Detenuto al 41-bis ricollocato in cella con altri tre uomini: no al trasferimento in un altro carcere

Respinta definitivamente la richiesta avanzata dall’uomo. Inutile il richiamo alla sua presunta difficoltà ad adattarsi nuovamente alla condivisione degli spazi con altri detenuti.

Gli anni di carcere duro non danno il diritto di contestare il ritorno a una cella da condividere con altri tre detenuti. Da respingere, di conseguenza, la richiesta avanzata da un condannato all’ergastolo e finalizzata al trasferimento in una differente struttura penitenziaria Cassazione, sentenza n. 12334, sez. I Penale, depositata oggi . Collocazione. Chiaro l’obiettivo del detenuto vedersi collocato in un diverso carcere. Due le strade tentate la prima legata alla possibilità di frequentare la scuola media superiore la seconda legata alla sua ritrosia psicologica a condividere la cella con altri soggetti durante la notte . In entrambi i casi, però, la risposta è stata negativa, prima da parte del Magistrato di sorveglianza e poi da parte del Tribunale di sorveglianza. A chiudere definitivamente la questione provvedono ora i Giudici della Cassazione, ritenendo non plausibili le pretese avanzate dal detenuto. Convivenza. Innanzitutto, viene posto in evidenza che l’uomo, nella struttura carceraria dove è collocato attualmente, ha la possibilità di aderire ad alcuni corsi di istruzione relativi al primo biennio di scuola superiore e quindi di proseguire il percorso di studi . Sull’altro fronte, cioè le difficoltà provocate dalla condivisione della cella, i giudici tengono a sottolineare che l’isolamento notturno del condannato all’ergastolo non è oggetto di un diritto soggettivo , anche perché la previsione di tale modalità esecutiva della pena è stata implicitamente abrogata dalla disposizione dell’ordinamento penitenziario che stabilisce la conformazione dei locali destinati al pernottamento dei detenuti in camere dotate di uno o più letti , mentre le prescrizioni di fonte internazionale sull’alloggiamento notturno dei detenuti in camere individuali non hanno natura cogente . Respinta, poi, l’ipotesi di difficoltà relazionali per l’uomo, che sostiene, alla luce degli oltre vent’anni vissuti in carcere, di essere incapace di adattarsi ad una convivenza con altri detenuti . Esclusa, quindi, la necessità del trattamento notturno in isolamento , e confermata la decisione con cui l’uomo è stato collocato in una cella da condividere con altri tre uomini.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 novembre 2016 – 14 marzo 2017, numero 12334 Presidente Di Tomassi – Relatore Cairo Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con ordinanza in data 12/2/2015 rigettava il reclamo proposto da M. G. avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Nuoro in data 28/10/2014. Annota il Tribunale di sorveglianza che, all'esito dell'esperita camera di consiglio, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro aveva respinto entrambi i reclami proposti dall'interessato ex art 35 L. 26 luglio 1975, numero 354. Con la prima istanza il detenuto aveva chiesto di essere trasferito in una struttura penitenziaria che gli permettesse di frequentare la scuola media superiore. Con la seconda, aveva chiesto di essere trasferito in una struttura che gli permettesse di fruire dell'isolamento notturno. Dopo il periodo di esecuzione della pena anche in regime differenziato, di cui all'art. 41 bis L. 26 luglio 1975, numero 354, il detenuto non era, infatti, più in grado di condividere la cella con altri soggetti, durante la notte. Il Tribunale, dato atto delle memorie integrative depositate e del ricorso del difensore nell'interesse del M., depositato il 19 novembre 2014, ex art. 70 L. 26 luglio 1975, numero 354, respingeva i reclami condividendo i motivi posti a sostegno della prima decisione del Magistrato di sorveglianza. In primo luogo riteneva non ravvisabile il vizio di omessa pronuncia in ordine all'avvicinamento al luogo di residenza per i colloqui con i familiari. La richiesta era estranea ai due reclami ed era stata introdotta solo con la memoria difensiva. Quanto alla richiesta di trasferimento in altro istituto non si ritenevano sussistenti contraddizioni. Si era fatto riferimento ad alcuni corsi scolastici, che erano già iniziati, ed il M. non aveva intrapreso gli studi di scuola media superiore. Non si sarebbe potuto, dunque, parlare della forzata interruzione di un percorso istruttivo già avviato. Erano stati, poi, organizzati corsi di istruzione relativi al primo biennio di scuola superiore per cui il detenuto avrebbe avuto la possibilità di proseguire utilmente gli studi. Non vi erano motivi per dubitare, poi, della conversione, già dal 1992, della Casa circondariale in una sezione di reclusione e non vi era violazione dell'art 22 cod. penumero L'isolamento notturno non costituiva, peraltro, un diritto soggettivo del detenuto. Né la documentazione medica allegata attestava disturbi psicologico-psichiatrici. 2. Ricorre per cassazione M. G. e lamenta le seguenti ragioni di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Sottolinea che l'osservazione ed il trattamento dei detenuti devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti. Assume, tuttavia, il ricorrente che aveva chiuso il ciclo di studio relativo alle scuole medie inferiori e che aveva intenzione di completarlo con le scuole superiori, risultato che con il mancato trasferimento non gli era stato permesso. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge art. 22 cod. penumero ed il vizio di motivazione. Dopo 22 anni di restrizione, trasferire il detenuto in cella con altri tre ergastolani significava porre in essere un trattamento contrario al senso di umanità ciò perché psicologicamente quel detenuto non era più nelle condizioni di sopportare alcun tipo di convivenza per il percorso carcerario svolto. Ciò aveva violato l'art. 22 in bonam partem e si sarebbe dovuto accertare se la struttura penitenziaria affermata come istituita quale sezione di reclusione fosse effettivamente tale non risultando, di converso, nelle elencazioni ufficiali disponibili. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile, per quanto si passa ad esporre. Quanto al vizio di omessa pronuncia in ordine all'avvicinamento al luogo di residenza per i colloqui con i familiari, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente osservato che la richiesta era estranea ai due reclami ed era stata introdotta solo con la memoria difensiva. L'istante avrebbe, di converso, avuto onere di prospettare la questione al DAP ai sensi dell'art. 42 L. 26 luglio 1975, numero 354 e, dunque, a fronte di un eventuale diniego, di interporre reclamo. Immune dai vizi denunciati peraltro risulta la motivazione sulla richiesta di trasferimento in altro istituto. Il riferimento ad alcuni corsi scolastici non era ritenuto appropriato essendo essi già iniziati e non avendo il M. intrapreso gli studi di scuola media superiore. Non si sarebbe potuto, pertanto, parlare della forzata interruzione di un percorso istruttivo già avviato. D'altro canto, risultavano avviati ed organizzati corsi di istruzione - relativi al primo biennio di scuola superiore - cui il detenuto avrebbe avuto la possibilità di aderire proseguendo utilmente il percorso di studi. 2. Il secondo motivo è, al pari, manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che l'isolamento notturno del condannato all'ergastolo non é oggetto di un diritto soggettivo, in quanto la previsione di tale modalità esecutiva della pena é stata implicitamente abrogata dalla disposizione di ordinamento penitenziario che stabilisce la conformazione dei locali destinati al pernottamento dei detenuti in camere dotate di uno o più posti. La Corte stessa ha precisato che le prescrizioni di fonte internazionale sull'alloggiamento notturno dei detenuti in camere individuali non hanno natura cogente Sez. 1, sentenza nr. 20142 del 25/02/2011 cc dep. 20/05/2011 , Spampinato, Rv 250235 Conforme Sez. I, 25 febbraio 2011 numero 22072, non massimata . Né risultano condivisibili le altre due questioni anche esplicitate nel motivo di ricorso. Alcun dubbio invero sussiste - ed il Tribunale ne dà atto - della conversione, già a far data dal 1992, della Casa circondariale in una sezione di reclusione, di tal che non può ravvisarsi, in parte qua, alcuna violazione dell'art 22 cod. penumero Quanto al tema della difficoltà relazionale del soggetto detenuto da oltre un ventennio ed alla sua difficoltà di adattamento ad una convivenza, con altri detenuti, il Tribunale di sorveglianza ha esaminato, nella logica anche dell'umanizzazione del trattamento detentivo, anche l'aspetto collaterale, in tesi, legato alla questione. E' giunto, invero, ad escludere, attraverso uno scrutinio della stessa documentazione allegata che fossero documentati, da un punto di vista medico, disturbi psicologico-psichiatrici, che involgessero un trattamento notturno in isolamento del detenuto medesimo. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sul versamento di una somma alla Cassa delle ammende non sussistendo elementi per ritenere che l'inammissibilità derivi da colpa dell'istante. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.