Non c’è educazione con l’uso della violenza (specialmente se le vittime hanno 3 anni)

L’uso sistematico della violenza non è conforme al processo educativo, specialmente nei confronti degli infanti. Inoltre, la testimonianza processuale di questi ultimi non può essere ritenuta aprioristicamente inaffidabile, ma sicuramente necessita di un vaglio particolarmente attento e circostanziato .

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11956/17 depositata il 13 marzo. Il caso. Un’insegnante presso una scuola materna veniva condannata a 4 mesi di reclusione per atti di sopraffazione, anche violenti, posti in essere nei confronti dei piccoli a lei affidati. Le testimonianze dei bambini di 3 anni non sono necessariamente inaffidabili. Avverso la pronuncia la maestra proponeva ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che l’accusa fosse fondata esclusivamente sulle dichiarazioni provenienti da bambini dell’età di tre anni, al loro primo impatto in un ambiente diverso da quello familiare . Tale doglianza è respinta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale la provenienza delle dichiarazioni da bambini in tenera età non può in alcun modo legittimare una preconcetta valutazione di loro inaffidabilità e nemmeno lo svilimento della loro portata . Esse, semmai, impongono un vaglio particolarmente attento e circostanziato da parte del giudice, il quale, ad avviso della Suprema Corte, non è mancato nel caso di specie. La differenza tra educazione e maltrattamenti. Il giudice di legittimità, inoltre, ribadisce l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’uso sistematico della violenza, quale trattamento ordinario del minore, anche in presenza di un animus corrigendi , non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso di mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti . Il termine correzione”, in riferimento ai bambini, va sempre inteso nel senso di educazione”, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo . Secondo quanto riportato dalla sentenza n. 4904/96, infatti, non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo della personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza, utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 febbraio – 13 marzo 2017, n. 11956 Presidente Ippolito – Relatore Tronci Ritenuto in fatto 1. Il difensore di fiducia di B.M.D. , insegnante presso la scuola materna omissis , in , ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 16.11.2015, con cui la Corte di appello di Ancona, in riforma della pronuncia del Tribunale di Pesaro, ha confermato la sua declaratoria di condanna oltre statuizioni civili per i fatti di reato ascrittile al capo a della rubrica - qualificati come violazione dell’art. 571 cod. pen., a fronte dell’originario addebito elevato ai sensi dell’art. 572 dello stesso codice, in ragione della contestazione degli specifici e reiterati atti di sopraffazione, anche violenti, posti in essere nei confronti dei piccoli affidatile, ivi appositamente indicati - con conseguente rideterminazione in misura di mesi quattro di reclusione della pena inflittale e riduzione a pari durata della sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, per il resto assolvendola con ampia formula - perché il fatto non sussiste dalle ulteriori imputazioni, di violenza privata consumata e tentata, sub b e c , l’una in danno di un’assistente scolastica e l’altra della madre di una dei piccoli vessati. 2. A sostegno della proposta impugnazione, il legale ricorrente deduce I illogicità o mancanza della motivazione , da un lato, essendosi in presenza di un processo incentrato sulla ricerca di prove dei presunti maltrattamenti , il cui vano esito si è tuttavia tradotto nella sola derubricazione del reato nella fattispecie di cui all’art. 571 c.p. dall’altro, essendo fondata l’accusa unicamente sulle dichiarazioni provenienti da bambini dell’età di tre anni, al loro primo impatto in un ambiente diverso da quello familiare, quali riferite dai rispettivi genitori, che, reputandole gravi, hanno rappresentato loro percezioni, rimaste comunque sfornite di riscontro, essendosi anzi acquisiti elementi di segno opposto, neppure presi in esame dalla Corte distrettuale II violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo sia al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oggetto di specifica doglianza formulata con l’atto di appello a suo tempo formalizzato, sia alla determinazione del quantum di pena, abbisognevole di adeguata motivazione, che non può dirsi soddisfatta mediante l’asettico richiamo agli indici fissati dall’art. 133 cod. pen Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto non ha alcun fondamento e va pertanto rigettato, non prima, peraltro, di aver fatto luogo alla corretta qualificazione giuridica del fatto, in conformità al tenore originario del capo d’accusa. 2. Sostanzialmente generico e, comunque, infondato è il primo e principale motivo di doglianza. È di tutta evidenza che la constatazione della genesi dell’accusa, sulla scorta delle dichiarazioni provenienti da bambini ancora in tenera età, non può in alcun modo legittimare una preconcetta valutazione di loro inaffidabilità e nemmeno lo svilimento della loro portata, vero essendo semmai che esse impongono un vaglio particolarmente attento e circostanziato da parte del giudicante ciò che nella fattispecie non è affatto mancato. In tal senso depone, infatti, la puntigliosa disamina delle deposizioni dei genitori dei piccoli - tramite cui le stesse sono state veicolate nella loro interezza nel processo - ed anche degli incidenti probatori - mediante i quali sono state raccolte le dichiarazioni dirette di quei minori ritenuti idonei a partecipare a siffatto atto processuale quale compiuta dal Tribunale di Pesaro, le cui argomentazioni la Corte marchigiana ha esplicitamente fatto proprie, significando, a fronte delle obiezioni difensive, sia l’assenza in atti di elementi di sorta, in forza dei quali poter fondatamente dubitare della credibilità delle anzidette testimonianze sia, implicitamente ed al contrario, l’esistenza di sintomatici ed illuminanti elementi di riscontro, costituiti dagli evidenti ed inequivoci segnali di disagio che i minori hanno iniziato a manifestare proprio in concomitanza delle lezioni tenute dalla imputata e poi significativamente scomparsi , come pure dalle chiare indicazioni dai minori medesimi date, anche attraverso i giochi - in cui, come è fin troppo noto, il minore trasferisce anche i propri vissuti traumatici o non del tutto positivi al fine di elaborarli e comunicarli - sulla persona della B. . Essendo appena il caso di osservare che l’indistinto riferimento, contenuto nel ricorso in esame, ad imprecisati colleghi che avrebbero smentito i fatti non incrina in alcun modo la coerenza e logicità del discorso giustificativo testé sintetizzato tanto più che la sentenza di primo grado enumera ed analizza diverse deposizioni di personale docente e non docente, pienamente confermative della fondatezza delle accuse per scienza diretta . 3. Corollario necessitato di siffatta ricostruzione in punto di fatto della vicenda è il ripristino dell’originario inquadramento giuridico dei fatti ascritti, che, proprio perché conforme all’iniziale contestazione, non comporta alcuna lesione del diritto di difesa, che sul punto ha avuto ampiamente modo di far valere le proprie ragioni. Ed invero, in tema di correlazione fra accusa e sentenza, il rispetto del principio del contraddittorio - che deve essere assicurato alla difesa anche in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto, in ossequio alla previsione dell’art. 6 della C.E.D.U., così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, e, prima ancora, dell’art. 111 della Carta Costituzionale - impone unicamente che il difforme inquadramento giuridico della vicenda non avvenga a sorpresa , senza consentire all’imputato di interloquire in proposito, onde non ricorre alcuna violazione dell’art. 521 del codice di rito, qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell’imputazione, anche attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione così Sez. 5, sent. n. 7984 del 24.09.2012 - dep. 19.02.2013, Rv. 254649 adde Sez. 1, sent. n. 9091 del 18.02.2010, Rv. 246494, secondo cui la garanzia del contraddittorio, in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto cui abbia proceduto il giudice, deve reputarsi assicurata anche qualora l’imputato abbia comunque avuto modo di interloquire sul tema in una delle fasi del procedimento . 4. Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte - e di questa Sezione, in particolare - ha da tempo avuto modo di affermare e ribadire che L’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti così, da ultimo, Sez. 6, sent. n. 53425 del 22.10.2014, Rv. 262336 e n. 36564 del 10.05.2012, Rv. 253463, la prima delle quali inerente giusto ad una vicenda in cui la Corte ha qualificato ai sensi dell’art. 572 cod. pen., e non come abuso dei mezzi di correzione, la condotta di una maestra di scuola materna, i cui metodi, ancorché per pretese finalità educative, erano improntati a ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica, sulle persone dei minori a lei affidati . Enunciazione che scaturisce dal rilievo che l’intento educativo e correttivo perseguito dal soggetto attivo del reato, in presenza del sistematico ricorso ad atti di violenza nei confronti del minore, non può integrare la linea di discrimine fra il più grave delitto di maltrattamenti e quello di abuso di mezzi di correzione, in ragione del dirimente carattere oggettivo della condotta tenuta dall’agente. Del resto, come già questa Corte ebbe a stabilire oltre venti anni fa, Con riguardo ai bambini il termine correzione va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. In ogni caso non può ritenersi tale l’uso della violenza finalizzato a scopi educativi ciò sia per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione se non addirittura di disposizione da parte degli adulti sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza, utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice. Ne consegue che l’eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie dell’art. 571 cod. pen. abuso di mezzi di correzione giacché intanto è ipotizzabile un abuso punibile in maniera attenuata in quanto sia lecito l’uso così Sez. 6, sent. n. 4904 del 18.03.1996, Rv. 205033 . 4.1 Per vero, rispetto al ripristino dell’originaria qualificazione giuridica, questa Corte non può non rilevare l’esistenza di un dato apparentemente ostativo, rappresentato dall’affermazione, contenuta nell’impugnata sentenza, circa il carattere non ripetitivo, sistematico ed abitudinario delle condotte di sopraffazione, fisica e morale, poste in essere dalla B. nei confronti dei piccoli. Sennonché siffatto assunto non solo riveste carattere generico e portata meramente assertiva, risolvendosi unicamente nella sua prospettazione, ma è resistito e superato dal riconoscimento - operato dallo stesso giudice d’appello, come già si è avuto modo di sottolineare - della ribadita affidabilità delle dichiarazioni dei genitori e del comprovato disagio manifestato dai bimbi, sintomatico del carattere non occasionale dei comportamenti in questione e significativamente venuto meno in concomitanza con la cessazione delle lezioni dell’imputata dichiarazioni - quelle dei genitori, al pari di quelle dei bambini escussi in sede d’incidente probatorio - che non lasciano adito a dubbi di sorta in ordine alla sicura correttezza della conclusione già esplicitata dal Tribunale, nel senso della piena integrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato previsto e punito dall’art. 572 cod. pen., essendosi in presenza di violenze fisiche e morali ripetute, connotate da abitualità dall’inizio dell’anno scolastico sino al dicembre 2009 , a danno di minori affidati per ragioni di educazione ai poteri dell’imputata . Né, del resto, potrebbe correttamente ipotizzarsi il difetto del requisito fondante dell’abitualità della condotta vessatoria alla stregua del limitato numero di violenze di cui ciascun bambino, singolarmente considerato, è stato fatto oggetto a tale ultimo riguardo ed a prescindere dalla pur illuminante formulazione del capo d’accusa, occorre infatti considerare che ciascuna delle azioni poste in essere dall’agente costituisce un singolo segmento, un elemento della serie che, complessivamente riguardata, integra la condotta tipica delineata dalla norma incriminatrice. Il che - se possibile - è particolarmente vero nel caso, coincidente con la vicenda in esame, di maltrattamenti connessi all’esercizio della funzione di educazione o istruzione attuata nei riguardi di una comunità di soggetti - e, dunque, tipicamente al di fuori dell’ambito familiare posto che, in siffatta ipotesi, le angherie e le violenze consumate in danno del singolo individuo si ripercuotono necessariamente anche nei confronti degli altri componenti della medesima comunità, accomunati dall’identità della loro posizione, così generando quello stato di disagio psicologico e morale, a sua volta causativo di una condizione di abituale e persistente sofferenza di cui anche la Corte marchigiana dà atto nella fattispecie, che costituisce l’in sé della nozione di maltrattamenti e che il minore non ha alcuna possibilità, né materiale né morale, di risolvere da solo. 5. Del tutto inconsistente si palesa la censura in tema di attenuanti generiche, rispetto alla quale il ricorso si risolve in una generica contestazione, senza la doverosa indicazione delle circostanze che, in concreto, la Corte territoriale - che ha dato conto della propria decisione, richiamandosi alla gravità dei fatti per effetto del rinvio alla motivazione del Tribunale , nonché alla negativa personalità dell’imputata, già gravata da altri precedenti penali - avrebbe omesso di apprezzare, in funzione del riconoscimento del beneficio di cui all’art. 62 bis cod. pen Il doveroso ripristino della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 572 cod. pen. comporta, poi, l’ovvio superamento - nell’impossibilità di modificare il trattamento sanzionatorio, in assenza dell’impugnazione della parte pubblica - del motivo di doglianza che investe direttamente il quantum di pena, determinato dal giudice d’appello con riferimento al ben più mite apparato edittale previsto dall’art. 571 cod. pen P.Q.M. Qualificato il fatto ai sensi dell’art. 572 cod. pen., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.