L’ingegnere può essere ammesso alla semilibertà per lo svolgimento della sua professione

Il regime di semilibertà può essere concesso in presenza di progressi del detenuto durante il trattamento penitenziario tali da far ritenere sussistenti le condizioni per un graduale reinserimento sociale dello stesso, non assumendo alcuna rilevanza la natura dell’attività lavorativa svolta.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17861/17 depositata il 7 aprile. La vicenda. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza accoglieva la domanda di un detenuto in regime di semilibertà e sostituiva l’autorizzazione all’attività lavorativa inizialmente concessa con quella per lo svolgimento della professione di ingegnere libero professionista presso il proprio studio, provvedimento resosi necessario per il licenziamento disposto nei confronti del detenuto da parte della società per cui lavorava. Il Procuratore generale della Repubblica impugna l’ordinanza in Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 50 ord. pen Semilibertà e attività lavorativa. Il Collegio rileva che, secondo la norma invocata dal ricorrente, il regime di semilibertà può essere concesso in presenza di progressi del detenuto durante il trattamento penitenziario tali da far ritenere sussistenti le condizioni per un graduale reinserimento sociale dello stesso. Occorre dunque il riscontro di elementi concreti dai quali desumere una positiva evoluzione del percorso rieducativo avviato dal condannato e favorevole al suo reinserimento sociale. Nel caso di specie, la sostituzione dell’attività lavorativa inizialmente autorizzata è stata disposta sulla base di una congrua valutazione del percorso rieducativo compiuto dal detenuto dalla quale risultavano significativi progressi nel trattamento penitenziario. Non poteva neppure rilevare in senso contrario il fatto che l’attività lavorativa per cui il detenuto chiedeva l’autorizzazione avesse natura privatistica posto che la norma citata prescinde dalla tipologia dell’impiego professionale svolto. Per questi motivi, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 24 gennaio – 7 aprile 2017, n. 17861 Presidente Vecchio – Relatore Centonze Rilevato in fatto 1. Con ordinanza emessa il 14/05/2014 il Tribunale di sorveglianza di Potenza, in accoglimento dell’istanza di sostituzione dell’attività lavorativa svolta da S.D. in regime di semilibertà, autorizzava l’istante a svolgere, in prosecuzione della misura alternativa di cui beneficiava, l’attività di ingegnere libero professionista, presso il suo studio, ubicato a omissis . Tale autorizzazione si rendeva necessaria per effetto del licenziamento, disposto nei confronti del S. , per contingenti difficoltà economiche, dalla società SINCOS s.r.l., presso cui il condannato aveva lavorato dopo essere stato ammesso al regime della semilibertà con ordinanza del Tribunale di Potenza del 14/05/2014. 2. Avverso questa ordinanza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 50 Ord. Pen., conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l’autorizzazione alla sostituzione dell’attività lavorativa del S. , che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Potenza con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della genericità delle indicazioni fornite dall’istante sull’attività professionale che avrebbe dovuto svolgere, anche tenuto conto della sua natura privatistica. Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 50 Ord. Pen., il regime della semilibertà è concedibile in presenza di progressi compiuti dal condannato durante il trattamento penitenziario, che consentano di ritenere che vi siano le condizioni per il suo graduale reinserimento sociale. Occorre, dunque, che vi siano elementi concreti dai quali desumere un’evoluzione positiva del percorso rieducativo avviato dal condannato durante l’esecuzione della pena, tale da formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine al suo reinserimento sociale cfr. Sez. 1, n. 16641 del 21/09/2012, Ucciero, dep. 2013, Rv. 255681 . In questa cornice, deve rilevarsi che la sostituzione dell’attività lavorativa autorizzata dal Tribunale di sorveglianza di Potenza è stata effettuata sulla base di una corretta valutazione del percorso rieducativo compiuto dal S. , peraltro già favorevolmente vagliato in sede di ammissione al regime della semilibertà. Nell’autorizzare la sostituzione, invero, il Tribunale di sorveglianza si atteneva ai criteri indicati dall’art. 50 Ord. Pen., osservando che vi erano stati significativi progressi nel trattamento penitenziario del S. e che tale impegno professionale potesse agevolare il suo reinserimento sociale, anche alla luce delle informazioni favorevoli fornite dall’UEPE di XXXXXXX con la relazione del 26/11/2015, in cui si evidenziava l’adesione incondizionata del condannato al progetto trattamentale attivato nei suoi confronti. Né poteva rilevare in senso contrario all’accoglimento dell’istanza in esame la natura privatistica dell’impegno lavorativo del S. , in ragione del fatto che l’ammissione al regime della semilibertà prescinde dalla tipologia dell’impegno professionale svolto, con la conseguenza che, in presenza di condizioni preordinate a favorirne il graduale reinserimento sociale, il condannato può essere ammesso al regime in questione anche nelle ipotesi in cui l’attività svolta non sia retribuita cfr. Sez. 1, n. 47130 del 25/11/2009, De Stasio, Rv. 245724 . 3. Per queste ragioni il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.