L’eliminazione dell’errore giudiziario nell’ambito della procedura di revisione

Le Sezioni Unite sanciscono che è ammessa, a favore del condannato, la richiesta, ex art. 625-bis c.p.p., per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile o rigettato il suo ricorso contro la decisione negativa della Corte d’appello, pronunciata in sede di revisione.

Così hanno deciso le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con sentenza n. 13199/17 depositata il 17 marzo. La correzione dell’errore di fatto. Nell’ambito di un giudizio volto a stabilire la responsabilità o meno degli imputati accusati di tentativo di rapina per l’impossessamento del carico di un autoarticolato, nonché dell’omicidio del conducente, è stato sottoposto alle SS.UU. il seguente quesito se sia ammissibile il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625- bis c.p. avverso la sentenza o l’ordinanza della Corte di Cassazione che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso del condannato contro la decisione della Corte d’appello che ha respinto ovvero dichiarato inammissibile la richiesta di revisione . Le SS.UU. dopo un’indagine dettagliata della lettera della Legge sono giunte a ritenere che gli stessi principi costituzionali pretendono l’eliminazione dell’errore giudiziario quale obiettivo a cui la revisione e il ricorso straordinario per errore di fatto mirano. Pertanto, negare tale rimedio proprio alle sentenze della Corte di Cassazione emesse nella procedura di revisione , volta proprio a rivalutare il giudicato per assicurare certezza alla posizione del condannato appare in contrasto con la lettera e con la finalità della legge . In tal modo, si limiterebbe il diritto del condannato che ha chiesto revisione di ottenere il giusto processo in Cassazione . Per tutti questi motivi le SS.UU. enunciano il principio di diritto secondo cui È ammessa, a favore del condannato, la richiesta, ex art. 625- bis c.p.p., per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di Cassazione abbia dichiarato inammissibile o rigettato il suo ricorso contro la decisione negativa della Corte d’appello pronunciata in sede di revisione .

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 21 luglio 2016 – 17 marzo 2017, n. 13199 Presidente Canzio – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 novembre 1996 la Corte di assise di Napoli condannava N.E. , in concorso con M.S. e P.S. , alla pena dell’ergastolo, con isolamento diurno, perché ritenuti responsabili del tentativo di rapina, avvenuto il omissis , per impossessarsi del carico di un autoarticolato condotto da L.D. , nonché dell’omicidio di quest’ultimo, che nel corso dell’azione delittuosa veniva raggiunto da un colpo di pistola. La condanna veniva confermata in appello. I tre imputati ricorrevano in Cassazione che annullava con rinvio la condanna nei confronti dei coimputati M. e P. , successivamente assolti per non aver commesso il fatto, mentre respingeva il ricorso del N. , rendendo definitiva la sua condanna. Il N. proponeva una prima istanza di revisione alla Corte d’appello di Roma, dichiarata inammissibile de plano con ordinanza del 18 luglio 2011, ordinanza che, su ricorso del condannato, veniva annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, che disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia, individuata ai sensi dell’art. 634, comma 2, cod. proc. pen., per il giudizio di revisione. La Corte di appello di Perugia rigettava l’istanza di revisione. Seguiva l’impugnazione davanti alla Corte di cassazione che, con sentenza del 21 gennaio 2015, ha confermato la decisione della Corte territoriale, rigettando il ricorso del condannato. 2. Contro questa sentenza i difensori del N. , avvocati Mercurelli e Krogh, hanno proposto due distinti ricorsi ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo una duplice serie di errori di fatto. Il primo errore di fatto, dedotto in entrambi i ricorsi, riguarda la collocazione nel tempo della confessione stragiudiziale resa dal N. a A.L. quest’ultimo avrebbe riferito che pochi giorni dopo i fatti - fine omissis - N. gli aveva riferito della sua partecipazione alla rapina e all’omicidio, ma, si assume nel ricorso, i giudici di legittimità hanno collocato tale confessione, anziché nell’ottobre 1991, nel mese di gennaio 1994, cioè nel periodo di comune detenzione dei due. Errore rilevante e determinante, poiché nell’affrontare il tema, ritenuto centrale, della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dell’A. , la Corte di cassazione ha posto a fondamento della sua decisione proprio la circostanza - materialmente erronea - che il N. avesse confessato il proprio crimine al coindagato durante la comune detenzione in carcere, nella prospettiva di elaborare una strategia difensiva invece, se la confessione del N. fosse stata collocata esattamente nel tempo, le sue dichiarazioni avrebbero potuto trovare una diversa spiegazione, per esempio all’interno dei rapporti malavitosi intercorrenti fra i due, ed in particolare nell’esigenza del N. di accreditarsi con la vanteria di un omicidio, in realtà mai commesso, di fronte all’A. , personaggio in quel momento di maggiore spessore criminale. Il secondo errore percettivo riguarderebbe l’estrema importanza annessa alle dichiarazioni rese da V.C. , importanza giustificata dalla Corte di cassazione per un dettaglio peculiare della informazione che avrebbe ricevuto dal N. , e cioè che il L. , il conducente dell’autoarticolato, era stato ucciso perché aveva tentato di buttare fuori strada i rapinatori, circostanza indicativa di una sintomatica e assai sospetta conoscenza dei fatti, giustificabile solo con una diretta partecipazione agli stessi. Al riguardo, la difesa denuncia che questo particolare, come emerge pacificamente per tabulas , non fu riferito dal V. , bensì dall’A. , che lo colloca all’interno della asserita confessione stragiudiziale resagli dal N. . Secondo il ricorrente, dunque, lo scambio fra i soggetti che attribuiscono al N. la diffusione del particolare, avrebbe prodotto conseguenze determinanti per la decisione della Corte, laddove in un contesto in cui si era ritenuta la necessità di rinvenire conferme esterne o, comunque, autonome alle propalazioni dell’A. , queste erano state appunto erroneamente individuate nelle propalazioni del V. . Inoltre, collocando correttamente la presunta rivelazione fatta non al V. , ma all’A. , nel diverso contesto temporale da quest’ultimo riferito, - cioè quattro/cinque giorni dopo i fatti - ecco che la circostanza confidata dal N. circa la manovra disperata del conducente perde ogni significato probatorio, essendo stato dimostrato che già dopo due giorni dal fatto ogni particolare del crimine era già ampiamente di dominio pubblico. In altri termini, se si fosse esattamente individuato nell’A. la fonte di prova in base alla quale era stato attribuito al N. la diffusione del particolare che così grande importanza ha avuto nell’economia del giudizio, il valore di riscontro sarebbe venuto meno. 3. Ciò posto, entrambi i difensori insistono perché venga riconosciuta l’ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza della Cassazione resa nell’ambito del procedimento di revisione. Sottolineano infatti che, superando un orientamento consolidato, un recente indirizzo ritiene ammissibile il rimedio straordinario anche in materia di revisione, posto che nella categoria del condannato , legittimato a proporre il ricorso ai sensi della disposizione codicistica, rientra anche il soggetto che ha proposto la domanda di revisione poi rigettata. 4. Con ordinanza del 30 maggio 2016, la Quinta Sezione ha rimesso la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza del denunciato contrasto interpretativo, tra un orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso una ordinanza della Corte di cassazione che abbia dichiarato l’inammissibilità di un ricorso proposto contro un provvedimento di rigetto di una richiesta di revisione, sul presupposto che la disposizione di cui all’art. 625-bis circoscrive l’esperibilità del gravame esclusivamente alle sentenze della Corte per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna, e un più recente indirizzo che, in questi casi, ammette il ricorso straordinario, rilevando che per condannato , a favore del quale è ammessa la richiesta ex art. 625-bis cod. proc. pen., si deve intendere anche il soggetto titolare della facoltà di introdurre il procedimento di revisione. Il Collegio rimettente osserva che decisiva appare l’accezione e l’estensione da attribuire alla parola condannato se si intende tale termine in senso storico - nel senso che condannato è colui che fu condannato - ne deriva che il ricorso straordinario può essere esperito solo contro la sentenza della Corte di legittimità che, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso dell’imputato, rende definitiva tale condanna se, viceversa, il termine è da interpretarsi come espressivo di uno status - lo status di condannato, appunto, in una sorta di accettazione del principio di semel condannato , semper condannato - allora non vi sarebbe ragione di escludere l’applicabilità della procedura ex art. 625-bis cod. proc. pen. anche con riferimento alla sentenza di legittimità che concluda un giudizio di revisione. 5. Il Primo Presidente, preso atto dell’esistenza del contrasto, con decreto del 31 maggio 2016 ha assegnato, ai sensi dell’art. 610, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione in camera di consiglio, ex art. 127 cod. proc. pen., l’odierna udienza. 6. In data 1 luglio 2016 è pervenuta una memoria difensiva, con allegata produzione documentale, relativa alla sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, a seguito di ulteriore istanza di revisione, su concorde richiesta del Procuratore generale, ha revocato la decisione della Corte di assise di Napoli del 14 novembre 1996, esecutiva nei confronti del N. , e lo ha assolto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto, disponendo la restituzione delle somme pagate per le spese processuali, di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni in favore delle parti civili ordinando altresì l’immediata liberazione del N. se non detenuto per altro motivo. La Corte di appello di Roma ha riconosciuto la decisività delle nuove dichiarazioni rese da V.C. nell’ambito dell’incidente probatorio svolto, dove ha riferito circostanze che fanno anticipare il colloquio avuto con il N. al giorno omissis , cioè due giorni dopo l’accaduto criminoso, di modo che la conoscenza che il N. dimostrava dell’accaduto - al di là del particolare relativo alla manovra disperata della vittima oggetto della denuncia del secondo errore di fatto , del quale la Corte perugina non sembra fare menzione - subisce un’evidente flessione in punto di efficacia dimostrativa della sua responsabilità , perché quel giorno i giornali erano regolarmente in edicola e la notizia dell’uccisione del L. aveva avuto evidente risalto, sia presso le testate giornalistiche, sia nello stesso ambiente dei camionisti cui anche il N. apparteneva . Nella memoria difensiva si insiste per l’accoglimento del ricorso straordinario proposto avverso la sentenza di legittimità che ha respinto il ricorso avverso la sentenza di rigetto della prima richiesta di revisione, riproponendo il tema preliminare dell’ammissibilità dello strumento impugnatorio in sede di revisione, sottolineando che permane l’interesse a coltivare il ricorso straordinario, poiché la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha accolto la seconda istanza di revisione e ha assolto il N. , non è ancora irrevocabile. Considerato in diritto 1. La questione rimessa alle Sezioni Unite è la seguente Se sia ammissibile il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza o l’ordinanza della Corte di cassazione che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso del condannato contro la decisione della corte d’appello che ha respinto ovvero dichiarato inammissibile la richiesta di revisione . 2. Preliminarmente deve verificarsi la sussistenza dell’interesse del ricorrente al ricorso, dal momento che, come documentato dalla stessa difesa, la Corte di appello di Roma, accogliendo un’ulteriore istanza di revisione, ha revocato la sentenza di condanna della Corte di assise di Napoli e ha assolto N. dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto, ordinando la sua immediata liberazione se non detenuto per altra causa. Ritiene il Collegio che l’interesse sia tuttora persistente. Innanzitutto, deve considerarsi che la sentenza di revisione non risulta sia divenuta irrevocabile, sicché non può negarsi l’interesse attuale del N. a coltivare il ricorso straordinario. Inoltre, ai fini della riparazione di cui all’art. 643 cod. proc. pen., collegata alla decisione della Corte di appello di Roma che ha accolto l’istanza di revisione, la dimostrazione di un eventuale errore di fatto, in cui sia incorsa la sentenza impugnata, escluderebbe che l’errore giudiziario sia dipeso da dolo o da colpa grave del ricorrente. Anche sotto questo profilo deve ritenersi sussistente l’interesse al ricorso del N. . 3. Passando all’esame della questione, si osserva che il contrasto interpretativo, correttamente rilevato dall’ordinanza di rimessione, sia sorto tra un indirizzo maggioritario, che nega la proponibilità del ricorso straordinario nei confronti di pronunce della Corte di cassazione emesse nel giudizio di revisione, e una recente sentenza che, invece, lo ammette. Il primo orientamento, che allo stato appare consolidato, sostiene che possono costituire oggetto dell’impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna, di modo che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. non è ammissibile contro la sentenza della Corte che disattenda il ricorso proposto contro un’ordinanza dichiarativa d’inammissibilità di una richiesta di revisione Sez. 5, n. 44897 del 09/11/2004, Asciutto la disposizione di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione analogica, sicché l’esperibilità del gravame deve essere limitata esclusivamente alle sentenze della Corte per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna Sez. 3, n. 43697 del 10/11/2011, V., Rv. 251411 . In altri termini, si assume che il rimedio straordinario è utilizzabile contro una decisione della Corte di cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, renda definitiva una sentenza di condanna Sez. 6, n. 91 del 22/10/2013, dep. 2014, Fredesvinda, Rv. 258453 o trasformi la condizione giuridica dell’imputato in quella di condannato Sez. 6, n. 46066 del 17/09/2014, Zambon, Rv. 260820 , attitudine che manca al provvedimento che definisce il giudizio di revisione, che non è collegato in modo diretto con la pronuncia definitiva di condanna cfr., Sez. 1, n. 9072 del 10/01/2011, Fabbrocino Sez. 6, n. 4124 del 17/01/2007, Rossi, Rv. 235612 Sez. 5, n. 30373 del 16/06/2006, Nappi, Rv. 235323 . 3.1. A contrastare questo indirizzo interpretativo è la sentenza di Sez. 1, n. 1776 del 29/09/2014, dep. 2015, Narcisio, Rv. 261781, che ha sancito per la prima volta l’ammissibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro le decisioni della Corte di cassazione conclusive di un giudizio di revisione. Secondo tale pronuncia l’orientamento che afferma l’estraneità del ricorso straordinario alle decisioni della Corte conclusive di un giudizio di revisione - sul presupposto che lo stesso risulterebbe azionabile solo in rapporto a sentenze per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna - non può essere condiviso, non trovando solida e convincente saldatura con il dato normativo espresso. Infatti, se è vero che nel corpo della disposizione dell’art. 625-bis cod. proc. pen. si fa riferimento al condannato per delimitare l’area del soggetto legittimato alla proposizione dell’istanza - il che coerentemente esclude dal rimedio in parola le decisioni incidentali emesse in sede cautelare - ciò non significa che i provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione assoggettabili al ricorso straordinario siano esclusivamente quelli da cui deriva, per la prima volta, il consolidamento di tale condizione giuridica, cioè solo le decisioni di inammissibilità o rigetto di ricorsi proposti avverso sentenze di merito con cui si è affermata la penale responsabilità del ricorrente. Una lettura della disposizione in questo senso finirebbe con il ricavare in malam partem una norma in realtà non scritta, posto che il condannato è anche il soggetto titolare della facoltà di introdurre il giudizio di revisione art. 632, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. nel cui ambito, in caso di rigetto della domanda, si approda allo scrutinio di legittimità, con l’emissione di un provvedimento decisorio che - in caso di rigetto del ricorso - conferma la condizione giuridica di partenza. 3.2. Dai termini del contrasto, così come sintetizzati, emerge che la questione investe il tema dell’individuazione dei provvedimenti impugnabili con il ricorso straordinario, dovendo in particolare stabilirsi se per condannato si debba comprendere chi diventi tale a seguito di una decisione che operi la trasformazione della precedente condizione giuridica di imputato ovvero se possa riferirsi anche a colui che lo è già o lo rimane per effetto di una decisione negativa della Corte di cassazione, con conseguenze rilevanti sull’ambito applicativo dell’istituto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen 4. Il ricorso straordinario per errore di fatto, quale mezzo straordinario di impugnazione, costituisce un’eccezione all’inoppugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione, principio, dunque, non più assoluto, ma ritenuto comunque un canone fondamentale del sistema processuale, con un evidente nesso logico con il giudicato. Quest’ultimo costituisce ancora un valore essenziale per l’ordinamento e rappresenta uno dei principali scopi dell’attività giurisdizionale svolta dalla Corte di cassazione, che attraverso la sua opera di autointegrazione dell’ordinamento realizza la sua funzione nomofilattica. Peraltro, la deroga al principio dell’irrevocabilità delle decisioni della Corte di cassazione si innesta su altre significative brecce scavate nel muro del giudicato penale dal codice del 1988 e rappresentate, oltre che dal tradizionale istituto della revisione, dalla innovativa previsione dell’applicazione in sede esecutiva del concorso formale e del reato continuato art. 671 cod. proc. pen. nonché dalla revoca della sentenza per abolizione del reato art. 673 cod. proc. pen. , istituti che hanno contribuito a rendere il giudicato sempre più flessibile e sensibile alle esigenze di giustizia sostanziale, al fine di ridurre il danno di una decisione iniqua. È questa una linea di tendenza che ha trovato pieno riscontro nella più recente giurisprudenza di legittimità che ha contribuito alla progressiva erosione del giudicato, individuando un reticolo di rimedi all’irrevocabilità delle decisioni penali per garantire, ad esempio, la legalità della pena Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano Sez. U, n. 32 del 22/11/2014, Gatto Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon . 4.1. La giurisprudenza di legittimità, pur consapevole della inscindibilità tra l’inoppugnabilità delle sentenze di legittimità e il valore del giudicato, ha tracciato l’ambito applicativo della nuova impugnazione innanzitutto evidenziandone la straordinarietà e, quindi, l’eccezionalità. Nella specie, lo sforzo interpretativo si è concentrato nell’individuazione dell’esatta perimetrazione del termine condannato , cui si riferisce l’art. 625-bis cod. proc. pen., sottolineando che ammettere la possibilità di impugnare per errore di fatto tutti i provvedimenti pronunciati dalla Cassazione sarebbe in contrasto con la natura straordinaria del mezzo. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, non ha mai messo in dubbio che si tratti di un mezzo straordinario in senso stretto, tanto da evidenziare che l’istituto si rifà al modello della disciplina della revisione così, Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, De Lorenzo . Insistendo sul carattere straordinario e valorizzando il fatto che l’impugnazione può operare a senso unico, cioè a favore del condannato, la giurisprudenza ha circoscritto, in via tendenziale, il ricorso per errore di fatto a quelle decisioni che consentono il passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna. Conseguentemente, sin dalle prime decisioni sui limiti di applicazione dell’art. 625-bis cod. proc. pen. la Corte di cassazione ha affermato che le disposizioni di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. non sono suscettibili di applicazione analogica e non possono essere estese ai casi non espressamente previsti dalla legge Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, De Lorenzo . In questo modo, insistendo sulla natura derogatoria della nuova normativa e sul suo carattere tassativo, si è escluso che il ricorso straordinario per errore di fatto sia proponibile contro le decisioni adottate nei procedimenti incidentali de libertate , in cui non si pronuncia alcuna condanna, che è la situazione assunta a presupposto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. Si è, quindi, affermato che il ricorso straordinario può avere ad oggetto soltanto le sentenze di condanna e che l’estensione a provvedimenti emessi all’esito di procedimenti incidentali è preclusa dal divieto di interpretazione analogica, precisando, in particolare, che le decisioni con cui la Cassazione definisce le procedure incidentali costituiscono giudicato allo stato degli atti e, come tali, non sono munite del carattere dell’irrevocabilità Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281 Sez. 2, n. 11741 del 19/02/2008, Testa, Rv. 239743 Sez. 4, n. 22497 del 03/05/2007, Cinelli, Rv. 237015 Sez. 1, n. 35614 del 25/09/2002, Calone, Rv. 222328 . Si tratta di decisioni attente a non dilatare eccessivamente una impugnazione straordinaria, in grado di mettere in crisi il tradizionale principio dell’irrevocabilità delle decisioni di legittimità. L’ambito applicativo del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. è stato, quindi, immediatamente delimitato, indicando che solo i provvedimenti che rendono definitiva una sentenza di condanna sono suscettibili di essere impugnati, dovendo intendersi per sentenze di condanna, tenuto conto che si tratta di pronunce del giudice di legittimità, quelle di rigetto o che dichiarano l’inammissibilità di ricorsi proposti contro sentenze di condanna. Presupposto imprescindibile per la legittimazione ad esperire l’impugnazione straordinaria è lo status di condannato, inteso come il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione che lo riguarda. 4.2 In applicazione di questi principi la giurisprudenza di legittimità ha negato la ricorribilità straordinaria per errore di fatto, oltre che ai provvedimenti emessi in fase cautelare, alle decisioni in materia di misure di prevenzione Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, Cacucci, Rv. 245772 e di confisca Sez. 5, n. 43416 del 17/07/2009, Seidita, Rv. 245090 , nonché a quelli che dichiarano inammissibile una istanza di rimessione del processo Sez. 6, n. 9015 del 18/02/2010, Derlinati, Rv. 246030 alle decisioni di consegna per un mandato di arresto Europeo e in genere ai provvedimenti in materia di estradizione Sez. F, n. 34819 del 02/09/2008, Mandaglio, Rv. 240717 . Nei casi esemplificati, caratterizzati dal fatto che si tratta di procedimenti ante iudicatum , l’inapplicabilità del rimedio straordinario è stato giustificato, evidentemente, in base alla mera constatazione che si tratta di tipologie di decisioni che non hanno come destinatario un condannato. Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha negato il ricorso straordinario anche in relazione a pronunce emesse dopo che la sentenza di cognizione è divenuta irrevocabile così, in materia di indennizzo per ingiusta detenzione Sez. 3, n. 6835 del 28/01/2004, Mongiardo, Rv. 228495 Sez. 3, n. 1265 del 11/12/2008, Gullì, Rv. 242164 , di riabilitazione Sez. 4, n. 42725 del 03/10/2007, Mediati, Rv. 238302 e, soprattutto, in materia di esecuzione Sez. 5, n. 48103 del 22/10/2010, Sarno, Rv. 245385 Sez. 5, n. 2727 del 12/11/2009, Baiguini, Rv. 245923 . Qui l’argomento letterale non poteva essere utilizzato, in quanto formalmente esiste un condannato legittimato a proporre il ricorso ed infatti, l’esclusione dall’ambito di applicazione del ricorso straordinario viene giustificata considerando che in tali ipotesi la decisione della Corte di cassazione non perfeziona alcuna fattispecie di giudicato. In alcune decisioni, relative a provvedimenti emessi in sede esecutiva, si insiste sulla straordinarietà del mezzo d’impugnazione, facendone derivare la conseguenza per cui le disposizioni che lo regolano non sono suscettibili di applicazione analogica in forza del divieto sancito dall’art. 14 preleggi e si conclude ribadendo che con il termine condanna si deve intendere l’applicazione di una sanzione penale, secondo l’interpretazione logico-sistematica della norma, introdotta dal legislatore proprio al fine di eliminare errori di fatto verificatisi nel corso del giudizio di legittimità in danno del condannato. Ne consegue che l’istituto può trovare applicazione soltanto all’esito del procedimento di cognizione e non anche nei procedimenti in fase di esecuzione o in quelli di sorveglianza così, Sez. 5, n. 45937 del 08/11/2005, Ierinò, Rv. 233218 . 5. Rispetto a questo indirizzo rigoroso nell’interpretare gli ambiti applicativi dell’istituto introdotto con l’art. 625-bis cod. proc. pen., deve riconoscersi come sia presente, nella giurisprudenza più recente, anche una forte tendenza ad allargare i confini del ricorso straordinario. Tale tendenza si è manifestata innanzitutto con la decisione Sez. U, n. 28719 del 21/06/2012, Marani, Rv. 252695. Le Sezioni Unite, superando un contrasto giurisprudenziale, hanno riconosciuto la legittimazione a proporre il ricorso straordinario anche per il condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, che prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativa a tale capo. In questa sentenza si è messo in risalto che la soluzione tendente a limitare il ricorso straordinario alla sola condanna per il capo penale, sarebbe palesemente eccentrica rispetto al diritto del condannato, anche soltanto per il capo civile, a fruire di un giudizio di legittimità non compromesso dall’errore di fatto , precisando che la locuzione condannato , che indica l’ambito applicativo del rimedio straordinario, non può arbitrariamente scandirsi in ragione del tipo di condanna in capo al soggetto che sia stato sottoposto, come imputato, al processo penale, giacché l’essere stato costui evocato in giudizio tanto sulla base dell’azione penale quanto in forza dell’azione civile esercitata nel processo penale, non può che comportare una ontologica identità di diritti processuali, a meno che la legge espressamente non distingua i due profili , cosa di cui non v’è traccia nel testo della disposizione. 5.1. La locuzione condannato è stata oggetto di un’altra questione, a lungo dibattuta in giurisprudenza, attinente alla possibilità di rilevare con il rimedio straordinario l’errore di fatto contenuto in una sentenza di annullamento totale con rinvio e di annullamento parziale con o senza rinvio. In questo caso, il problema interpretativo ruotava attorno alla determinazione del momento in cui insorge lo status di condannato e possa dirsi intervenuto il passaggio in giudicato della statuizione di condanna. Anche qui si è reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite che hanno affermato che la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935 . Secondo questa decisione il riconoscimento dell’autorità di cosa giudicata, enunciato, in tema di annullamento parziale, dall’art. 624 cod. proc. pen. con riferimento alle parti della sentenza che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, non si riferisce né al giudicato cosiddetto sostanziale, né alla intrinseca idoneità della decisione ad essere posta in esecuzione, ma soltanto all’esaurimento del potere decisorio del giudice della cognizione . Dunque, nel caso in cui, divenendo irrevocabile l’affermazione della responsabilità penale in ordine ad una determinata ipotesi di reato, il giudizio debba proseguire in sede di rinvio solo agli effetti della determinazione della pena, deve ritenersi ontologicamente venuta meno la presunzione di non colpevolezza, essendo stata quest’ultima accertata con sentenza ormai divenuta definitiva sul punto, di modo che risulta trasformata la posizione dell’imputato in quella di condannato , anche se a pena ancora da determinare in via definitiva. Ne deriva l’immediata ricorribilità per errore di fatto della pronuncia di annullamento parziale che abbia reso intangibile il riconoscimento della responsabilità penale, proprio perché si tratta di una sentenza che, cristallizzando il giudizio di responsabilità in termini irrevocabili, muta necessariamente lo status del soggetto, oramai definitivamente dichiarato colpevole e dunque non più semplicemente imputato, anche se ancora parzialmente sub iudice . È stato così superato l’orientamento che, invece, riteneva inammissibile il ricorso straordinario avverso una sentenza di annullamento parziale con rinvio di una sentenza di condanna, nel caso in cui al giudice di rinvio fosse devoluta la determinazione della pena, sul presupposto che l’irrevocabilità della sentenza penale di condanna debba necessariamente riguardare anche l’entità della pena irrogata, in quanto la realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato richiede la formazione di un giudicato di condanna che sia incompatibile con il permanere della qualifica di imputato in capo al soggetto Sez. 1, n. 24659 del 15/06/2007, Metelli, Rv. 239463 Sez. 1, n. 16692 del 28/01/2009, Mancuso, Rv. 243551 . 5.2. Si deve, inoltre, sottolineare che la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare la praticabilità dello strumento del ricorso straordinario anche a favore di soggetto già definitivamente condannato e lo ha fatto muovendosi all’interno di un orizzonte del tutto peculiare, quale quello della attuazione delle sentenze CEDU che accertino la violazione di diritti dell’uomo avvenuta nell’ambito di una pronuncia di legittimità. Il riferimento è alle sentenze Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, Rv. 241753 e Sez. 5, n. 16507 del 11/02/2010, Scoppola, Rv. 247244, in cui la Corte, in assenza di un istituto che consentisse di rimuovere il giudicato interno a fronte della dichiarazione di iniquità formulata dal giudice convenzionale dei diritti dell’uomo, ha ritenuto di poter utilizzare all’uopo lo strumento previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. in casi non finalizzati alla rimozione di un errore di fatto. Con la sentenza Drassich, la Corte ha statuito che può farsi ricorso alla procedura straordinaria di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. per dare esecuzione ad una sentenza della Corte EDU che abbia rilevato una violazione del diritto di difesa occorsa nel giudizio di legittimità e che abbia resa iniqua la sentenza della Corte di cassazione, indicando nella riapertura del procedimento, su richiesta dell’interessato, la misura interna per porre rimedio alla violazione contestata con la pronuncia Scoppola ha affermato che è ammissibile il ricorso straordinario preordinato ad ottenere, in esecuzione di una sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo - che abbia accertato la non equità del trattamento sanzionatorio determinato, con sentenza definitiva, in violazione degli art. 6 e 7 CEDU - la sostituzione della pena inflitta con quella ritenuta equa dalla Corte Europea. Ai fini che qui interessano, si vuole sottolineare come la Corte, da un lato, abbia negato che la disposizione di cui all’art. 625-bis, sebbene realizzata per colmare vuoti di tutela definiti e tassativi, incorra in un divieto di applicazione analogica, in quanto non si tratta di norma penale incriminatrice ma anzi di norma conducente ad effetti in bonam partem , né di norma caratterizzata per eccezionalità rispetto al sistema processuale Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich , dall’altro, si sia disinteressata del presupposto soggettivo richiesto dall’art. 625-bis per la legittimazione al ricorso straordinario, ritenendo ammissibile il ricorso straordinario promosso dal condannato , inteso nel significato di persona già condannata e non di persona che tale è diventata per effetto della sentenza della Corte oggetto di ricorso Sez. 5, n. 16507 del 11/02/2010, Scoppola . 5.3. Nei casi indicati si assiste ad un progressivo allentamento del rapporto funzionale tra decisione della Corte di cassazione e giudicato e il riferimento al condannato , almeno riguardo all’ultimo esempio, assume una portata più ampia. Pertanto, è vero che, come sottolineato da una attenta dottrina, il richiamo al condannato sta a significare che possono essere impugnate con il ricorso straordinario le decisioni della Corte di cassazione che rendano incontrovertibile l’accertamento del dovere di punire , essendo evidente il collegamento con il giudicato sostanziale. Tuttavia, si tratta di verificare se i provvedimenti della Cassazione suscettibili di essere impugnati ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. sono solo quelli in grado di determinare il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ovvero se sia sufficiente un altro tipo di nesso con il giudicato sostanziale. 6. A questi fini la decisione di inammissibilità o di rigetto pronunciata dalla Corte di cassazione avverso il ricorso proposto dal condannato contro l’ordinanza della corte di appello che abbia dichiarato inammissibile l’istanza di revisione rappresenta un caso paradigmatico, in quanto non vi è dubbio che il destinatario della pronuncia della Cassazione debba essere qualificato come condannato lo è in senso tecnico, dal momento che con la revisione intende ottenere un nuovo giudizio avente ad oggetto l’accertamento della sua responsabilità penale. Si è già visto come la tesi che nega la possibilità di proporre il ricorso straordinario in questa materia insista sulla circostanza che mancherebbe il nesso funzionale tra la decisione della Cassazione e il giudicato, in quanto la decisione negativa assunta ai sensi dell’art. 634, comma 2, cod. proc. pen. non determina la formazione del giudicato, già formatosi in precedenza. In altri termini, si assume che la pronuncia resa dalla Corte di cassazione non rende definitiva la sentenza di condanna, ma è solo collegata in maniera indiretta con il giudicato. Si osserva che, se è vero che la natura straordinaria del ricorso in esame determina la necessità di ricercare un legame funzionale tra decisione della Cassazione e giudicato, tuttavia ciò non vuol dire che l’istituto disciplinato dall’art. 625-bis cod. proc. pen. debba trovare applicazione solo in presenza di una sentenza di legittimità da cui derivi, per la prima volta , l’effetto del giudicato. Di un tale requisito non vi è traccia nella legge. La sentenza n. 1776 del 2014 ric. Narciso ha rilevato come limitare il ricorso straordinario alle sole decisioni della Cassazione di inammissibilità o di rigetto dei ricorsi avverso sentenze di merito, con cui si è affermata la responsabilità penale dell’imputato, si fonda su una interpretazione che non trova riscontro nella lettura della norma e non considera che, con riferimento alla revisione, il condannato è il soggetto titolare della facoltà di introdurre il giudizio di revisione nel cui ambito, in caso di rigetto della domanda, si approda allo scrutinio di legittimità, che può concludersi con un provvedimento negativo, di rigetto o di inammissibilità, che conferma la condizione giuridica di partenza, cioè il giudizio di responsabilità penale del ricorrente-condannato. In realtà, né la disposizione in questione, né la stessa giurisprudenza di legittimità che, come si è visto, ha progressivamente allargato i confini del ricorso straordinario, autorizzano a ritenere che il nesso funzionale tra decisione della Corte di cassazione e giudicato debba essere immediato e diretto. Ciò che rileva, infatti, è che la decisione della Cassazione contribuisca alla stabilizzazione del giudicato, a prescindere dal momento in cui si sia formato. Deve trattarsi di un provvedimento che, collocandosi nel cono d’ombra dell’accertamento della responsabilità penale o anche civile della persona interessata, riaffermi comunque l’ambito del giudicato stesso. È in questo senso che deve essere inteso lo status di condannato cui si riferisce l’art. 625-bis cod. proc. pen Nel caso della revisione la sentenza della Cassazione, che rigetti o dichiari inammissibile il ricorso del condannato contro la decisione negativa della Corte d’appello, conferma il giudicato di condanna, che altrimenti avrebbe potuto essere infranto da un giudizio di revisione con esito favorevole. La decisione della Cassazione non determina per la prima volta la formazione del giudicato penale, ma sicuramente contribuisce a determinarlo e, comunque, lo conferma in presenza di una richiesta del condannato finalizzata a superare proprio il giudicato di condanna. Del resto l’istituto della revisione si inserisce nel sistema delle impugnazioni come un mezzo straordinario di difesa del condannato, per porre rimedio agli errori giudiziari, eliminando le condanne che siano riconosciute ingiuste, attraverso un giudizio che segue alla formazione del giudicato, la cui base giustificativa è di ordine prevalentemente pratico, tanto che l’ordinamento, sulla base di scelte di politica legislativa, sacrifica il valore . del giudicato in nome di esigenze che rappresentano l’espressione di valori superiori . Tra i valori fondamentali a cui la legge attribuisce priorità, rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, vi è la necessità dell’eliminazione dell’errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del favor innocentiae , da cui deriva a corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica - quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti - per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, Pisano . All’istituto della revisione è, quindi, attribuita la funzione di rispondere all’esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente, nell’ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità Corte cost., sent. n. 28 del 1969 . È evidente come sia la giurisprudenza costituzionale sia quella di legittimità facciano derivare la scelta del favor revisionis dalla finalità di garantire i diritti inviolabili della persona, sacrificando il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, Pisano . Si tratta della stessa esigenza che ha portato alla crisi dell’intangibilità del giudicato anche con riferimento a situazioni diverse dalla revisione il riferimento è alla giurisprudenza della Corte di cassazione sopra ricordata Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano Sez. U, n. 32 del 22/11/2014, Gatto Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon e che ha giustificato il tendenziale allargamento degli spazi riconosciuti al ricorso straordinario per errore di fatto. Proprio in considerazione di tali esigenze, poste a tutela di diritti inviolabili della persona, appare poco comprensibile che il condannato sia legittimato a chiedere la revisione, a partecipare al relativo giudizio, a ricevere la notifica della dichiarazione di inammissibilità dell’istanza, a ricorrere per cassazione contro la decisione della corte di appello, ma poi non possa impugnare, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., la sentenza della Corte di cassazione affetta da errore di fatto. Situazione questa che deriverebbe dal fatto che per condannato viene inteso solo il soggetto raggiunto dalla prima pronuncia di legittimità che renda definitiva la sua condanna. L’effetto paradossale è che lo status di condannato legittima la richiesta di revisione, ma la stessa condizione non legittimerebbe il ricorso ex art. 625-bis nell’ambito della medesima procedura, con la conseguenza che nel giudizio di legittimità, comunque funzionale a stabilizzare e a ribadire il giudicato di condanna, non sarebbe azionabile alcun rimedio contro l’errore di fatto. Si deve considerare che la sentenza della Cassazione pronunciata nel giudizio di revisione, sebbene non intervenga nella fase processuale destinata all’accertamento del fatto, tuttavia verifica, sulla base dei motivi dedotti, la rispondenza al modello normativo suo proprio del processo di revisione, instaurato ai sensi degli artt. 630 cod. proc. pen., e nel caso in cui definisca la procedura con un provvedimento di rigetto o di inammissibilità completa il giudicato di condanna, cioè partecipa al suo consolidamento. Il giudizio di revisione, a differenza delle procedure incidentali o di quelle esecutive, si caratterizza come lo strumento generale, ancorché straordinario, di rimozione degli effetti di una decisione irrevocabile erronea, sicché la decisione della Corte di cassazione che definisce la procedura, si pone in una condizione assai simile a quelle terminative del giudizio di cognizione, per le quali il ricorso straordinario ex art. 625-bis è pacificamente ammesso in questo senso, Sez. 1, n. 1776/2015, Narciso . In questo caso, negare il rimedio straordinario per errore di fatto equivale a non assicurare la effettività del giudizio di legittimità, quell’effettività che la Corte costituzionale indicò come obiettivo da raggiungere attraverso la previsione di meccanismi in grado di rimediare agli errori della Cassazione Corte cost., sent. n. 395 del 2000 . In questa sentenza, che ha indotto il legislatore ad introdurre l’art. 625-bis, la Corte costituzionale ha sottolineato come la mancanza nell’ordinamento processuale di un rimedio agli errori di fatto della Cassazione si pone in contrasto non solo con l’art. 3 Cost., ma soprattutto con l’art. 24 Cost., in quanto non garantisce il diritto al processo in cassazione, che è costituzionalmente imposto dall’art. 111 Cost. per assicurare il controllo di legalità dei giudizi. Non appare rilevante a questi fini la circostanza che la richiesta di revisione sia riproponibile, in quanto la riproponibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 641 cod. proc. pen. è basata sulla condizione essenziale della novità degli elementi legittimanti la rinnovata richiesta di revisione, mentre il rimedio straordinario è attivabile solo se la decisione sia irrimediabilmente viziata da uno sviamento percettivo del giudizio. Del resto, se la ratio del rimedio straordinario risiede nell’irrimediabilità del pregiudizio, che consegue al carattere irrevocabile della sentenza conclusiva del giudizio di cognizione, non vi è situazione più irrimediabile di quella che consegue alla decisione della Corte di cassazione che rigetti il ricorso avverso una pronuncia che abbia respinto una richiesta di revisione di un giudicato di condanna. La soluzione individuata dal legislatore con l’introduzione dell’art. 625-bis rappresenta una scelta imposta dalla Costituzione, nel rispetto del principio di uguaglianza, di quello di effettività della difesa in ogni stato e grado, del diritto alla riparazione degli errori giudiziari e, infine, di quello diretto ad assicurare il controllo effettivo di tutte le sentenze in sede di legittimità così, Sez. U, n. 28719 del 21/06/2012, Marani . Sono questi principi costituzionali a pretendere l’eliminazione dell’errore giudiziario, obiettivo a cui tendono, in maniera convergente, sia la revisione che il ricorso straordinario per errore di fatto. Negare quest’ultimo rimedio proprio alle sentenze della Cassazione emesse nella procedura di revisione, che è volta, in presenza di presupposti predeterminati, a rivalutare il giudicato per assicurare certezza alla posizione del condannato, appare in contrasto con la lettera e con la finalità della legge si accetterebbe il rischio della ineliminabilità degli errori di fatto in queste decisioni, limitando il diritto del condannato che abbia richiesto la revisione di ottenere il giusto processo in cassazione. 7. Pertanto, con riferimento alla questione oggetto del ricorso, deve essere enunciato il seguente principio di diritto È ammessa, a favore del condannato, la richiesta, ex art. 625-bis cod. proc. pen., per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile o rigettato il suo ricorso contro la decisione negativa della corte di appello pronunciata in sede di revisione . 8. L’accoglimento di una nozione di condannato più ampia di quella fino ad ora utilizzata dalla giurisprudenza in questa materia, che cioè superi il riferimento oggettivo ai soli provvedimenti della Cassazione che determinino, per la prima volta , la formazione del giudicato, non è destinata a realizzare una applicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di fatto. Il rimedio deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente. Ne consegue che per tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti ante iudicatum , come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto Europeo, continuerà a non esservi spazio per la correzione dell’errore di fatto, in quanto si tratta di decisioni che non hanno come destinatario un condannato. Allo stesso modo si deve escludere che il ricorso straordinario possa riferirsi alle decisioni della Corte di cassazione che comunque si riferiscano al condannato , in antitesi allo status di imputato se così fosse qualunque provvedimento di cassazione, purché riguardante un condannato, sarebbe impugnabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen In questo senso, come già sostenuto dalla giurisprudenza, si dovrà negare il ricorso straordinario in relazione a pronunce emesse dopo che la sentenza di cognizione è divenuta irrevocabile il riferimento, ad esempio, è alle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o per riabilitazione. In questi casi, la pronuncia della Cassazione può avere come presupposto il giudicato, ma non è destinata ad incidere in alcun modo sull’accertamento della responsabilità. Più complesso il caso dei provvedimenti emessi nella fase dell’esecuzione. Si è accennato sopra alle ragioni utilizzate dalla giurisprudenza prevalente per escludere il rimedio del ricorso straordinario per le decisioni in materia esecutiva l’istituto può trovare applicazione soltanto all’esito del procedimento di cognizione e non anche nei procedimenti in fase di esecuzione o in quelli di sorveglianza così, Sez. 5, n. 45937 del 08/11/2005, Ierinò , in quanto in tali ipotesi la decisione della Corte di cassazione non perfeziona alcuna fattispecie di giudicato, aggiungendosi che con il termine condanna si deve intendere l’applicazione di una sanzione penale, secondo l’interpretazione logico-sistematica della norma, introdotta dal legislatore proprio al fine di eliminare errori di fatto verificatisi nel corso del giudizio di legittimità in danno del condannato. Tuttavia, come per la revisione, anche nella fase dell’esecuzione la decisione della Cassazione può intervenire a stabilizzare il giudicato, sicché, sotto questo profilo, non vi sarebbe ragione per impedire l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 625-bis, almeno nei casi in cui la decisione della Cassazione è in grado di determinare l’irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’errore di fatto. Si pensi, ad esempio, oltre alle ipotesi in cui il giudizio di legittimità abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen., al caso di una decisione in cui la Cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso avverso l’ordinanza negativa del giudice dell’esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen., una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito, ovvero al caso in cui la Cassazione decida in termini negativi un ricorso contro l’ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna. Con riferimento agli artt. 671 e 673 cit., la Corte di cassazione interviene direttamente sul giudicato, manipolandolo , negli altri esempi, invece, come sottolineato da un’attenta dottrina, viene in discussione lo stesso perfezionamento della fattispecie del giudicato , tenuto conto che il rimedio dell’errore di fatto qui è diretto a recuperare il processo di cui il condannato è stato privato. Negli esempi indicati è difficile negare che vi sia un nesso funzionale tra decisione della Corte di cassazione e giudicato, sicché deve ammettersi il ricorso straordinario in caso di errore di fatto. 9. Una volta ritenuti ammissibili i ricorsi proposti nell’interesse del N. avverso la decisione della Corte di cassazione che ha definito il procedimento di revisione e venendosi a trattare il merito delle doglianze proposte, deve escludersi che l’errore di fatto denunciato sussista. 9.1. Invero si tratta di due distinti errori di fatto dedotti nei ricorsi. Come si è visto, il primo riguarda l’errata individuazione dell’epoca in cui N. raccontò ad A. della rapina, rendendo così una sorta di confessione stragiudiziale posta a base della condanna tale dichiarazione sarebbe stata collocata, erroneamente, nel gennaio del 1994, durante la loro comune detenzione, mentre in realtà sarebbe avvenuta nell’ omissis , cioè dopo pochi giorni dalla rapina al camion condotto da L.D. , che in quell’occasione venne ucciso, circostanza temporale che viene ritenuta rilevante, in quanto giustificherebbe la tesi difensiva secondo cui N. , nell’attribuirsi la partecipazione alla rapina, avrebbe fatto una vanteria , allo scopo di valorizzare la sua caratura delinquenziale agli occhi del suo interlocutore. Il secondo errore dedotto consiste nel rilievo dato dai giudici alle dichiarazioni di V. in sentenza si è ritenuto che V. aveva riferito che N. gli raccontò dettagli della rapina, che solo chi vi aveva partecipato poteva conoscere, ma in realtà, a riferire tali particolari - cioè che L. avrebbe reagito all’aggressione tentando di buttare fuori strada i rapinatori - non sarebbe stato V. , ma A. , che li apprese nelle stesse circostanze di tempo in cui ricevette la c.d. confessione dal N. . In questo caso, secondo la difesa, se si fosse correttamente ritenuto che la rivelazione venne fatta dal N. all’A. qualche giorno dopo i fatti, la circostanza confidata circa la manovra disperata del conducente avrebbe perso ogni significato probatorio, dal momento che già dopo due giorni dalla rapina la stampa e le televisioni locali avevano diffuso ogni particolare del crimine, che era divenuto di dominio pubblico. 9.2. Entrambi i presunti errori denunciati non rientrano nella categoria degli errori di fatto cui si riferisce l’art. 625-bis cod. proc. pen Questa Corte ha avuto modo di precisare che nella procedura prevista dall’art. 625-bis l’errore che può rilevare è solo quello percettivo, cioè quello causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione è incorsa nella lettura degli atti e che abbia determinato una influenza sul processo formativo della volontà, che risulta viziata da tale inesatta percezione, tanto da condurre ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in assenza dell’errore così, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile . Inoltre, secondo questa giurisprudenza l’errore di fatto deve essere non solo decisivo con riferimento all’influenza esercitata sulla volontà del giudice, tale cioè da risultare determinante nella soluzione adottata, ma deve possedere anche caratteristiche di oggettiva ed immediata rilevabilità , dovendo cioè risultare evidente dagli atti, ictu oculi , che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione. Diretta conseguenza della dimensione meramente percettiva dell’errore di fatto è che dal suo ambito applicativo resta esclusa qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di cassazione è chiamata a pronunciare con la conseguenza che, qualora l’errore non derivi da una fuorviata rappresentazione percettiva, ma presenti un qualsiasi contenuto valutativo , si deve escludere la proponibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis, in quanto non di errore di fatto si tratta, bensì di errore di giudizio Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile . Nel caso di specie, facendo applicazione dei menzionati criteri interpretativi, risulta evidente come ai presunti errori denunciati nei ricorsi facciano difetto le due ultime condizioni per essere qualificati come errori di fatto innanzitutto, si tratta di errori a cui manca il carattere della immediata rilevabilità, ma soprattutto sono errori che hanno un prevalente contenuto valutativo, non percettivo. La presunta fuorviata rappresentazione, a fondamento della decisione contenuta nella sentenza n. 24868 del 2015 della Corte di cassazione, che ha rigettato il ricorso del N. contro la pronuncia della Corte di appello di Perugia, si è formata sulla base di una complessiva valutazione delle prove, costituite dalle dichiarazioni di N. , A. e V. anche a voler riconoscere la fondatezza sia della ricostruzione temporale delle dichiarazioni che N. avrebbe reso ad A. , sia della attribuibilità del racconto a quest’ultimo e non al V. , deve escludersi che possa trattarsi di errore percettivo, in quanto la motivazione dei giudici si è formata attraverso una implicazione valutativa delle prove dichiarative riguardanti i fatti sui quali erano chiamati a decidere. La prospettazione degli errori contenuta nei ricorsi in realtà denuncia una sorta di travisamento della prova, cioè un vizio di motivazione che, semmai, andava fatto valere nel processo di cognizione principale e che, comunque, risulta in qualche modo essere stato oggetto del ricorso contro la decisione della Corte di appello di Perugia che ha rigettato la richiesta di revisione, quindi esaminato e valutato dai giudici della Prima Sezione della Corte di cassazione. Che non si sia trattato di un errore percettivo lo dimostra la circostanza che la stessa ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa non emerge in maniera oggettiva ed immediata dal controllo degli atti, ma necessita di un approccio che implica una valutazione delle stesse prove dichiarative, il che esclude la natura dell’errore di fatto. Infine, difetta anche la decisività dell’errore, in quanto non può ritenersi dimostrato che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa, e ciò perché le conclusioni cui giunge la difesa nei suoi ricorsi presuppongono, come si è detto, un approccio valutativo e critico del materiale probatorio. 10. In conclusione, deve ritenersi l’infondatezza dei motivi dedotti, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.