Il divieto di contrattare con la P.A. decorre dalla notificazione all’ente

Ai fini della decorrenza della misura interdittiva del divieto di contrattare con la P.A. di cui all’art. 9 d.lgs. n. 231/2001, non rileva la comunicazione della misura medesima all’autorità competente per la vigilanza.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15578/17 depositata il 29 marzo. Il caso. Una s.p.a. veniva sottoposta alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la P.A. per la durata di sei mesi. Il Tribunale, in sede di riesame e su richiesta del PM, disponeva l’esecuzione della misura e la comunicazione del provvedimento alla Camera di Commercio, oltre che all’ANAC per l’iscrizione nel Casellario delle Imprese, disponendo la decorrenza degli effetti del divieto semestrale dalla data di iscrizione nel Casellario medesimo. La società ricorre per la cassazione del provvedimento deducendo plurimi vizi di violazione di legge e, in particolare, degli artt. 48 e 51 d.lgs. n. 231/2001, in virtù del rinvio di cui all’art. 34 che collega la produzione degli effetti dell’ordinanza cautelare alla sua notifica alla società. Notificazione ed effetti della misura cautelare. La Corte di Cassazione riconosce la violazione delle norme invocate dalla società ricorrente. Dal combinato disposto degli artt. 48 e 51, comma 3, d.lgs. n. 231/2001, risulta infatti che la durata della misura cautelare decorre dal momento della notifica dell’ordinanza alla società, in perfetta coincidenza con la disciplina codicistica dettata in tema di misure interdittive a carico delle persone fisiche. Richiamando la Relazione ministeriale del d.lgs. n. 231/2001, gli Ermellini sottolineano che la notificazione dell’estratto, nel quale sono indicate le sanzioni interdittive applicate e il loro specifico oggetto, è sufficiente per dare esecuzione alle sanzioni interdittive in tal modo infatti il rappresentante dell’ente, venuto a conoscenza della misura, potrà essere perseguito ex art. 23 c.p. per la violazione del divieto imposto alla società. L’iscrizione della sanzione all’anagrafe nazionale consentirà inoltre alle P.A. e agli enti incaricati di pubblici servizi di accertarsi dell’eventuale interdizione. Nella medesima relazione si legge inoltre che il termine iniziale di decorrenza delle sanzioni interdittive rilevante anche ai fini della sussistenza del reato di violazione delle sanzioni interdittive . Più precisamente, si ha riguardo alla data di notificazione dell’ordinanza . Il provvedimento impugnato ha dunque erroneamente individuato il momento della decorrenza della misura dalla comunicazione della misura all’ANAC, adempimento al quale non può che riconoscersi mera efficacia di pubblicità-notizia, funzionale all’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza dell’Autorità. Per questi motivi, la Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente al termine di decorrenza della misura interdittiva.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 – 29 marzo 2017, n. 15578 Presidente Carcano – Relatore Giordano Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza dell’11 ottobre 2016 il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice del riesame, ha disposto l’esecuzione dell’ordinanza del 30 maggio 2016, depositata l’11 luglio 2016, con la quale era stato rigettato l’appello proposto contro l’ordinanza che aveva imposto alla V.R. s.p.a. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, per la durata di mesi sei. Per l’effetto ha disposto la comunicazione del provvedimento alla Autorità Nazionale Anti Corruzione per l’iscrizione nel Casellario delle Imprese e per ogni effetto di legge ed alla Camera di Commercio di Pistoia per l’iscrizione nel registro delle Imprese ed ha fissato il termine di durata della misura con decorrenza dalla data di iscrizione nel Casellario delle imprese presso l’ANAC. 2. Con i patrocinio del difensore di fiducia e con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La società V.R. s.p.a. propone ricorso ai sensi degli artt. 74 d.lgs. 231/2001 e 665 cod. proc. pen. e deduce plurimi vizi di violazione di legge, anche per mancanza di motivazione sulle deduzioni difensive svolte in sede di udienza camerale, nonché abnormità del provvedimento, poiché l’ordinanza adottata determina una sostanziale violazione del termine di durata della misura agganciandone l’esecuzione, non già alla data della disposta notifica del provvedimento alla società - eseguita fin dal 1 giugno 2013 - ma ad una data diversa, cioè quella della comunicazione all’ANAC e, così, procastinando nel tempo gli effetti del provvedimento. Denuncia, in particolare, plurimi vizi di violazione di legge 2.1 in relazione agli artt. 48 e 51 d.lgs. 231/2001, anche in riferimento agli artt. 293, comma 2 e 297, comma 2, cod. proc. pen. in virtù del rinvio operato dall’art. 34 d. lgv. cit., perché in violazione del disposto della specifica normativa richiamata, che collega la produzione degli effetti dell’ordinanza cautelare alla sua notifica all’ente e, quindi, la decorrenza del termine da tale momento, l’ordinanza impugnata ha, invece, collegato, la produzione degli effetti al momento della comunicazione all’ANAC, spostandone in avanti la produzione degli effetti negativi per la società 2.2 all’art. 84 d.lgs. cit. perché la decisione impugnata riconduce alla comunicazione ivi prevista un improprio effetto costitutivo degli effetti dell’ordinanza cautelare 2.3 ulteriore violazione, con riguardo al medesimo art. 84 cit., discende dall’avere individuato quale destinatario della comunicazione nella Camera di Commercio, ove è tenuto il Registro delle Imprese, priva di poteri di vigilanza e controllo richiamati nell’art. 84 cit 3. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo di impugnazione con assorbimento dei residui motivi. 4. Giova rammentare che con ordinanza del 30 maggio 2016 il Tribunale di Pistoia - adito in sede di appello cautelare - aveva rigettato l’appello presentato dalla V.R. s.p.a. avverso l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari il 30 maggio 2013 e, per l’effetto, aveva confermato la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione nelle regioni di Toscana e Liguria per la durata di mesi sei. L’ordinanza del 30 maggio 2016 era stata adottata all’esito di due sentenze con le quali la Corte di Cassazione, adita dal pubblico ministero, aveva disposto l’annullamento con rinvio - in data 18 novembre 2014 e 9 febbraio 2016- di precedenti decisioni del medesimo Tribunale che, per quanto di interesse in questa sede, avevano annullato l’ordinanza genetica fin dal 10 luglio 2013, con conseguente inefficacia della misura. 5. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Pistoia ha accolto, all’esito di udienza camerale, la richiesta del Pubblico Ministero di dare esecuzione alla disposta misura interdittiva che, secondo l’assunto posto a fondamento del provvedimento impugnato, non era mai stata posta in esecuzione nelle forme di rito perché mai comunicata, a mente dell’art. 84 d.Lgs. 231/2001, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull’ente, passaggio ineliminabile, senza il quale il provvedimento era destinato a rimanere pura astrazione. Il Tribunale ha individuato nell’Autorità Nazionale Anti Corruzione e nella Camera di Commercio gli organi che esercitano poteri vigilanza e controllo sull’ente destinatario della misura e, in conseguenza, ha indicato il termine di durata della misura dal momento della iscrizione del provvedimento nel registro Autorità Nazionale Anti Corruzione. 6. Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato non appare coerente con il disposto di cui agli artt. 48 e 51, comma 3, d.lgs. 231/2001 che, prevede la decorrenza della misura cautelare dalla data di notifica dell’ordinanza cautelare all’ente, analogamente a quanto previsto per la esecuzione della sanzioni interdittive. La disciplina della misura cautelare, come indicato in ricorso, appare simmetrica a quella codicistica, per le misure interdittive applicate alle persone fisiche, secondo le precisazioni contenute nella Relazione ministeriale al decreto legislativo 231/2001. Con maggiore chiarezza, ai fini della esecuzione delle sanzioni interdittive, la richiamata Relazione ribadiva che la notificazione dell’estratto, nel quale sono indicate le sanzioni interdittive applicate e il loro specifico oggetto, è sufficiente per dare esecuzione alle sanzioni interdittive, Infatti, da un lato, il rappresentante dell’ente, venuto a conoscenza dell’interdizione, sarà passibile in caso di violazione del divieto contenuto in sentenza, delle sanzione penale prevista dall’art. 23. Dall’altro lato, l’iscrizione della sanzione nell’anagrafe nazionale consentirà alle pubbliche amministrazioni ed enti incaricati di pubblico servizio, che debbano avere rapporti con l’ente, di accertarsi della eventuale interdizione. La riforma precisa, infine, che il termine iniziale di decorrenza delle sanzioni interdittive rilevante anche ai fini della sussistenza del reato di violazione delle sanzioni interdittive . Più precisamente, si ha riguardo alla data di notificazione dell’ordinanza . 7. Consegue che erroneamente nel provvedimento impugnato è stato assunto a criterio di valutazione dell’efficacia del provvedimento, la sua comunicazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, che non ha, peraltro, effetto costitutivo ma di mera pubblicità-notizia, funzionale all’esercizio di poteri di controllo e vigilanza che all’Autorità competono, poiché è necessario e sufficiente, ai fini di efficacia dell’ordinanza interdittiva cautelare, che questa sia stata notificata all’ente, efficacia che rinviene adeguata sanzione - in caso di violazione - nel disposto di cui al richiamato art. 23 che estende la sanzione penale ivi prevista anche alla trasgressione degli obblighi o ai divieti inerenti alla misura. 8. Corretta, ai sensi dell’art. 84 d. cit., è la disposta comunicazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione ed alla Camera di Commercio in quanto autorità che esercitano, a fini diversi, il controllo ovvero la vigilanza sull’ente, destinatario della sanzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato quanto al termine di decorrenza della misura interdittiva, ferme restando le ulteriori statuizioni.