Autocarro uccide un pedone: la velocità adeguata non salva il conducente

Il mezzo ha impegnato un incrocio e ha colpito un anziano signore che stava attraversando la strada. L’uomo alla guida avrebbe dovuto essere più attento e prudente, e decidere di fermarsi in pieno crocevia per evitare il dramma.

Velocità adeguata e comportamento in apparenza corretto. Ciò nonostante, il conducente dell’autocarro è colpevole di omicidio colposo per avere colpito mortalmente un anziano signore che stava attraversando la strada Cassazione, sentenza n. 15176/2017, Sezione Quarta Penale, depositata il 27 marzo 2017 . Incrocio. Ricostruito nei dettagli l’episodio. In sostanza, l’uomo, alla guida di un autocarro lungo più di 9 metri , giunto a un incrocio stradale su una strada urbana a carreggiata unica a doppio senso di marcia , ha effettuato una manovra di svolta a destra urtando così con il lato destro del mezzo, all’altezza del serbatoio, un anziano signore . Quest’ultimo, una volta finito a terra, veniva schiacciato dalle ruote gemellari posteriori destre dell’autocarro , riportando gravissimi traumi che ne provocavano la morte immediata . Secondo i giudici è evidente la colpa del conducente, il quale si sarebbe dovuto fermare , potendo prevedere che la persona anziana avrebbe posto in essere un comportamento imprudente, compiendo l’attraversamento dell’incrocio nonostante la vista del grosso automezzo . Prudenza. Per il difensore dell’uomo sotto accusa, però, il ragionamento adottato in Appello è errato. Ciò per due ragioni primo, è impossibile pensare di bloccare il traffico, in un crocevia ad alta densità, con un veicolo di 9 metri secondo, il veicolo aveva una velocità non eccessiva e consona alla strada . Chiaro l’obiettivo del legale dimostrare che il conducente dell’autocarro non ha violato alcuna norma che impone prudenza o cautela , ma è incorso in un tragico incidente, causato dall’esistenza, dal punto di osservazione del conducente, di un ‘punto morto’ non visibile nemmeno con i retrovisori . Per i magistrati della Cassazione, però, non vi sono giustificazioni per l’uomo alla guida dell’autocarro. Egli è colpevole per la morte dell’anziano, anche perché il Codice della strada, disciplinando un’attività in sé assai pericolosa, impone un alto livello di prudenza, che tenga conto anche delle eventuali imprudenze e persino delle incertezze altrui . In questa ottica, pur riconoscendo che il veicolo procedeva a bassa velocità , va evidenziato che il conducente ha violato l’obbligo di prudenza che impone di porre attenzione alla presenza di pedoni intenti ad attraversare la strada . A maggior ragione, poi, quando, come in questa vicenda, il pedone presenta una età avanzata e una certa difficoltà di deambulazione che lo costringe all’ impiego di un bastone . Infine, per quanto concerne l’ipotesi di un ‘punto cieco’, esso, ribattono i giudici, avrebbe dovuto imporre al conducente maggiore cautela , arrivando anche a fermarsi e sospendere la manovra, in caso di visibilità insufficiente o assente .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 – 27 marzo 2017, n. 15176 Presidente Blaiotta – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Roma con cui P.J. è stato riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo, con violazione delle regole sulla circolazione stradale, fatto commesso il omissis con concessione delle circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all’aggravante contestata e con pena sospesa. La Corte territoriale ha inoltre applicato la sospensione della patente di guida, che era stata omessa dal Tribunale, indicandone la durata in otto mesi. 2. In particolare, i giudici di merito hanno concordemente ritenuto che l’imputato, alla guida di un autocarro lungo più di nove metri, giunto ad un incrocio stradale su di una strada urbana a carreggiata unica a doppio senso di circolazione, effettuando una manovra di svolta a destra abbia urtato con il lato destro del mezzo, all’altezza del serbatoio, il pedone B.B. . Questi era persona anziana, di ottantacinque anni, che deambulava aiutandosi con il bastone e che stava attraversando la strada sulle apposite strisce pedonali risultate scolorite ma visibili in direzione da destra verso sinistra - nella direzione di marcia del veicolo - ed aveva già raggiunto metà della carreggiata. L’urto faceva cadere a terra il pedone, al quale P.J. aveva omesso di dare la precedenza, che finiva schiacciato dalle ruote gemellari posteriori destre i conseguenti, gravissimi, traumi conducevano l’uomo a morte immediata. 3. Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, che si affida a due motivi, denunziando promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale. 3.1. Con il primo motivo censura l’assoluta illogicità e la mera apparenza della motivazione circa l’an della penale responsabilità di P.J. . 3.1.1. Illogica sarebbe in primis, secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata allorché, pur dando atto che l’imputato aveva già intrapreso la manovra di svolta a destra e che il crocevia era caratterizzato da alta densità di traffico, afferma che il conducente si sarebbe dovuto fermare, peraltro bloccando il traffico con un veicolo di nove metri, dovendo, semmai fosse stato in grado di scorgerla, prevedere che una persona, vieppiù anziana, avrebbe posto in essere un comportamento imprudente compiendo l’attraversamento dell’incrocio nonostante la vista del grosso automezzo così p. 3 del ricorso . 3.1.2. Altrettanto illogico sarebbe non avere attribuito influenza, per escludere la penale responsabilità dell’imputato, alla circostanza, pure positivamente emersa, che il veicolo stesse andando a velocità non eccessiva e, comunque, consona allo stato dei luoghi. 3.1.3. Sarebbe apodittica l’affermazione circa la verificata mancanza di attenzione dell’imputato alla presenza di pedoni sulla strada. 3.1.4. Sarebbe contraddittoria l’affermazione da parte della Corte territoriale che la vittima aveva già iniziato l’attraversamento della carreggiata allorché l’imputato cominciò la manovra di svolta rispetto all’affermazione di penale responsabilità, essendo peraltro tale dinamica dei fatti condivisa dalla difesa, che ha sottolineato che il pedone avrebbe in pochi secondo effettuato l’attraversamento sino al punto dell’impatto. 3.1.5. La Corte di appello introdurrebbe una circostanza di fatto non emersa in istruttoria che le strisce pedonali, pacificamente scolorite, fossero visibili. 3.1.6. La sentenza impugnata trascurerebbe che la vittima è stata, in realtà, trovata a circa 5 metri dalle strisce pedonali, ciò che dimostrerebbe l’attraversamento da parte dell’anziano in un punto non consentito e non già, come erroneamente si ritiene in sentenza, a circa 35 centimetri dalla zebre, anche perché il decesso è avvenuto per schiacciamento sotto le ruote e non già per essere stato il pedone sbalzato lontano dall’urto. 3.1.7. La circostanza che il mezzo presentasse solo piccole tracce di spolveratura viene, secondo il ricorrente, illogicamente giustificata dai giudici di merito sulla base della sproporzione tra enorme masse del mezzo e modesta massa del pedone, senza tenere conto che si ci sarebbe aspettati di trovare, se non già un’ammaccatura, comunque qualche graffio sulla superficie del veicolo. 3.1.8. Si assume, in definitiva, che l’imputato non avrebbe violato alcuna norma che impone prudenza o cautela ma che sarebbe solo incorso inevitabilmente in un tragico incidente, causato dall’esistenza, dal punto di osservazione del conducente, di un punto morto non visibile nemmeno con i retrovisori, situazione rispetto alla quale i giudici di merito, con motivazione che si stima assolutamente carente, si sono limitati ad evocare l’omissione di particolari cautele che, significativamente, non hanno nemmeno saputo indicare in motivazione. 3.2. Con il motivo ulteriore il ricorrente denunzia l’erroneità e l’illegittimità dell’applicazione da parte della Corte di appello della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, e ciò sotto un triplice profilo a in primo luogo, in quanto irrogazione formalmente corretta ma che contrasta evidentemente con l’art. 27 Cost. e con la finalità ultima cui dovrebbe tendere la pena e qualsivoglia sanzione accessoria ad essa, finalità rieducativa che difficilmente potrebbe essere colta da un soggetto che si vede irrogata una sanzione dopo un decennio dall’eventuale fatto delittuoso commesso p. 8 del ricorso b inoltre, per ritenuta violazione del principio di proporzionalità, in quanto, a fronte di una forbice che va dai quindici giorni ai quattro anni di sospensione del titolo abilitativo ex art. 222, comma 2, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, vi è stata applicazione nella misura di otto mesi, in maniera peraltro distonica rispetto alla individuazione della sanzione principale, fissata nella misura, prossima al minimo edittale, di otto mesi di reclusione c infine, per mancanza di motivazione sul punto, essendosi la Corte territoriale limitata ad un generico richiamo all’equità. Considerato in diritto 1. Va preliminarmente disattesa la richiesta di declaratoria di prescrizione avanzata, sia pure in subordine, dalla difesa nel corso della discussione infatti, essendo il fatto risalente al omissis , prima cioè dell’entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in vigore dell’8 dicembre 2005, essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all’aggravante, la prescrizione è pari a complessivi quindici anni, cioè dieci anni + cinque, alla stregua del previgente testo dell’art. 157 cod. pen. la situazione, peraltro, non muterebbe ipoteticamente applicando la nuova disciplina in cui, come noto, al prescritto raddoppio del termine di prescrizione minimo per i delitti si deve aggiungere l’aumento di un quarto per l’ultimo evento interruttivo, e così sei X due = dodici + 1/4 = quindici . 2.Nel merito, entrambi i motivi sono infondati e devono essere rigettati. 2.1 Quanto al primo, infatti, il ricorrente dà per scontato che il pedone abbia compiuto una manovra imprudente, assunto questo già sostenuto dalla difesa nel corso del dibattimento di primo grado e nei motivi di appello e già recisamente confutato, con motivazione logica e congrua, nelle sentenze di merito pp. 1-4 della sentenza impugnata e pp. 4-7 di quella di primo grado . Del resto, è ben noto che il codice della strada, disciplinando un’attività in sé assai pericolosa, impone un alto livello di prudenza, che tenga conto anche delle eventuali imprudenze e persino delle incertezze altrui emblematica al riguardo la previsione dell’art. 141, comma 4, d. lgs. n. 285 del 1992, secondo cui Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza . 2.2. In relazione al secondo motivo, la Corte territoriale ha preso atto che, in effetti, è emerso che l’imputato procedeva a bassa velocità e che manca qualsiasi contestazione relativa a siffatto profilo ma, nel contempo, ha ritenuto violato l’obbligo di prudenza nel porre attenzione alla presenza di pedoni intenti ad attraversare la strada p. 2 della sentenza impugnata . 2.3. Quanto all’ulteriore profilo, si osserva che la rilevata mancanza di attenzione da parte del conducente ai pedoni è, in realtà, il punto centrale di entrambe le sentenze di merito. 2.4. Ancora la Corte territoriale ha, non illogicamente, attribuito rilievo all’età avanzata della vittima ed alle difficoltà di deambulazione, desunte dall’impiego del bastone per appoggiarsi, per affermare la lentezza dell’incedere di B.B. . 2.5. Destituito di fondamento anche l’ulteriore assunto difensivo infatti la p. 3 della motivazione di appello è integrata dal richiamo, effettuato alla p. 4 della sentenza del Tribunale, oltre che alla deposizione resa dal teste V. a dibattimento il 10 gennaio 2008, anche alle fotografie scattate sul luogo. 2.6. Tutti gli ulteriori rilievi difensivi sono accumunati, a ben vedere, dal tentativo di accreditare una dinamica dei fatti differente da quella congruamente ricostruita, peraltro con doppia valutazione conforme, dai giudici di merito. In particolare, il punto di rinvenimento del cadavere è logicamente giustificato con la stessa dinamica complessiva dell’incidente non è seriamente contestabile la presenza di tracce di spolveratura sotto la struttura del veicolo dovuta all’impatto con il corpo umano la presenza di un punto cieco non è un fenomeno ineluttabile ma avrebbe imposto al conducente maggiore cautela e persino, come espressamente ritenuto dal giudice di merito, l’obbligo di fermarsi e sospendere la manovra, in caso di visibilità insufficiente o assente cfr. pp. 2-3 della sentenza di appello e terzultima e penultima pagina di quella del Tribunale . 3. Quanto alle censure aventi ad oggetto l’applicazione della sospensione della patente di guida, ci si limita ad osservare che essa è definita formalmente corretta persino dallo stesso ricorrente e che la prima doglianza è riferita al solo aspetto, che esula vistosamente dal sindacato giurisdizionale, dell’applicazione di risposta ordinamentale a notevole distanza di tempo dal fatto. La durata della misura, infine, nell’ampia forbice di riferimento, è inferiore al medio edittale e risulta discrezionalmente, ma non arbitrariamente, determinata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.