Citazione in giudizio notificata all’avvocato. Ma lui non aveva alcun mandato difensivo

La nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium e quindi sulla corretta instaurazione del contraddittorio, è equiparata all’omessa citazione dell’imputato ed è dunque assoluta ed insanabile.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15765/17 depositata il 29 marzo. La vicenda. Il Tribunale di Cassino concedeva all’imputato le circostanze attenuanti generiche e lo condannavo all’ammenda di euro 200 per aver detenuto nella propria abitazione alcune cartucce per fucile. L’imputato ricorre per la cassazione della pronuncia dolendosi per non aver ricevuto la notificazione del decreto di citazione a giudizio compiuta ai sensi dell’art. 157, comma 8, c.p.p. al proprio difensore di fiducia in assenza di procura rilasciata allo stesso. L’imputato aveva infatti indicato quel legale solo al fine di ricevere assistenza durante la perquisizione domiciliare, ma non aveva mai rilasciato ad esso alcun mandato difensivo. Inoltre la relata di notifica era priva di ogni indicazione in merito alla persona a cui era stato consegnato l’atto ed alla data del recapito, con conseguente nullità della notifica. Nullità assoluta della notifica. La doglianza trova condivisione da parte dei Giudici di legittimità che sottolineano come, in difetto di un rapporto professionale di rappresentanza ed assistenza legale, la notifica del decreto di citazione in giudizio non poteva essere effettuata nei confronti dell’avvocato e l’atto, ai sensi dell’art. 157, comma 1, c.p.p. avrebbe dovuto essere notificato all’imputato personalmente. Dall’illegittimità della notificazione discende la nullità assoluta ed insanabile ex art. 178, lett. c , c.p.p. per violazione del diritto dell’imputato di partecipazione al processo a suo carico di tutti gli atti processuali e della sentenza che ha definito il giudizio. Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 24 febbraio – 29 marzo 2017, n. 15765 Presidente Novik – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 29 maggio 2015 il Tribunale di Cassino, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannava l’imputato S.S. alla pena di Euro 200,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 697 cod. pen. per avere detenuto illegalmente all’interno dell’abitazione cinque cartucce per fucile da caccia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato con atto sottoscritto anche personalmente, il quale ha lamentato erronea applicazione ed interpretazione della legge penale per non avere egli ricevuto rituale notificazione del decreto di citazione a giudizio, compiuta ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., comma 8, presso il difensore di fiducia, avv.to Patrizia Diamanti, nonostante egli non avesse mai conferito procura a tale legale e lo stesso risultasse trasferito dall’indirizzo dello studio professionale di omissis nella relata di notifica non è stata indicata la persona al quale era stato consegnato l’atto, né la data del recapito sussistendo una situazione di incertezza assoluta sull’esito della notificazione. La nullità così prodottasi si è comunicata a tutti gli atti processuali successivi sino alla sentenza. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento. 1. Dalla consultazione degli atti processuali, cui questa Corte può avere accesso diretto per la natura processuale del vizio segnalato come inficiante la sentenza impugnata, emerge effettivamente che il decreto di citazione diretta è stato notificato all’imputato secondo il procedimento dettato dall’art. 157 cod. proc. pen., comma 8, presso il professionista ritenuto essere il suo difensore di fiducia, avv.to Patrizia Diamanti del foro di Roma. In realtà, il S. aveva indicato tale legale soltanto al fine di riceverne assistenza durante l’esecuzione della perquisizione domiciliare, senza però vi sia alcun atto di conferimento del mandato difensivo relativo al presente procedimento. 1.1 Da tale constatazione discende che non avrebbe potuto farsi ricorso al predetto difensore per recapitare all’imputato il decreto di citazione poiché difetta l’esistenza di un rapporto professionale di rappresentanza ed assistenza legale tra gli stessi, sicché l’atto avrebbe dovuto essere notificato al S. personalmente secondo i criteri dettati dall’art. 157 cod. proc.pen., comma 1, per l’imputato in stato di libertà. Del resto anche alla prima udienza dibattimentale il predetto difensore non era comparso ed era stato sostituito da un legale d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 cod.proc.pen., comma 4. 1.2 L’illegittimità della procedura notificatoria comporta la nullità assoluta ed insanabile ex art. 178 cod. proc. pen. lett. c per violazione del diritto di partecipazione dell’imputato al processo a suo carico di tutti gli atti processuali e della sentenza che ha definito il giudizio. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte La nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all’omessa citazione dell’imputato medesimo, in quanto impedisce a quest’ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile Sez. U., n. 17179 del 27/02/2002, Conti, rv. 221402 . Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino.