L’articolo giornalistico non è diffamatorio se si riferisce a soggetti indeterminati

L’offesa alla reputazione di una persona non configura il delitto di diffamazione nel caso in cui le frasi potenzialmente offensive siano state pronunciate - o scritte - nei confronti di più soggetti appartenenti ad una medesima categoria ma non chiaramente individuabili.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16612/17 depositata il 4 aprile. Il caso. Una giornalista ed il direttore responsabile di un quotidiano venivano accusati di diffamazione per aver scritto e pubblicato un articolo ritenuto offensivo della reputazione di alcuni partecipanti ad un’associazione. La giornalista aveva infatti riportato le dichiarazioni di una ragazza in merito alle violenze sessuali subite da diversi membri dell’associazione medesima, nell’indifferenza delle molte persone coinvolte nel sodalizio. Il GUP del Tribunale di Roma proscioglieva i due imputati ma la parte civile propone ricorso per la cassazione del provvedimento dolendosi per la violazione dell’art. 425 c.p.p., nonché per il travisamento della prova. Diffamazione. Il Collegio coglie l’occasione per ribadire che il reato di diffamazione costituito dall’offesa alla reputazione di una persona determinata è astrattamente concepibile anche in riferimento ad un numero ristretto di persone ma non nel caso in cui le frasi offensive siano state pronunciate o scritte nei confronti di più soggetti appartenenti ad una medesima categoria ma non chiaramente individuabili. Proseguono poi gli Ermellini richiamando i principi per cui anche un’entità giuridica o di fatto, come una fondazione o un’associazione, può rivestire la qualifica di persona offesa del reato di diffamazione in relazione ad un concetto di onore o decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o suoi membri, considerati come unitaria entità capace di percepire l’offesa , fermo restando però che la legittimazione compete anche ai singoli componenti solo se le offese riguardino direttamente la loro personale dignità. Nel caso di specie, la Corte osserva che il GIP ha chiaramente riscontrato l’assenza di ogni riferimento nell’articolo incriminato a persone determinate, essendosi limitata la giornalista ad indicare il nome dell’associazione coinvolta. Risultano dunque correttamente applicati i principi giurisprudenziali summenzionati, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 gennaio – 4 aprile 2017, n. 16612 Presidente Palla – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Il Gup del Tribunale di Roma ha prosciolto, ai sensi dell’art. 425 cpp, gli imputati T. e C. dal delitto di cui all’art. 595 cp, per aver offeso la reputazione di tale U.L. ,partecipe dell’associazione scienza per amore , la prima quale autore dell’articolo di stampa pubblicato sul omissis in cui erano riportate le dichiarazioni di tale L. sulle violenze subite presso la predetta associazione da S.D. , con la specificazione che gli altri componenti sapevano ma nessuno mi ha aiutata il secondo quale direttore responsabile per aver omesso il necessario controllo fatto compiuto nel omissis . 1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la parte civile, che, col primo motivo, ha lamentato la violazione dell’art. 425 cpp, poiché il Giudice avrebbe adottato regole di giudizio proprie del processo di merito e non quelle tipiche dell’udienza preliminare. 1.1 Col secondo motivo ha dedotto il travisamento della prova, in quanto il Giudice aveva affermato in sentenza che S. sarebbe stato condannato in primo grado insieme ad altri sedici soci dell’associazione mentre dagli atti del processo risulterebbe chiaro che la condanna per abusi sessuali riguardava solo lo stesso S. . Per altro profilo la motivazione sarebbe stata illogica, poiché il Gup aveva ritenuto che nell’articolo incriminato non vi sarebbero stati riferimenti specifici alla parte civile e che il collegamento di U. all’associazione in parola avrebbe potuto essere ravvisato solo da una ristrettissima cerchia di parenti ed amici tale ultima affermazione, secondo il ricorso, sarebbe stata contraria all’interpretazione di questa Corte per la quale la diffamazione è configurabile anche nel caso in cui lo scritto offensivo è conosciuto da un numero limitato di persone. All’odierna udienza il PG, drssa Di Nardo, ha concluso per l’inammissibilità. L’avvocato Melandri per gli imputati ha eccepito la tardività del ricorso per Cassazione ed ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso della parte civile. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Deve preliminarmente rispondersi in senso negativo all’eccezione di tardività del ricorso proposta in udienza dal difensore dell’imputato. Sul punto dagli atti in possesso del Giudice di legittimità si ricava che la sentenza di proscioglimento è stata pronunziata all’udienza del 7 Gennaio 2016 ed il termine per il suo deposito sarebbe scaduto il 6 Febbraio 2016 da tale data, quindi, decorrevano i quindici giorni per l’impugnazione previsti dall’art. 585/1 lett. a cpp, con perenzione al 21 Febbraio 2016 del relativo termine per l’impugnazione esso è stato prorogato di diritto al giorno successivo ex art. 172/3 cpp, essendo il 21 Febbraio Domenica ed il ricorso in Cassazione, depositato in data 22 Febbraio è, quindi, tempestivo. 2. Passando all’esame dei motivi, va osservato che la doglianza di violazione della regola di giudizio ex art. 425 cpp risulta formulata in modo del tutto generico, essendosi limitato il ricorrente ad enunciare il capo di imputazione ed a riportare i noti principi elaborati da questa Corte in tema di poteri di proscioglimento da parte del Gup e finalità dell’udienza preliminare, senza fare alcuno specifico riferimento ai passaggi motivazionali che avrebbero ecceduto i primi e travisato la seconda. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso deve annotarsi che alcun travisamento della prova è ravvisabile nell’affermazione del Giudice secondo la quale S. sarebbe stato condannato in primo grado insieme ad altri sedici soci, trattandosi di un dato di nessun rilievo nell’economia del ragionamento probatorio condotto dal Gup e concluso col proscioglimento degli imputati, vertendo il prospettato errore, inerente il numero dei condannati, su un aspetto ininfluente ai fini della decisione adottata. 3.1 Riguardo al secondo profilo deve osservarsi che - al contrario di quanto dedotto - il Giudice del merito ha ben applicato l’insegnamento di questa Corte secondo il quale, essendo il reato di diffamazione costituito dall’offesa alla reputazione di una persona determinata, esso, pur astrattamente concepibile nei confronti di un numero ristretto di persone, non è configurabile quando siano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di uno o più soggetti appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono chiaramente individuabili. Così, Sez. 5, Sentenza n. 24065 del 23/02/2016 Cc dep. 09/06/2016 Rv. 266861. Sez. 5, n. 51096 del 19/09/2014, Monacò, Rv. 261422 . 3.2 Devono, in proposito, confermarsi i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di questa Corte e ribaditi nella predetta pronunzia,secondo i quali non solo una persona fisica ma anche una entità giuridica o di fatto, una fondazione, un’associazione - come nella fattispecie in esame - può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato di diffamazione, essendo concettualmente concepibile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o suoi membri, considerati come unitaria entità capace di percepire l’offesa. Sez. 5, n. 12744 del 07/10/1998, Faraon ed altro, Rv. 213415 . Tuttavia, è incontroverso che la legittimazione competa anche ai singoli componenti, solo se le offese si riverberino direttamente su di essi, colpendo la loro personale dignità Sez. 5, n. 2886 del 24/01/1992, Bozzoli, Rv. 189901 . 4. Applicando tali principi al caso in esame, va osservato che l’esposizione motivazionale del Giudice di merito ha chiaramente esplicitato l’assenza nell’articolo incriminato di ogni riferimento a persone diverse dall’imputato S. , che, infatti, non erano individuabili nel testo gli stessi giudizi negativi verso gli altri soci del sodalizio erano del tutto generici e privi di indicazioni ricollegabili a persone determinate. Il nome della parte civile, pertanto, non era emerso in nessun modo dal contenuto del pezzo giornalistico, né risultava agli atti processuali che il querelante fosse individuabile dalla maggioranza dei lettori come componente dell’associazione in parola. Ha soggiunto il Giudice - forse per eccessivo zelo motivazionale che solo una ristrettissima cerchia di parenti ed amici poteva essere nella condizione, per la conoscenza personale della parte civile, di ricollegarla alla predetta associazione, ma tale eventualità era irrilevante ai fini della decisione. 4.1 A tale passaggio argomentativo - in buona sostanza superfluo - si è rivolta la censura del ricorrente, di cui si è dato già conto, concernente la diffamazione percepita da un numero ristretto di persone. In proposito, oltre ai principi già innanzi enunciati, deve, altresì, chiarirsi che l’interpretazione giurisprudenziale è rigorosa, richiedendo che l’individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, in mancanza di indicazione specifica e nominativa ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto - come avviene nella fattispecie per cui è ricorso - deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell’offesa, quale si desume anche dal contesto narrativo in cui è inserita Sez. 5, sentenza n. 2135 del 07/12/1999 Rv. 215476 massime precedenti conformi n. 6507 del 1978 Rv. 139108 n. 8120 del 1992 Rv. 191312, n. 10307 del 1993 Rv. 195555, n. 18249 del 2008 Rv. 239831 . 4.2 D ricorrente, al contrario, ha fondato le sue osservazioni critiche su una visione meramente soggettiva della sua reputazione, paragonabile ad un sentimento interiore quale l’amor proprio, del resto esplicitata in ricorso, nella parte in cui è stato scritto della seria e notevole difficoltà in cui si era trovato il querelante con parenti, amici e conoscenti che sul quotidiano avevano letto che il presidente del gruppo di cui egli faceva parte violentava ragazze con la condiscendenza o la quasi complicità degli altri associati. 4.3 Tale doglianza va ritenuta manifestamente infondata, oltre che per le ragioni di diritto già precisate, riguardanti la genericità dei contenuti diffamatori, privi di concreta connessione con la persona del querelante, anche perché sembra aver confuso il concetto di sensibilità personale con quello di reputazione, che, al contrario, per essere giuridicamente apprezzabile deve essere considerato nella sua dimensione oggettiva. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 2000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.