Alla cassa automatica del supermercato passa solo gli articoli più economici: è furto aggravato

L’occultamento sulla persona o in borsa di merce esposta nel supermercato allo scopo di rubarla non configura aggravante. Diverso è il caso in cui il soggetto seleziona” quali prodotti pagare e quali no.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13041/17 depositata il 17 marzo. Il caso. Un soggetto aveva adottato commesso un furto con l’utilizzo di uno stratagemma tramite cui aveva pagato alle casse automatiche solo la merce di minor valore. In applicazione dell’art. 131- bis esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” , il giudice riteneva il reato no.n punibile. Ricorreva in Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per aver erroneamente il giudice escluso la sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento. L’insidiosità e la scaltrezza nel furto. La pronuncia n. 40345/13 delle Sezioni Unite dichiara che l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento va esclusa nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un supermercato , non essendo ravvisabile né insidiosità, né astuzia, né scaltrezza. Anzi, tale condotta si concreta in un banale ed ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela del bene . Il punto, però, è che nel caso di specie la modalità di furto è diversa. L’aver pagato solo la merce di minor valore aveva concreto uno stratagemma per eludere il controllo circa l’omesso pagamento della merce di maggior valore . Questa condotta ha un carattere di insidiosità e scaltrezza che ben giustificano la configurazione di un’aggravante. Pertanto la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 gennaio – 17 marzo 2017, n. 13041 Presidente Fumo – Relatore Catena Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze in composizione monocratica dichiarava R.M. non punibile, in relazione al reato a lui ascritto - ai sensi degli artt. 110, 56, 624, 625 n. 4, cod. pen. - ritenendo sussistente gli estremi di cui all’art. 131 bis, cod. pen 2. Con ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ricorre. 2.1. violazione di legge, ex art. 606, lett. b , cod. proc. pen., in relazione all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. proc. pen., avendo il giudice erroneamente escluso la sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento, nonostante l’ammissione, da parte dell’imputato, di aver presentato alle casse del supermercato solo minima parte della merce prelevata, occultando la maggior parte di detta merce, atteso che il mezzo fraudolento non era stato individuato in contestazione nell’aver occultato la merce - caso in cui l’aggravante sarebbe stata da escludere alla luce delle Sez. U, sentenza n. 40354de1 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 - bensì nell’aver pagato alle casse solo la merce di minor valore, per il prezzo di Euro 37,49, con il sistema automatico, e ciò per eludere i controlli in relazione alla restante merce di maggior valore, caso nel quale, invece, sarebbe ravvisabile la contestata aggravante, alla luce della giurisprudenza di legittimità Sez. 4, sentenza n. 2497 del 24/01/1996 Sez. 5, sentenza n. 41013 del 03/06/2014 2.2. violazione di legge, ex art. 606, lett. b , cod. proc. pen., in relazione all’art. 131 bis, cod. pen., in quanto le considerazioni espresse in sentenza avrebbero potuto giustificare una graduazione della pena in relazione all’offensività del fatto, ma non determinare una depenalizzazione implicita del furto aggravato in danno di un supermercato, soprattutto alla luce della circostanza che la sentenza ha riconosciuto come la difesa dell’imputato avesse formulato un’offerta reale pari ad Euro 500,00 a titolo di risarcimento dei danni, ritenuta dal giudice congrua in riferimento al valore dei beni sottratti anziché ritenere il fatto di particolare tenuità, quindi, il giudice avrebbe dovuto rilevare come l’imputato avesse tenuto un comportamento non lodevole, visto che egli aveva giustificato la sua condotta con le condizioni di povertà in cui versava, laddove aveva, poi, effettuato un’offerta reale sicuramente non compatibile con le affermate condizioni di indigenza. Considerato in diritto Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, restando precluso l’esame delle ulteriori doglianze. Senza alcun dubbio, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974, la configurabilità dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento va esclusa nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un supermercato, non essendo ravvisabili, in tal caso, i connotati di insidiosità, astuzia, scaltrezza, della condotta che, al contrario, si concreta in un banale ed ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela del bene. Altrettanto evidentemente, tuttavia, come si evince dalla formulazione del capo di imputazione, nel caso in esame la circostanza aggravante era stata contestata in relazione alla condotta dell’imputato consistita nell’aver pagato alle casse solo la merce di minor valore, per il prezzo di Euro 37,49, con il sistema automatico, e ciò per sottrarre ai controlli la restante merce di maggior valore. Trattasi, all’evidenza, di una modalità del tutto diversa da quella analizzata dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, atteso che nel caso in esame, al contrario, l’aver pagato la merce di valore minore aveva concretato lo stratagemma per eludere il controllo circa l’omesso pagamento della merce di maggior valore, con conseguente individuazione di una specifica ed ulteriore condotta rispetto al semplice occultamento delle merce sulla persona o in una borsa, sicuramente connotata, quindi, da quel carattere di insidiosità e scaltrezza coerenti con la sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento. Ne deriva, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per il giudizio di secondo grado, ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen La natura delle questioni trattate consente la redazione in forma semplificata della motivazione della presente sentenza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per il giudizio di secondo grado. Motivazione semplificata.