Asilo nido: l’ombra del sequestro di persona ad aggravare un quadro di maltrattamenti

Quando la vittima sia un minore, per integrare il reato di sequestro di persona, non è fondamentale l’amotio bensì la restrizione della libertà personale, essendo irrilevanti scopi gestionali”.

Il caso. L’imputata, preposta ad un asilo nido, era destinataria di un’ordinanza cautelare che disponeva gli arresti domiciliari. La donna, in concorso con il rappresentante legale della struttura, era gravemente indiziata, del delitto di concorso in maltrattamenti aggravati per avere, in concorso morale con il predetto, percosso, strattonato, tappato la bocca o imboccato forzatamente alcuni bambini in tenerissima età loro affidati dai rispettivi genitori per ragioni di custodia e assistenza. Dalle indagini espletate dalla Procura della Repubblica di Milano, era emersa, tra le modalità maltrattanti, la consuetudine di legare i bambini su seggioline a sdraio, mediante apposite cinghie, lasciandoli al buio per periodi prolungati – anche superiori ad un’ora – in locali diversi da quelli adibiti all’assistenza. Solo maltrattamenti in famiglia o anche sequestro di persona? Il Tribunale del riesame di Milano aveva ritenuto non emergessero elementi per sostenere, a livello di incolpazione provvisoria, il reato di sequestro di persona. Secondo il Tribunale, infatti, quelle modalità, in ragione della tenerissima età dei bambini, dimostravano che le privazioni o le limitazioni alla libertà personale non era finalizzate a sequestrarli bensì a neutralizzarne i pianti e ad impedire loro di manifestare disagio e sofferenza con il rischio di degenerazioni in pianti a catena”. In sintesi le modalità descritte concretizzavano la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, ma non quella di sequestro di persona. A contestare la decisione del Tribunale del riesame è il Procuratore della Repubblica che lamenta l’esclusione della ravvisabilità dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di sequestro di persona. Il minore può essere soggetto passivo del sequestro di persona Il reato di sequestro di persona può avere, quale soggetto passivo, un minore. Il delitto de quo mira a presidiare la libertà personale, bene giuridico tutelato anche dalla Costituzione che ne sancisce l’inviolabilità all’art. 13 Cost. e non vi sono ragioni per escludere che al minore vadano riconosciuti diritti fondamentali, quale quello a fondamento della libertà personale. È consolidato l’orientamento che individua come potenziale vittima del delitto di sequestro di persona un soggetto minore d’età. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il soggetto passivo del reato di sequestro anche il neonato, in virtù del fatto che la libertà personale che è il bene giuridico compresso dalla condotta di sequestro è un diritto la cui titolarità sorge con la nascita dell’individuo inoltre, la tutela penale che viene in risalto nella previsione normativa de qua si estende a ciascuna persona, anche se giuridicamente incapace di agire e di far valere i propri diritti cioè, di re-agire infans , amens , portatore di handicap motorio o intellettivo e, in generale, a tutti i soggetti che, qualunque sia la causa, non sono in grado di manifestare la propria volontà e di affermarla per la tutela dei propri diritti fondamentali. oltre che del reato di sottrazione di incapace. Ad altre finalità e con diversa struttura è il reato delitto di sottrazione di minori, posto a salvaguardia della potestà genitoriale soggetto passivo è il genitore, anche se l’azione – di sottrazione e trattenimento – si esercita su un minore. È coerente, quindi, che la fattispecie incriminatrice sia collocata tra i delitti contro l’assistenza familiare. Oltre alla potestà genitoriale il reato tutela anche il diritto dell’incapace a vivere nel proprio habitat naturale reato plurioffensivo . Per sottrazione” deve intendersi la condotta che, di fatto, impedisca l’esercizio della potestà genitoriale oggi, responsabilità genitoriale . Si pensi, in proposito, al caso del minore che venga allontanato dai genitori oppure da uno di essi ad opera dell’altro, in assenza di uno specifico provvedimento giudiziario o che comunque allontani il minore dal luogo di abitazione. I reati di sequestro di persona e di sottrazione di minori possono concorrere. Può sussistere, secondo la giurisprudenza di legittimità, il concorso di reati tra il sequestro di persona e la sottrazione di incapace in danno di chi esercita la responsabilità genitoriale. Le due norme, infatti, non sono alternative e non vi è alcun assorbimento o fatale attrazione da una all’altra fattispecie. Differente è la struttura dell’impianto normativo quanto ad oggetto materiale e condotta dell’agente nel primo caso la privazione della libertà personale della vittima, nel secondo la sottrazione dell’incapace a vario titolo a chi ne eserciti la potestà genitoriale o la vigilanza o la custodia. Né una fattispecie incriminatrice né l’altra esauriscono il disvalore complessivo del fatto descritto sicché nessuna delle due norme può essere assorbita nell’altra. Ampio pregiudizio della libertà della vittima. Quando la vittima sia un minore tutte le dimensioni della libertà sono sacrificate dagli obiettivi perseguiti dall’agente il minore diventa strumento dell’azione del reo che ne compromette la libertà personale in ogni sfumatura, anche relazione interpersonale e affettiva, oltre che di locomozione”. Dominante e immanente è il criterio del pregiudizio alle relazioni personali della vittima minore in tenera età rispetto al profilo della privazione della libertà di locomozione che può essere percepibile in misura inferiore rispetto alla privazione dei riferimenti affettivi e ambientali che, al contrario, assumono uno spazio importante nella valutazione del pregiudizio arrecato dalla condotta delittuosa. Il sequestro di persona può concorrere anche con i maltrattamenti in famiglia. La giurisprudenza è pacifica nell’ammettere altresì il concorso tra i delitti di sequestro di persona e di maltrattamenti in famiglia. In proposito si è affermato che non è configurabile il rapporto di specialità giacché si tratta di figure di reato dirette a tutelare beni diversi inoltre, il maltrattamento in famiglia è integrato dalla condotta di programmatici e continui maltrattamenti psico-fisici ai danni di familiari, mentre il sequestro di persona è integrato dalla condotta privativa della libertà personale. I bambini non furono portati in luogo diverso, non c’è stata amotio. L’argomento principe utilizzato per sostenere l’insussistenza del sequestro di persona è quello della permanenza dei minori all’interno dell’asilo nido. Secondo tale tesi, quindi, le modalità di trattamento o di collocazione del minore in uno spazio piuttosto che in un altro, rilevano sul piano del maltrattamento ma non sul tema della privazione della libertà personale. La tesi difensiva è stata condivisa dal Tribunale del riesame, la cui ordinanza è stata impugnata. L’alterità dei beni giuridici tutelati l’assenza di amotio non esclude la configurabilità del sequestro di persona. Secondo la Corte di cassazione il ricorso del Procuratore della Repubblica di Milano è da accogliere. I bambini furono affidati dai genitori ai gestori dell’asilo nido non è dunque configurabile il delitto di sottrazione di minori perché l’esercizio della responsabile genitoriale non fu leso. Là rimasero con la conseguenza che il difetto di una sostanziale amotio esclude il delitto di sottrazione di incapaci ma non quello di sequestro di persona. Necessario un approfondimento. La Suprema Corte si interroga riguardo al caso concreto, domandandosi se l’imputata si limitò a quanto strettamente necessario per una abituale coercizione fisica e psicologica dei minori o se realizzò condotte da cui derivò una arbitraria compressione della libertà di movimento dei minori. Sul punto il provvedimento impugnato appare insufficiente perché focalizzato sulle finalità perseguite da chi gestiva quotidianamente i bambini. Confusione tra dolo e motivi. Ad avviso del Procuratore della Repubblica l’ordinanza del Tribunale del riesame avrebbe confuso i motivi dell’agire delittuoso con il dolo. La privazione della libertà per uno scopo gestionale dell’asilo nido sarebbe irrilevante. Al contrario, quel che rileva, è la consapevolezza, da parte dell’agente, di comprimere la libertà altrui. Il delitto di sequestro di persona, infatti, richiede quale elemento soggettivo il dolo generico consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima la illegittima restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di locomozione. Per la Corte di cassazione, di fronte alla sistematica collocazione dei minori il locali bui, legati e impediti nei movimenti per più di un’ora, la consapevolezza integrante dolo sembra in re ipsa mentre è irrilevante che i vincoli posti sulle persone dei bambini derivassero dalla dotazione ordinaria di seggioline o lettivi, ovvero da strumenti di contenimento disposti ad hoc . Annullamento con rinvio. La censura, pertanto, è ritenuta fondata e determina l’annullamento dell’ordinanza cautelare impugnata limitatamente all’incolpazione provvisoria del sequestro di persona con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 dicembre 2016 – 28 marzo 2017, n. 15300 Presidente Vessichelli – Relatore Micheli Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ricorre avverso il provvedimento indicato in epigrafe, emesso ex art. 310 cod. proc. pen. all’esito di una precedente impugnazione del medesimo ufficio del P.M. nei riguardi di un’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale, datata 31/07/2016. In quella occasione, il primo giudice aveva disposto nei confronti della C. - preposta alla gestione dell’asilo nido omissis - la misura custodiale degli arresti domiciliari, avendo riscontrato a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una pluralità di delitti ex artt. 110, 61 nn. 5 e 11-quinquies, 572 cod. pen. tali condotte erano consistite nel’avere la donna, con il concorso morale del legale rappresentante della struttura P.E.L. , percosso, strattonato, tappato la bocca od imboccato forzatamente alcuni bambini in tenerissima età nati fra il omissis , loro affidati dai rispettivi genitori per ragioni di custodia ed assistenza. Fra le modalità dei ritenuti maltrattamenti era altresì emersa la consuetudine, da parte della C. , di legare i piccoli su delle seggioline a sdraio, mediante apposite cinghie, così lasciandoli al buio per periodi prolungati - anche per oltre un’ora - in locali diversi da quelli adibiti all’accoglienza talora, nei bagni riservati ai dipendenti dell’asilo . Il Tribunale, convenendo con le valutazioni del Gip, riteneva comunque che nella fattispecie concreta non emergessero profili di sequestro di persona, pur ammettendo pacificamente la configurabilità del reato de quo in danno di soggetti passivi con limitate capacità di determinazione o movimento, e pur precisando che il delitto di cui all’art. 605 cod. pen. può ben concorrere con quello di maltrattamenti stante la diversità di beni giuridici tutelati . Dando comunque atto che il reato in esame non richiede che la vittima sia costretta a rimanere in un luogo diverso da quello dove già liberamente si trovi, il collegio osservava che l’illiceità della condotta, in ragione del grado di compressione della libertà di locomozione, deve valutarsi anche in relazione alla condizione personale del soggetto non essendo indifferente l’età del bambino stesso , configurandosi il reato nei confronti di bambini in tenera età tutte le volte in cui la limitazione fisica non risponda ad un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di libertà di movimento di cui indubbiamente è titolare anche un bambino e quelle di tutela, anche dell’incolumità fisica, del minore stesso . Più in particolare, il Tribunale segnalava che le stesse modalità con le quali i bambini venivano imbragati o legati sul passeggino o seggiolino, trattenuti in locali separati e non idonei a trattenervisi come lo spogliatoio delle maestre o in bagno , proprio in ragione della tenerissima età molti inferiore ad un anno e quindi non in grado di camminare, di avere un minimo di autonomia e soprattutto in grado di percepire il pericolo che azioni improvvise potessero cagionare loro lesioni e ferite , dimostrano che quelle privazioni o limitazioni della libertà personale degli infanti non era finalizzata sequestrarli , bensì a neutralizzarne i pianti, ad impedire loro di manifestare il disagio o la sofferenza con il rischio che tali comportamenti potessero disturbare gli altri bambini o creando problemi nella loro gestione quotidiana alla C. in altre parole, costituivano modalità anche violente e coercitive con le quali si sono estrinsecate le condotte maltrattanti . I giudici del riesame ponevano quindi l’accento sul fatto che i bambini risultavano essere stati assicurati ai passeggini od alle sdraio solo attraverso le cinture di sicurezza di normale dotazione, con la conseguenza che l’adozione di siffatte forme di contenimento - per quanto censurabili - mirava evidentemente a tutelare l’incolumità dei piccoli, piuttosto che a comprimerne la libertà in proposito, il collegio richiamava un precedente specifico verificatosi nella casistica giudiziaria milanese, dove analoghe determinazioni avevano trovato conforto in sede di legittimità. 2. Con l’odierno ricorso, il Procuratore della Repubblica si duole dell’esclusione, da parte dei giudici di merito, della ravvisabilità nel caso di specie di gravi indizi di colpevolezza con riguardo al delitto di sequestro di persona ex art. 605 cod. pen. ad avviso dei P.M., il Tribunale di Milano avrebbe confuso i motivi dell’agire delittuoso con il dolo , dovendosi reputare irrilevante che i minori fossero stati privati della libertà, come certamente accadde tanto che in almeno un caso un bambino ebbe a ferirsi, nel tentativo di liberarsi dalle cinghie , per uno scopo da correlare alla loro gestione presso l’asilo nido. Al contrario, appare sufficiente prendere atto della consapevolezza, da parte del soggetto attivo, della compressione della libertà altrui che deriva dalla sua condotta. Secondo il ricorrente, la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe poi illogica laddove richiede che per il reato di sequestro di persona vi sia un quid pluris rispetto al delitto di maltrattamenti , nonché nella parte in cui, pur riconoscendo la possibilità di concorso materiale tra il reato di maltrattamenti e quello di sequestro di persona, sostiene che le privazioni e limitazioni alla libertà personale riconosciute dallo stesso Tribunale siano delle semplici modalità del reato di maltrattamenti, avendo finalità punitive. È evidente che, una volta che la condotta, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, è stata realizzata cioè a dire, si è consapevolmente privato un soggetto della libertà personale , il reato di cui all’art. 605 cod. pen. non può che concorrere con quello di cui all’art. 572 cod. pen. . Un ulteriore profilo di contraddittorietà ed illogica deve quindi rinvenirsi nell’osservazione del collegio milanese che, dopo aver ipotizzato scopi di carattere sanzionatorio perseguiti dalla C. , dà invece contezza di presunte esigenze di tutela dell’incolumità dei bambini, sconfessate però dalla dinamica dei fatti quanto all’avere utilizzato solo le cinghie di passeggini o sdraio, piuttosto che altri mezzi di contenimento, il P.M. rileva che, in ogni caso, è del tutto anomalo abbandonare un minore a se stesso, in una stanza chiusa ed al buio, rendendo così manifesto come la limitazione della libertà dei bambini fosse del tutto strumentale al potersene poi disinteressare . Considerato in diritto 1. Il ricorso appare fondato. 2. La tesi del Tribunale, condivisa dalla difesa delle persone sottoposte a indagini, è che - come si legge a pag. 9 della motivazione dell’ordinanza impugnata - il luogo della collocazione il bagno o lo studio delle insegnanti e le modalità con cui i bambini venivano sistemati l’assenza di una compagnia rassicurante, tanto più doverosa in ragione delle difficoltà dei destinatari di tali trattamenti, protrattisi per un apprezzabile periodo di tempo senza che fossero continuamente sorvegliati o posti in essere per sopperire ad asserite difficoltà di apprendimento non valgono in sé a qualificare la condotta in termini di compressione della libertà di movimento dei piccoli, pur rivelando una sistematica mortificazione delle esigenze degli stessi, che erano stati affidati alle cure ed all’assistenza della struttura . Perciò, si tratterebbe di elementi ulteriormente indicativi della ravvisabilità del delitto di maltrattamenti, come già ritenuto in altra vicenda giudiziaria afferente una fattispecie concreta analoga vicenda che, avverte lo stesso Tribunale, venne definita con una pronuncia irrevocabile, ove questa stessa Corte escluse la possibilità di ritenere applicabile il reato sanzionato dall’art. 605 cod. pen In realtà, in occasione del precedente segnalato il problema su cui verte l’odierno ricorso del Procuratore della Repubblica non venne affatto affrontato, quanto meno non in sede di giudizio di legittimità la relativa decisione Cass., Sez. VI, n. 23013 del 06/05/2014, ric. B.R. si limitò a valutare l’unico atto di impugnazione presentato, nell’interesse della difesa di un imputato cui era stato contestato il solo delitto ex art. 572 cod. pen., e che ovviamente non riguardava la prospettiva della configurabilità - anche - di un sequestro di persona. Da tempo, anzi, le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte manifestano un approccio interpretativo volto ad ammettere pacificamente il concorso tra i delitti de quibus, come del resto ricordato dallo stesso Tribunale di Milano si è infatti precisato che non è configurabile il rapporto di specialità tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di sequestro di persona, giacché sono figure di reato dirette a tutelare beni diversi e poi, l’uno è integrato dalla condotta di programmatici e continui maltrattamenti psico-fisici ai danni di familiari, l’altro da quella di privare taluno della libertà personale Cass., Sez. I, n. 18447 del 02/05/2006, Capuano, Rv 234673 . Controversa, invece, risulta la questione se la privazione della libertà di un minore, soprattutto se in tenerissima età, possa comportare il reato di cui all’art. 574 cod. pen., ovvero quello di sequestro di persona, od entrambi. Negli anni Novanta si registrano decisioni speculari, secondo cui integra gli estremi del delitto di cui all’art. 574 cod. pen. sottrazione di persone incapaci , e non quelli di cui all’art. 605 stesso codice sequestro di persona , il fatto di chi sottrae un minore degli anni 14 al genitore - nella specie di un neonato alla madre mediante rapimento. Infatti, il concetto di libertà personale, di cui all’art. 605 citato, deve essere interpretato come libertà di locomozione, libertà fisica, di movimento in uno spazio fisico, non come diritto di vivere in un certo ambiente, di realizzare la propria personalità nell’habitat naturale tale diritto trova tutela nell’art. 574 cod. pen., che punisce un reato appartenente alla categoria dei delitti contro la famiglia, da considerarsi plurioffensivo, in quanto lede non soltanto il diritto di chi esercita la potestà che è potere-dovere del genitore, ma altresì quello del figlio a vivere nell’habitat naturale secondo le indicazioni e determinazioni del genitore stesso Cass., Sez. V, n. 9538 del 07/07/1992, Bonato, Rv 192259 ma, in epoca quasi coeva, occupandosi della vicenda di un bimbo di 30 mesi, questa Corte affermava che il reato di sequestro di persona previsto dall’art. 605 cod. pen. tutela il bene giuridico della libertà personale, costituzionalmente garantito, che viene leso da qualsiasi apprezzabile limitazione della libertà, intesa quale possibilità di movimento privo di costrizioni. La qualità di incapace non può escludere tale tutela, diretta anzitutto a preservare il bene della libertà di ogni soggetto è configurabile pertanto la violazione dell’art. 605, e non quella dell’art. 574 cod. pen. sottrazione d’incapace , anche ai danni di un minore, quale che sia la sua età Cass., Sez. I, n. 1841/1994 del 24/11/1993, Nicora, Rv 196520. Per giungere quindi, in data più recente, alla conclusione che il delitto di sottrazione di persone incapaci può concorrere con quello di sequestro di persona, in quanto ha diverso oggetto dal secondo, tutelando il primo l’affidamento del minore ovvero - in caso di sottrazione ad opera di uno dei genitori - l’esercizio, da parte dell’altro, della potestà attribuitagli, il secondo la libertà fisica e di movimento del minore Cass., Sez. I, n. 47544 del 02/12/2008, P., Rv 242078 . 3. Nel caso dell’asilo nido OMISSIS si rilevano alcune peculiarità, tenute presenti dai giudici di merito la difesa - che ha prodotto anche in questa sede la copia di note di udienza già depositate dinanzi al Tribunale del riesame, oltre al dispositivo della sentenza già emessa ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti della C. per reati diversi dal sequestro di persona - aveva infatti valorizzato l’argomento della permanenza dei bambini presso lo stesso luogo dove erano stati condotti dai rispettivi genitori, ma il collegio milanese segnala come non può invocarsi a discrimine la sussistenza o meno della amotio, che nel caso in esame non vi è stata, essendo pacifico che i minori rimanevano all’interno della struttura . Per poi aggiungere che la stessa amotio non può intendersi elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 605 cod. pen., non foss’altro perché il reato è pacificamente ravvisabile anche in danno, ad esempio, del funzionario o di un impiegato di banca, o del cliente, nel momento in cui venissero privati della loro libertà all’interno dei locali della banca dove i primi esercitano la loro professione o dove i clienti accedono per compiere operazioni . Nelle note di udienza anzidette, invece, la difesa mirava - e punta ancor oggi - a indicare come centrale il solo profilo della permanenza dei minori all’interno dell’asilo nido, senza che fossero stati portati altrove tanto che, richiamando un precedente di questa stessa Sezione sentenza n. 6220/2011 del 04/11/2010, ric. B. , il difensore degli indagati sottolineava come quella decisione evocasse il concetto della amotio della persona da un posto nel quale intende trattenersi , rendendo per converso evidente che la collocazione in un locale, anche isolato, nell’ambito dell’asilo stesso, se può costituire in astratto circostanza integrante i maltrattamenti, non costituisce una privazione della libertà personale dei suddetti bimbi. In secondo luogo, l’uso da parte della Suprema Corte dell’espressione intendeva trattenersi non può che riferirsi ad un concetto volitivo di una parte lesa la quale ha una sua autonomia decisionale posta nel nulla eventualmente dal soggetto agente . Una volta affidato il minore, anche di tenerissima età, agli educatori dell’asilo nido, il problema delle modalità di trattamento o di collocazione dello stesso in uno spazio piuttosto che in un altro, aprono certamente un tema relativo all’idoneità o inidoneità del trattamento dovuto che può diventare infatti maltrattamento , ma mai e poi mai, sia sul piano logico sia su quello giuridico, il tema della privazione della libertà personale. Privazione che non può certamente essere rappresentata neppure dalla collocazione del minore in una sdraietta con cinture giacché, se così fosse, vi sarebbe sequestro di persona anche quando la sdraietta è collocata nel bel mezzo del salone . Lo scritto difensivo si conclude rappresentando, in definitiva, che i pianti di un bambino potrebbero rivelare la sua volontà di opporsi ad un rapimento , ma nel caso di specie furono solo l’origine della scelta per quanto censurabile ad altri fini di separare coloro che piangevano dagli altri, per una asserita - e da approfondire - esigenza di evitare una reazione a catena di pianti tra bambini . In realtà, la citata sentenza n. 6220/2011 non sembra affermare principi in linea con le tesi difensive ribadendo la conclusione che soggetto passivo del delitto di sequestro di persona può essere anche un neonato, trattandosi di reato posto a tutela della libertà personale la cui titolarità è riconosciuta fin dalla nascita , la pronuncia de qua spiega che il reato di cui all’art. 605 cod. pen. intende tutelare la libertà fisica e di locomozione , oppure quella di restare in un posto determinato senza essere illegittimamente rimosso, di ciascuna persona, senza alcuna distinzione tra persone capaci o meno. Si tratta, infatti, di uno dei diritti fondamentali, considerato inviolabile, di cui è titolare ciascuna persona dal momento della nascita fino alla sua morte, che non può in alcun modo essere compresso se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge art. 13 Cost. . Insomma, la norma incriminatrice in questione serve a tutelare la libertà fisica, o meglio la libertà personale, da qualsiasi pregiudizio per la possibilità di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno , pregiudizio esistente ogni volta che vi sia un apprezzabile limitazione di tale libertà. Non vi può essere alcun dubbio che soggetto passivo del reato in discussione possa essere anche una persona giuridicamente incapace di agire e di far valere i propri diritti si pensi, oltre all’infans, all’amens, al portatore di handicap motori o intellettivi, e comunque a tutti i soggetti che per qualsivoglia ragione non siano in grado da soli di manifestare ed affermare la propria volontà e di tutelare i loro diritti fondamentali . Come pure non può sussistere dubbio che nel concetto di privazione di libertà rientri sia il trattenimento della vittima contro la sua volontà in un determinato posto, sia la amotio della persona da un posto nel quale intendeva trattenersi . Lo sviluppo motivazionale della sentenza richiamata prosegue segnalando che, per valutare la configurabilità di un delitto di sequestro di persona in danno di soggetti deboli perché privi di una libertà propria di movimento, o non in condizioni di manifestare un proprio dissenso verso iniziative altrui , è necessario distinguere la titolarità del diritto alla libertà fisica, che spetta a ciascuna persona , dalla capacità, giuridica e pratica, di agire in difesa dei propri diritti. Nessuno avrebbe, infatti, motivo di ritenere che il sequestro di un minore di 3 o 4 anni, che non possiede ancora la capacità di agire a tutela dei propri interessi, ma ha la capacità di opporsi, piangendo o urlando, ad un rapimento non rientri nella fattispecie prevista dall’art. 605 cod. pen. non si comprende, allora, per quale ragione giuridica il bambino più piccolo, che non abbia ancora la capacità di reagire ad un atto contro la propria persona, non possa essere vittima del reato in discussione. La verità è che la libertà fisica del minore e, quindi, anche quella del neonato, è garantita dai genitori e/o dalle persone alle quali venga affidata la loro cura e custodia sono tali persone, infatti, che hanno il diritto di stabilire dove il neonato possa stare e con chi, e fino a che punto, possa allontanarsi dalla casa ove abiti o da un luogo di degenza o comunque di ricovero. Nel momento in cui non vi sia il consenso delle persone alle quali sia affidata la custodia del minore, che non abbia la capacità di agire o di manifestare il proprio dissenso rispetto ad azioni di altre persone, si deve ritenere un implicito dissenso del minore ad essere rimosso dal luogo ove lo hanno riposto le persone che lo hanno in custodia o ad essere trattenuto in un luogo diverso da quello prescelto dai genitori . Sotto quest’ultimo profilo, la pronuncia in esame evidenziava che il fatto di avere sottratto un minore alle persone esercenti la potestà genitoriale integra il delitto di cui all’art. 574 cod. pen., ma ciò non esclude affatto che ricorra anche il delitto di sequestro di persona. Ed, infatti, le due norme non sono tra loro alternative, né l’una assorbe l’altra e possono, quindi, concorrere perché i due delitti - sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci – tutelano beni giuridici e diritti soggettivi diversi . Non vi è alcun dubbio che la fattispecie di cui all’art. 574 cod. pen. e quella di cui all’art. 605 cod. pen. siano certamente diverse dal punto di vista strutturale e sanzionino, in particolare, offese diverse hanno, cioè, un diverso oggetto materiale l’una l’affidamento del minore e, quindi, la tutela dell’esercizio della potestà dei genitori, l’altra la libertà fisica e di movimento del minore . D’altronde, alla commissione del reato di cui all’art. 574 cod. pen. non consegue necessariamente sempre anche la commissione del reato di cui all’art. 605 cod. pen., e nessuna delle due fattispecie incriminatici esaurisce, in concreto, l’intero disvalore del fatto in esame . 4. Le argomentazioni esposte nella sentenza n. 6220/2011, in vero, consentono un più corretto, complessivo inquadramento dei problemi portati all’attenzione di questa Corte ed impongono di raggiungere determinazioni contrarie rispetto alle tesi della difesa fatte proprie, in parte, dal Tribunale del riesame . L’alterità dei beni giuridici rispettivamente tutelati, come pure della struttura delle due norme incriminatrici, rende certamente pacifico il rilievo che, dinanzi ad una ipotesi di sottrazione di persona incapace, non ci si trovi automaticamente al cospetto di un sequestro di persona tuttavia, ed al contempo, è vero anche il contrario, nel senso che la ravvisabilità di un delitto ex art. 605 cod. pen., in danno di un minore, non comporta ipso facto la sussistenza degli estremi dell’ulteriore e meno grave reato. Sul punto, l’odierna fattispecie concreta appare emblematica i bambini affidati all’asilo nido gestito dal P. e materialmente condotto dalla C. , pacificamente, non furono vittime di alcuna sottrazione qualificabile ai sensi dell’art. 574 cod. pen., dal momento che l’esercizio della potestà dei loro genitori non venne leso dalle condotte in rubrica. I minori furono affidati a quella struttura e colà rimasero, al di là della materiale sistemazione degli stessi in una stanza diversa da quella volta a volta corrispondente alle aspettative di chi si era rivolto ai titolari dell’asilo ergo, il difetto di una sostanziale amotio risulta decisivo per escludere, semmai, il delitto di sottrazione di incapaci, non già il sequestro di persona. Altra questione, invece, è quella delle concrete modalità attraverso le quali si esplicarono le innegabili violenze e coercizioni cui i minori vennero sottoposti, al fine di comprendere se - vuoi sul piano dell’elemento oggettivo, vuoi in punto di dolo - alla non contestabile oltre che, per quanto di odierno interesse, di fatto non contestata reiterazione di maltrattamenti in loro danno si accompagnarono comportamenti direttamente incidenti su una pur minima libertà di movimento degli stessi soggetti passivi problema che non muterebbe, né sul piano dell’inquadramento né su quello delle conseguenze da ricavarne in diritto, ove gli eventuali comportamenti de quibus non fossero ulteriori rispetto a quelli specificamente maltrattanti, e si trattasse invece di prendere atto della violazione di più norme di legge attraverso le stesse condotte materiali. A tale riguardo, il quesito da porsi non è dissimile da quello che la giurisprudenza di legittimità - sempre in tema di configurabilità di delitti ex art. 605 cod. pen. - si è posta in vicende di più frequente casistica, ad esempio laddove il reato di sequestro di persona è stato ritenuto assorbito in quello di rapina aggravata, ai sensi dell’art. 628, comma terzo, n. 2, cod. pen., soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l’attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo anche se finalisticamente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne segua l’attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione Cass., Sez. II, n. 22096 del 19/05/2015, Coppola, Rv 263788 . Può dirsi, in altri termini, che la C. - con l’avallo implicito e talora manifesto del P. , come segnalato a pag. 9 della motivazione dell’ordinanza impugnata - si limitò a quanto strettamente necessario per una abituale coercizione fisica e psicologica dei minori, o realizzò piuttosto condotte da cui derivò comunque una arbitraria compressione della libertà di movimento dei piccoli affidati alla sua custodia, indipendentemente dalla capacità degli stessi di autodeterminarsi in forma compiuta e consapevole per palesare la propria contrarietà a quelle iniziative? L’analisi dedicata dal Tribunale al profilo appena illustrato si rivela obiettivamente insufficiente, risultando incentrata solo sull’aspetto delle finalità verosimilmente perseguite da chi gestiva le quotidianità dei bambini e deve, in effetti, convenirsi con il P.M. ricorrente laddove censura la confusione, così determinata dai giudici di merito, tra dolo necessario oggetto di verifica e riscontro e motivi dell’agire di regola, del tutto irrilevanti . Tanto più che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, l’elemento soggettivo del delitto di sequestro di persona non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima la illegittima restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di locomozione Cass., Sez. V, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv 256747 consapevolezza che, di fronte alla sistematica collocazione dei minori in locali bui, legati e così impediti nei movimenti per ben più di un’ora, sembra quasi in re ipsa, a nulla rilevando l’osservazione che i vincoli fisici posti sulle persone dei bambini derivassero dalla dotazione ordinaria di seggioline o lettini, ovvero da strumenti di contenimento disposti ad hoc. 5. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo. Considerato che il procedimento riguarda reati che si assumono commessi in danno di minori, il collegio ritiene doveroso - in caso di pubblicazione della presente sentenza - disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti private. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla incolpazione provvisoria di cui all’art. 605 cod. pen., con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame. Dispone l’integrale trasmissione degli atti. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.