Liberazione anticipata per gli ergastolani che beneficiano della liberazione condizionale

La liberazione anticipata deve essere concessa anche ai condannati alla pena dell’ergastolo con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale con sottoposizione alla libertà vigilata, al fine di conseguire l’anticipazione della cessazione della misura di sicurezza e dell’estinzione della pena ai sensi dell’art. 177 c.p

Con questo principio la Corte di Cassazione sentenza n. 13934/17 depositata il 22 marzo ha chiarito – si spera definitivamente - un punto delicatissimo del sistema penitenziario italiano e precisamente se per chi debba subire il fine pena mai”, valgano i benefici premiali concedibili a chi abbia ottenuto una condanna temporale” ma non perpetua. Il punto, si è detto, è delicato poiché il riferimento concettuale, che poi ha mosso la Procura generale della Repubblica a sollevare la questione in sede di legittimità, è dato appunto dall’ergastolo, che notoriamente non ha una durata predefinita, sicché parlare di una liberazione anticipata” può apparire, in questo contesto, un non senso. Ergastolo e liberazione condizionale. Tuttavia, come bene ha chiarito la Cassazione nella motivazione della sentenza qui in commento, non si può negare che una volta che il condannato all’ergastolo è ammesso alla liberazione condizionale, egli si trova nelle medesime condizioni di qualsiasi altro detenuto che goda di tale regime ne consegue che con riferimento al termine di 5 anni necessari per l’estinzione della pena ex art. 177 c.p., nulla vieta di applicare, appunto, la liberazione condizionale e, dunque, di abbreviare il periodo in effetti necessario per l’estinzione della pena. Del resto, come bene ha sottolineato la Suprema Corte, il sistema è tale per cui, da un primo approccio estremamente restrittivo, che limitava la libertà anticipata a soggetti in effetti in vinculis , tale istituto è stato sostanzialmente applicato a tutte le situazioni nella quali il soggetto, ancorché posto fuori dal carcere, sia da considerare comunque sottoposto al regime penitenziario. Una interpretazione restrittiva”, infine, non terrebbe conto del fatto che l’ergastolo ha in effetti una durata perpetua ma solo allorché esso viene inflitto, poiché nel suo concreto operare ciò non può essere affermato, posto che è data al condannato la possibilità di usufruire, come detto, dell’estinzione della pena ex art. 177 c.p Da tutto quanto sopra, non solo è derivato il respingimento del ricorso pubblico, ma anche una decisione che merita di essere considerata per il suo equilibrio e per i principi espressi, che in sostanza non hanno fatto altro che incentrarsi sulla funzione rieducatrice della pena art. 27 Cost. e sulla dignità del condannato all’ergastolo. Dopo tutto, se la speranza è l’ultima a morire, la speranza alla libertà non muore mai

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 29 novembre 2016 – 22 marzo 2017, n. 13934 Presidente Di Tomassi – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza con ordinanza in data 1 luglio 2015 rigettava il reclamo proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza avverso l’ordinanza del 15 aprile 2015, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Potenza aveva accolto la domanda della condannata R.F. , già ammessa alla liberazione condizionale con provvedimento del 6 novembre 2013, e le aveva accordato la liberazione anticipata nella misura di trecentoquindici giorni in relazione al periodo di detenzione sofferto dal 13 febbraio 2011 al 13 agosto 2014. 1.1 A fondamento della decisione il Tribunale rilevava che a l’erronea decorrenza dal 13 febbraio 2011 del periodo valutato ai fini del riconoscimento del beneficio era frutto di non corretta indicazione riportata nello stato di esecuzione, comunque emendabile da parte del magistrato di sorveglianza con un successivo provvedimento di parziale revoca b la liberazione anticipata poteva essere accordata anche in riferimento al periodo antecedente l’ammissione alla liberazione condizionale, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità c la concedibilità della liberazione anticipata anche a favore dei condannati all’ergastolo ammessi alla liberazione condizionale con sostituzione della sottoposizione alla libertà vigilata in luogo dell’espiazione in carcere ed allo scopo di far cessare anticipatamente la libertà vigilata tiene conto del fatto che il rapporto esecutivo è comunque perdurante e che la loro situazione è in tutto equiparabile agli affidati in prova. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Potenza, il quale ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 54 ord.pen., in quanto - l’istituto della liberazione anticipata risulta esteso ai condannati all’ergastolo soltanto agli effetti del computo della misura di pena che si deve avere già espiato per poter accedere ai benefici penitenziari, mentre non è risolutiva in senso contrario la decisione della Suprema Corte, citata nell’ordinanza, che si è limitata ad enunciare il principio di diritto richiamato - per i condannati all’ergastolo ammessi alla liberazione condizionale il rapporto esecutivo è strutturato in modo diversificato a ragione della sottoposizione a libertà vigilata per il periodo di cinque anni, sicché l’esclusione della liberazione anticipata non risulta discriminatoria. 3. Con requisitoria scritta, depositata in data 7 marzo 2016, il sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Enrico Delehaye, ha chiesto il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento. 1. Il Va ricordato che, in riferimento all’istituto della liberazione anticipata, l’art. 54 della legge di ordinamento penitenziario n. 354 del 1975 riconosce la detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione. Sin dall’introduzione della disposizione è insorto un dubbio interpretativo circa il significato da assegnare alla condizione personale del soggetto condannato a pena detentiva quale requisito di legittimazione alla proposizione della domanda per l’accesso al beneficio, stante l’ampia formulazione testuale, se da intendersi riferito a tutti coloro che stanno espiando pena detentiva, a prescindere dal luogo e dalle modalità in atto, oppure soltanto a coloro che a tale titolo si trovino ristretti in un istituto penitenziario. 1.1 Nei decenni passati si era affermato un orientamento interpretativo più restrittivo, propugnato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con due pronunce del 18/06/1991, la n. 15, Argenti, rv. 187707 e la n. 16, Sacchetto, rv. 187708, secondo le quali, poiché l’istituto si inserisce in una strategia di contrasto alla criminalità e di recupero della devianza, e, mediante il riconoscimento di una riduzione della pena, tende a stimolare il coinvolgimento e la cooperazione attiva del condannato nell’opera trattamentale in vista della sua risocializzazione, la stessa finalità perseguita esige che lo status detentionis sia in atto e che altrettanto perduranti siano l’osservazione della personalità in ambiente carcerario ed un programma di trattamento, rispetto ai quali poter valutare la partecipazione del soggetto sottoposto e dare attuazione allo scopo propostosi dal legislatore l’eventuale cessazione dell’esecuzione penale o la condizione di libertà del condannato, già inserito nel contesto sociale, impediscono di realizzare la finalità premiale, sicché non è consentito applicare la liberazione anticipata quando non sia praticabile il recupero sociale, né è ammissibile ottenere uno sconto di pena da utilizzare per altre finalità diverse dalla risocializzazione o per decurtare la durata di pena dipendente da altre e diverse cause di detenzione. 1.2 Successivamente, tale linea interpretativa è stata in parte superata dalla prima sezione penale di questa Corte, la quale, ribadito il principio generale, per il quale l’intervenuto esaurimento del rapporto esecutivo per effetto di espiazione dell’intera pena inflitta, oppure per estinzione della stessa perché condonata, esclude i presupposti di ammissibilità della domanda di liberazione anticipata, ha sostenuto la necessità di distinguere tali situazioni da quelle in cui l’uscita dal circuito carcerario del condannato non dipenda dal venir meno dell’esecuzione, quanto dalla sospensione temporanea della pena per incompatibilità con le condizioni di salute, la cui espiazione dovrà riprendere non appena tali condizioni lo consentano Cass. Sez. 1, n. 16269 del 26/04/2006, Lo Giudice, rv. 234220 Sez. 1, n. 30302 del 6/7/2001, Rossi, rv. 219554 Sez. 1, n. 1490 del 1/3/2000, Pezzella, rv. 215936 Sez. 1, n. 4192 del 08/09/1995, Dalle Molle, rv. 202399 Sez. 1, n. 362 del 13/2/1992, Pugliesi, rv. 189217 ha dunque affermato che nella seconda ipotesi è consentito al soggetto proporre richiesta di ammissione alla liberazione anticipata in riferimento ad un periodo di detenzione pregressa, sempre che il rapporto esecutivo sia tuttora pendente e sia concretamente praticabile la valutazione della partecipazione all’opera di rieducazione, condotta nel corso dei semestri già scontati. Ad analoghi approdi la giurisprudenza è pervenuta in riferimento alla condizione del condannato a pena detentiva che nel corso dell’esecuzione sia stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale o alla detenzione domiciliare, ossia a modalità espiative che non prevedono la permanenza in carcere, quando la richiesta sia riferita a un periodo detentivo già scontato e sia finalizzata a scomputare la riduzione ottenibile dalla durata della pena ancora da eseguire secondo le modalità proprie della misura alternativa, che di per sé non fa venir meno il rapporto esecutivo Sez. 1, n. 30302 del 06/07/2001, Rossi, rv. 219554 Sez. 1, n. 7318 del 22/12/1999, dep. 2000, Olivari, rv. 215335 . Siffatta soluzione ermeneutica ha poi trovato positivo riconoscimento normativo con l’introduzione nel testo dell’art. 47 ord. pen. del comma 12 bis ad opera della legge 19 dicembre 2002, n. 277, art. 3, secondo il quale all’affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale può essere concessa la detrazione di pena di cui all’art. 54 . Sulla scorta dei medesimi principi l’interesse ad accedere alla liberazione anticipata è stato riconosciuto anche a chi, avendo trascorso un periodo apprezzabile in stato di custodia cautelare, sia libero, non ancora sottoposto all’esecuzione della pena residua ed intenda avvalesi della liberazione anticipata per decurtare la pena derivante dalla sentenza di condanna definitiva ed evitare in tal modo la carcerazione esecutiva Cass., sez. 1, n. 5831 del 24/11/1998, Vasta, rv. 212099 sez. 1, n. 3005 del 28/4/1997, Falcone, rv. 207678, sez. 1, n. 1110 del 23/2/1998, Ambrosi, rv.210024 sez. 1, n. 3585 del 23/5/1997, Olivieri, rv. 207976 anche in questo caso gli esiti interpretativi raggiunti dalla giurisprudenza hanno finito per essere trasfusi in disposizione di legge, in quanto il d.l. 1 luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 94, ha introdotto nell’art. 656 cod. proc. pen. il comma 4-bis, secondo il quale fuori dai casi previsti dal comma 9, lett. b , quando la pena residua da espiare, computando le detrazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata . In tal modo, per espressa previsione normativa, non soltanto si è assegnato rilievo allo stato di libertà del richiedente il riconoscimento della liberazione anticipata, ma i pregressi periodi di custodia preventiva o di espiazione di pena dichiarata fungibile rispetto a quella da eseguire sono stati ritenuti utili al fine di impedire il reingresso in carcere del condannato. Sul piano sistematico la disposizione offre argomenti testuali a sostegno della tesi per la quale, per poter beneficiare della libertà anticipata, non è richiesto che la detenzione sia in atto e comporti la segregazione all’interno di istituto penitenziario, essendo piuttosto preteso il mancato esaurimento del rapporto di esecuzione penale in corso, sulla cui protrazione temporale l’istituto vada ad incidere in senso favorevole al condannato, anticipandone la cessazione. 1.3 Tali considerazioni offrono spunti argomentativi anche per la soluzione del tema, posto dal ricorso, dell’ammissibilità della liberazione anticipata a favore di chi abbia già ottenuto la liberazione condizionale e per tale ragione non versi in condizioni di attuale detenzione. Al riguardo, da decenni ormai questa Corte ha affermato che la riduzione di pena per liberazione anticipata può essere concessa anche al condannato già ammesso alla liberazione condizionale e la sua utilità, che fonda l’interesse alla proposizione della richiesta in termini di concretezza ed attualità, rendendola ammissibile perché finalizzata a conseguire un risultato pratico, consiste nel far cessare in via anticipata la misura di sicurezza della libertà vigilata, cui il liberato condizionale è sottoposto secondo il disposto dell’art. 230 cod. pen. Cass. Sez. 1, n. 617 del 08/03/1989, Mamone, Rv. 181443 Sez. 1, n. 793 del 26/03/1990, Cicciarella, Rv. 184063 . Si è dunque riconosciuto che il soggetto cui sia applicata la liberazione condizionale possa giovarsi, tanto dei periodi di carcerazione antecedenti all’applicazione del beneficio, sofferti in regime di custodia cautelare, oppure in esecuzione di sanzione detentiva definitiva, per abbreviare la durata della pena ancora da espiare Cass. Sez. 1, n. 3585 del 23/05/1997, Olivieri, Rv. 207976 , quanto dei periodi successivi al provvedimento di sottoposizione a liberazione condizionale ed alla connessa misura di sicurezza Sez. 1, n. 42468 del 21/10/2009, Gulisano, rv. 245547 Sez. 1, n. 29843 del 23/06/2009, Bologna, Rv. 244315 Sez. 1, n. 24925 del 27/05/2009, Contino, Rv. 243818 Sez. 1, n. 17343 del 07/04/2009, Cicciù, Rv. 243368 Sez. 1, n. 3852 del 25/11/2008, Castro, Rv. 241889 perché l’esecuzione è tuttora in corso, anche se si svolga nelle forme alternative consentite dall’ordinamento penitenziario. Con specifico riferimento alla valutabilità dei periodi successivi all’ammissione alla liberazione condizionale ai fini dell’applicazione della liberazione anticipata, la soluzione positiva al quesito ha tratto argomenti dalla natura e dalla funzione della liberazione condizionale, che, nell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale, seppur prevista dall’art. 176 cod. pen. tra le cause di sospensione dell’esecuzione che determinano l’estinzione della pena, con la regolamentazione introdotta dalla legge di ordinamento penitenziario è divenuta una modalità di esecuzione della pena stessa, diversa e di minore afflittività rispetto alla restrizione carceraria e collocata nella fase conclusiva del trattamento rieducativo, ma sempre orientata a conseguire il recupero sociale del condannato Corte Cost. n. 204 del 4/7/1974 n. 282 del 25/5/1989 . In particolare, si è evidenziato che la liberazione condizionale è caratterizzata dalla sostituzione in costanza di rapporto esecutivo della permanenza del sottoposto in ambito carcerario con la libertà vigilata di cui all’art. 230 cod. pen., comma 1, n. 2, che parimenti incide con effetti limitativi sulla libertà personale, imponendo l’osservanza di specifiche prescrizioni dalla finalizzazione alla rieducazione del reo, cui deve sempre tendere la pena secondo il principio generale di cui all’art. 27 Cost., comma 3, e dalla subordinazione alla dimostrazione del sicuro ravvedimento del condannato, tale che, se conseguito, rende inutile la protrazione dell’esecuzione C. cost. 204 del 1974 sez. 1 n. 42468 del 21/10/2009, Gulisano, rv. 245547 . Illuminanti al riguardo le osservazioni della Corte costituzione nella sentenza n. 282 del 1989 L’atto d’ammissione alla liberazione condizionale costituisce l’ultimo elemento d’una fattispecie estintiva e costitutiva insieme in virtù della quale il condannato è da un lato formalmente scarcerato e svincolato dalla misura privativa della libertà personale-detenzione e da ogni sottoposizione alle autorità carcerarie dall’altro viene, nello stesso momento, sottoposto alla misura limitativa della libertà personale dalla libertà vigilata ex art. 230 c.p., n. 2, ed assume, cioè, un nuovo, diverso status di vigilato in libertà che implica la sottoposizione al controllo di altri, diversi organi statali . In coerenza con le indicazioni della Consulta Corte cost. n. 270 del 4/6/1993 , per la quale, sebbene detenzione e libertà vigilata non siano omogenee e nemmeno equiparabili nelle conseguenze concretamente afflittive per il sottoposto, tali istituti sono comunque accomunati dall’effetto limitativo della libertà individuale che comportano e dalla funzione rieducativa che perseguono, da considerarsi prevalente sulle esigenze punitive e socialpreventive, anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato la riconducibilità della libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale al novero delle misure alternative alla detenzione e ha riconosciuto che il relativo periodo debba essere considerato come esecuzione della pena a tutti gli effetti . Ed in forza di tali considerazioni si è ravvisato nel delitto non colposo commesso nel periodo di sottoposizione a libertà vigilata, per il quale sia intervenuta condanna irrevocabile, legittima causa di revoca della liberazione anticipata ai sensi del terzo comma dell’art. 54 ord. pen. Cass. Sez. 1, n. 39854 del 19/07/2012, Cicciù, Rv. 253691 Sez. 1, n. 42468 del 21/10/2009, Gulisano, rv. 245547 Sez. 1, n. 7316 del 22/12/1999, dep. 2000, Panetta, Rv. 215334 Sez. 1, n. 4678 del 27/06/2000, Munari, Rv. 216788 . 2. Tanto premesso, il ricorso pone la specifica questione, oggetto di contrapposte soluzioni anche in dottrina, della concedibilità, ed i relativi effetti, della concessione della liberazione anticipata a chi sia stato condannato alla pena dell’ergastolo. È noto che il deficit di previsione normativa di tale possibilità nel testo originario dell’art. 54 ord. pen. è stato colmato dall’introduzione del suo quarto comma ad opera della legge 10 ottobre 1986, n. 663, per il quale agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all’ergastolo . 2.1 Ebbene, il ricorrente ripropone la linea interpretativa che, fedele alla formulazione letterale dell’art. 54 ord. pen., pretende di limitare l’effetto della liberazione anticipata concessa a chi debba espiare pena perpetua alla sola abbreviazione dei tempi necessari per poter fruire dei benefici premiali della legislazione penitenziaria, ossia dei permessi premio e dei due specifici istituti alternativi in cui può avvenire l’esecuzione e non sulla durata della pena da scontare. Pur non contenendo l’impugnazione alcun riferimento a precedenti giurisprudenziali, è chiaro il richiamo alle posizioni di quanti in giurisprudenza, Cass., Sez. 1, n. 44 del 12/01/1993, Pau, Rv. 193296 ritengono che, essendo privo di una delimitazione massima e potendo protrarsi per tutta l’esistenza in vita del condannato, l’ergastolo non si presta a riduzione parziale nella sua durata temporale, né per indulto, né per altra causa stabilita dalla legge, che intervenga in corso di esecuzione. Il carattere di perpetuità della sanzione detentiva non consentirebbe di stabilire anticipazioni alla sua scadenza e quindi risulterebbe incompatibile in sé con la liberazione anticipata, per sua natura riferibile ad una sanzione temporanea, solo rispetto alla quale ha un significato pratico operare l’abbreviazione della relativa durata Corte cost. n. 274/1983 citata . Per le medesime ragioni, poiché per l’ergastolano la pena è e resta illimitata, si è ritenuto impraticabile, una volta intervenuta la revoca della liberazione condizionale per effetto della commissione di un nuovo delitto o contravvenzione della stessa indole o della trasgressione degli obblighi inerenti la libertà vigilata, un eventuale scomputo dalla pena residua del periodo di sottoposizione a liberazione condizionale e libertà vigilata e la valutazione dell’incidenza delle limitazioni alla libertà personale connesse, operazione ammissibile soltanto in riferimento a pene temporanee. Invero, la previsione dell’art. 177 cod. pen., comma 1, è stata dichiarata incostituzionale Corte cost. n. 282 del 25/5/1989 per la mancata previsione della possibilità che il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere sulla revoca della liberazione condizionale, determini la pena detentiva ancora da espiare, sottraendovi il lasso temporale di soggezione alla libertà vigilata, mentre il medesimo incidente d’incostituzionalità, prospettato in relazione all’ergastolo, è stato disatteso dalla Consulta sentenza n. 274 del 4/6/1993 , che ha dichiarato inammissibile la relativa questione proposta in riferimento all’art. 177 cod. pen. ed alla necessaria riespansione dell’ergastolo nella sua durata perpetua dopo la revoca della liberazione condizionale, perché richiedente un’attività di integrazione del testo di legge riservata, come tale, al legislatore, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate. 2.2 L’opinione sostenuta dal ricorrente prende dunque in considerazione l’ergastolo nella sua dimensione originaria, all’atto dell’irrogazione con la sentenza di condanna, quale pena di durata illimitata senza tener conto delle successive vicende esecutive e degli effetti giuridici e pratici che conseguono all’applicazione della liberazione condizionale ed alla contestuale sottoposizione a libertà vigilata. Ignora dunque che, come affermato dalla Corte costituzionale sentenza n. 282 del 1989 , la liberazione condizionale sostituisce al rapporto esecutivo della pena carceraria il rapporto esecutivo della libertà vigilata , ossia che in luogo della restrizione in ambiente carcerario per durata potenzialmente perpetua, commisurata alla permanenza in vita del condannato, il condannato è soggetto ad una forma di limitazione della libertà personale, meno pervasiva e non segregativa, che per espressa previsione normativa costituisce un’esperienza esecutiva limitata nel tempo. Infatti, in assenza di cause di revoca, la libertà vigilata cessa dopo un periodo prestabilito pari alla durata della sanzione residua per le pene temporanee, ovvero in soli cinque anni per il condannato all’ergastolo, senza potersi protrarre all’infinito, né essere prorogata, e determina l’estinzione della pena e la revoca delle misure di sicurezza applicate con la condanna o con successivo provvedimento, secondo la previsione dell’ultimo comma dell’art. 177 cod. pen Pertanto, nella perdurante esecuzione della pena con le modalità meno afflittive della sottoposizione congiunta a misura alternativa ed a misura di sicurezza, e nell’astensione del condannato dalla commissione di ulteriori delitti o contravvenzioni della stessa indole o dalla trasgressione delle prescrizioni inerenti la libertà vigilata, il decorso del tempo per una frazione cronologica delimitata dal legislatore e diversamente parametrata in corrispondenza della durata della pena inflitta per quelle temporanee ed in anni cinque per quella perpetua, fa si che la liberazione condizionale estingua la sanzione e revochi le misure di sicurezza personali. E tale effetto estintivo si produce in modo assolutamente identico per qualsiasi pena, a prescindere dalla sua entità, se limitata o illimitata, sicché, in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata, - rispettosa del principio di eguaglianza e non discriminazione a parità di condizioni e della funzione rieducativa della pena -, deve riconoscersi in via estensiva la stessa simmetria di disciplina anche in riferimento alla possibilità di avvalersi di un istituto, la liberazione anticipata, per conseguire la cessazione della libertà vigilata in tempi più brevi rispetto a quelli previsti in via ordinaria dalla legge con la riduzione della sua durata e l’estinzione della pena. Se, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, il ravvedimento del condannato ed il conseguente suo reinserimento nel contesto sociale costituiscono finalità perseguita dalla legge di ordinamento penitenziario, in ossequio al precetto del terzo comma dell’art. 27 della Costituzione, la stessa deve orientare le scelte interpretative della legge stessa nei riguardi di tutti i condannati a pena detentiva, compresi gli ergastolani. Del resto un ostacolo alla praticabilità di tale soluzione non è dato rinvenire nella regolamentazione della libertà vigilata stabilita dall’art. 230 cod. pen., poiché l’istituto, quando consegue in via automatica all’ammissione alla liberazione condizionale, si differenzia da quello previsto dalla legge in altri casi. Come già detto, non ha una durata minima e la stessa non è suscettibile di proroga inoltre, non richiede una preventiva valutazione di pericolosità sociale del sottoposto, né subordina la sua cessazione all’accertamento giudiziale del venir meno di tale pericolosità e, in caso di trasgressione degli obblighi imposti, la sanzione non è costituita dall’applicazione, in aggiunta o in sostituzione, di un’altra misura di sicurezza, ma dalla revoca della liberazione condizionale. Inoltre, la sua funzione non è quella di prevenire il rischio di recidiva, ma di controllare la condotta del soggetto liberato e di favorirne il reinserimento sociale. Pertanto, non è condivisibile l’affermazione contenuta in ricorso, secondo il quale il rischio di ingiustificata discriminazione a danno dei condannati all’ergastolo, conseguente all’interpretazione propugnata dal Procuratore ricorrente, sarebbe escluso per la differenza strutturale del rapporto esecutivo avendo il legislatore previsto un periodo di libertà vigilata pari ad anni cinque al contrario, nella soggezione a libertà vigilata sono parificati tutti i condannati a pena detentiva condizionalmente liberati, sicché, una volta trasformata la pena perpetua in una forma di esecuzione penale a tempo limitato e, realizzati i presupposti di ammissibilità della liberazione anticipata, non vi è ragione per negarla a chi sia stato condannato all’ergastolo. Non può dunque nemmeno censurarsi l’ordinanza impugnata, che ha operato la corretta interpretazione ed applicazione dell’istituto giuridico in esame e va affermato il seguente principio di diritto la liberazione anticipata deve essere concessa anche ai condannati alla pena dell’ergastolo con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale con sottoposizione alla libertà vigilata, al fine di conseguire l’anticipazione della cessazione della misura di sicurezza e dell’estinzione della pena ai sensi dell’art. 177 cod. pen. . Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto. P.Q.M. Rigetta il ricorso.