La disciplina della messa alla prova è incostituzionale?

La normativa sulla sospensione del procedimento con messa alla prova comporta una diversificazione dei contenuti del programma di trattamento, con l’affidamento al giudice di un giudizio sull’idoneità del programma, in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto pertanto, la tesi secondo cui tale disciplina non sarebbe idonea ad impedire che casi tra loro diversi ricevano un identico trattamento è manifestamente priva di ogni fondamento.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 54, depositata il 10 marzo 2017. Incostituzionalità della messa alla prova i dubbi del giudice a quo. La pronuncia in commento trae origine dalla questione di legittimità costituzionale degli artt. 168- bis c.p. e 464- bis e ss. c.p.p., relativi alla sospensione del procedimento con messa alla prova, sollevata nell’ambito di un procedimento penale a carico di una persona imputata del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a , d.lgs. n. 152/2006 c.d. codice dell’ambiente , per avere effettuato uno smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Secondo il giudice a quo, l’art. 168- bis c.p. violerebbe l’art. 3 Cost., perché il legislatore, con la disposizione in questione, avrebbe riconosciuto la possibilità della sospensione con messa alla prova per un numero cospicuo di reati tra loro molto diversi nonostante la richiamata norma costituzionale imponga una diversificazione della disciplina idonea ad impedire che casi tra loro diversi ricevano un identico trattamento. Il rimettente ha, poi, rilevato che l’omessa indicazione nell’art. 168- bis c.p. della durata massima del lavoro di pubblica utilità, dei parametri per determinarla e del soggetto competente alla determinazione violerebbe l’art. 24 Cost., perché impedirebbe all’imputato di conoscere le sanzioni in cui può incorrere. Da ultimo, il giudice a quo ha osservato, con riferimento all’art. 27 Cost., che la messa alla prova, pur non potendosi considerare formalmente una pena, ne possiederebbe le caratteristiche sostanziali pertanto, la mancata previsione di un limite massimo di durata e l’omessa predeterminazione dei criteri da seguire per la sua predisposizione violerebbero il finalismo rieducativo che la sanzione penale deve indefettibilmente possedere. Con la messa alla prova, il trattamento dell’imputato è necessariamente diversificato. Preliminarmente, il Giudice delle leggi rileva che la sospensione del procedimento con messa alla prova, pur costituendo un istituto che ha effetti sostanziali” perché dà luogo all’estinzione del reato , è connotato da un’intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio cfr. Corte Cost. n. 240/15 . E normalmente un procedimento speciale è destinato a trovare applicazione rispetto, se non a tutti i reati come nel caso del giudizio abbreviato , almeno a molti di essi, nell’ambito di determinati limiti di categoria o di pena pertanto, la differenziazione nel trattamento dei singoli casi avviene ad opera del giudice, con riferimento a parametri di carattere generale indicati dal legislatore. Come precisato dalla Corte di Cassazione, la normativa sulla sospensione del procedimento con messa alla prova comporta una diversificazione dei contenuti, prescrittivi e di sostegno, del programma di trattamento, con l’affidamento al giudice di un giudizio sull’idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte afflittiva”, sia di quella rieducativa”, in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva cfr. Cass. SS.UU. n. 33216/16 in particolare, questo giudizio deve svolgersi in base ai parametri di cui all’art. 133 c.p., richiamati dall’art. 464-quater, comma 3, c.p.p Ne consegue che il trattamento dell’imputato nei diversi casi oggetto del procedimento speciale in questione risulta necessariamente diverso e che, quindi, è manifestamente priva di ogni fondamento la tesi del giudice rimettente, secondo cui la norma impugnata non sarebbe idonea ad impedire che casi tra loro diversi ricevano un identico trattamento. La messa alla prova non ha una durata massima? Con riferimento all’eccepita violazione dell’art. 24 Cost., la Consulta osserva che, benché non espressamente indicata dall’art. 168- bis c.p., la durata massima risulta indirettamente dall’art. 464- quater , comma 5, c.p.p. in mancanza di una sua diversa determinazione, corrisponde necessariamente alla durata della sospensione del procedimento, la quale non può essere a superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria b superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria. Ed infatti, al termine del periodo di sospensione, il giudice deve valutare, a norma dell’art. 464- septies c.p.p., l’esito della messa alla prova, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, tra le quali vi sono anche quelle relative al lavoro di pubblica utilità, che alla cessazione della sospensione deve essere terminato per determinare in concreto tale durata, il giudice deve tenere conto dei criteri previsti dall’art. 133 c.p. e delle caratteristiche che dovrà avere la prestazione lavorativa, considerato che questa potrà svolgersi in giorni anche non continuativi, con una durata giornaliera da stabilire, nel limite massimo di otto ore, e che dovrà avvenire con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato” art. 168- bis , comma 3, c.p. . Pertanto, l’affermazione del giudice rimettente secondo cui le norme impugnate ometterebbero di indicare termine massimo di durata del lavoro di pubblica utilità, parametri e soggetto competente a determinarne l’entità risulta priva di fondamento. La disciplina della messa alla prova contrasta con la finalità rieducativa della pena? Quanto, infine, alla dedotta violazione dell’art. 27 Cost., la Consulta ritiene cha anche questa censura sia manifestamente infondata dal momento che, come argomentato con riferimento al precedente vizio, sono ben determinati, sia la durata massima della sospensione del procedimento e, correlativamente, del trattamento di messa alla prova, sia i criteri da seguire per stabilirla.

Corte Costituzionale, ordinanza 11 gennaio – 10 marzo 2017, n. 54 Presidente Grossi – Redattore Lattanzi Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis del codice penale e degli artt. 464-bis e seguenti del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Prato nel procedimento penale a carico di S.P., con ordinanza del 21 aprile 2015, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2015. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri udito nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che, con ordinanza del 21 aprile 2015 r.o. n. 289 del 2015 , il Tribunale ordinario di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p. che il giudice a quo premette di essere investito di un procedimento penale a carico di una persona imputata del reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale , per avere effettuato uno smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi che la difesa dell’imputato ha chiesto che venissero sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 168-bis del codice penale e 464-bis e seguenti del codice di procedura penale, relativi alla sospensione del procedimento con messa alla prova che le questioni sarebbero rilevanti, in quanto dal capo di imputazione, dagli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e dalla documentazione prodotta dalla difesa a sostegno della richiesta di sospensione con messa alla prova emerge la ricorrenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi che consentirebbero l’ammissione alla messa alla prova che l’art. 168-bis cod. pen. violerebbe l’art. 3 Cost., perché il legislatore, con l’articolo 168 bis c.p., ha riconosciuto la possibilità della sospensione con messa alla prova per un numero cospicuo di reati tra loro molto diversi , e [c]iò, a norma dell’art. 3 Cost. imporrebbe una diversificazione della disciplina idonea ad impedire che casi tra loro diversi ricevano un identico trattamento che l’omessa indicazione nell’art. 168-bis cod. pen. della durata massima del lavoro di pubblica utilità, dei parametri per determinarla e del soggetto competente alla determinazione violerebbe l’art. 24 Cost., perché impedirebbe all’imputato di conoscere le sanzioni in cui può incorrere che la durata massima del lavoro di pubblica utilità non potrebbe essere desunta, né dall’art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen., che si riferisce alla durata massima della sospensione del procedimento, né dall’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 , il quale trova applicazione solo ove espressamente richiamato che, infine, le questioni di legittimità costituzionale relative al nuovo istituto sarebbero non manifestamente infondate anche con riferimento all’art. 27 Cost., in quanto la messa alla prova, pur non potendosi considerare formalmente una pena, ne possiede le caratteristiche sostanziali pertanto, la mancata previsione di un limite massimo di durata e l’omessa predeterminazione dei criteri da seguire per la sua predisposizione viol[erebbero] il finalismo rieducativo che la sanzione penale deve indefettibilmente possedere che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate che la difesa dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni sollevate per omesso esperimento del previo tentativo di interpretare le norme censurate in senso conforme alla Costituzione che, nel merito, le questioni sarebbero infondate, perché un’interpretazione sistematica degli artt. 168-bis cod. pen. e 464-quater cod. proc. pen. indurrebbe a ritenere che l’ammissione dell’imputato alla prova non è automatica, ma è frutto di una valutazione discrezionale dell’autorità giudiziaria fondata sulla considerazione della gravità e della natura del reato, della capacità a delinquere dell’imputato e della sua personalità che, di conseguenza, l’eterogeneità dei reati a cui è applicabile il nuovo istituto non lo renderebbe incompatibile con l’art. 3 Cost. che le norme censurate non violerebbero neanche gli artt. 24 e 27 Cost., in quanto la durata della messa alla prova e dunque del termine entro il quale l’imputato deve conformarsi alle prescrizioni riparatorie e risarcitorie, nonché la prestazione del lavoro di pubblica utilità sono stabilite sulla base del programma di trattamento elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna e sottoposto al giudizio di idoneità da parte del giudice che peraltro l’art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen. prevede che la durata della sospensione, e conseguentemente quella del lavoro di pubblica utilità, non può essere superiore a un anno per i reati puniti con la sola pena pecuniaria e a due anni per i reati puniti con la pena detentiva che inoltre i criteri cui il giudice deve attenersi nel vaglio di congruità della durata e dell’intensità del lavoro di pubblica utilità potrebbero essere desunti, in via analogica, dall’art. 133 cod. pen., tenendo conto, sia della gravità concreta del reato, sia del grado di colpevolezza dell’imputato e delle sue esigenze di risocializzazione. Considerato che, con ordinanza del 21 aprile 2015 r.o. n. 289 del 2015 , il Tribunale ordinario di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p. che l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni sollevate per l’omesso esperimento del tentativo di interpretare le norme censurate in senso conforme alla Costituzione che l’eccezione è priva di fondamento perché è argomentata facendo riferimento alle ragioni che secondo l’Avvocatura generale dovrebbero determinare il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale che queste ragioni non possono riverberarsi sull’ammissibilità delle questioni, sotto il profilo del mancato tentativo di un’interpretazione costituzionalmente conforme, ma attengono al merito e come tali vanno considerate che le questioni di legittimità costituzionale, pur essendo state, nelle premesse e nel dispositivo dell’ordinanza, genericamente riferite agli artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p. , sono specificate e motivate solo in rapporto all’art. 168-bis del codice penale che le questioni relative agli artt. 464-bis e seguenti del codice di procedura penale sono manifestamente inammissibili, sia perché le norme censurate, indicate con l’espressione e seguenti”, sono indeterminate, sia perché non sono espresse le ragioni della loro denunciata illegittimità costituzionale che il giudice rimettente ritiene che l’art. 168-bis cod. pen. contrasti con l’art. 3 Cost., perché la possibilità di accedere all’istituto della messa alla prova è prevista per numerosi reati, molto diversi tra loro per tipo e per trattamento sanzionatorio , sicché solo una diversificazione della disciplina, che nella specie manca, sarebbe stata idonea ad impedire che casi tra loro diversi ricevano un identico trattamento che la sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce un istituto che ha effetti sostanziali, perché dà luogo all’estinzione del reato, ma è connotato da un’intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio sentenza n. 240 del 2015 che normalmente un procedimento speciale è destinato a trovare applicazione rispetto, se non a tutti i reati come nel caso del giudizio abbreviato , almeno a molti di essi, nell’ambito di determinati limiti di categoria o di pena, e la differenziazione nel trattamento dei singoli casi avviene ad opera del giudice, con riferimento a parametri di carattere generale indicati dal legislatore che, come ha precisato la Corte di cassazione, la normativa sulla sospensione del procedimento con messa alla prova comporta una diversificazione dei contenuti, prescrittivi e di sostegno, del programma di trattamento, con l’affidamento al giudice di un giudizio sull’idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte afflittiva” sia di quella rieducativa”, in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva Sezioni unite, 31 marzo 2016, n. 33216 che questo giudizio deve svolgersi in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale , richiamati dall’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. che il trattamento dell’imputato nei diversi casi oggetto del procedimento speciale in questione risulta perciò necessariamente diverso che quindi è manifestamente priva di ogni fondamento la tesi del giudice rimettente, secondo cui la norma impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. perché non sarebbe idonea ad impedire che casi tra loro diversi ricevano un identico trattamento che, secondo il giudice a quo, l’art. 168-bis cod. pen. sarebbe in contrasto anche con l’art. 24 Cost., perché l’omessa indicazione della durata massima del lavoro di pubblica utilità, dei parametri per determinarla e del soggetto competente a questa determinazione impedirebbe all’imputato di conoscere le sanzioni in cui può incorrere che, benché non espressamente indicata, la durata massima risulta indirettamente dall’art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen. perché, in mancanza di una sua diversa determinazione, corrisponde necessariamente alla durata della sospensione del procedimento, la quale non può essere a superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria b superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria che infatti, al termine del periodo di sospensione, il giudice, a norma dell’art. 464-septies cod. proc. pen., deve valutare l’esito della messa alla prova, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite , tra le quali vi sono anche quelle relative al lavoro di pubblica utilità, che alla cessazione della sospensione deve essere terminato che per determinare in concreto tale durata il giudice deve tenere conto dei criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. e delle caratteristiche che dovrà avere la prestazione lavorativa, considerato che questa potrà svolgersi in giorni anche non continuativi, con una durata giornaliera da stabilire, nel limite massimo di otto ore, e che dovrà avvenire con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato art. 168-bis, terzo comma, cod. pen. che quindi è priva di ogni fondamento l’affermazione del giudice rimettente che le norme impugnate omettono di indicare termine massimo di durata del lavoro di pubblica utilità, parametri e soggetto competente a determinarne l’entità che, peraltro, la censura di violazione dell’art. 24 Cost., oltre che manifestamente infondata, è anche non pertinente, perché l’eventuale indeterminatezza normativa del trattamento, in cui consiste il programma di messa alla prova, attiene al profilo sostanziale e non a quello processuale dell’istituto in questione, e in particolare al diritto di difesa, che non è in alcun modo pregiudicato dalla norma censurata che infine sarebbe violato pure l’art. 27 Cost., in quanto, secondo il Tribunale rimettente, la messa alla prova, pur non potendosi considerare formalmente una pena, ne possiede le caratteristiche sostanziali pertanto, la mancata previsione di un limite massimo di durata e l’omessa predeterminazione dei criteri da seguire per la sua predisposizione viol[erebbero] il finalismo rieducativo che la sanzione penale deve indefettibilmente possedere che anche questa censura è manifestamente infondata perché, come si è visto, sono ben determinati, sia la durata massima della sospensione del procedimento, e correlativamente del trattamento di messa alla prova, sia i criteri da seguire per stabilirla. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per Questi Motivi la Corte Costituzionale 1 dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis e seguenti del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Prato, con l’ordinanza indicata in epigrafe 2 dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Prato, con l’ordinanza indicata in epigrafe.