Porta via una “Playstation” dal centro commerciale ma viene beccato all’uscita: è furto consumato

Sotto accusa un giovanissimo ladro. Respinta la tesi difensiva finalizzata a ridimensionare la condotta del minore, catalogandola come furto solo tentato.

Durato pochissimo il sogno di portare a casa gratis una Playstation”. Il ragazzino, ladro alle prime armi, è riuscito ad uscire dal centro commerciale ma è stato beccato all’uscita della struttura con la refurtiva in mano. Impossibile parlare di furto solo tentato Cassazione, sentenza n. 15595/2017, Sezione Quinta Penale, depositata il 29 marzo 2017 . Piano. Nodo della vicenda è proprio la lettura del comportamento tenuto dal giovanissimo ladro. Per il Gip prima e per i Giudici del Tribunale poi non vi sono dubbi l’ imputazione provvisoria è quella di furto consumato e aggravato . A fronte della chiara ricostruzione dell’episodio, però, il difensore sostiene la tesi del furto tentato e non realizzato. Obiettivo, quindi, è ridimensionare la gravità della condotta tenuta dal ragazzo. Su questo fronte, però, anche i magistrati della Cassazione si mostrano rigidi alla luce delle acquisizioni processuali si deve parlare di furto consumato . Ciò perché all’impossessamento del bene – una Playstation” – ha fatto seguito la piena sottrazione della merce al legittimo detentore – il centro commerciale – a partire dal momento in cui è stato perso di vista il minore con la refurtiva . Decisiva è la constatazione che il giovane ladro, una volta appropriatosi della Playstation”, è riuscito ad uscire dalla sfera di vigilanza della struttura commerciale per tutto il tempo di discesa dal piano ove era avvenuto il furto fino a quello in cui era ubicata l’uscita . Evidentemente, il minore aveva la piena possibilità di occultare la refurtiva o di passarla ad altro complice e così rendere definitiva la sottrazione del bene già realizzata .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 gennaio – 29 marzo 2017, n. 15595 Presidente Palla – Relatore Vessichelli Ritenuto in fatto Propone ricorso per cassazione A. L. avverso l'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Palermo, in sede di riesame, resa il 27 ottobre 2016, con la quale è stata confermata -a parte la modifica di una delle prescrizioni come richiesto dalla difesa l'ordinanza del Gip, del precedente 10 ottobre, applicativa delle prescrizioni previste dalla legge con riferimento all'imputazione provvisoria di furto consumato e aggravato di una Playstation all'interno di un centro commerciale. Deduce 1 la violazione di legge per avere il giudice del riesame erroneamente negato la insussistenza della consumazione del reato e altresì la non configurabilità della circostanza aggravante di cui all'articolo 625 numero 7 ne è discesa la applicazione della misura cautelare con riferimento a una fattispecie punita con pena edittale inferiore a cinque anni e dunque in violazione dell'articolo 19 D.P.R. 448\1988. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Correttamente il giudice del riesame ha qualificato il fatto, allo stato attuale delle acquisizioni processuali, nella forma consumata e non in quella tentata dal momento che, all'impossessamento del bene da parte dell'agente, ha fatto seguito la piena sottrazione dello stesso al legittimo detentore a partire dal momento in cui costui ha perso di vista il minore con la refurtiva. Ed invero non trova applicazione il principio che sulla materia hanno formulato le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 52117 del 17/07/2014 Ud. dep. 16/12/2014 Rv. 261186 principio secondo cui in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti , impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo. E' vero invece che nel caso di specie il giovane, appropriatosi della refurtiva, è riuscito ad uscire dalla sfera di vigilanza del denunciante, per tutto il tempo di discesa dal piano ove era avvenuto il furto fino a quello in cui era ubicata l'uscita. E’ indubbio che nel detto frangente il minore aveva la piena possibilità di occultare la refurtiva o di passarla ad altro complice e, in conclusione, di rendere definitiva la sottrazione del bene già realizzata. Il tentativo del reato presuppone invece che, grazie all'attuale monitoraggio ad opera della persona offesa o di un suo rappresentante e alla possibilità di immediato intervento, l'agente non si trovi neppure precariamente nella condizione di avere una signoria totale sul bene asportato. Tale considerazione rende inammissibile, per carenza di interesse, l'ulteriore censura posto che anche il solo reato di furto consumato e monoaggravato comporta una pena che consente l'applicazione della misura contestata dalla difesa. P.Q.M. rigetta il ricorso. Oscuramento dei dati.