Pedaggio autostradale: basta un silenzio per dissimulare lo stato di insolvenza

La condotta di chi non provveda al pagamento del pedaggio al termine di un viaggio in autostrada, dichiarandosi impossibilitato ad adempiere, integra il reato di insolvenza fraudolenta, bastando, in tal senso, anche il solo silenzio serbato al momento della ricezione del talloncino all’ingresso in autostrada .

Così si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 14711/17 depositata il 24 marzo. Il caso. L’imputato era stato dichiarato colpevole dalla Corte d’appello di Salerno per aver commesso il reato di insolvenza fraudolenta, in particolare, per aver contratto un’obbligazione con Autostrade s.p.a. con il chiaro proposito di non adempierla. La difesa ricorre in Cassazione deducendo che l’illecito contestato a chi non adempie il pagamento del pedaggio stradale non integra il reato sui citato ma esclusivamente un inadempimento contrattuale di natura civilistica, mancando, nel caso di specie, l’elemento psicologico del delitto in questione. L’insolvenza. La Suprema Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato, stante la presenza dell’elemento soggettivo nella condotta messa in atto dall’imputato. In particolare, gli Ermellini affermano che l’insolvenza fraudolenta deve ritenersi consumata ogni qual volta ricorra la condotta di chi, al termine di un viaggio in autostrada, non provveda al pagamento del pedaggio, dichiarandosi impossibilitato ad adempiere, essendo sufficiente, quanto alla dissimulazione dello stato di insolvenza, anche il silenzio serbato al momento della ricezione del talloncino all’ingresso in autostrada . Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, l’art. 176 c.d.s. è in rapporto di sussidiarietà e non di specialità rispetto al reato in questione e, pertanto, non è da escludere la coesistenza dell’illecito amministrativo. Per tutti questi motivi il ricorso viene dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 novembre 2016 – 24 marzo 2017, n. 14711 Presidente Fumu – Relatore De Crescienzo Ritenuto in fatto C.C. , tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 23.1.2015 con la quale la Corte d’Appello di Salerno lo ha dichiarato responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 642 cod.pen. perché alla guida dell’autoveicolo targato , dissimulando il proprio stato di insolvenza percorrendo l’autostrada alla barriera di e non pagando il pedaggio dovuto contraeva un’obbligazione con l’Autostrade spa con il chiaro proposito di non adempierla, restando così debitore della somma di C 696,17 Fatti commessi in , luogo di realizzazione della prima condotta criminosa fino al omissis . Dal testo della decisione impugnata si evince che C.C. contestata recidiva e applicato l’aumento della continuazione è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. L’imputato, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, è stato identificato come proprietario ed utilizzatore del veicolo indicato nel capo di imputazione ed è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli in epigrafe sulla scorta delle dichiarazioni rese in dibattimento dal procuratore speciale della società querelante. La difesa dell’imputato ha appellato la decisione del Tribunale deducendo da un lato la mancanza della prova della penale responsabilità, dall’altro l’insussistenza dell’illecito contestato, non potendo ravvisarsi, nei confronti di chi non adempie al pagamento del pedaggio autostradale, il reato di insolvenza fraudolenta, ma esclusivamente un inadempimento contrattuale di natura squisitamente civilistica. La difesa inoltre sollecitava il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche quantomeno con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva. La Corte d’appello, ritenuta infondata l’impugnazione, confermava la decisione di primo grado con sentenza che è oggetto di impugnazione in questa sede. La difesa richiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen § 1. inosservanza dell’applicazione della legge penale, perché le modalità del fatto escludono la fattispecie penale contestata, per la cui integrazione sono necessari 1 la dissimulazione dello stato di insolvenza 2 l’assunzione dell’obbligazione con l’intenzione di non adempierla 3 il dolo specifico quale finalizzazione della condotta dissimulazione della condizione di insolvente al successivo inadempimento. La difesa afferma che la Corte territoriale non ha fornito alcuna indicazione all’elemento psicologico del delitto e si interroga in ordine all’ambito di applicazione dell’art. 176 comma 17 codice della Strada in cui doveva essere inquadrata la condotta dell’imputato. La difesa in subordine ha chiesto la sospensione del presente procedimento penale in attesa della depenalizzazione del delitto di cui all’art. 641 cod. pen Nel corso dell’udienza si costituiva la parte civile Autostrade per l’Italia s.p.a. che depositava memoria con le conclusioni e la relativa nota delle spese. Ritenuto in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte territoriale v. pag. 5 della sentenza ha puntualmente descritto la condotta dell’imputato desumendo il dolo specifico dallo sviluppo progressivo della condotta concretatasi in quattordici inadempimenti successivi. Il giudizio inferenziale della Corte territoriale, che ha ricollegato la prova del dolo specifico, alla reiterazione della condotta di inadempimento in relazione al medesimo tipo di obbligazione contratta nei confronti dell’identico soggetto passivo, non è manifestamente illogica sotto il profilo della valutazione del fatto e giustifica adeguatamente la ritenuta consumazione dell’illecito contestato, in tutte le sue componenti. In diritto non si rileva pertanto alcuna violazione dell’art. 641 cod. pen. che deve ritenersi consumato, sulla base della costante giurisprudenza di legittimità, ogniqualvolta ricorra la condotta di chi, al termine di un viaggio in autostrada, non provveda al pagamento del pedaggio, dichiarandosi impossibilitato ad adempiere, essendo sufficiente, quanto alla dissimulazione dello stato di insolvenza, anche il silenzio serbato al momento della ricezione del talloncino all’ingresso in autostrada Cass. sez. 2 n. 11686 dell’8.3.2016 in Ced Cass. Rv 266406 . È poi da ritenersi manifestamente infondata la tesi con la quale la difesa tende a ricondurre il fatto nell’alveo dell’illecito amministrativo di cui al comma 17 dell’art. 176 del codice della strada. Va infatti qui ribadito che l’art. 176 del codice della strada si pone in rapporto di sussidiarietà e non di specialità rispetto al reato di insolvenza fraudolenta, che non è pertanto escluso dalla coesistenza dell’illecito amministrativo infatti è onere del giudice di merito verificare di volta in volta la configurabilità della fattispecie penale citata sia sotto il profilo materiale che della sussistenza dell’elemento psicologico Cass. sez. 2 n. 11734 del 6.3.2008, in Ced Cass. Rv. 239750 Cass. SU n. 7738 del 9.7.1997 in Ced Cass. Rv 208219 , compito che, nel caso in esame risulta essere adeguatamente e compiutamente assolto. Il secondo motivo non può essere considerato, trattandosi di un’inammissibile istanza di rinvio che non può essere oggetto di attenzione in questa sede. Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi nella condotta processuale dell’imputato gli estremi della responsabilità stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende, nonché al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Autostrade per l’Italia s.p.a. e che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.