Il GIP non può ignorare una richiesta (ragionevole) di investigazioni suppletive

Nei casi di opposizione proposta avverso il decreto di archiviazione ad opera della persona offesa, il giudice non può effettuare una valutazione prognostica dell’esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova, a meno che la superfluità e inidoneità di queste siano di immediata evidenza .

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16551/17 depositata il 3 aprile. Il caso. Il GIP di Nocera Inferiore decretava l’archiviazione del procedimento penale a carico di un soggetto accusato di aver compiuto opere edili non conformi ai relativi titoli abilitativi. La persona offesa, dopo aver proposto opposizione, ricorreva però in Cassazione lamentando che il giudice, che l’aveva dichiarata inammissibile, non aveva preso in considerazione i nuovi elementi di prova segnalati dal ricorrente. Questi nuovi elementi sarebbero stati rafforzativi dell’ipotesi di reato coltivata dalla pubblica accusa , ma erano invece stati ingiustamente ignorati. L’opposizione al decreto di archiviazione. La Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato. L’inammissibilità dell’opposizione all’archiviazione ad opera della persona offesa, può derivare solo dalle condizioni tassativamente previste dall’art. 410, comma 1, c.p.p., che non sono suscettibili di discrezionali estensioni né possono consistere in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudice . Quest’ultimo deve valutare l’adempimento dell’onere ad opera dell’opponente di indicare l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, non potendo però effettuare alcuna valutazione prognostica del merito. L’unica eccezione è nel caso in cui la superfluità delle investigazioni e la loro inidoneità a determinare modificazioni sostanziali nel quadro probatoria appaiano di immediata evidenza . La finalità dell’opposizione all’archiviazione. Il giudice, insomma, non può effettuare una valutazione prognostica dell’esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova , altrimenti si andrebbe a frustrare la finalità stessa dell’opposizione, cioè quella di sollecitare una valutazione, nel contraddittorio con la persona offesa, della decisione del PM di non esercitare l’azione penale . Nel caso di specie è stato affermata la superfluità e irrilevanza del tema proposto dal ricorrente, proprio sulla base di quanto diversamente prospettato dalla pubblica accusa. Si tratta di un chiaro caso di ragionamento circolare, che comprime il contradditorio. Pertanto il provvedimento impugnato va annullato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 novembre 2016 – 3 aprile 2017, n. 16551 Presidente Fiale – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. M.C. ricorre per l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato con cui il G.i.p. di Nocera Inferiore ha dichiarato inammissibile l’opposizione da lui proposta e decretato l’archiviazione del procedimento penale iscritto a carico della sig.ra C.A. per infondatezza della notizia di reato in quanto a seguito degli accertamenti di polizia giudiziaria era emerso che le opere edili erano conformi ai relativi titoli abilitativi. 1.1. Con unico motivo eccepisce la nullità del decreto per violazione del contraddittorio e per vizio di motivazione contraddittoria. Deduce, al riguardo, che - diversamente da quanto sostenuto dal G.i.p. - in sede di opposizione aveva segnalato elementi di prova nuovi, rafforzativi dell’ipotesi di reato coltivata dalla pubblica accusa. Sicché la decisione l’assenza di elementi di novità è errata perché in contrasto con le ragioni dell’opposizione ed i fatti in essa indicati la trasformazione del fabbricato rurale in fabbricato ad uso civile abitazione, in zona classificata dal PRG come Zona E2 Agricola Speciale nella quale non sono ammessi interventi di tale natura . Inoltre aggiunge - nel valutare l’ammissibilità dell’opposizione, il giudice deve limitarsi ai soli profili di pertinenza e specificità degli atti di indagine, essendo preclusa ogni anticipata valutazione di merito sulla sua fondatezza o sull’esito delle indagini. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato. 3. Con il provvedimento impugnato, il G.i.p. - sul rilievo della conformità dell’opera edilizia ai titoli autorizzativi - ha dichiarato inammissibile l’opposizione perché la persona offesa aveva proposto indagini prive del requisito della novità e comunque inutili in quanto il M. aveva chiesto di essere sentito, aveva depositato documentazione ininfluente, aveva sollecitato la generica acquisizione di documentazione presso l’ufficio tecnico comunale. 3.1. È utile richiamare, sull’argomento, l’arresto di Sez. U, n. 2 del 14/02/1996, Testa, che ha affermato i seguenti ancora attuali e condivisibili principi di diritto 3.1.1. L’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero può ritenersi idonea a legittimare l’intervento della persona offesa dal reato nel procedimento e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale , in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall’art. 410, primo comma, cod. proc. pen., consistenti nell’indicazione dell’oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato e la rilevanza cioè l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari Rv. 204133 3.1.2. È impugnabile mediante ricorso per cassazione il decreto di archiviazione carente di motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen. l’arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica infatti il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all’ipotesi di mancato avviso per l’udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall’art. 409, sesto comma, ed ai casi di ricorso indicati nell’art. 606, lett. c , del codice di procedura penale Rv. 204132 3.1.3. L’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare esclusivamente dalla mancanza delle condizioni tassativamente previste dall’art. 410, primo comma, cod. proc. pen., le quali, in quanto costituenti un limite al diritto dell’interessato all’attivazione del contraddittorio, non sono suscettibili di discrezionali estensioni né possono consistere in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudice ne consegue che eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa Rv. 204134 3.1.4. Nel valutare l’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, il giudice è tenuto a verificare se l’opponente abbia adempiuto l’onere, impostogli dall’art. 410, primo comma, cod. proc. pen., di indicare l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova , con l’esclusione di ogni valutazione prognostica del merito e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti l’instaurazione del contraddittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall’apprezzamento o meno della fondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all’instaurazione del procedimento di archiviazione Rv. 204135 . 3.2. Secondo alcune successive pronunce di questa Corte cui il Giudice sembra aderire il G.i.p. potrebbe valutare la capacità probatoria delle investigazioni suppletive, se la superfluità delle investigazioni e la loro inidoneità a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza così, da ultimo, Sez. 5, n. 13400 del 12/01/2016, Rampani, Rv. 266664 e in ogni caso non gli è precluso verificare la non inerenza alla notizia di reato e l’irrilevanza, ossia la non incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova in questi termini, Sez. 5, n. 21929 del 06/05/2010, Lacosta, Rv. 247354 cfr. anche Sez. 5, n. 26809 del 17/04/2014, Gullì, Rv. 260571 secondo cui il giudice deve valutare non solo la pertinenza o la specificità delle ulteriori investigazioni indicate ma anche la loro rilevanza, intesa come concreta incidenza sui risultati delle indagini preliminari. Pertanto, può e deve essere valutata nel giudizio di ammissibilità dell’opposizione l’incidenza del tema di prova sul complessivo quadro probatorio mentre esula dall’ambito operativo del giudizio di ammissibilità de plano la valutazione dell’idoneità degli elementi dedotti alla dimostrazione del predetto tema di prova, non consentita in tale sede nello stesso senso anche Sez. 6, n. 12833 del 26/02/2013, Adolfi, Rv. 256060 Sez. 5, n. 3246 del 12/12/2012, Vernesoni, Rv. 254375 Sez. 5, n. 25302 del 06/06/2012, Scicchitano, Rv. 253306 . 3.3. Altra giurisprudenza, invece, ritiene che il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell’opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale Sez. 5, n. 47634 del 26/05/2014, Bartolacci, Rv. 261675 Sez. 6, n. 35787 del 10/07/2012, Settembre, Rv. 253349 Sez. 2, n. 8129 del 03/02/2012, Cellamare, Rv. 252476 Sez. 2, n. 1304 del 07/12/2010, Castellani, Rv. 249371 Sez. 4, n. 41625 del 27/10/2010, Rv. 248914 . 3.4. Il contrasto, in realtà, è più che apparente che reale. 3.5. Non v’è dubbio, infatti, che ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione, il giudice non può effettuare una valutazione prognostica dell’esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa senza contestualmente frustrare la finalità stessa dell’opposizione, volta proprio a sollecitare una valutazione, nel contraddittorio con la persona offesa, della decisione del pubblico ministero di non esercitare l’azione penale. 3.6. E tuttavia, non può essere disconosciuto al giudice il potere/dovere di filtrare, ai fini della sua ammissibilità, l’atto introduttivo del sub-procedimento camerale, escludendo richieste investigative manifestamente superflue e/o inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio e che tali appaiano con immediata evidenza. Non è insomma richiesto che il giudice si limiti a constatare dal punto di vista formale l’indicazione di investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova tanto sarebbe bastato, allora, non onerare di alcunché la parte, libera a quel punto di proporre richieste in sede camerale. In realtà, l’onere di indicare quale sia la strada investigativa da perseguire e sulla base di quali elementi di prova, serve proprio a sfrondare il procedimento penale da richieste non serie, meramente esplorative, che sottoporrebbero la persona sottoposta a indagini a un’inutile aggravio della sua posizione processuale. 3.7. Nel caso di specie l’errore in cui cade il Giudice è quello di ritenere superflua l’investigazione suppletiva in considerazione della infondatezza della notizia di reato. Il punto è che lo scopo dell’investigazione suppletiva è proprio quello di contrastare la determinazione del PM sulla ipotizzata infondatezza della notizia di reato, fornendo al Giudice spunti di valutazione astrattamente idonei a modificare i dati di fatto sui quali quella determinazione si fonda. Sicché affermare la superfluità e irrilevanza del tema proposto dalla persona offesa utilizzando come metro di giudizio la fondata prospettazione della Pubblica Accusa costituisce un classico esempio di ragionamento circolare che sbarra le porte al contraddittorio invocato dalla persona offesa con un giudizio che sostanzialmente anticipa le valutazioni di merito sulla richiesta del PM. 3.8. Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l’ulteriore corso.