Dichiarazione d’intesa: abogado salvato al primo atto di difesa

La dichiarazione di intesa può essere sottoscritta anteriormente alla costituzione della parte rappresenta o, in alternativa, in occasione del primo atto di difesa dell’assistito. Pertanto, l’opposizione proposta dal solo abogado non può essere considerata inammissibile per mancanza di dichiarazione di intesa con un legale italiano se fornita con il primo atto di difesa dell’assistito.

Così ha sancito la Corte di Cassazione con sentenza n. 16552/17 depositata il 3 aprile. Il caso. L’imputato ricorre in Cassazione per ottenere l’annullamento dell’ordinanza del GIP che dichiarava inammissibile l’opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna in ordine al reato relativo al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. L’opposizione veniva respinta perché difettava della dichiarazione di intesa con un legale italiano e veniva proposta dal solo abogado. L’avvocato stabilito. Gli Ermellini rilevano la disciplina dell’art. 8 d.lgs. n. 96/2001 il quale sancisce che nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonchè nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato . Tale intesa, prosegue la norma, deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente , prima della costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito. L’ uso del disgiuntivo ovvero va inteso nel senso che la dichiarazione di intesa può essere sottoscritta anteriormente alla costituzione della parte rappresentata o, in alternativa, in occasione del primo atto di difesa dell’assistito . Per tutti questi motivi, essendo l’opposizione stata presentata da persona munita di jus postulandi , il Collegio annulla l’ordinanza senza rinvio e trasmette gli atti al GIP per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 novembre 2016 – 3 aprile 2017, n. 16552 Presidente Fiale – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. M.S.N. ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 12/01/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che ha dichiarato inammissibile l’opposizione da lui proposta avverso il decreto penale di condanna del 03/06/2013 di quel medesimo G.i.p. emesso per il reato di cui all’art. 659, cod. pen., commesso in omissis . 1.1. Con il primo motivo eccepisce l’inosservanza o comunque l’erronea applicazione dell’art. 8, comma 2, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 nella parte in cui prevede che l’intesa di cui al comma primo deve risultare da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati anche al primo atto di difesa dell’assistito, non essendo necessario che la dichiarazione preceda la costituzione della parte, come sostenuto dal G.i.p. a giustificazione della decisione impugnata. 1.2. Con il secondo motivo eccepisce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione che non indica le ragioni della diversa interpretazione della norma e della non conformità ad essa della dichiarazione allegata all’opposizione. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato. 3. I due motivi, comuni per l’oggetto, possono essere esaminati congiuntamente. 3.1.Con decreto del 03/06/2013, il M. è stato condannato alla pena di 300,00 Euro di ammenda per il reato di cui all’art. 659, cod. pen 3.2. Il 10/01/2014, l’imputato ha proposto opposizione con atto sottoscritto dal solo Abogado Alessandra Ludovisi al quale era stata allegata la dichiarazione di intesa datata 07/10/2014 sottoscritta anche dall’Avv. Elena Muzzolon. 3.3. Con il provvedimento impugnato, il G.i.p. ha dichiarato inammissibile l’opposizione perché proposta da persona non legittimata in quanto la dichiarazione di intesa non era stata effettuata con le modalità prescritte dall’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 96 del 2001 testualmente scrittura privata o dichiarazione resa da entrambi i difensori all’autorità procedente e anteriormente alla costituzione della parte rappresentata . 3.4.L’art. 8, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale , recita 1. Nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. 2. L’intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito . 3.5. Il tenore letterale della norma, reso palese dall’uso del disgiuntivo ovvero , non lascia dubbi sul fatto che la dichiarazione di intesa possa essere sottoscritta anteriormente alla costituzione della parte rappresentata o, in alternativa, in occasione del primo atto di difesa dell’assistito. 3.6.Ne consegue che nel caso di specie, l’opposizione era stata presentata da persona munita di jus postulandi . 3.7.L’ordinanza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Velletri per l’ulteriore corso.