Irrilevante l’affiliazione alla cosca, è estraneo alla ‘ndrangheta

Cadono definitivamente le accuse nei confronti di un uomo, ritenuto, assieme al fratello, esponente di un gruppo operativo in Calabria. Pur dando atto della sua affiliazione, i giudici ritengono impossibile considerarlo operativo per l’associazione criminosa.

Affiliato alla ‘ndrangheta, ma non operativo sul campo. Impossibile contestare il reato di partecipazione ad associazione mafiosa” Cassazione, sentenza n. 11120/2017, Sezione Seconda Penale, depositata l’8 marzo . Apporto. Riflettori puntati su una cosca presente nella provincia di Catanzaro. A essere chiamati in causa, in particolare, due fratelli, indicati da un collaboratore di giustizia come esponenti di spicco del gruppo criminale. Decisivo, secondo gli inquirenti, il rito della affiliazione . E questa valutazione viene condivisa dal Gup del Tribunale. Di parere opposto, invece, la Corte d’appello, che fa cadere l’accusa di partecipazione ad associazione mafiosa rivolta ad uno dei due fratelli. Tale sorprendente decisione è poggiata anche sulla considerazione che la formale affiliazione come azionista non può essere considerata come prova della partecipazione alla cosca . E ora questa visione viene condivisa dalla Cassazione. Anche per i magistrati del Palazzaccio , difatti, la mera indicazione come affiliato può risultare irrilevante, se ad essa non è connessa la realizzazione di un apporto concreto alla vita dell’associazione criminosa . Per spazzar via i dubbi, comunque, i giudici spiegano a chiare lettere la loro visione la circostanza della rituale affiliazione, con il ruolo di azionista , in occasione di una cerimonia di ‘ndrangheta è in indizio insufficiente a fornire la prova della partecipazione al sodalizio criminoso , poiché la partecipazione richiede un ruolo dinamico e funzionale, più che uno status di appartenenza .

Corte di cassazione, sez. II Penale, sentenza 22 febbraio – 8 marzo 2017, n. 11120 Presidente Prestipino – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 18/2/2016, la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Catanzaro, in data 22/45/2013, assolveva P. A. dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa con la formula perché il fatto non sussiste. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso il PG deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Al riguardo richiama le dichiarazioni del collaboratore di giustizia B. A. il quale aveva indicato i fratelli di Elce vale a dire P. A. ed il fratello P. G. S. fra i nemici che il gruppo di fuoco della cosca G. R. L. doveva eliminare, tant'è vero che G. P. S. era stato oggetto di due tentativi di omicidio a mezzo di esplosione di colpi d'arma da fuoco. Lo stesso collaboratore aveva riferito che C. P., assassinato a D. M. il 16/1/2010, circa un mese prima aveva confidato con preoccupazione ad alcuni membri della fazione ndranghetista di Guardavalle della visita al suo negozio dei fratelli di Elce , cioè di due esponenti del gruppo contrapposto al suo. Il collaboratore, inoltre, aveva riferito del progetto di assassinare i fratelli di Elce organizzando loro un agguato presso l'immobile di C. Domenico dove si presupponeva che si sarebbero recati per porgere le condoglianze per l'uccisione di C. P. agguato che non riuscì perché i due fratelli non si fecero vedere. Quindi il PG osserva che il collaboratore aveva assimilato il progetto di eliminazione dei fratelli P. ai delitti pregressi e concomitanti in pregiudizio di N. C., V. D. e S. V. in un quadro di progressiva eliminazione degli esponenti di vertice ed operativi di tale cosca. In questo contesto, la formale affiliazione di P. A. alla cosca con la qualifica di azionista, accompagnata dagli altri elementi fattuali descritti dalle dichiarazioni del collaboratore B., riscontrate dalle convergenti dichiarazioni del collaboratore P. B., doveva essere valutata quale prova della partecipazione di P. A. alla cosca, alla quale il prevenuto aveva fornito il contributo della propria disponibilità ad agire come uomo d'onore . Il PG, inoltre, si duole che alla Corte territoriale sia sfuggito il valore sintomatico dei contatti telefonici e messaggi di testo intercorsi, dopo l'attentato al fratello, fra il P. e L. M., soggetto con posizione apicale nella cosca ed eccepisce che la ricostruzione della rete dei rapporti personali, dei contatti, delle cointeressenze e delle frequentazioni assume rilevanza ai fini della dimostrazione dell' affectio societatis . Considerato in diritto 1 Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi di merito manifestamente infondati 2. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 46070/2015, annullando la precedente sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 28/5/2014 con riferimento alla posizione di P. A., testualmente ha argomentato Fondato, di contro, deve ritenersi, nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati, il ricorso proposto da P. A., nei cui confronti la Corte d'appello ha inteso valorizzare le dichiarazioni - motivatamente ritenute attendibili, come si è già osservato, e tra loro reciprocamente riscontrate - rese dai collaboratori B. A. e P. B. in merito alla circostanza della rituale affiliazione dell'imputato in occasione di una cerimonia di 'ndrangheta , celebrata da D. V. nel mese di gennaio 2008 alla presenza dei più importanti esponenti della cosca soveratese. Nella sentenza di primo grado, inoltre, si dava atto a che il P. rivestiva all'interno della compagine associativa il ruolo di azionista , dimostrando in tal modo una piena e costante disponibilità ad operare ai fini della conservazione del sodalizio mafioso b che in un messaggio telefonico inviato, in concomitanza con il ferimento del fratello P. G. S., a M. L. a sua volta investito di un ruolo di direzione all'interno della consorteria criminale , il P. A. forniva sommarie indicazioni sulle condizioni di salute del fratello, accompagnate da una generica esortazione mi raccomando , assertivamente ritenuta indicativa di un avvertimento a vigilare con la massima attenzione, onde evitare ulteriori offese all'incolumità di soggetti contigui o affiliati al sodalizio. Muovendo da tali premesse ricostruttive, deve rilevarsi come la sostanza delle censure difensive in ordine ai vizi motivazionali che investono le modalità di apprezzamento della prova circa la partecipazione del ricorrente ad azioni delittuose, ovvero la portata del contributo causalmente rilevante che egli avrebbe effettivamente fornito all'associazione, non sia stata adeguatamente approfondita nel percorso logico-argomentativo seguito dai Giudici di merito. Devono al riguardo ribadirsi i principii fissati da questa Suprema Corte Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Rv. 231670 v., inoltre, Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 11/01/2008, Rv. 238839 , secondo cui la condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. In tale prospettiva, la Corte ha precisato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e prova , l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di uomo d'onore , la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. Va dunque sottolineata l'esigenza di individuare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale , alla stregua di elementi paradigmatici di riferimento, non tassativamente catalogabili, ma in grado di offrire, al di fuori di qualsiasi automatismo probatorio , una sicura dimostrazione della costante intraneità al sodalizio, con specifico riferimento alla delimitazione temporale del tema d'accusa. Ne discende che il conferimento di una dote quale quella di azionista , il cui specifico rilievo semantico nell'ambito territoriale di riferimento va comunque adeguatamente precisato in relazione alla scala di valori che possono venire in comparazione quale indice formale dell'affiliazione ad una determinata consorteria di stampo mafioso, può assumere un valore indiziario importante, ma non decisivo, ai fini del riscontro probatorio di una condotta di partecipazione causalmente rilevante per l'esistenza ed il perseguimento delle finalità di un sodalizio criminale. In tal senso, dunque, deve rilevarsi come la mera indicazione circa la qualità formale di affiliato possa, in linea di principio, rimanere indifferente rispetto al risultato probatorio perseguito, laddove alla stessa non si correli la realizzazione di un qualsivoglia apporto alla vita dell'associazione, tale da far ritenere concretamente avvenuto il suo inserimento con i caratteri della stabilità e della piena consapevolezza Sez. 6, 20 maggio-25 settembre 2015, n. 39112 . Quindi la Cassazione ha concluso rilevando che La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tale quadro di principii sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la stessa va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, affinché provveda, alla stregua delle regole di giudizio affermate, a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede stabiliti . 3. In sede di rinvio, i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza d'annullamento sono vincolanti, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Pertanto il giudice di rinvio non può discostarsene neanche se tali principi venissero superati dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Nel caso di specie la Cassazione ha annullato la condanna inflitta a P. A. osservando che la circostanza della rituale affiliazione dell'imputato, con il ruolo di azionista, in occasione di una cerimonia di 'ndrangheta , costituisce un indizio insufficiente a fornire la prova della partecipazione al sodalizio criminoso, poiché la partecipazione più che uno status di appartenenza, richiede un ruolo dinamico e funzionale. 4. La Corte d'appello, in sede di rinvio, si è uniformata al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento ed ha osservato che, al di là della formale affiliazione alla cosca, non vi erano elementi di prova significativi di un ruolo dinamico e funzionale. Né questi elementi emergono dal ricorso del PG, che ha riportato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, della cui attendibilità non dubita neanche la sentenza di annullamento. Quanto al messaggio telefonico inviato da P. A. a S. M. in occasione del ferimento del fratello P. G. S., la circostanza è stata già presa in esame dalla sentenza d'annullamento, che non l'ha ritenuta elemento idoneo a dimostrare quel ruolo dinamico e funzionale richiesto per integrare la prova piena della partecipazione all'associazione mafiosa. Di conseguenza è corretta la pronuncia di assoluzione del P P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.