Automobilista ubriaco accompagnato al comando per l’alcoltest: non è abuso di potere

Non sussiste alcun vizio di costituzionalità nella previsione della facoltà per gli agenti di polizia di accompagnare il conducente presso il più vicino ufficio o comando per effettuare l’accertamento dello stato d’ebbrezza, non sussistendo in tali casi una lesione della libertà personale.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17151/17 depositata il 5 aprile. La vicenda. La Corte d’appello di Trento confermava la pena emessa dal GIP nei confronti di un uomo imputato per guida in stato d’ebbrezza, come risultante dall’accertamento effettuato mediante alcoltest in due successive rilevazioni. L’imputato ricorre per la cassazione della pronuncia dolendosi per violazione di legge in quanto, al fine di eseguire gli accertamenti di cui all’art. 186, comma 3, c.d.s., era stato coattivamente accompagnato dagli agenti presso un posto di polizia a 15 km di distanza con conseguente violazione della propria libertà personale. Lamenta inoltre il ricorrente il vizio di motivazione in relazione all’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia. Accompagnamento. La Corte, sottolineando innanzitutto che l’accertamento a cui era stato sottoposto il ricorrente era quello previsto dal comma 4 dell’art. 186 c.d.s. costituito dalla rilevazione dell’alcol nel sangue mediante etilometro per la presenza di evidenti segni di ebbrezza in particolare, per l’odore di alcool , nega che vi sia stata una violazione della libertà personale. Come affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale Corte Cost. n. 194/1996 , non sussiste alcun vizio di costituzionalità nella previsione della facoltà per gli agenti di polizia di accompagnare il conducente escludendo dunque che in tali casi possa sussistere una lesione della libertà personale dello stesso. Il conducente non subisce infatti alcuna coartazione e resta libero di rifiutare l’accompagnamento a fronte di un eventuale abuso di potere degli agenti, anche se tale rifiuto può configurare un’autonoma fattispecie di reato. Sottolinea dunque la Corte che l’accompagnamento del conducente presso il più vicino ufficio o comando di polizia dev’essere considerato un dovere di collaborazione, soggetto a sanzione penale in caso di rifiuto . Difesa. Infondata è anche la seconda censura. Come risulta dal verbale di accertamento redatto dalla polizia infatti, il ricorrente fu espressamente avvisato della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, sottraendosi la sentenza impugnata ad ogni censura sul punto. Per questi motivi, il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 gennaio – 5 aprile 2017, n. 17151 Presidente Izzo – Relatore Pavich Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Trento, con sentenza resa in data 15 maggio 2015, ha confermato la condanna alla pena di giustizia emessa il 5 novembre 2013 dal Giudice delle indagini preliminari di Rovereto, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di C.A. , imputato del reato p. e p. dall’art. 186, comma 2, lettera C , del Codice della Strada, commesso in omissis e a lui addebitato perché guidava la propria autovettura in stato d’ebbrezza accertato mediante misurazione tramite a/coitest in due successive rilevazioni la prima di g/l 1,88, la seconda di g/l 2,00 . 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il C. , per il tramite del proprio difensore di fiducia. Il ricorso, corredato da un’ampia premessa ricostruttiva del giudizio di merito, si articola in due ordini di motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo l’esponente lamenta violazione di legge in relazione al fatto che il C. afferma di essere stato accompagnato coattivamente presso un posto di polizia, dislocato a notevole distanza circa 15 chilometri per l’esecuzione degli accertamenti preliminari di cui al terzo comma dell’art. 186 Cod. Strada lamenta l’esponente che tale accompagnamento cui il ricorrente sarebbe stato costretto mettendosi alla guida del proprio autoveicolo, in quanto non presentava segni esteriori di ebbrezza costituisce una limitazione della libertà all’uopo richiama la giurisprudenza di legittimità in base alla quale l’accompagnamento non è consentito in relazione a detta tipologia di accertamenti, in considerazione del fatto che l’operato degli agenti di Polizia incaricati del controllo è in tali casi illegittimo per violazione della libertà personale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione in relazione all’omesso avviso della facoltà ai farsi assistere da un difensore di fiducia al fatto che è stata ritenuta la configurabilità del reato contestato a fronte del solo accertamento sintomatico e in assenza di ulteriori accertamenti validi ed infine al trattamento sanzionatorio, motivato in modo lacunoso e insufficiente. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come si evince dall’impugnata sentenza, l’accertamento per il quale il C. è stato condotto presso il posto di polizia era quello di cui all’art. 186, comma 4, Cod. Strada, costituito dalla rilevazione dell’alcool nel sangue mediante etilometro ex art. 379, Reg. Cod. Strada, atteso che, da un lato, il tasso alcolemico risulta accertato per il tramite di tale apparecchiatura e, dall’altro, si evince in atti che il C. presentava segni evidenti di ebbrezza odore di alcool , di tal che non vi sarebbe stato motivo di effettuare accertamenti preliminari a carattere strumentale ex art. 186, comma 3. 1.1. Sul punto va chiarito che, nell’ipotesi considerata, non vi è alcuna violazione della libertà personale invero è noto che già da tempo la Corte Costituzionale sentenza 194 del 15 maggio 1996 ha escluso la sussistenza di vizi di costituzionalità nella previsione della facoltà degli agenti di polizia di accompagnare il conducente, alla stregua dell’art. 13 Cost., escludendo in particolare che, in simili casi, la libertà personale del conducente stesso possa dirsi violata. Osservava in allora la Consulta che il conducente non subisce coartazione alcuna, potendosi rifiutare in caso di ritenuto abuso di potere da parte dell’agente . Vero è infatti che - a tutela della effettività dell’attività di polizia - codesto rifiuto è poi costruito come un autonomo titolo di reato ma è la stessa norma che prevede tali modalità di accertamento a scongiurare i rischi di abuso e di irragionevolezza, consentendo che a posteriori si compia una verifica giudiziale dei fatti e della attendibilità delle ragioni del convincimento dell’agente, in relazione al bene protetto della sicurezza della circolazione ed alle correlate finalità di prevenzione . In forza di tali premesse, formulate in relazione ad ipotesi di cui all’art. 187 Cod. Strada ma sicuramente valide anche per l’accompagnamento dei conducente previsto dal comma 4 dell’art. 186, la Consulta escluse il contrasto di tale adempimento con l’art. 13 della Costituzione. 1.2. L’accompagnamento del conducente presso il più vicino ufficio o comando di polizia dev’essere considerato un dovere di collaborazione, soggetto a sanzione penale in caso di rifiuto al riguardo, non deve trarre in inganno il fatto che, secondo la giurisprudenza menzionata dal ricorrente Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012, Bellencin, Rv. 252736 la Corte di Cassazione ha escluso la configurabilità del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti laddove il conducente si opponga all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando con riferimento agli accertamenti preliminari di cui al comma 3 dell’art. 186, non trattandosi di condotta tipizzata dai combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo tale assunto, infatti, non vale per la diversa ipotesi di accompagnamento per sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 4 dell’art. 186, in relazione ai principi affermati dalla Consulta e sopra richiamati. 2. Sono poi manifestamente infondate le doglianze formulate nel secondo motivo di ricorso. 2.1. È, in primo luogo, lo stesso verbale d’accertamento redatto dalla P.G. atto notoriamente assistito da fede privilegiata e non suscettibile di essere disatteso in base a mere allegazioni di parte - a specificare testualmente che il C. fu reso edotto della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia di tanto la sentenza impugnata rende ragione in modo chiaro ed esplicito, addirittura riportando testualmente un passaggio del verbale in cui la detta circostanza viene compiutamente enunciata. 2.2. In secondo luogo, la manifesta infondatezza delle lagnanze finora esaminate rende evidente che l’esame del tasso alcoolico del C. , i cui risultati sono alla base dell’imputazione, è immune da qualsiasi vizio di legittimità e dev’essere perciò preso a riferimento in ordine all’accertamento del reato e della responsabilità dell’odierno esponente, in aggiunta alle già accennate manifestazioni sintomatiche della condizione d’ebbrezza dell’imputato è noto che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011, Neri, Rv. 250324 Sez. 4, n. 42084 del 04/10/2011, Salamone, Rv. 251117 onere che, nella specie, non risulta in alcun modo assolto. 2.3. Infine, le doglianze in punto d. trattamento sanzionatorio appaiono affatto generiche, a fronte dell’esaustiva motivazione resa sui punto dalla Corte distrettuale a chiusura della motivazione della sentenza pag. 4 . 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.