Anche l’ombrello può essere un’arma

L’uso, anche solo temporaneo e senza giustificato motivo, di uno strumento a fini di offesa alla persona può configurare l’aggravante ex art. 585, comma 2, c.p

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13071/17 depositata il 17 marzo. Il caso. Il Tribunale di Asti aveva escluso l’aggravante dell’uso di arma, relativamente al reato di lesioni personali volontarie, nei confronti di un soggetto che aveva aggredito quattro soggetti con un ombrello. Il Procuratore della Repubblica di quel Tribunale propone ricorso in Cassazione per saltum , eccependo la configurabilità dell’ombrello come oggetto utilizzabile per l’offesa alla persona , in determinate circostanze di tempo e di luogo . L’aggravante dell’uso di un’arma. Secondo la Corte di Cassazione tale ricorso è fondato. L’aggravante di cui si discute, ex art. 585, comma 2, c.p., resta integrata in tutti i casi in cui la condotta sia stata posta in essere con uno strumento che risponda alla nozione di arma lì presente. In altre pronunce, la Suprema Corte ha ritenuto che si configurasse l’aggravante anche in casi in cui era stato utilizzato un bastone ricavato dalla gamba di un tavolino. Ciò a dimostrazione del fatto che non serve che lo strumento utilizzato sia un’arma ai sensi della l. n. 110/1975, ma basta che esso venga portato ed usato anche in modo soltanto temporaneo per l’offesa alla persona e dunque senza giustificato motivo . Per questo motivo il ricorso va accolto e la sentenza annullata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 – 17 marzo 2017, n. 13071 Presidente Sabeone – Relatore Vessichelli Ritenuto in fatto Propone ricorso per cassazione per saltum il Procuratore della Repubblica di Asti avverso la sentenza del locale Tribunale in data 17 marzo 2016 con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di B. M. in ordine al reato di lesioni personali volontarie, aggravato e continuato, ad esso contestato, per intervenuta remissione di querela. I fatti risalgono al 4 novembre 2014 e vedono identificate quattro persone offese aggredite con un'arma impropria costituita da un ombrello. Il giudice ha escluso l'aggravante dell'uso dell'arma osservando che tale non poteva considerarsi un ombrello secondo quanto affermato anche dalla Cassazione CED 247888 . Deduce l'impugnante la violazione di legge in quanto anche l'ombrello può rappresentare, in determinate circostanze di tempo di luogo, un oggetto utilizzabile per l'offesa alla persona. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. A prescindere dalla corretta osservazione dell'impugnante secondo cui proprio la sentenza della Cassazione evocata dal Tribunale di Asti conclude in concreto per la configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 585 comma 2 con riferimento a una fattispecie nella quale la lesione era stata cagionata con un ombrello o un manico di scopa, va comunque riaffermato il principio secondo cui l'aggravante dell'articolo 585 comma 1, ossia l'ipotesi di provocazione di lesione mediante l'uso di un'arma, resta integrata in tutti i casi nei quali la condotta venga posta in essere con strumento che risponda alla nozione di arma presente nel comma 2 dello stesso articolo 585 una descrizione che non richiama e non rende necessario verificare anche la integrazione della contravvenzione di cui all'articolo 4 della legge 110\1975, nel senso che l'aggravante sussiste quando lo strumento utilizzato venga portato e usato anche in modo soltanto temporaneo per l'offesa alla persona e dunque senza giustificato motivo. In tal senso v. Sez. 5, Sentenza n. 9388 del 09/02/2006 Ud. dep. 17/03/2006 Rv. 233896 secondo cui sussiste l'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen. lesione personale procurata con l'uso di strumenti atti ad offendere nel caso in cui le lesioni siano procurate con l'uso di un bastone ricavato dalla gamba di un tavolino, né rileva in senso contrario la circostanza che si tratti di uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, considerato che tale previsione non richiede che l'uso dello strumento offensivo integri anche la contravvenzione di cui all'art. 4 della L. n. 110 del 1975 conformi Sez. 5, Sentenza n. 12151 del 01/12/2011 cc. dep. 30/03/2012 Rv. 252144 Sez. 5, Sentenza n. 44864 del 07/10/2014 Ud. dep. 27/10/2014 Rv. 261315 . Il giudice della sentenza impugnata è pertanto incorso nella erronea applicazione dell'articolo 585 cp, vizio da emendarsi mediante annullamento con rinvio per il giudizio. Ai sensi dell'articolo 569 comma 4 e dell'articolo 604 comma 6 cpp, al presente annullamento consegue rinvio alla Corte d'appello di Torino per il giudizio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino per il giudizio.