisprudenza posteriore alla legge n. 47/2015 ha avvertito come l’indagine sulla sussistenza del requisito dell’attualità assuma rilievo ancora maggiore, quanto più ampio sia lo spettro cronologico che divide i fatti contestati dall’ordinanza cautelare Cass., Sez. III, n. 49318 del 27/10/2015, Barone , per poi ribadire che le esigenze cautelari volte ad impedire la reiterazione del reato devono avere riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento dell’adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare in esame , poiché il requisito dell’attualità non può certo essere equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare Cass., Sez. VI, n. 3043/2016 del 27/11/2015, Esposito . Tornando all’esame della fattispecie concreta, in definitiva, il Tribunale descrive una serie di condotte risalenti a circa sei anni prima rispetto all’adozione delle misure, connotate da obiettiva gravità ma non risulta avere evidenziato quali sarebbero gli indici di una effettiva probabilità, alla data odierna, di commissione di nuovi reati della stessa specie ad opera del ricorrente. Né, in tale prospettiva, può assumere una qualche significatività la pendenza di altri procedimenti a carico del Dott. S. in entrambe le vicende indicate dai giudici di merito, infatti, si era trattato di presunte condotte colpose da cui era derivata in un caso una interruzione di gravidanza, e nell’altro il decesso di un bimbo a distanza di nove giorni dalla nascita. È dunque evidente che un pericolo di reiterazione di reati di falso, a fronte di scelte terapeutiche consapevolmente assunte contro il volere di una paziente, non può certamente derivare da eventuali limiti di perizia, diligenza o prudenza palesati in passato dall’indagato. 2.2 Quanto alle condizioni di salute del S. , l’esame del carteggio processuale evidenzia che la difesa aveva sottoposto il tema al Tribunale del riesame, depositando in udienza una memoria difensiva ove si rappresentava che l’indagato, sottoposto nel 2014 ad intervento di rimozione di un meningioma, era ancora sottoposto a conseguente terapia nella memoria, cui era allegata una corposa cartella clinica, si segnalava altresì che, a causa di quella patologia, egli era stato esonerato dal partecipare a qualunque intervento chirurgico, e limitava i suoi compiti presso il reparto ad attività di diagnosi prenatale. Sul punto, l’ordinanza in epigrafe nulla argomenta, né fa menzione dell’avvenuto deposito della memoria. 3. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo. Considerata la peculiare natura dei reati per cui si procede, la Corte ritiene doveroso - ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - disporre l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dell’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, sezione riesame, disponendo la integrale trasmissione degli atti. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.