Dinanzi a chi si deve impugnare il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio?

In materia di beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, il decreto che decide sulla richiesta di revoca, proveniente dall’Ufficio finanziario, può essere impugnato, qualora l’interessato non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99 d.p.r. n. 115/2002, direttamente dinanzi la Corte di Cassazione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 11771/17 depositata il 10 marzo. Il caso. Il Giudice di Pace revocava l’ammissione dell’imputato al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti, per il superamento dei limiti reddituali di legge, accogliendo la relativa richiesta formulata dall’Ufficio finanziario. L’imputato propone ricorso in opposizione al Presidente del Tribunale, il quale, qualificando tale opposizione come ricorso per cassazione, trasmette gli atti alla Corte di legittimità. L’opposizione al decreto di revoca del gratuito patrocinio. Il Collegio rileva la questione relativa all’interpretazione dell’art. 113 d.p.r. n. 115/2002, il quale riconosce all’imputato la facoltà alternativa del ricorso in Cassazione rispetto a quella dell’opposizione e, in tal senso, ritiene la scelta coerente con il nostro sistema delle impugnazioni. In particolare, gli Ermellini affermano il principio di diritto secondo cui in materia di beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, l’art. 113 d.p.r. n. 115/2002 deve essere interpretato nel senso che avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall’Ufficio finanziario, l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99 stesso, può proporre direttamente ricorso per cassazione, per violazione di legge . Nella fattispecie, il ricorso proposto dall’imputato ai sensi dell’art. 99 d.p.r. n. 115/2002, con l’individuazione del Presidente del Tribunale quale autorità competente a decidere, anche se la revoca del beneficio è stata disposta dal Giudice di Pace, deve considerarsi ammissibile. La Suprema Corte, qualificando l’impugnazione come opposizione ai sensi dell’art. 99 d.p.r. n. 115/2002, trasmette gli atti al Presidente del Tribunale in quesitone.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 dicembre 2016 – 10 marzo 2017, n. 11771 Presidente Izzo – Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di Pace di Cagliari ha revocato l’ammissione di D.M. al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti - concesso al predetto nell’ambito del procedimento penale n. 1402/2015 - per ritenuto superamento dei limiti reddituali di legge, in accoglimento della relativa richiesta formulata dall’Ufficio finanziario. 2. Avverso il provvedimento di revoca il D. ha proposto ricorso in opposizione al Presidente del Tribunale di Cagliari, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 115/02. 3. Con provvedimento in data 27/05/2016, il Presidente del Tribunale di Cagliari ha ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità per competenza, qualificando l’opposizione quale ricorso per cassazione. Considerato in diritto 1. La competenza a decidere sul ricorso in opposizione presentato avverso il provvedimento di revoca del beneficio di che trattasi spetta al Presidente del Tribunale di Cagliari, autorità da individuarsi ai sensi dell’art. 99 co. 1 d.lgs. 115/02. 2. Preliminare alla questione in esame è quella, più generale, relativa all’individuazione del sistema impugnatorio nei confronti dei provvedimenti di revoca del beneficio, nell’ambito del nuovo assetto normativo risultante dal T.U. 115/02. Deve ritenersi pacifico, intanto, che il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio in esame, disposto a norma dell’art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99, relativo alla decisione sull’istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura compilativa , non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina e, quindi, il ricorso al presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e il successivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che definisce il predetto ricorso cfr. Sez. U. n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667 . Nell’affermare detto principio, il Supremo Collegio ha precisato che l’impianto originario della L. 217/1990 prevedeva, sia per i casi di originario rigetto dell’istanza, che per quelli di successiva revoca d’ufficio del beneficio, lo stesso sistema di rimedi ricorso dell’interessato all’organo giudiziario di appartenenza del giudice emittente e successivo ricorso per Cassazione per violazione di legge, proponibile dall’interessato e dall’Intendente di Finanza, avverso la decisione sul primo ricorso . Contro la decisione sulla richiesta di revoca dell’Intendente di Finanza era ammesso solo il ricorso per Cassazione per violazione di legge. Tale impianto era rimasto immutato dopo l’intervento della L. 134/2001, la quale però aveva introdotto una nuova ipotesi di revoca all’esito delle informazioni di cui ai nuovi commi 9 bis e 9 ter dell’art. 1, senza formalmente coordinarla alle altre, quanto a regime impugnatorio. Tale omissione non poteva, se non incorrendo in esiti costituzionalmente inaccettabili, essere interpretata in termini di esclusione di qualsiasi forma di rimedio e andava, quindi, necessariamente letta nel senso di una implicita assimilazione di questa a tutti gli altri casi di originaria o successiva reiezione dell’istanza non su richiesta dell’Intendente di Finanza da parte del giudice con conseguente proponibilità di ricorso all’organo giudiziario di appartenenza e successivo ricorso per Cassazione per violazione di legge . Il T.U. del 2002 ha confermato con l’art. 99 la precedente articolazione di rimedi in relazione all’ipotesi di originario rigetto dell’istanza, ma non l’ha più richiamata per le ipotesi di revoca d’ufficio disciplinate dall’art. 112, prevedendo all’art. 113 la ricorribilità per Cassazione avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall’ufficio finanziario e creando un apparente vulnus nel sistema impugnatorio. Tuttavia, data la natura compilatoria del T.U. n. 115/02, il Supremo Collegio, nella richiamata decisione, ha ritenuto che un’interpretazione della nuova normativa nel senso dell’abrogazione dei rimedi precedentemente previsti avverso la revoca d’ufficio fosse gravemente pregiudizievole per le già riconosciute garanzie difensive dell’interessato e, come tale - oltre che difficilmente compatibile con i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost. certamente non autorizzata dal legislatore delegante. 3. Su tale assetto è intervenuta la legge 168/05 di conversione del d.l. 115/2015 che ha previsto espressamente la possibilità della revoca d’ufficio da parte del magistrato art. 112 co. 1 lett. d nelle ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92, confermando la ricorribilità diretta del provvedimento che decide sulla richiesta di revoca ai sensi del citato art. 112 co. 1 lett. d art. 113 . 4. Così ricostruito il sistema impugnatorio in esame, punto di partenza è rappresentato dal fatto che il ricorso diretto per cassazione è previsto solo avverso il provvedimento di revoca adottato su richiesta dell’ufficio finanziario e non anche avverso quello adottato d’ufficio dal giudice procedente. Occorre, quindi, verificare se la previsione di cui all’art. 113 d.P.R. citato debba essere interpretata nel senso che, in caso di revoca su richiesta dell’ufficio finanziario, il ricorso diretto costituisca l’unico mezzo d’impugnazione o se, al contrario, esso sia riconosciuto in via alternativa, senza preclusione del mezzo di impugnazione, per così dire, generale, in questo caso l’opposizione ai sensi dell’art. 99 stesso d.P.R. Per la soluzione al quesito, sembra opportuno muovere da due considerazioni. Intanto, la norma non contiene indicazioni letterali nel senso dell’unicità del rimedio esperibile, limitandosi a prevedere che contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lett. d comma 1 dell’art. 112 proveniente dall’ufficio finanziario, l’interessato può proporre ricorso per cassazione , utilizzando una locuzione che introduce una facoltà per l’interessato. Inoltre, va considerata la natura dei vizi deducibili con il ricorso diretto per cassazione di cui all’articolo esaminato. Sul punto, questa Corte ha già affermato che il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge cfr. sez. 3 n. 3271 del 10/12/2009 Cc. dep. 26/01/2010 , Rv. 245877 . Questa stessa sezione ha specificato sia pure in relazione al provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione che il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ex art. 99, comma quarto, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella quale rientra la mancanza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice cfr. sez. 4 n. 16908 del 07/02/2012, Rv. 252372 . Come opportunamente precisato da questa Corte, nella sentenza n. 3271/10, sopra richiamata, l’equiparazione tra le due distinte fattispecie impugnatorie quelle, cioè, previste rispettivamente dall’art. 99 co. 4 e dall’113 del d.P.R. 115/02 appare del tutto conforme ai principi rinvenibili nella sentenza Sezioni Unite, Pangallo del 2004, secondo cui il provvedimento di revoca per insussistenza dei presupposti del decreto di ammissione al patrocinio disposto a norma dell’art. 112 è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99 relativo all’istanza di ammissione, norma che al comma 4 prevede che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide l’opposizione, è proponibile soltanto per violazione di legge. In altri termini, se la norma generale del sistema impugnatorio delineato nello specifico comparto normativo è l’art. 99, una interpretazione sistematica delle norme che di quel sistema sono parte giustifica la conclusione rassegnata, secondo cui, anche nel caso di ricorso avverso il decreto di revoca del beneficio su richiesta dell’ufficio finanziario il ricorso diretto per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge. Così interpretata la norma di cui all’art. 113, i limiti di deducibilità dei vizi di cui all’art. 606 codice di rito appaiono pertanto più coerenti con un sistema impugnatorio che garantisca all’interessato la facoltà di optare per la rivisitazione della sua istanza nel merito attraverso il ricorso in opposizione, piuttosto che con un sistema che introduca una ingiustificata disparità di trattamento nella predisposizione dei mezzi di impugnazione avverso provvedimenti di revoca, a seconda che essi siano sollecitati dall’ufficio finanziario o disposti d’ufficio dal giudice che procede. Sotto altro profilo, va pure rilevato che il nostro sistema processuale prevede diverse ipotesi di utilizzabilità alternativa del gravame nel merito e della ricorribilità c.d per saltum. Basti citare al riguardo la norma generale di cui all’art. 568 comma 1 co. proc. pen., l’art., ma anche ipotesi specifiche quali l’art. 311 comma 2 che prevede espressamente il ricorso per saltum per violazione di legge avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva o l’art. 36 commi 1 e 2 d.lvo. 274 del 2000, in materia di impugnazione del pubblico ministero avverso le sentenze del giudice di pace. Dunque, l’interpretazione secondo cui l’art. 113 del d.P.R. 115/02 riconosce all’interessato una facoltà alternativa rispetto a quella dell’opposizione è pienamente coerente con una ricostruzione sistematica del nostro sistema delle impugnazioni. Al contrario, la soluzione interpretativa opposta, secondo cui la norma escluderebbe l’opposizione nel merito avverso il decreto di revoca su richiesta dell’ufficio finanziario, si porrebbe in distonia, ancora una volta sul piano sistematico, con la tendenza del legislatore a prevedere espressamente i casi di limitazione dei mezzi di impugnazione esperibili, tendenza che risulta evidente sulla base di una mera ricognizione delle norme di riferimento si pensi alle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda, contro le quali non è ammesso l’appello art. 593 comma 3 alla sentenza di condanna resa a seguito di giudizio abbreviato, salva l’ipotesi di modifica del titolo di reato, contro la quale è precluso al pubblico ministero di proporre appello art. 443 comma 3 alla sentenza pronunciata a norma dell’art. 444, inappellabile, con l’eccezione di cui all’art. 448 comma 2 . 5. Deve, pertanto, formularsi il seguente principio di diritto in materia di beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, l’articolo 113 del d.P.R. 115/02 deve essere interpretato nel senso che avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall’ufficio finanziario, l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99 stesso d.P.R., può proporre direttamente ricorso per cassazione, per violazione di legge . 6. Ne consegue, nel caso di specie, l’ammissibilità del ricorso proposto dal D. ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 115/02, con individuazione del Presidente del Tribunale di Cagliari quale autorità competente a decidere, anche se la revoca del beneficio è stata disposta dal giudice di pace, tenuto conto del preciso dettato di cui all’art. 99 d.P.R. 115/2002 e considerato che il coordinatore del giudice di pace ha solo limitate funzioni organizzatrici e il presidente della Corte di Appello solo poteri di sorveglianza nei confronti del giudice onorario sul punto specifico cfr. sez. 4 n. 12634 del 10/02/2005, Rv. 231257 . P.Q.M. Qualificata l’impugnazione come opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 115 del 2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Cagliari per quanto di competenza.