Ubriaco alla guida: confiscato il ciclomotore, anche se intestato al fratello

Ai sensi dell’art. 186 c.d.s., in caso di guida in stato d’ebbrezza, deve essere disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che questo appartenga a terzi, rilevando in tal senso non solo la formale proprietà del bene.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13511/17 depositata il 20 marzo. Il caso. Il giudice monocratico del Tribunale di Como applicava, ex art. 444 c.p.p., la pena di quattro mesi d’arresto e 1.000,00 euro di ammenda nei confronti di un imputato per guida in stato d’ebbrezza. Il GIP disponeva inoltre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno e la confisca del ciclomotore in sequestro. Il difensore dell’imputato ricorre per la cassazione del provvedimento per la violazione dell’art. 186 c.d.s. in quanto il veicolo sottoposto a confisca appartiene a persona estranea al reato in particolare, al fratello dell’imputato . Appartenenza del veicolo”. Il ricorso trova accoglimento da parte dei Giudici di legittimità che, sottolineando come dagli atti risulti che il veicolo sia di proprietà del fratello dell’imputato, evidenziando però che tale circostanza non è sufficiente per poter dire che il veicolo appartenga” ad un terzo . Richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, gli Ermellini ricordano che la nozione di appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non debba essere intesa in senso tecnico come proprietà o intestazione formale, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purchè non occasionali . Tuttavia, nel caso di specie il giudice di merito ha omesso di fornire una motivazione sul fatto per cui, nonostante il formale titolo di proprietà del ciclomotore, lo abbia ritenuto appartenente all’imputato avendone appunto disposto la confisca . Laddove invece, come sostiene il ricorrente, si sia trattato di un errore, la confisca dovrà essere revocata ma la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dovrà essere raddoppiata, ai sensi dell’art. 186, comma 1, lett. c , c.d.s Per questi motivi, la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al profilo relativo alla sanzione amministrativa accessoria e rinvia la causa al Tribunale di Como.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 febbraio – 20 marzo 2017, n. 13511 Presidente Romis – Relatore Pezzalla Ritenuto in fatto 1. Con sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. il GM del Tribunale di Como applicava nei confronti di T.A. , su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. Cod. proc. pen. la pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda per il reato p. e p. dall’art. 186, co. 1 e 2, lett. c per guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico accertato pari a 2,50 e 2,59 grammi per litro. In omissis . IL GIP applicava, inoltre, nei confronti dell’imputato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e la confisca del ciclomotore in sequestro. 2. Contro il provvedimento sopra indicato ricorre il difensore di T.A. deducendo come unico motivo la violazione di cui all’art. 186 CDS in quanto il giudice non poteva disporre la confisca del ciclomotore in quanto appartenente a persona estranea al reato. Evidenzia infatti che dagli atti si rileva che il ciclomotore in questione apparteneva al fratello dell’imputato. Chiede, pertanto, che questa Corte voglia annullare in parte de qua l’impugnata sentenza con i provvedimenti consequenziali. 3. Il PG preso questa Suprema Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen., ritenendo fondato il ricorso, e chiedendo anch’egli che questa Corte voglia annullare in parte de qua l’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Como. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. A fronte del reato in contestazione, infatti, appare disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di guida per anni uno, come se il veicolo appartenesse all’imputato. Ed è stata altresì disposta la confisca dello stesso. Dagli atti, tuttavia, ed in particolare dal verbale di sequestro amministrativo della Polizia Locale Intercomunale di Alzate Brianza, Anzano del Parco, Brenna ed Orsenigo del 25/10/2013 il ciclomotore MBK condotto dall’odierno ricorrente risulta essere di proprietà di T.M. , nato a omissis , che il ricorrente assume essere suo fratello. Orbene, va evidenziato che ciò non basta per poter dire che il veicolo appartenga ad un terzo, in quanto questa Corte di legittimità ha in più occasioni chiarito che la nozione di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali sez. 4, n. 36425 del 29/3/2013, Bernacca, Rv, 256762 sez. 4. n. 20610 del 26/2/2010, Messina, Rv. 247326 . Se, a fronte del dato formale, tuttavia, il giudice del merito abbia ritenuto che il ciclomotore appartenesse all’imputato - come appare dal provvedimento impugnato, avendone disposto la confisca e non avendo disposto il raddoppio della sospensione della patente di guida - avrebbe dovuto fornire una motivazione sul punto che, invece, manca. Viceversa, se trattasi di un errore, e il ciclomotore, come lamenta il ricorrente, appartiene ad un terzo, ne andrà revocata la disposta confisca, ma la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida andrà raddoppiata, giusto quanto previsto dall’art. 186 co. 1 lett. c CDS. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla questione concernente la sanzione amministrativa accessoria da applicare con rinvio per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Como. 3. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno da tempo chiarito che con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato Sez. Un. n. 8488 del 27.5.1998, Bosio, rv. 210981 . Nel caso in esame l’accordo sulla pena ratificato dal giudice concerneva, peraltro, il reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. c e co. 2sexies cod. strada, disposizione che stabilisce che la condanna per il reato di che trattasi comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a due anni. E la norma di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 quater, come sostituito dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 1, lett. a , convertito nella L. 2 ottobre 2007, n. 160 , stabilisce espressamente che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui al citato art. 186, commi 2 e 2 bis, si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. La norma di cui all’art. 186 co. 2 lett. c CDS prevede, tuttavia, da un lato, che, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata, dall’altro contempla come obbligatoria la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato cfr. sul punto questa sez. 4, n. 18517 del 27.3.2009, Parodo, rv. 243997 . Si tratta, con tutta evidenza, di due previsioni alternative, per cui, caduta o posta in contestazione l’una, diviene immediatamente applicabile l’altra. Né il ricorrente potrebbe, in casi come quello che ci occupa, invocare una sorta di giudicato intervenuto, in assenza di impugnazione della parte pubblica, sul mancato raddoppio della sospensione della patente di guida, salvo poi chiedere ed ottenere, sul medesimo presupposto che avrebbe legittimato tale raddoppio, che venga meno la disposta confisca. 4. Chiarito che con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in riferimento al reato in contestazione il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del predetto reato, occorre soffermarsi sulla questione dedotta, che impone di procedere alla esatta individuazione dell’appartenenza del mezzo ai fini dell’applicabilità o meno della confisca e dei limiti edittali relativi alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In casi come quello che ci occupa, in altri termini, a fronte del dato emergente dagli atti, che vede formalmente il veicolo essere di proprietà di un terzo, occorrerà verificare se non fosse comunque appartenente, nei termini di cui sopra, a T.A. . Se tale verifica dovesse avere effetto positivo il giudice del merito ne darà conto in motivazione, e confermerà la disposta sospensione della patente di guida per anni uno, e la confisca del veicolo. Viceversa, se alla formale proprietà del ciclomotore corrisponda anche l’appartenenza a T.M. , fratello dell’imputato, andrà revocata la disposta confisca, ma la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida andrà raddoppiata. Trattandosi di una valutazione di merito la stessa andrà operata dal giudice del rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la sanzione amministrativa accessoria da applicare e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Como.