“Pass disabili” contraffatto e sosta gratis: niente condanna

Automobilista beccata a utilizzare la scannerizzazione di un contrassegno rilasciato agli invalidi. Ciò le ha permesso di parcheggiare tranquillamente nelle zone a pagamento senza sborsare un centesimo. Impossibile però, secondo i giudici, parlare di truffa a danno del Comune.

Pass invalidi” in bella vista e parcheggio gratis sulle aree di sosta a pagamento. Quel contrassegno si rivela però essere contraffatto, frutto cioè della scannerizzazione di quello legittimamente detenuto da un’altra persona. Ciò nonostante, la furbizia dell’automobilista non può essere punita Cassazione, sentenza n. 11492/2017, Sezione Seconda Penale, depositata il 9 marzo 2017 . Inganno. Punto di svolta è il giudizio d’Appello. Lì viene completamente ribaltata la decisione assunta in Tribunale e l’automobilista protagonista della vicenda – una donna – vede cadere l’accusa di truffa . Nessun dubbio, sia chiaro, sul comportamento discutibile tenuto. Più precisamente, lei è stata rinviata a giudizio per avere tratto in inganno in più occasioni il personale della Polizia municipale in merito al suo diritto di parcheggiare l’autovettura nelle aree di sosta a pagamento tramite l’esposizione di un permesso per disabili contraffatto mediante scannerizzazione . Di conseguenza, le è stato contestato di avere così evitato di corrispondere il prezzo della sosta, ricavando un ingiusto profitto con pari danno per l’amministrazione comunale . Per i giudici d’Appello, però, non si può parlare di truffa , e quindi la donna va assolta. Profitto. E ora la valutazione compiuta in secondo grado viene condivisa anche dalla Cassazione, nonostante le obiezioni mosse dal Procuratore Generale della Corte d’appello. Anche per i magistrati del Palazzaccio” non vi sono i presupposti per ipotizzare il reato di truffa . In sostanza, se il profitto conseguito dall’automobilista era quello derivante dalla sosta abusiva della vettura , esso va valutato, secondo i giudici, come neutro agli effetti di un ipotetico danno del Comune , perché la condotta tenuta non era destinata a spostare risorse economiche dal soggetto in ipotesi truffato , cioè l’ente locale, al presunto truffatore, cioè la donna che aveva nella propria disponibilità l’automobile.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 gennaio – 9 marzo 2017, n. 11492 Presidente Cammino – Relatore Pazzi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 28 aprile 2016 la Corte di Appello di Torino, in totale riforma della decisione del Tribunale di Verbania del 21 novembre 2012, ha assolto H.L. dal reato ascrittole per insussistenza del fatto. H.L. era stata rinviata a giudizio per aver tratto in inganno in più occasioni il personale della Polizia Municipale del Comune di Verbania in merito al suo diritto a parcheggiare l’autovettura da lei utilizzata nelle aree di sosta a pagamento tramite l’esposizione di un permesso per disabili contraffatto mediante scannerizzazione, evitando così di corrispondere il prezzo della sosta e ricavando un ingiusto profitto con pari danno per l’amministrazione municipale. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Torino, lamentando, con motivi di doglianza così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, in quanto l’atto di disposizione patrimoniale caratterizzante la truffa può essere integrato anche dal fatto omissivo idoneo a produrre danno nella fattispecie in esame i vigili urbani, tratti in inganno dalla presenza all’interno della vettura della fotocopia di un permesso originale, si erano limitati a rilevare che lo stesso era scaduto e avevano consapevolmente rinunciato alla pretesa del corrispettivo previsto per il servizio di sosta a pagamento, nella convinzione della sussistenza delle condizioni in capo all’utente per poter fruire delle agevolazioni sulla sosta 2.2. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione laddove la stessa aveva ritenuto che il fatto fosse sussumibile nel disposto dell’art. 188, comma 4, c.d.s., poiché questa norma sanziona chi usa le strutture riservate ai portatori di handicap senza avere l’autorizzazione prescritta o il titolare che, pur avendola, ne faccia un uso improprio, dovendosi invece ricondurre al disposto dell’art. 640 c.p. la condotta di chi per conseguire un ingiusto profitto induca fraudolentemente in errore un soggetto attraverso la dissimulazione di circostanze esistenti provocando a quest’ ultimo un danno. Considerato in diritto 1. La fattispecie portata all’esame di questa Corte riguarda l’esposizione da parte dell’imputata di un permesso per disabili rilasciato a un soggetto terzo. riprodotto mediante scannerizzazione ed esposto poi sul parabrezza della macchina. Rispetto a una simile condotta è stata contestata a H.L. la violazione dell’art. 640 c.p. in quanto un simile artificio le avrebbe consentito di trarre in inganno il personale addetto al controllo circa il suo diritto a parcheggiare la propria vettura nelle aree riservate ai disabili ed evitare il pagamento del corrispettivo dovuto per la sosta. Queste peculiari caratteristiche della condotta tenuta dall’imputata, pur potendo rilevare nella prospettiva della falsificazione materiale del contrassegno esposto posto che integra il reato di falsificazione materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative artt. 477 - 482 cod. pen. e non quello di uso di atto falso art. 489 cod. pen. , la condotta di colui che espone all’interno della propria autovettura una riproduzione fotostatica a colori di un contrassegno con autorizzazione per invalidi al parcheggio di autoveicoli, in quanto l’uso personale - nell’interesse proprio - del documento falso consente di ritenere che il soggetto in questione, direttamente o ricorrendo all’opera altrui, sia l’autore della contraffazione Sez. 5, n. 47079 del 24/06/2014 - dep. 13/11/2014, Badalamenti, Rv. 26128101 , non giustificano però, rispetto al reato in contestazione, alcuna valutazione che si discosti dall’orientamento interpretativo fino ad ora seguito dalla giurisprudenza di questa Corte. In vero - come è già stato illustrato nella sentenza Sez. 2, n. 9859 del 15/02/2012 - dep. 14/03/2012, P.M. in proc. Andreotti, Rv. 252483, con argomentazioni condivise da questo collegio - anche nel caso in esame manca, come requisito implicito della fattispecie tipica del reato di truffa, l’atto di disposizione patrimoniale che costituisce l’elemento intermedio derivante dall’errore ed è causa dell’ingiusto profitto con altrui danno. Ciò perché, pur ammettendosi la configurabilità di un atto dispositivo di carattere omissivo, l’atto di disposizione patrimoniale non potrebbe essere ravvisabile nel fatto che gli organi comunali di controllo, indotti in errore, non abbiano contestato le infrazioni amministrative, né nel fatto che l’ente comunale abbia subito l’inadempienza dell’agente. Il reato non sarebbe infatti comunque ipotizzabile, perché manca in casi del genere la necessaria cooperazione della vittima. Inoltre, non ricorre la necessaria sequenza artificio - induzione in errore profitto , perché, al contrario, il profitto della condotta contestata all’imputato sarebbe realizzato immediatamente, grazie all’elusione dei controlli, e al conseguente, mancato versamento delle somme che sarebbero state dovute in conseguenza delle violazioni amministrative o per la sosta del veicolo all’interno di zone a traffico limitato . Oltre a ciò, come ha aggiunto la sentenza sopra citata, tra l’imputata e la pubblica amministrazione non sussisteva, prima delle violazioni amministrative che costituirebbero il sostrato economico della truffa, alcun rapporto di debito, tributario o di altra natura, sicché il comportamento fraudolento in nessun modo poteva correlarsi ad un danno dell’ente territoriale interessato, neppure dilatando al massimo la nozione di atto di disposizione di carattere omissivo se il profitto conseguito dall’imputato, infatti, era quello derivante dalla sosta abusiva dell’autovettura, esso era un fatto del tutto neutro agli effetti di un ipotetico danno del Comune, proprio perché quella condotta non era destinata a spostare risorse economiche dal soggetto in ipotesi truffato all’autore di tale condotta. Simili principi, d’altra parte, ha applicato la giurisprudenza di questa Corte anche quando ha affermato che non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale. 2. La precedente pronuncia sopra richiamata risulta condivisibile nel suo contenuto, a parere di questo collegio, anche laddove spiega che la condotta contestata all’imputato è oggetto di una specifica previsione normativa, che riconduce senza residui il fatto nel’ambito di un mero illecito amministrativo. Nel quarto e nel quinto comma dell’art. 188 C.d.S. sono infatti contemplate tutte le possibili ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi, dalla loro utilizzazione in assenza di autorizzazione, o fuori delle condizioni e dei limiti dell’autorizzazione, all’uso improprio dell’autorizzazione. Soprattutto il confronto tra l’ eccesso d’uso e l’ uso improprio dell’autorizzazione - a cui pare riconducibile anche la duplicazione del talloncino altrui mediante scannerizzazione - è illuminante della volontà del legislatore di coprire con la norma speciale anche il caso di chi utilizzi indebitamente un permesso invalidi altrui, consentendo per una simile evenienza l’operatività del principio di specialità di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame. P.Q.M. Rigetta il ricorso.