Marginale l’eventuale consenso della minorenne, nessun attenuante per i due uomini

Il consenso del minore al rapporto sessuale, anche se idoneo ad escludere la configurabilità del reato di violenza sessuale deve essere valutato dal giudice, al fine di riconoscere la circostanza attenuante della minore gravità, attraverso un’analisi che tenga conto dei mezzi, delle modalità esecutive, del grado di coartazione esercitato sulla vittima, delle condizioni fisiche e psicologiche e dell’età di quest’ultima.

Lo ha sancito la Suprema Corte con sentenza n. 16443/17 depositata il 31 marzo. Il caso. La Corte d’appello di Trieste confermava la condanna alla reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici agli imputati, per aver commesso il reato di cui all’art. 609- quater c.p. recante atti sessuali con minorenni . Gli imputati ricorrono in Cassazione deducendo il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 609- quater , comma 4, c.p Il consenso del minore al rapporto sessuale. La Cassazione ha qui l’occasione di ribadire la disciplina concernente il delitto di atti sessuali con minorenne e il possibile consenso del minore all’atto sessuale. La Corte afferma che tale reato punisce chiunque compia atti sessuali con persona infraquattordicenne anche se consenziente, senza che assumano rilievo la concreta lesione della libertà sessuale della vittima ed il suo successivo corretto sviluppo psico-fisico . In particolare, il consenso del minore al rapporto sessuale, anche se idoneo ad escludere la configurabilità del reato di violenza sessuale, può essere valutato dal giudice al fine di riconoscere la circostanza attenuante della minore gravità tramite un’indagine globale del fatto dove assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, in relazione anche all’età. Tale consenso, proseguono gli Ermellini ha una rilevanza assolutamente marginale ai fini della graduazione della intensità della lesione patita dalla vittima e dell’eventuale riconoscimento dell’attenuante ex art. 609- quater, comma 4, c.p., in quanto il vizio radicale che colpisce tale manifestazione di volontà ne comporta la sostanziale svalutazione in assenza di altri significativi fattori denotanti la modestia dell’episodio criminoso . Nella fattispecie, la Corte di Cassazione, in pieno accoglimento della decisione del Giudice territoriale non ravvisa alcuna ridotta gravità negli episodi contestati dal ricorrente, in virtù anche dell’ampio divario di età tra i protagonisti. Pertanto, il Collegio rigetta i ricorsi.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 dicembre 2016 – 31 marzo 2017, n. 16443 Presidente Savani – Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 marzo 2015 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Gorizia del 26 ottobre 2012, che per il resto confermava, e qualificato il fatto ai sensi dell’art. 609-quater, comma 1, cod. pen., ha infine rideterminato rispettivamente in anni quattro e mesi sei di reclusione ed in anni tre e mesi quattro di reclusione le pene inflitte a B.S. e a S.A. , altresì sostituendo la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della medesima interdizione per anni cinque per ciascun imputato. 2. Avverso la predetta decisione gli imputati, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto separati ricorsi per cassazione. 2.1. B.S. ha articolato due motivi di impugnazione. 2.1.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato la nullità ovvero l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio, stante l’incompleta trascrizione delle domande e delle risposte, sì da impedire un pieno controllo di attendibilità delle dichiarazioni rese, sulle quali si era in realtà fondato il giudizio, anche in relazione al tenore delle domande formulate ed alla loro eventuale natura suggestiva. Nel merito, il ricorrente ha censurato il giudizio di attendibilità formulato dalla Corte territoriale, anche a fronte delle anomalie comportamentali della ragazza, addirittura soffermatasi a lavare i piatti degli imputati anziché allontanarsi dal luogo della pretesa violenza. In ogni caso il ricorrente ha rilevato che, pur ritenendo l’attendibilità delle dichiarazioni in tesi connotate da spontaneità e genuinità, la Corte di Appello aveva inteso riqualificare il fatto originariamente configurato ai sensi dell’art. 609-octies cod. pen., proprio in ragione dell’equivocità della condotta tenuta dalla persona offesa, circa l’effettiva e chiara manifestazione di dissenso rispetto all’intrattenimento di rapporti sessuali con gli imputati. Mentre gli imputati, secondo il provvedimento impugnato, avrebbero potuto cogliere, nella condotta della minore, un atteggiamento accondiscendente. In tal modo il Giudice dell’appello aveva illogicamente provveduto rispetto alla dichiarata valutazione di piena attendibilità della persona offesa, che invece così sarebbe stata svalutata nella sua credibilità alla luce delle contraddizioni insite nel suo racconto. 2.1.2. Col secondo motivo la difesa del B. ha lamentato il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 609-quater, comma 4, cod. pen., dal momento che la Corte territoriale non aveva tenuto in debita considerazione l’intero complesso delle circostanze oggettive e soggettive emerse, con particolare riferimento all’età della minore, prossima ai quattordici anni e già ampiamente esperta sotto il profilo sessuale, laddove solamente le non equidistanti dichiarazioni del padre di costei avevano consentito di accreditare un riverbero psicologico della vicenda. 2.2. A sua volta S.A. ha formulato quattro motivi di ricorso. 2.2.1. Col primo motivo il ricorrente ha riproposto gli argomenti di cui al primo motivo di censura formulato dal B. , quanto alla riqualificazione del fatto à sensi dell’art. 609-quater, comma 1 n. 1, cod. pen 2.2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha osservato che la Corte di Appello aveva ritenuto pienamente credibili le dichiarazioni rese in primo grado dai testi Me. e Mi. , nulla diceva quanto alla teste P. ed invece dichiarava l’inattendibilità della deposizione della Ma. , allorché nei confronti di tutti e quattro il Tribunale di Gorizia aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Mentre, al contrario, il Giudice di appello - senza valutare la questione - non poteva pervenire ad una diversa valutazione della medesima prova testimoniale sulla base della mera lettura degli atti processuali, non disponendo nuovamente la raccolta della prova avanti a sé. 2.2.3. Col terzo motivo il S. ha censurato il giudizio di attendibilità attribuito alla persona offesa, le cui dichiarazioni parzialmente riportate erano state comunque modificate quanto alla cronologia delle proprie confessioni del fatto al padre ovvero al fidanzato, e si erano poste in contraddizione con quanto detto da altro teste in ordine ad uno scambio di messaggi tra la stessa persona offesa ed il ricorrente posteriormente ai fatti. Al contrario, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare globalmente l’attendibilità della persona offesa. 2.2.4. Col quarto motivo anche il S. ha censurato il mancato riconoscimento della speciale attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 4, cod. pen 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Considerato in diritto 4. I ricorsi sono infondati. 4.1. In linea generale, va invero osservato, ed in proposito non è stata formulata censura alcuna, che la Corte di Appello, quanto alla contestata utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell’udienza del 13 maggio 2011 allorché per un inconveniente tecnico non erano state registrate le domande del Presidente del collegio giudicante del Tribunale di Gorizia , ha affermato che il Tribunale di Gorizia ha comunque proceduto ad un nuovo esame testimoniale della F. alla successiva udienza del 4/5/2012 con trascrizione integrale dell’atto e che, in tale occasione, la predetta ha nuovamente ricostruito coerentemente i fatti oggetto d’imputazione allora, anche a voler ritenere inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla p.o. nel corso dell’udienza del 13.5.2011, va tuttavia evidenziato che la prova acquisita in tale occasione non avrebbe avuto un autonomo e decisivo rilievo nella decisione del giudice di primo grado e di questa stessa Corte d’Appello , alla luce di quanto dichiarato dalla predetta nel corso della successiva deposizione del 4.5.2012, con la conseguenza che, pur non tenendo in alcuna considerazione la prima deposizione, la conclusione cui dovrebbe pervenirsi, senza l’utilizzazione della stessa, sarebbe comunque di affermazione della responsabilità penale degl’imputati, tenuto conto della piena sufficienza delle dichiarazioni rese dalla teste in occasione della successiva udienza e dei plurimi riscontri cui si è sopra fatto cenno f. 21 del provvedimento impugnato . Al riguardo, si ripete, alcunché risulta specificamente sostenuto in senso contrario ed anzi di tale passaggio motivazionale non vi è cenno in sede di ricorso. La questione è in realtà del tutto irrilevante, in considerazione dell’operata prova di resistenza che, per vero, i ricorrenti non hanno inteso in alcun modo revocare in dubbio. 4.2. Entrambi i ricorrenti che da parte loro hanno sempre scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, così non fornendo la loro versione della vicenda hanno rintracciato nell’operata diversa qualificazione giuridica dei fatti cd. violenza sessuale di gruppo per il Tribunale di Gorizia, atti sessuali con minore infra-quattordicenne per la Corte territoriale una contraddizione logica nel ragionamento del Giudice di Appello, che in tal modo avrebbe palesato di non credere alla narrazione operata dalla minore, nonostante il manifesto riconoscimento di credibilità attribuito alla medesima. La censura non si presenta invero meritevole di accoglimento, dal momento che, ben lungi dallo sminuire l’apporto istruttorio della persona offesa del tutto decisivo, data la tipologia di reati ed in ragione del fatto che simili imprese delittuose ben raramente hanno testimoni oculari , la Corte giuliana ha esaminato le dichiarazioni della ragazza senza intaccarne l’oggettività, ma solamente fornendone un’esegesi differente rispetto a quanto condotto in primo grado. In particolare, a smentire la censura siccome formulata ed a confermare che la Corte territoriale aveva solo diversamente interpretato il narrato della persona offesa, il provvedimento impugnato ha espressamente dato atto che il contenuto delle deposizioni rese dalla F. nel corso del giudizio di primo grado non consente di escludere l’ipotesi che la predetta non avesse espresso la sua chiara ed esplicita contrarietà all’intrattenimento con gl’imputati dei rapporti sessuali indicati nel capo d’imputazione e che, al contrario, i predetti avessero potuto cogliere, nel complessivo comportamento tenuto dalla minore, un atteggiamento accondiscendente il fatto deve essere pertanto riqualificato ai sensi dell’art. 609-quater c.1 n. 1 c.p. atti sessuali con minorenne f. 28 della sentenza oggetto di ricorso . Va da sé, quindi, che il lamentato vizio di motivazione non sussiste, laddove proprio la sostanziale genuinità della deposizione aveva consentito alla Corte di autonomamente procedere a diversa valutazione in diritto degli episodi di causa. In altre parole, l’equivocità non era legata alle dichiarazioni della persona offesa, bensì alla condotta che tali dichiarazioni illustravano. 4.3. In relazione poi alla specifica censura formulata dal ricorrente S. quanto all’inattendibilità di testi assunti, in particolare del fidanzato della ragazza e della madre di costei, il medesimo ricorrente dà atto che gli atti relativi alle loro deposizioni erano stati trasmessi dal Tribunale di Gorizia alla Procura della Repubblica su richiesta di quest’ultima, ma in realtà non viene allegato che il Tribunale ne aveva ritenuto l’inattendibilità ovvero la falsità. Né, ancor meno, viene spesa parola in ordine all’esito di siffatta trasmissione. In ogni caso, peraltro, la Corte territoriale ha complessivamente dato atto dell’esistenza di plurimi riscontri Pr.Gi. , la quale aveva espressamente ritrattato la prima versione resa, secondo cui entrambi gli imputati le avevano negato l’esistenza di rapporti sessuali con la ragazza il padre della persona offesa M.C. , anche al di fuori quindi del perimetro dei soggetti processuali di cui viene lamentata l’inattendibilità. Oltre a ciò, non vi è censura in ordine al fatto che la deposizione dibattimentale della persona offesa sia avvenuta senza contestazioni tanto all’udienza del 13 maggio 2011, come si desumeva dal verbale riassuntivo, quanto alla successiva udienza del 4 maggio 2012, in cui la persona offesa aveva nuovamente ribadito la sua versione dei fatti tanto in relazione alla posizione del B. col quale si era intrattenuta carnalmente e in un episodio di sesso orale quanto avuto riguardo al S. che nel medesimo contesto temporale le avrebbe in qualche modo sfilato il reggiseno prima del rapporto della ragazza col B. , e che in seguito era stato indotto dallo stesso B. a congiungersi sessualmente con la ragazza, con la quale peraltro vi era stato solamente un tentativo malriuscito di fellatio . Nonostante la proclamata inattendibilità del teste M. fidanzato della persona offesa da parte del S. , il provvedimento impugnato ha altresì evidenziato foglio 26 che l’odierno ricorrente aveva proprio tra l’altro richiamato la deposizione dello stesso M. , più per sostenere la mancata adozione, da parte degl’imputati, di comportamenti violenti o minacciosi che per escludere l’effettiva consumazione tra gli stessi e la minore dei rapporti sessuali in contestazione . 4.4. In tale coerente contesto, l’attendibilità della ragazza non appare sminuita dalle sottolineate contraddizioni rispetto alla cronologia delle confessioni dei fatti al fidanzato ed al padre, nonché in ordine al fatto che anche dopo l’episodio del 13 settembre 2008 la persona offesa avesse intrattenuto rapporti telefonici col S. . In realtà la Corte territoriale ha complessivamente valutato la condotta della ragazza, appena tredicenne all’epoca, come connotata da profili di imprudente ambiguità e di palese ingenuità , ed in proposito anche la continuazione, in qualche modo, dei rapporti almeno con uno degli imputati in sostanza con quello meno coinvolto nell’odioso episodio vi trova agevole spiegazione addirittura la ragazza, poche ore dopo i fatti, si era nuovamente recata nell’appartamento occupato dai due per lavare i piatti sporchi . Mentre in ogni caso era stato il padre della ragazza, resosi conto dell’accaduto, a fare precipitare la situazione nell’interessare, avuto contezza dei fatti quantomeno qualche giorno dopo, le pubbliche autorità. 4.5. In ordine infine all’invocato riconoscimento della speciale attenuante, vero è, al riguardo, che, in tema di atti sessuali con minorenne ed ai fini del riconoscimento dell’attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, comma 4, cod. pen., deve farsi riferimento al fatto nella sua globalità e non può essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa età della vittima e atto sessuale essendo, invece, necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato Sez. 3, n. 965 del 26/11/2014, dep. 2015, N. e altro, Rv. 261635 . Allo stesso tempo, in tema di violenza sessuale è stato osservato che, ai fini della configurabilità dell’attenuante della minore gravità del fatto, è irrilevante la condotta di vita della persona offesa, in quanto il bene della libertà sessuale, afferendo alla sfera personale più intima dell’individuo ed al nucleo intangibile dei sui diritti personalissimi, ha il medesimo valore sia che appartenga a persona che intenda farne un uso misurato, sia che sia riferito a persona che ne disponga con leggerezza ed anche in maniera prezzolata Sez. 3, n. 50435 del 12/05/2015, S. Rv. 265895 . Ai fini della configurabilità dell’attenuante della minore gravità del fatto non rileva neppure la circostanza che la vittima eserciti la prostituzione, in quanto il diritto al rispetto della libertà sessuale prescinde da condizioni e qualità personali, dal motivo e dal numero dei rapporti avuti in passato con persone più o meno conosciute Sez. 2, n. 3189 del 08/01/2009, 0., Rv. 242670 . Né le considerazioni mutano in tema di atti sessuali di cui all’art. 609-quater cod. pen., dal momento che il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. si differenzia dal secondo unicamente per il requisito della violenza, la cui esclusione non comporta alcuna immutazione del fatto cfr. Sez. 3, n. 13978 del 30/01/2008, T.B., Rv. 239347 . In tema infatti di atti sessuali con minorenne la nozione di atti sessuali , così come del resto l’ipotesi di minore gravità , non si differenzia da quella prevista dall’art. 609-bis cod. pen. e non può essere caratterizzata da una concezione psicologico-comportamentale alla luce della qualità della parte offesa, dovendo piuttosto basarsi sull’effettiva lesività del bene protetto e, quindi, sulla compressione della libertà sessuale della vittima Sez. 3, n. 12007 del 11/02/2003, T., Rv. 224714 . Vero è, in altre parole, che la circostanza attenuante della minore gravità nel reato di violenza sessuale non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa, essendo necessari a tal fine elementi di disvalore aggiuntivo sulla base dei criteri delineati dall’art. 133, comma primo, cod. pen. Sez. 3, n. 11085 del 26/01/2010, D.S. e altro, Rv. 246439 . Ciò posto, va ricordato che il delitto di atti sessuali con minorenne art. 609-quater cod. pen. punisce chiunque compia atti sessuali con persona infra-quattordicenne anche se consenziente, senza che assumano rilievo la concreta lesione della libertà sessuale della vittima ed il suo successivo corretto sviluppo psico-fisico Sez. 3, n. 12464 del 14/12/2011, dep. 2012, S. Rv. 252360 , irrilevante essendo il consenso del minore Sez. 3, n. 24342 del 17/02/2015, T., Rv. 264117 . Allo stesso tempo, il consenso del minore al rapporto sessuale, pur se inidoneo ad escludere la configurabilità del reato di violenza sessuale, può essere valutato dal giudice al fine di riconoscere la circostanza attenuante della minore gravità Sez. 3, n. 29618 del 14/06/2011, M., Rv. 250626 , nel quadro, tuttavia, di una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età Sez. 3, n. 52380 del 19/10/2016, P.G., Rv. 268556 . Va peraltro decisivamente osservato, invero concordando con la valutazione della Corte territoriale che ha congruamente motivato in proposito, che in tema di atti sessuali con soggetto infra-quattordicenne, il consenso del minore, sebbene in astratto non del tutto trascurabile ove congiunto alla obiettiva minima intrusività delle condotte poste in essere, assume una rilevanza assolutamente marginale ai fini della graduazione della intensità della lesione patita dalla vittima e dell’eventuale riconoscimento dell’attenuante ex art. 609-quater, comma 4, cod. pen., in quanto il vizio radicale che colpisce tale manifestazione di volontà ne comporta la sostanziale svalutazione in assenza di altri significativi fattori denotanti la modestia dell’episodio criminoso Sez. 3, n. 6168 del 30/09/2014, dep. 2015, S. e altro, Rv. 262406 . In specie, infatti, alla pluralità di atti invasivi dell’altrui sfera sessuale si è accompagnato, in un evidente vuoto morale e nel degrado più avvilente, il palese disprezzo della persona considerata come mero oggetto sessuale, proprio laddove l’ampio divario di età tra i protagonisti, soprattutto tra il B. e la ragazza, ben altre condotte avrebbe dovuto suggerire tanto più in considerazione del fatto che, nonostante atteggiamenti spesso ai limiti, la persona offesa possedeva anche qualità personali da coltivare e non da gettare via in tal modo, in ciò compromessa anche da un ambiente familiare disgregato . Sì che, alla stregua anche dei richiamati precedenti della Corte, non appare in alcun modo concedibile l’invocata attenuante e pertanto va condivisa anche a tale proposito la decisione del Giudice territoriale, non ravvisandosi invero alcuna ridotta gravità negli episodi in contestazione. 5. I ricorsi proposti da entrambi gli imputati, pertanto, devono essere integralmente rigettati, con la condanna altresì di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.