Può il giudice dichiarare inammissibile l’appello sulla sola formulazione di una questione di costituzionalità?

Il motivo di doglianza che si sostanzi nella formulazione di una questione di costituzionalità, connotata dalla indicazione dei profili di illegittimità, si risolve nella denuncia di un vizio di violazione di legge. Pertanto, esso è annoverabile tra le doglianze deducibili con l’atto di appello, in ragione della natura piena di revisio prioris istantiae propria di detta specifica impugnazione.

Così ha sancito la Corte di Cassazione con sentenza n. 11955/17 depositata il 13 marzo. Il caso. Il difensore dell’imputato impugna la sentenza della Corte d’appello di Firenze che dichiarava inammissibile il gravame avverso la sentenza di primo grado che lo condannava alla reclusione per il reato di evasione. La doglianza riguarda il fatto la Corte territoriale nel dichiarare inammissibile il ricorso si è fondata esclusivamente sulla sollecitazione a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice , e non su motivi pertinenti . Quando può dirsi inammissibilità del ricorso. Gli Ermellini rilevano una costante giurisprudenziale secondo cui il motivo di doglianza che si sostanzi nella formulazione di una questione di costituzionalità, connotata dalla indicazione dei profili di illegittimità, in rapporto ai parametri evocati, e dalla vicenda processuale, si risolve nella denuncia di un vizio di violazione di legge e dunque annoverabile tra le doglianze deducibili con l’atto di appello, in ragione della natura piena di revisio prioris istantiae propria di detta specifica impugnazione . Nel caso di specie, il ricorso risulta pienamente ammissibile e, per contro, viziato il provvedimento del giudice territoriale, sottrattosi alla disamina di un legittimo motivo d’appello sulla scorta di una categoria di inammissibilità estranea a quelle contemplate dall’art. 591 c.p.p. . Pertanto, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 febbraio – 13 marzo 2017, n. 11955 Presidente Ippolito – Relatore Tronci Ritenuto in fatto 1. Il difensore di fiducia di B.R.W. impugna la sentenza tale denominata del 09.12.2015, con cui la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile - in quanto fondata non su motivi pertinenti , bensì sulla sola sollecitazione a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice - l’impugnazione proposta avverso la sentenza emessa il 20.05.2013 dal Tribunale del capoluogo, di condanna del prevenuto alla pena di giustizia di mesi sei di reclusione, in relazione al contestato reato di evasione dal luogo in cui lo stesso era ristretto, in regime di detenzione domiciliare. 2. Rileva in proposito il legale ricorrente come l’appello a suo tempo formalizzato non fosse affatto inficiato da inammissibilità, atteso che il motivo di doglianza ivi svolto, lungi dal poter essere considerato generico - non avendo alcun rilievo il riferimento del giudice distrettuale alla impropria categoria della pertinenza - aveva puntualmente esplicitato tanto i profili di non manifesta infondatezza, da ricondursi alle medesime ragioni che avevano a suo tempo condotto il giudice delle leggi alla pronuncia della sentenza n. 177/2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 47 ter co. 1, lett. a - seconda parte, e co. 8 della legge n. 354/1975, quanto quelli di rilevanza della questione, stante il difetto di valenza penale della condotta ascritta all’imputato, in caso di accoglimento della questione medesima. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va per l’effetto accolto, alla stregua delle considerazioni che seguono. 2. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che il motivo di doglianza che si sostanzi non nell’asettica denuncia della violazione di norme costituzionali v. Sez. 2, sent. n. 677 del 10.10.2014 - dep. 12.01.2015, Rv. 261551, bensì nella formulazione di una questione di costituzionalità, connotata dalla indicazione dei profili di illegittimità, in rapporto ai parametri evocati, e dalla illustrazione delle ragioni di rilevanza rispetto alla soluzione della vicenda processuale, si risolve nella denuncia di un vizio di violazione di legge, come tale rientrante nella previsione di cui alla lettera b dell’art. 606 del codice di rito cfr. Sez. 6, sent. n. 6121 del 16.03.2000, Rv. 220524 e, da ultimo, a contrario, Sez. 5, sent. n. 51253 dell’11.11.2014, Rv. 262200 e n. 24054 del 27.04.2016, Rv. 267113 e, a maggior ragione, nel novero delle doglianze deducibili con l’atto di appello, in ragione della natura piena di revisio prioris istantiae propria di detta specifica impugnazione. Dunque, poiché nella fattispecie i requisiti anzidetti risultano appieno rispettati, il ricorso proposto risulta pienamente ammissibile e viziato, per contro, il provvedimento del giudice territoriale, di fatto sottrattosi alla disamina di un legittimo motivo d’appello sulla scorta di una categoria d’inammissibilità - la già rilevata pertinenza dei motivi estranea a quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen., che notoriamente, per ciò che concerne i motivi d’impugnazione, attribuisce rilievo al solo profilo della genericità, attraverso il richiamo all’art. 581 - segnatamente, alla lettera c della norma - dello stesso codice di rito sul punto si sono recentemente soffermate, in termini conformi, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 27.10.2016, ric. Galtelli, di cui è disponibile al momento solo la notizia della decisione . S’impone quindi l’annullamento del provvedimento impugnato, con la conseguente statuizione di cui in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e rinvia per l’ulteriore corso ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.