La valutazione della capacità di intendere e volere è desumibile dal comportamento del minore

Come si valuta la capacità di intendere e volere nei confronti del minore? E’ necessaria la disposizione di una perizia?

A questa domanda risponde la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10478/17 depositata il 2 marzo. Il caso. La Corte d’appello di Palermo, Sezione per i Minorenni, confermava sentenza di condanna del ricorrente per reati di estorsione e furto. Quest’ultimo, però, lamentava l’aver compiuto da pochi giorni i 14 anni d’età. Intendere e volere per il minore. Secondo la Corte di Cassazione, l’incapacità di intendere e volere ex art. 98 c.p., infatti, ha carattere relativo essa richiede un’indagine fondata sulla base di elementi non solo psichici, ma anche sociali e culturali relativi all’età evolutiva, con stretto riferimento al reato commesso . Il giudice, inoltre non è tenuto a disporre perizia, potendo ricavare gli elementi necessari per valutare la maturità del minore dagli atti del procedimento e dal suo comportamento processuale. Tutto ciò è stato rispettato nel giudizio di merito, motivo per cui il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 dicembre 2016 – 2 marzo 2017, n. 10478 Presidente Fumu – Relatore Aielli Ritenuto in fatto Con sentenza in data 13/5/2015, la Corte d’appello di Palermo Sezione per i Minorenni, confermava la sentenza del Tribuna,e per i Minorenni di Palermo che aveva condannato il ricorrente per i delitti di estorsione e furto. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione B.G. , personalmente, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 85 e 97 c.p. A suo avviso, l’aver compiuto da pochi giorni gli anni quattordici, al momento del fatto, non poteva considerarsi rilevante ai fini della ritenuta capacità di intendere e di volere dell’imputato, sia pure parziale, versando egli in una situazione sociale e familiare di minorazione, tale da escludere totalmente l’imputabilità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. È consolidato indirizzo giurisprudenziale ritenere che in tema di imputabilità del minore degli anni diciotto, l’incapacità di intendere e di volere di cui all’art. 98 cod. pen., derivante da immaturità, ha carattere relativo nel senso che richiede un’indagine fondata sulla base di elementi non solo psichici ma anche sociali e culturali, relativi all’età evolutiva, con stretto riferimento al reato commesso. In tal caso, il giudice non è tenuto a disporre apposita perizia, potendo ricavare gli elementi necessari al giudizio sulla maturità del minore, dagli atti del procedimento, nonché dal suo comportamento processuale Sez. 5, n. n. 27243 del 28/4/2011, rv. 250918 Sez. 5, n. 18084 del 4/3/2010, rv. 247141 . 3. Nel caso di specie i giudici di merito hanno correttamente ritenuto sussistente il requisito della capacità di intendere e di volere del ricorrente, sia pure ridotta , tenendo conto delle modalità dei fatti e della natura dei reati, posti in essere mediante violenza fisica e verbale sulle persone e sulle cose finalizzate alla coercizione e sopraffazione delle vittime, ricavandone, correttamente, argomenti per escludere che il ricorrente stesso versasse in un condizione di totale incapacità di intendere e di volere 4. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.