Tre metri (quadrati) sopra il cielo

La pronuncia conferma l’arresto giurisprudenziale formatosi in punto modalità di computo dello spazio minimo individuale ex artt. 3 CEDU e 35-ter ord.pen., a tenore del quale, ai fini dell’accertamento della violazione del divieto di trattamenti detentivi inumani e degradanti, il calcolo della superficie minima 3 mq di cui ciascun occupante la cella detentiva debba poter fruire, deve essere effettuato al netto delle aree destinate ad ospitare i servizi igienici ovvero di quelle occupate dagli arredi fissi e dal letto.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13124/17 depositata il 17 marzo. Intentio legis. Tale orientamento risponde d'altronde alla intentio legis del combinato disposto di cui alle dedotte normative convenzionale e nazionale, secondo cui lo spazio minimo vitale deve essere inteso come quella superficie libera appunto almeno 3 mq che consenta al soggetto ristretto di poter esprimere almeno un minimo di libertà di movimento, già di per sé fortemente limitata dalla esperienza segregativa. Peraltro, il Giudice delle Leggi perviene a tale cristallizzazione attraverso un ulteriore passaggio argomentativo degno di nota. Competenza. La Corte statuisce, infatti, che in subiecta materia il riparto di competenza a provvedere tra magistrato di sorveglianza e giudice civile è affidato al solo criterio discretivo dello status custodiae del richiedente e non già dell’attualità del pregiudizio al momento della proposizione della domanda riparatoria, atteso che si deve riconoscere come sia attuale il pregiudizio che non sia stato eliminato in quanto non riparato con alcuna modalità ristorativa, anche se la causa che lo ha prodotto - id est la condizione detentiva inumana e degradante - si sia verificata in un momento passato. Anche tale assunto è coerente con le sollecitazioni sovranazionali contenute nella nota sentenza pilota Torreggiani vs Italia, nel rispetto delle quali si sono volute introdurre nella legislazione nazionale procedure accessibili ed effettive, capaci, da un alto, di determinate in tempi rapidi la cessazione della violazione, anche nei casi in cui la situazione lesiva fosse già cessata e, dall’altro, di assicurare forme riparative e restitutive rapide e concrete.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 novembre 2016 – 17 marzo 2017, n. 13124 Presidente Di Tomassi – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 4 giugno 2015 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava il reclamo proposto da M.C. avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza che in data 22 ottobre 2014 aveva respinto la sua richiesta di risarcimento del danno esistenziale subito per effetto di detenzione sofferta con modalità contrastanti con l’articolo 3 della Convenzione EDU e di riduzione della pena da espiare. A fondamento della decisione rilevava che la domanda non poteva essere accolta per il difetto del requisito dell’attualità del pregiudizio in riferimento ai periodi di detenzione indicati dall’istante e trascorsi nel 2012 presso il carcere di omissis e dal 9/2/2013 presso la casa circondariale di che erano antecedenti all’entrata in vigore del d.l. n. 92/2014, conv. con modificazioni nella legge n. 117/2014 e non rientranti nell’ambito di applicazione della normativa transitoria. e che quindi erano venute meno le condizioni lamentate come pregiudizievoli. In riferimento alla situazione detentiva accertata come sussistente al momento della domanda, confermava la sua conformità alla norma convenzionale, tenuto conto dello spazio disponibile per ciascun detenuto collocato nella cella occupata anche dall’istante, superiore ai tre mq., nonché dell’offerta tratta mentale, che, valutata nel suo complesso, consente di trascorrere buona parte della giornata al suo esterno in attività lavorative, ricreative e culturali. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il M. personalmente, il quale ne ha chiesto l’annullamento per erronea applicazione della legge in relazione al disposto dell’articolo 35-ter e dell’articolo 69, comma 6 lett. b , ord. pen. e dell’articolo 3 CEDU. Secondo il ricorrente, i giudici di sorveglianza hanno preso in esame la propria situazione detentiva soltanto per un brevissimo periodo sulla base di una nozione di attualità del pregiudizio non condivisibile, intesa quale permanenza sino alla domanda della condizione fonte del danno lamentato, mentre l’unico elemento che discrimina la competenza del magistrato di sorveglianza rispetto al giudice civile è costituito dallo stato di detenzione in atto del richiedente al momento della proposizione della domanda. Più aderente all’intenzione del legislatore ed alla pronuncia della Corte EDU nella nota sentenza Torreggiani contro Italia è una lettura estensiva del rimedio, che valuti il pregiudizio nei riguardi di soggetto che è attualmente detenuto, anche se non più in condizioni disumane e degradanti, in riferimento a periodi pregressi in cui tali condizioni si sono verificate, così come indicato anche nella delibera del C.S.M. del 30 luglio 2014. È inoltre censurabile la motivazione anche laddove prende in esame le informazioni fornite dall’Amministrazione penitenziaria senza specificare la fonte delle conoscenze e le modalità delle misurazioni, seppur in contrasto con quanto affermato dal detenuto, che non avrebbe potuto essere disatteso in assenza di qualsiasi spiegazione o documento attinente all’accertamento richiesto. Non si è poi tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte EDU in riferimento allo spazio minimo da assicurare a ciascun detenuto che non può essere inferiore a 4 mq. e che va calcolato al netto del mobilio fisso e degli altri oggetti di arredo presenti nelle celle. 3. Con requisitoria scritta depositata il 3 novembre 2015 il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Alfredo Pompeo Viola, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e comunque l’assegnazione del procedimento alle Sezioni Unite ai sensi dell’articolo 610 cod. procomma pen., comma 2, per la novità e complessità delle tematiche coinvolte. Ha quindi argomentato che il Tribunale di sorveglianza ha proposto una nozione di pregiudizio attuale non condivisibile ed in contrasto anche con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che hanno già escluso che la legge n. 117/2014 abbia configurato una nuova ipotesi di illecito civile, foriero di pregiudizi risarcibili, in quanto già in precedenza e sin dalla legge n. 848 del 1955 di ratifica della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali si è riconosciuto il diritto al rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 3 della stessa Convenzione. La nuova legge ha modificato l’assetto esistente soltanto con l’introduzione di nuovi strumenti di tutela. Inoltre, la lettura coordinata dell’articolo 1 comma 1 della legge n. 117/2014 e del suo articolo 2, contenente disposizioni transitorie, convince che l’articolo 35-ter riguarda tutti i pregiudizi subiti da chi sia detenuto al momento della domanda anche se non più in atto le cause che li hanno determinati, salvo che non sia maturata la prescrizione, che nel caso del rimedio compensativo sarà regolata dall’articolo 2935 cod. civ., secondo il quale essa inizia a decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato, quindi dalla data di entrata in vigore della novella del 2014 che ha accordato tale possibilità, mentre per il rimedio pecuniario dovrà applicarsi il disposto dell’articolo 2947 cod. civ Nel caso di specie la prescrizione non era certamente maturata alla data dell’1 settembre 2014 di presentazione della domanda, dal momento che la pena ha avuto inizio dal 7 ottobre 2012, per cui i giudici di sorveglianza avrebbero dovuto esaminare l’intero periodo detentivo sofferto dal ricorrente, spettando la domanda alla loro competenza e non a quella del giudice civile. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto. 1. L’ordinanza impugnata, in totale adesione al pronunciamento del primo giudice, ha respinto il reclamo del detenuto, per un duplice ordine di ragioni, ossia per non essere attuale il pregiudizio lamentato quale violazione dell’articolo 3 CEDU in relazione a periodi detentivi precedenti risalenti al 2012 ed al 2013, motivo per il quale avrebbe dovuto essere attivato lo strumento di tutela indicato al comma 3 dell’articolo 35-ter, ossia l’azione risarcitoria da rivolgere al giudice civile e per l’insussistenza al momento della proposizione della domanda delle condizioni detentive pregiudizievoli lamentate dall’interessato. 1.1 La disamina dell’istanza-reclamo originaria evidenzia che il M. aveva rappresentato di avere sofferto carcerazione presso l’istituto penitenziario di Reggio Calabria dal 7/10/2012 e presso quello di Cosenza dal 9/2/2013 in condizioni di sovraffollamento alloggiativo, prospettazione che, perdurante la detenzione, come già detto, è stata esaminata con esclusivo riferimento alla situazione esistente all’atto della domanda e non per il pregresso. 1.2 La decisione è frutto di interpretazione dell’istituto non condivisibile perché non coerente, sotto il profilo logico-sistematico, con le finalità perseguite dal legislatore con le riforme della disciplina dell’ordinamento penitenziario introdotte negli anni 2013-2014. Con tali interventi normativi si è inteso perseguire plurimi obiettivi, ossia far cessare condizioni di espiazione delle pene detentive ritenute in contrasto con la Convenzione dei diritti dell’uomo secondo le indicazioni della Corte EDU, ristorare i pregiudizi derivati da tali condizioni e, più in genere, introdurre un sistema di tutela dei diritti dei detenuti, improntato a maggiore effettività e tempestività rispetto a quello esistente. La ratio complessiva delle modifiche, compresa la disciplina dei particolari rimedi di cui all’articolo 35-ter ord. pen., va rintracciata - come già riconosciuto da questa Corte sez. 1, n. 43722 dell’11/06/2015, Salierno, non massimata - nel rafforzamento complessivo degli strumenti tesi alla riaffermazione della legalità della detenzione con estensione dei poteri di verifica e di intervento dell’autorità giurisdizionale . 1.2.1 L’individuazione nell’attualità del pregiudizio lamentato al momento della presentazione della domanda e della decisione quale criterio selettore della competenza del magistrato di sorveglianza rispetto all’ambito di cognizione del giudice civile e della forma di tutela riconoscibile al soggetto danneggiato con possibilità di conseguire nel primo caso il rimedio compensativo nella forma specifica della riduzione delle pena da espiare, nel secondo soltanto quello pecuniario per equivalente, non è giustificato dalla considerazione della formulazione letterale della norma. 1.2.2 Sebbene il pregiudizio sofferto dal detenuto che abbia espiato la pena in condizioni inumane e degradanti sia ricondotto alla tutela dei diritti del soggetto ristretto, derivante dall’inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dall’ordinamento penitenziario attraverso il richiamo espresso nel comma 1 dell’articolo 35-ter all’articolo 69, comma 6, lett. b , ord. pen., ciò non autorizza a ritenere che i requisiti di gravità e attualità del pregiudizio, pretesi da tale ultima norma, costituiscano presupposto essenziale per accedere al rimedio risarcitorio compensativo, accordabile dal magistrato di sorveglianza a norma dei commi 1 e 2 dell’articolo 35-ter citato. 1.2.3 Il requisito del pregiudizio ai diritti del detenuto, di cui all’articolo 69, comma 6, lett. b ord. pen., oltre ad essere menzionato esplicitamente al comma 1 dell’articolo 35-ter, è inserito anche nel comma 3, che richiama appunto il pregiudizio di cui al comma 1 , seppure sia testualmente previsto che la condizione detentiva inumana e degradante risarcibile attraverso la azione dinanzi al giudice civile non possa essere attuale ma già cessata per il ripristino dello stato di libertà del condannato. Così come, pur essendo testuale l’attribuzione della competenza a provvedere al magistrato di sorveglianza, un pregiudizio protrattosi per una durata inferiore a quindici giorni, secondo la previsione di cui al comma 2 della stessa disposizione, non potrebbe mai essere attuale al momento della decisione, che necessariamente potrebbe intervenire dopo il suo esaurimento. Se la competenza del magistrato di sorveglianza venisse meno nel momento in cui vengono rimosse le condizioni di carcerazione, ragione del pregiudizio risarcibile, sarebbe arduo in base alla lettera della norma individuare il giudice al quale il soggetto ancora detenuto si dovrebbe rivolgere per ottenere il rimedio compensativo del pregiudizio già cessato, posto che il comma 3 dell’articolo 35-ter ord. pen. espressamente attribuisce la competenza al giudice civile per le richieste di coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva. E - come è stato osservato dalla maggioranza degli interpreti in dottrina - non sarebbe giustificabile una soluzione che paralizzi eventualmente per anni la possibilità di indennizzare chi ha subito un trattamento contrario al senso di umanità solo perché ancora detenuto in condizioni divenute in seguito conformi al dettato normativo ed al parametro comunitario e tali in atto al momento della domanda. Una simile interpretazione sarebbe foriera della violazione dei principi convenzionali e costituzionali, tanto più che il rimedio ottenibile di natura esclusivamente pecuniaria sarebbe ancor più limitato nella sua accessibilità e nei tempi di conseguimento dalle caratteristiche dello specifico procedimento dinanzi al tribunale civile in composizione monocratica, come disciplinato ai sensi dell’articolo 737 cod. procomma civ. e che, secondo quanto già affermato da questa Corte e qui ribadito sez. 1, n. 43722 dell’11/06/2015, Salierno, non massimata sez. 1, n. 46966 del 16/7/2015, Koleci, rv. 265973 sez. 1, n. 876 del 16/7/2015, Ruffolo, rv. 265855 , l’essenziale caratteristica del rimedio in questione è costituita dalla finalità compensativa in forma specifica, ulteriore rispetto all’ordinaria inibizione della prosecuzione della violazione da parte dell’amministrazione penitenziaria delle regole a tutela del diritto negato o compromesso, cui tende il reclamo giurisdizionale in genere. Se i due istituti, quello inibitorio e quello risarcitorio, sono quindi cumulabili, l’attualità del pregiudizio è condizione connaturata soltanto al reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, ord. pen. in ragione della tipologia di tutela che appresta e che postula una situazione di perdurante lesione del diritto individuale, che si chiede di fare cessare, mentre non è presupposto necessario del reclamo volto ad ottenere effetti compensativi , che garantiscano una riparazione effettiva delle violazioni della CEDU risultanti dal sovraffollamento , secondo le indicazioni della Corte EDU nella sentenza pilota Torreggiani contro Italia, recepite dal legislatore nazionale con l’introduzione di uno strumento di ristorazione in forma specifica dei pregiudizi subiti che abbrevia la durata della pena ancora da espiare nella misura di un giorno per ogni dieci di detenzione in condizioni disumane e degradanti, rimedio che postula solamente la detenzione in atto. Sia l’interpretazione letterale, sia quella sistematica della disposizione di riferimento inducono a ritenere che il richiamo contenuto all’articolo 35-ter comma 1 ord. pen. al pregiudizio di cui all’articolo 69, comma 6, lett. b , opera ai fini dell’individuazione dello strumento processuale reso disponibile per il detenuto e del relativo procedimento quale misura per eliminare la lesione dei diritti individuali inviolabili, ma non può essere riferito ai presupposti del pregiudizio come necessariamente in atto al momento della domanda e, ancor meno, della decisione. 1.3 Inoltre, gli argomenti esposti nella pur articolata motivazione dell’ordinanza in esame non possono condividersi. 1.3.1 Il richiamo al principio di irretroattività della legge, chiamata a provvedere per situazioni future e non per quelle già realizzatesi ed esaurite prima della sua entrata in vigore, secondo la previsione generale dell’articolo 11 delle preleggi, è frutto di un equivoco. In tal modo erroneamente il Tribunale attribuisce al D.L. n. 92/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 117/2014, il riconoscimento della titolarità del diritto che si assume violato, ma non considera che nella specifica materia la fonte normativa è costituita direttamente dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, laddove all’articolo 3 riconosce il diritto del detenuto ad ottenere che l’espiazione della pena detentiva non avvenga mediante trattamenti inumani e degradanti, fonte resa esecutiva con la legge di ratifica 4 agosto 1955 n. 848, che ha esteso e rafforzato la previsione peraltro già contenuta nell’articolo 27 della Costituzione e consentito di riconoscere quale illecito civile la sua violazione. Indicazioni in tal senso sono rinvenibili, sia nella sentenza Salierno di questa Corte, già citata, nonché in sez. 1, n. 46966 del 16/07/2015, Koleci, rv. 265973 sez. 1, n. 876 del 16/07/2015, Ruffolo, rv. 265856 , sia nella decisione delle Sez. U. civili n. 28507 del 2005, che, in riferimento all’istituto dell’equa riparazione per la irragionevole durata del processo, disciplinato dall’articolo 2 della legge n. 89 del 2001, ha affermato che la fonte attributiva del relativo diritto non va ravvisata nella sola normativa nazionale, poiché il fatto costitutivo del diritto da questa riconosciuto coincide con la violazione della norma contenuta nell’articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955, e, pertanto, di immediata rilevanza nell’ordinamento interno. Da tale premessa si è fatta discendere la conseguenza per cui il diritto all’equa riparazione del pregiudizio per irragionevole durata del processo, verificatosi prima della entrata in vigore della citata legge n. 89/2001, va riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli eredi della parte del giudizio instaurato in un momento antecedente e di durata eccessiva, tranne che la domanda risarcitoria non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e dichiarata ricevibile. I medesimi principi assumono rilievo anche per la soluzione della tematica in esame perché, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, inducono a negare che, secondo la disciplina transitoria, dettata dalla legge 89/2001 in modo analogo alla legge n. 117/2014, l’applicazione del rimedio a fatti pregressi sia preclusa in riferimento a condotte lesive verificatesi prima del 2014, poiché il diritto violato non è riconosciuto per la prima volta dalle disposizioni introdotte dalla legge n. 117/2014 quanto piuttosto dalla stessa Convenzione Europea, resa vincolante per lo Stato italiano sin dal 1955. 1.3.2 Anche la considerazione del regime transitorio stabilito dall’articolo 2 della legge n. 117/2014 non apporta argomenti contrari alla tesi qui esposta. Invero, la norma al primo comma ammette alla forma di tutela introdotta dalla legge stessa coloro che alla data della sua entrata in vigore abbiano già cessato di espiare la pena detentiva o non si trovino più in stato di custodia cautelare in carcere, mentre il secondo comma riconosce la proponibilità dei medesimi rimedi di cui all’articolo 35-ter anche a favore dei detenuti ed internati che al momento dell’entrata in vigore della legge stessa abbiano già proposto ricorso alla Corte EDU senza sia già intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso. In entrambi i casi si attribuisce legittimazione ed interesse alla presentazione di richieste per lamentare pregiudizi verificatisi in un momento anteriore. Come evidenziato dalla dottrina, la finalità perseguita con la previsione di cui al secondo comma è quella di sgravare la Corte EDU dei ricorsi già pendenti e di quelli che avrebbero potuto essere presentati entro il semestre dall’entrata in vigore della legge n. 117/2014 e quindi che possono trovare adeguata considerazione presso l’autorità giudiziaria nazionale, mentre quella del primo comma ha un significato soltanto ammettendo che anche i detenuti e gli internati possano giovarsi degli stessi rimedi in riferimento a condizioni detentive passate. 1.3.3 Le preoccupazioni espresse in ordine alla distonia tra l’attribuzione alla giurisdizione di sorveglianza della competenza a conoscere tutte le domande proposte da detenuti ed internati indifferentemente per pregiudizi perduranti o già esauritisi e la sua funzione istituzionale quale autorità preposta a sovrintendere e vigilare sulla legalità dell’espiazione della pena e sull’organizzazione degli istituti penitenziari nell’ambito di specifiche attribuzioni conferitele dalla legge, non sono convincenti. La soluzione qui affermata, fondata sull’interpretazione sistematica e teleologica dell’istituto, non equivale ad assegnare un potere generalizzato di intervento decisionale per qualsiasi questione afferente i diritti soggettivi dei detenuti inerenti all’esecuzione della pena con sostanziale violazione dei criteri di riparto delle competenze fra magistratura di sorveglianza e giudice ordinario civile. Si vuole, al contrario, soltanto sostenere che tale competenza riguarda il solo pregiudizio specifico del trattamento difforme dalle prescrizioni della Convenzione EDU, lamentato da chi versi tuttora in condizioni di restrizione e per un fatto generatore di danno connesso alle stesse modalità di espiazione della pena detentiva, il tutto in perfetta aderenza agli scopi perseguiti dalla legge introduttiva dei rimedi e nello spirito di assicurare una loro applicazione concreta in termini di massima effettività possibile. Il che è ancora più valido se si considera che, attenendosi alla formulazione letterale della norma, può fondatamente sostenersi che è attuale il pregiudizio che non è stato eliminato per non avere trovato alcuna forma di riparazione, anche se la causa che lo ha prodotto si sia temporalmente verificata in un momento passato. 1.3.4 Infine, indicazioni favorevoli alla soluzione qui esposta possono trarsi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 21/7/2016, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 35-ter ord. pen. proposta in riferimento all’inapplicabilità ai soggetti condannati all’ergastolo, ha sottolineato che il riparto di competenza a provvedere fra ufficio di sorveglianza e giudice civile è affidato al solo criterio dello stato detentivo del richiedente, non già dell’attualità del pregiudizio al momento della formulazione della domanda. Ha altresì rimarcato, così offrendo autorevole conferma alla persuasività della interpretativa sopra esposta, che le sollecitazioni rivolte all’Italia dalla Corte EDU nella pronuncia Torreggiani hanno riguardato l’introduzione di procedure accessibili ed effettive procedure, in altri termini, idonee a produrre rapidamente la cessazione della violazione, anche nel caso in cui la situazione lesiva fosse già cessata, ad assicurare con rapidità e concretezza forme di riparazione adeguate. E questa richiesta deve costituire un indefettibile criterio ermeneutico ai fini della corretta applicazione della disciplina successivamente introdotta dal legislatore . 2. L’ordinanza in verifica merita parimenti censura sotto diverso profilo. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, alla stregua delle informazioni trasmesse dalla Direzione dell’istituto presso il quale il ricorrente è ristretto, coerente col dettato normativo e decisivo per escludere i presupposti fattuali del lamentato trattamento inumano e degradante, che il M. sia stato alloggiato in camera detentiva della superficie di 24 mq., escluso il bagno, che ha condiviso nel tempo con altri quattro, cinque o tre soggetti e, dal 21/7/2014 alla data della decisione di primo grado, con soli altri tre detenuti. Ha quindi specificato che la superficie fruibile deve essere computata, detraendo dall’estensione del vano lo spazio occupato da arredi fissi, quali gli armadietti, il cui ingombro è pari a mq. 0,34, non già dai letti perché utilizzati per dormire, riposare, leggere e seguire i programmi televisivi, né da altri oggetti di arredamento agevolmente spostabili e non fissi, quali tavoli e sgabelli, sicché anche nel periodo di massimo affollamento con presenza di sei detenuti nello stesso vano l’area disponibile per ciascuno di essi era superiore a 3 mq Tale conclusione è stata contestata dal ricorrente, sia nella rispondenza al vero dei dati metrici valorizzati, sia nel criterio di calcolo seguito quanto all’inclusione nello spazio disponibile di oggetti di arredo non amovibili, quali i letti. 2.1 I provvedimento in esame ha dato prova di voler utilizzare quale parametro d’interpretazione della fattispecie concreta i criteri di valutazione dettati dalla giurisprudenza della Corte EDU sez. 2, dell’8/1/2013, Torreggiani ed altri comma Italia, col richiamo ai precedenti Karalevicius comma Lituania, n. 53254/99, 7/4/2005, Kantyrev comma Russia, 21/6/2007, Andrei Frolov comma Russia, 29/3/2007, Kadikis comma Lettonia, 4/5/2006 Sulejmanovic comma Italia, 16/7/2009 , secondo la quale, in riferimento alla problematica delle dimensioni delle celle degli istituti penitenziari, lo spazio di 3 mq. per detenuto costituisce la soglia minima al di sotto della quale sussiste la violazione delle prescrizioni dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, non superabile mediante la considerazione della possibilità di accesso a servizi o aree comuni esterne alla cella. È noto che sul tema è più di recente intervenuta la pronuncia nel caso Mursic comma Croazia del 12/3/2015, a stabilire che, a fronte dell’accertato spazio a disposizione del singolo detenuto inferiore a 3 mq., sussiste la forte presunzione di trattamento inumano o degradante, compensabile con la considerazione della permanenza oraria nella cella, limitata nel corso della giornata, e con altri profili positivi del trattamento individuale. Siffatta decisione è stata parzialmente superata dalla Grande Camera in data 20/10/2016 nel medesimo caso, la quale, premesso che il dato spaziale assume un rilievo preminente nell’apprezzamento globale delle condizioni della detenzione, ha confermato il criterio di riferimento dei 3 mq. di superficie utilizzabile per ciascun detenuto, alloggiato in cella collettiva, per apprezzare la lamentata violazione dell’articolo 3 della Convenzione in riferimento all’esecuzione carceraria e ha affermato i seguenti principi - se lo spazio personale per il detenuto è inferiore ai 3 mq. in una cella condivisa con altri soggetti è ravvisabile la forte presunzione, non assoluta, di violazione dell’articolo 3 CEDU spetta dunque al Governo del paese in cui si svolge la detenzione offrire prova convincente della presenza di fattori in grado di compensare in maniera adeguata la mancanza di spazio personale e di superare la presunzione, quali la permanenza in celle dallo spazio così ristretto breve e occasionale e la stessa assuma minore rilevanza la sufficiente libertà di movimento e lo svolgimento di adeguate attività all’esterno della cella l’adeguatezza e la decenza delle condizioni generali della struttura carceraria, in assenza di altri aspetti che aggravino le condizioni di privazione della libertà - qualora lo spazio individuale in una cella collettiva sia compreso tra i 3 e i 4 mq., sussiste una violazione dell’articolo 3 Cedu se tale condizione si accompagni ad altri aspetti negativi della detenzione, quali limitazioni alla possibilità di svolgere attività fisica all’aria aperta, assenza di luce naturale e aria nella cella, inadeguatezza della ventilazione e della temperatura, mancanza di riservatezza nell’uso dei servizi igienici e carenze dei requisiti igienico-sanitari - se, invece, lo spazio individuale fruibile superi i 4 mq., non sussiste la violazione dell’articolo 3 CEDU, ma assumono rilievo eventuali altri aspetti negativi riguardanti le condizioni di detenzione. 2.2 La Corte sovranazionale non ha però affrontato in modo espresso anche il tema delle modalità di computo dello spazio minimo individuale. Dopo avere premesso che i parametri più restrittivi, forniti al riguardo da altri organismi internazionali, quali il CTP, per il quale la soglia minima non può essere inferiore ai 4 mq., non sono vincolanti per la diversa funzione cui assolvono di prevenire i trattamenti deteriori dei detenuti e non di accertare nel caso specifico la subita violazione del divieto imposto dall’articolo 3 Convenzione EDU, ha soltanto osservato che la superficie totale della cellula non deve comprendere quella dei sanitari paragrafo 51 precedente . Al contrario, il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili. L’importante è determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella , secondo quanto già affermato nelle precedenti pronunce Ananyev e altri comma Russia del 10/1/2012 e Belyayev comma Russia del 17/10/2013 . In particolare, la prima di queste sentenze al punto 148 ha concluso che a ogni detenuto deve disporre di uno spazio individuale per dormire all’interno della cella b deve avere a sua disposizione almeno 3 mq. di spazio al suolo c la superficie complessiva della cella deve essere tale da consentire ai detenuti di muoversi liberamente tra gli elementi di arredamento, condizioni la cui assenza fonda la forte presunzione di trattamento degradante ed inumano. Assume dunque specifico rilievo al fine della soluzione del tema posto dal ricorso le annotazioni che indicano un preciso criterio orientativo, secondo il quale lo spazio fruibile all’interno della camera detentiva, non contenibile al di sotto della soglia minima predetta, deve essere inteso come superficie libera che consenta la possibilità di muoversi e non di svolgere altre attività, intellettive o manuali, che implichino la stazione eretta o distesa. 2.3 Indicazioni più puntuali sull’aspetto dimensionale delle celle detentive non sono deducibili nemmeno dalle fonti normative, sia convenzionali, che nazionali l’articolo 3 della Convenzione citata vieta in via di principio la tortura, le pene ed i trattamenti inumani o degradanti, di cui non fornisce alcuna definizione, né stabilisce quali condotte infrangano il divieto altrettanto generica è la previsione dell’articolo 27 Cost., comma 2, che, pur prescrivendo che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità , è priva di qualsiasi previsione che consenta di individuarne l’ambito applicativo quanto ai trattamenti vietati. Né criteri più dettagliati e suscettibili di diretta ed immediata applicazione sono offerti dalla disciplina dell’ordinamento penitenziario l’articolo 6 al primo comma, invero, si limita a stabilire che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente . e, al comma secondo, che i locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti , mentre la disposizione dell’articolo 6 del d.P.R. n. 230/2000, regolamento penitenziario, prescrive le condizioni igieniche e di illuminazione dei predetti locali e camere di pernottamento senza stabilire alcun parametro dimensionale minimo. Pertanto, come già rilevato in una precedente pronuncia di questa Corte, sez. 1, n. 5728 del 19/12/2013 - dep. 05/02/2014, P.M. in procomma Berni, rv. 257924, Adito dalla doglianza del detenuto, di sottoposizione a trattamento inumano o degradante, per essere ristretto in ambienti carcerari di ampiezza così esigua da non soddisfare i requisiti minimi della abitabilità intramuraria fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, il giudice del reclamo è chiamato ad accertare e valutare la condizione di fatto della carcerazione e tale valutazione è operata esclusivamente alla stregua dei canoni e degli standard giurisprudenziali, in difetto di alcuna disposizione normativa e tampoco legislativa o codicistica . Va dunque ribadita tale constatazione, secondo la quale gli indici ricostruttivi del sovraffollamento carcerario, non sostenibile ed integrante un illecito in danno del soggetto ristretto, come elaborati dalla Corte EDU, operano quali elementi integrativi della fattispecie legale che appresta tutela al detenuto, sicché la loro inosservanza è deducibile quale vizio di violazione di legge. 2.4 Ebbene, la citata pronuncia della Suprema Corte assume rilievo anche perché ha inteso recepire il parametro valutativo, dettato dalla Corte EDU, che assume la superficie dei 3 mq. quale spazio minimo, necessario per assicurare al soggetto ristretto il movimento all’interno della cella, calcolato al netto dell’ingombro degli oggetti di arredo fissi, che, in quanto tali, impediscono il moto. Ad avviso del Collegio, nel novero di tali elementi deve essere incluso anche il letto, se, per consentire di alloggiare più detenuti nella stessa camera, assuma la forma e struttura a castello perché presenta un peso tale da non poter essere spostato e da restringere a sua volta, come gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, l’area ove muoversi. Se dunque, in ossequio all’interpretazione richiamata, lo spazio a disposizione deve essere funzionale alla libertà di movimento del ristretto, già di per sé fortemente limitata dall’esperienza segregativa, deve negarsi rilievo alla possibilità di usufruire del letto per svolgervi altre attività e considerare che la sua presenza quando, per dimensioni ed area occupata, rappresenti un ostacolo alla possibilità di muoversi liberamente in modo non dissimile da quanto si è affermato per gli armadi e gli altri arredi fissi. In altri termini, non rileva che lo spazio residuo, calcolato al netto dell’ingombro degli oggetti di arredamento, sia vivibile per assolvere ad altre funzioni, come ritenuto dal Tribunale di sorveglianza nell’ordinanza impugnata, quanto che sia fruibile per il moto, che non è, invece, certamente impedito o ristretto da quegli articoli amovibili, come sgabelli o tavolini. 2.5 Nel caso specifico in esame i giudici di sorveglianza hanno fatto ricorso ad un erroneo criterio di valutazione circa le condizioni detentive patite dal M. , che sono variate nel tempo anche per il diverso numero di altri detenuti con i quali aveva condiviso la stessa cella collettiva, mutando così lo spazio individualmente disponibile, per non avere detratto dalla superficie della cella stessa la porzione occupata dai letti a castello. Né al fine di individuare l’area fruibile è corretto considerare la permanenza all’esterno della cella e la sua protrazione oraria, che di per sé non incidono sul computo della superficie al suo interno destinata al libero movimento, ma costituiscono elemento di valutazione che può compensare la situazione alloggiativa quando sia così angusta da essere inferiore ai 3 mq Per le considerazioni svolte, non ravvisandosi i presupposti per disporre la rimessione del procedimento alle Sezioni Unite di questa Corte per l’assenza di un qualsiasi profilo di contrasto con altre pronunce della prima sezione penale o di altre sezioni, né scogli interpretativi di particolare impegno, il provvedimento impugnato, affetto da violazione di legge, va annullato con rinvio. Dovrà quindi procedersi ad una rinnovata considerazione dello spazio minimo individuale, di cui il ricorrente ha potuto disporre dall’inizio della carcerazione, da condurre in base al seguente principio di diritto al fine dell’accertamento della violazione del divieto di trattamenti detentivi inumani e degradanti, il computo dello spazio minimo individuale, fruibile per ciascun occupante una cella collettiva, va effettuato mediante detrazione dalla superficie della camera detentiva dell’area destinata ai servizi igienici e dello spazio occupato dagli arredi fissi e dal letto . Inoltre, qualora dovesse risultare la disponibilità di un’area di estensione inferiore ai 3 mq., dovrà estendersi l’analisi alle altre condizioni in cui si è svolta la detenzione ed ai parametri compensativi già evidenziati. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.