Spinello in macchina: la richiesta di sottoporsi al test non necessita di formule sacramentali

L’agente accertatore può avanzare la richiesta di sottoporsi al test, senza specificazioni particolari, anche quando egli abbia il ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in condizioni di alterazione psicofisiche dovute all’assunzione di stupefacenti .

Il caso. Un automobilista veniva fermato dai carabinieri per un controllo, durante il quale veniva ritrovato, all’interno del veicolo, un mozzicone di sigaretta misto tabacco/cannabis. Scattava, quindi, nei confronti dell’incauto automobilista, la richiesta da parte carabinieri di sottoporsi al test finalizzato ad accertare se era o meno sotto l’effetto di stupefacenti. Il rifiuto opposto, però, metteva in moto la macchina giudiziaria e il relativo processo penale a suo carico. Tuttavia, al termine del processo di merito, l’imputato veniva prosciolto perché gli operanti si erano limitati a chiedere di sottoporsi al test, senza fare – a detta del Giudice - ulteriori specificazioni sul punto . Storia chiusa? Non per il pm, che propone ricorso per cassazione. Proprio in Cassazione il verdetto viene completamente ribaltato. La richiesta di sottoposizione agli accertamenti non necessita di formule sacramentali I Giudici di legittimità ricordano che l’art. 187 c.d.s. prevede che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti configura reato. Tale rifiuto, però, assume rilevanza penale solo se è legittima la richiesta di sottoposizione agli accertamenti da parte degli organi di polizia Cass., n. 21192/2012 . purché il conducente sia messo al corrente delle conseguenze di un rifiuto. Gli Ermellini, affrontando il caso in esame, hanno altresì precisato che la normativa vigente autorizza l’agente accertatore ad avanzare la richiesta di sottoporsi al test, senza specificazioni particolari, anche quando egli abbia il ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in condizioni di alterazione psicofisiche dovute all’assunzione di stupefacenti . Nella fattispecie, poi, all’interno dell’autovettura era stato rinvenuto uno spinello e, inoltre, l’imputato non si trovava certo in stato di incapacità di intendere e volere al momento della richiesta. L’obiettivo, in conclusione, è sì di consentire all’indagato di decidere se accettare o meno il controllo ma, allo stesso modo, di non pregiudicare la continuità e la celerità degli accertamenti che devono essere svolti.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 gennaio – 27 marzo 2017, n. 15189 Presidente Izzo – Relatore Tanga Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza n. 526/16 del 03/03/2016, il Tribunale di Asti assolveva, ai sensi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p., P.A. dal reato di cui all’articolo 187, comma 8, C.d.S., perché il fatto costituisce reato. 1.1. L’imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del reato suddetto per avere, alla guida di autovettura, fermato per un controllo dalla pattuglia dei Carabinieri di Villanova d’Asti, che gli chiedevano, in relazione allo stato psicofisico in cui si trovava e al rinvenimento, a seguito di perquisizione veicolare, di un mozzicone di sigaretta misto tabacco/cannabis all’interno dell’autovettura, di sottoporsi al test finalizzato ad accertare se era o meno sotto l’effetto di stupefacenti, opposto il proprio rifiuto a tale accertamento. 1.2. Il giudice del merito ha prosciolto l’imputato sostenendo che alla luce delle concrete modalità del fatto riguardanti la concreta esplicitazione della richiesta da parte degli operanti emergendo dalla cnr unicamente che, dopo aver trovato lo spinello all’interno della vettura, gli operanti hanno chiesto all’imputato se intendeva sottoporsi al test finalizzato ad accertare se fosse sotto l’effetto di stupefacenti in assenza di ulteriori specificazioni sul punto non ritenendo possibile apprezzare pienamente il valore e la portata dell’assenza di consenso opposta dall’imputato, alla luce di quanto questi possa aver realmente percepito a fronte della richiesta degli operanti . 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Deduce che, perché possa dirsi integrata la contravvenzione contestata, è sufficiente e necessario che il conducente rifiuti l’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, dell’articolo 187 C.d.S Afferma che non è affatto previsto che il rifiuto sia legittimo o meno a seconda che gli operanti di P.G. precisino, in via preventiva, la modalità di effettuazione del controllo. Sostiene che da ciò deriva che la richiesta di sottoporre il P. ad accertamenti era conforme alla legge e il rifiuto da parte sua è stato invece illegittimo. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. 4. Giova, in breve, premettere che l’articolo 187 C.d.S. prevede come reato il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti tale rifiuto assume rilevanza penale solo se è legittima la richiesta di sottoposizione agli accertamenti da parte degli organi di polizia. Per costante giurisprudenza, infatti, la legittimità della richiesta costituisce presupposto della rilevanza penale del rifiuto cfr. ex multis sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012 . 4.1. Quanto all’elemento soggettivo è da escludere che la contravvenzione contestata abbia, quale elemento soggettivo, il dolo, trattandosi di reato sanzionato anche a mero titolo di colpa generica cfr. sez. 4, n. 21052 del 12/02/2013 . 4.2. Nella specie, legittimamente gli agenti di P.G. hanno chiesto all’imputato di sottoporsi alle analisi specificate nell’articolo 187 C.d.S., nel rispetto della normativa vigente che autorizza l’agente accertatore di avanzare tale richiesta anche quando egli abbia il ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in condizioni di alterazioni psicofisiche dovute all’assunzione di stupefacenti e, nel caso che occupa, all’interno dell’autovettura era stato rinvenuto un mozzicone di sigaretta misto tabacco/cannabis né risulta che l’imputato si trovasse, nel momento in cui gli è stato rivolto l’invito a sottoporsi alle analisi, in stato di incapacità d’intendere e di volere v. sez. 4, n. 34062 del 26/04/2007 . 4.3. Orbene, a norma dell’articolo 187, comma 8, C.d.S. in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7 . Null’altro richiede la norma in parola per l’integrazione della contravvenzione in questione. Non appare ultroneo evidenziare che la norma non prevede un termine entro il quale il soggetto debba manifestare l’eventuale rifiuto essendo, quindi, ben possibile che egli lo opponga allorché si avveda che le modalità dell’accertamento non siano legittime ovvero, per un qualsiasi ripensamento, nel momento in cui detto accertamento ancorché legittimo stia per essere effettuato. Nel caso che occupa il P. ha immediatamente rifiutato di sottoporsi a qualunque accertamento. 4.4. In vero, la richiesta di sottoposizione agli accertamenti da parte degli organi di polizia non necessita di formule sacramentali, purché la formula usata risulti idonea al raggiungimento dello scopo cfr. sez. 3, n. 23697 del 01/03/2016 sez. 3, n. 4945 del 17/01/2012 costituito dal rendere edotto il conducente del veicolo -senza necessità di ulteriori specificazioni tecniche - che, in assenza di un suo rifiuto, si procederà all’accertamento in uno dei modi indicati dalla legge. 4.5. Ritiene il Collegio che è implicito nel contesto procedimentale sul quale si proietta il disposto di cui all’articolo 187, comma 8, C.d.S. che tale richiesta debba poter avvenire senza alcuna formalità, anche solo oralmente non vi è nella disposizione di legge alcuna limitazione in tal senso , in modo da non pregiudicare la continuità e la celerità degli accertamenti che debbano essere svolti lo scopo perseguito dalla disposizione è, infatti, quello di consentire all’indagato, pur nell’imminenza di atti urgenti di polizia giudiziaria, di decidere se accettare o meno il detto controllo purché, come nel caso di specie, detto accertamento sia legittimo . 4.6. Di qui l’erronea applicazione della legge penale in cui è incappato il giudice di prime cure nel percorso motivazionale della sentenza impugnata. 5. Del resto, l’interpretazione adottata dal giudice circondariale determinerebbe un vulnus essenziale al sistema di repressione e controllo disposto da legislatore a fronte del grave fenomeno della guida in stato di alterazione per l’uso di droghe difatti, nel caso di rifiuto del soggetto di sottoporsi ai test di accertamento, la sua condotta non sarebbe in alcun modo penalmente sanzionabile sol perché la legittima richiesta di sottoposizione al controllo non abbia preventivamene e dettagliatamente specificato in cosa consistano i detti accertamenti benché ciò, come già sopra detto, non sia richiesto dalla legge . 6. S’impone, pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Tribunale di Asti per nuovo esame.