Se l’imputato è detenuto, non può essere dichiarato contumace. Anche se non ha presentato istanza di rinvio

Non vi è onere di allegazione specifica in capo all’imputato riguardo alla propria condizione di detenzione, rappresentando quest’ultima un oggettivo impedimento alla partecipazione al processo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10536/17 depositata il 3 marzo. Il caso. Un soggetto veniva condannato per il reato di calunnia, avendo dichiarato, al momento della convalida di arresto, che il verbale d’arresto contenesse circostanze non veritiere. Egli poi proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con cui il giudice respingeva l’appello avverso la pronuncia di primo grado. Lo stato di detenzione dell’imputato. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento del rinvio per impedimento causato dal suo stato di detenzione. Egli aveva formulato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, all’interno della quale aveva dichiarato la sua presenza in una struttura carceraria. Questa circostanza avrebbe di fatto imposto, in assenza di una formale rinuncia a presenziare, di disporre la traduzione dinanzi al collegio. Tale procedimento non era stato seguito dalla Corte territoriale, che ha ugualmente giudicato l’imputato, dichiarandone la contumacia . Secondo la Corte di Cassazione, però, a nulla rileva il fatto che il ricorrente non abbia presentato apposita istanza difensiva di rinvio. Come già affermato, infatti, con sentenza n. 37483/06 , l’interessato non è gravato da alcun onere di allegazione specifica della sua condizione di detenuto, risultando tale situazione di fatto un oggettivo impedimento alla partecipazione al processo . Non essendo stato rispettato questo principio di diritto, la sentenza di secondo grado va annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 febbraio – 3 marzo 2017, n. 10536 Presidente Paoloni – Relatore Petruzzellis Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 03/11/2015, ha respinto l’appello proposto dalla difesa di R.K. avverso la sentenza del Tribunale di Como del 30/04/2012, che lo ha condannato per il reato di calunnia, consumato nel corso delle dichiarazioni da lui rese in sede di convalida di arresto, con l’accusare i verbalizzanti di aver predisposto un verbale di arresto contenente circostanze non veritiere. 2. Ha proposto ricorso personale R. con il quale si denuncia 2.1. violazione di legge processuale, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c cod. proc. pen., conseguente al mancato riconoscimento del rinvio per impedimento causato dal suo stato di detenzione, condizione portata a conoscenza della Corte d’appello procedente nel corpo dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2.2. si contesta illogicità della motivazione, segnalando i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. d ed e cod. proc. pen., nella parte in cui non è stato conferito rilievo alla documentazione prodotta a sostegno della tesi difensiva. Si lamenta poi travisamento delle dichiarazioni offerte dal ricorrente in sede di convalida e la mancata analisi della sollecitata qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 367 cod. pen., che risulta più aderente all’effettivo contenuto delle dichiarazioni rilasciate da R. in quel contesto. 2.3. Si denuncia da ultimo illogicità della motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, quanto all’eccezione di nullità del procedimento d’appello, per violazione del diritto di difesa. 2. L’esame degli atti ha consentito di verificare che l’interessato, che ha formulato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato lo stesso giorno dell’udienza d’appello, ha sia nell’istanza, che nella dichiarazione allegata riguardante il formale possesso dei requisiti di ammissione, dichiarato la sua presenza a quella data in struttura carceraria. Per completezza si rileva che l’esame del certificato emesso dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, acquisito nel corso del giudizio, ha consentito di accertare che in quel periodo, se pur formalmente R. risultava agli arresti domiciliari, venne disposta la sospensione della misura cautelare in ragione del sopraggiungere della contestuale condizione di detenuto in espiazione pena, condizione che risulta perdurante alla data di svolgimento del giudizio di appello, ed ebbe termine nel mese successivo. La circostanza di fatto avrebbe imposto, in assenza di una formale rinuncia a presenziare, di disporre la traduzione dinanzi al collegio, procedimento non seguito dalla Corte territoriale, che ha ugualmente giudicato l’imputato, dichiarandone la contumacia. Tale onere non poteva escludersi per la mancata istanza difensiva di rinvio, posto che, in presenza di una attestazione proveniente dall’imputato risulta indubbia la circostanza che il giudicante sia stato posto in condizione di conoscere la concreta situazione che ha impedito la libera determinazione dell’interessato in ordine alla sua presentazione in giudizio. Invero, come chiarito dalla Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600 l’interessato non è gravato da alcun onere di allegazione specifica della sua condizione di detenuto, risultando tale situazione di fatto un oggettivo impedimento alla partecipazione al processo. 4. Alla verifica di fatto descritta consegue l’accertamento della nullità del giudizio di secondo grado, e l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per lo svolgimento del giudizio di secondo grado. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.