Eccessiva una scorta da un chilo e mezzo di cocaina per la terapia del dolore

Confermata la condanna per un uomo, ritenuto responsabile di detenzione di droga destinata allo spaccio. Fatale la perquisizione delle forze dell’ordine nella sua abitazione.

Oltre un chilo e mezzo di cocaina dentro casa. Inevitabile parlare di detenzione finalizzata allo spaccio dello stupefacente. Irrilevante il fatto che la persona sotto accusa sia un cocainomane cronico, e quindi abituato a consumi notevoli di droga Cassazione, sentenza n. 10277/2017, Sezione Quarta Penale, depositata il 2 marzo 2017 . Assunzione. Fatale la perquisizione effettuata nell’abitazione di un uomo. Le forze dell’ordine scoprono un chilo e 600 grammi di cocaina. Il quantitativo è abbondante e fa presumere la destinazione della droga allo spaccio. Secondo l’uomo, però, viene trascurato un dettaglio importante la sua condizione di tossicodipendenza . Egli spiega, difatti, di essere un assuntore abituale di cospicue quantità di cocaina per scopo terapeutico , ossia per affrontare il dolore frutto di una patologia causata da un vecchio incidente . Tali elementi paiono spiegare, in ottica difensiva, la disponibilità in casa di una notevole scorta di cocaina. Ma questa visione viene ritenuta non plausibile dai magistrati della Cassazione, che, invece, ritengono logico parlare di detenzione a fini di spaccio , anche perché, pur volendo credere ad una assunzione giornaliera , la droga acquistata sarebbe stata sufficiente addirittura per 16 anni . E proprio quest’ultimo dato è considerato assurdo. Logica, perciò, è la conferma della condanna decisa in Appello, con pena fissata in 3 anni e mezzo di reclusione.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 30 gennaio – 2 marzo 2017, numero 10277 Presidente Piccialli – Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Foggia, appellata dall'imputato L. P., condannato per il delitto di cui all'art. 73 commi 1 e 80 cpv. D.P.R. 309/90 perché deteneva a fini di spaccio gr. 1620 di sostanza del tipo cocaina, dalla quale potevano ricavarsi numero 5945 dosi medie giornaliere e gr. 5,459 di foglie di detto stupefacente fatto accertato in Cerignola il 21/05/2004 , ha escluso l'aggravante di cui all'art. 80 del D.P.R. 309/90 e la recidiva, concesso le circostanze attenuanti generiche e, applicata la riduzione per il rito prescelto, ha rideterminato la pena inflitta in anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, confermando nel resto. 2. Questa in sintesi la vicenda. Nel corso di una perquisizione eseguita in data 21.05.04 presso l'abitazione del L., veniva rinvenuta la sostanza di cui al capo d'imputazione, detenuta in involucri diversi. Nell'immediatezza, l'imputato affermava di aver acquistato la droga in Colombia, ove si era trovato per motivi professionali, quale volontario sanitario, allegandone la destinazione ad uso personale terapeutico. Gli accertamenti di natura tecnica consentivano di appurare che dal quantitativo di droga in sequestro era possibile ricavare le dosi indicate in imputazione, la minor purezza dei due reperti essendo giustificata dal taglio della sostanza con l'uso di additivi a base organica lattosio o simili . 3. La sentenza di condanna di primo grado è stata riformata dalla Corte d'Appello di Bari che ha assolto l'imputato, ritenendo di escludere l'aggravante dell'ingente quantità di droga contestata e concludendo per la mancanza di un indizio univoco ponderale della destinazione a terzi della droga, non essendo stato provato oltre ogni ragionevole dubbio che la sostanza fosse detenuta a fine di cessione a terzi. 4. In accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari, la Corte di Cassazione ha però annullato la sentenza assolutoria, con rinvio per nuovo esame. 5. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensori, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della rilevanza penale della condotta, proponendo un ampliamento concettuale della nozione di detenzione di stupefacenti ad uso esclusivamente personale, avuto riguardo alle circostanze soggettive dell'azione condizione di acclarata tossicodipendenza del L., assuntore di cospicue quantità di cocaina, e relativa necessità di rifornimenti di rilievo ponderale, correlata a tale patologica situazione e alle ulteriori emergenze processuali agiatezza economica dell'imputato e collaborazione in sede di perquisizione modalità di confezionamento della droga, non suddivisa in singole dosi mancato rinvenimento di strumenti atti al taglio o di somme di denaro compatibilità del quantitativo rinvenuto con le esigenze di assunzione correlate ad una terapia del dolore conseguente a patologia causata da un incidente occorso nel 1994 . Sotto altro profilo, la parte ha sostenuto che, ai fini della rilevanza penale della detenzione, debbano concorrere tutti i requisiti descritti dalla legge, non potendo essere considerati singolarmente ed isolatamente, essendo necessario, oltre al dato ponderale, considerare anche le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio motivazionale e violazione di legge, con riferimento alla dosimetria della pena, lontana dai minimi edittali, senza alcuna considerazione della risalenza nel tempo dei precedenti e del comportamento processuale improntato alla rapida definizione del processo, elementi pur valorizzati ai fini di escludere la recidiva e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché della condizione di dipendenza cronica dalla cocaina e dell'esistenza di psicopatologie allegate a mezzo di consulenza disturbo personalità borderline, disturbo mentale, disturbo dell'umore dello spettro bipolare, mancata percezione della realtà , elementi che sarebbero stati valutati in maniera del tutto frammentaria dal giudice del merito. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte del rinvio ha ritenuto infondate le doglianze concernenti la valutazione delle risultanze processuali ed il giudizio di colpevolezza, avendo il processo offerto, oltre al dato ponderale, di per sé idoneo a formulare siffatto giudizio, ben altri elementi fattuali indiziari che hanno condotto all'esclusione di un uso personale della droga sequestrata il riferimento in sentenza è alla degradabilità della sostanza, al diverso grado di purezza della stessa, alle differenti modalità di detenzione . Alla luce di tali circostanze, unitamente al rilevante dato ponderale acquisito, quel giudice non ha creduto alla tesi difensiva dell'utilizzo massiccio di droga del tipo in sequestro a scopo terapeutico, atteso che il L., proprio grazie alle sue conoscenze di sanitario, non poteva non conoscere la notoria degradabilità del principio attivo dello stupefacente che, anche a voler credere ad una assunzione giornaliera, la scorta acquistata gli sarebbe bastata per 16 anni che l'imputato deteneva anche foglie verdi di cocaina, circostanza che induceva ad escludere che esse fossero state importate otto mesi prima dalla Colombia che la droga era stata in parte trattata con additivi e si presentava suddivisa in buste che era stato lo stesso L. ad allegare l'uso della sostanza nella forma solida, il che era poco coerente con il ritrovamento anche di cocaina in polvere, la quale, quindi, doveva ritenersi destinata alla cessione a terzi che in un taschino di una camicia in un luogo diverso, quindi, da quello in cui era riposto lo zaino contenente il grosso della sostanza era stato ritrovato un quantitativo confezionato in involucro a chiusura ermetica necessaria per il trasporto, che non era risultato provenire da nessuna delle buste trovate nello zaino, in quanto avente un principio attivo che non corrispondeva ad alcuno dei singoli quantitativi di droga. Quel giudice ha invece escluso, sulla scorta della condizione di tossicodipendenza e dello stesso dato ponderale gr. 892,12 inferiore, quindi, a 2000 valore il valore massimo in milligrammi, pari a 750 per la cocaina secondo la tabella allegata al D.M. 11/04/2006 l'aggravante contestata ed anche la condizione di cronica intossicazione da sostanze stupefacenti. Sotto tale ultimo profilo, quel giudice ha ritenuto che tale condizione non potesse discendere dal solo stato di tossicodipendenza, dovendo incidere concretamente sulla capacità d'intendere o volere dell'agente. A tale fine, ha considerato non decisiva la relazione di consulenza di parte, sia perché in buona parte fondata su circostanze affermate dal solo imputato, sia perché il consulente stesso aveva parlato di una assunzione continuativa successiva e non sin dall'inizio, evocando quel tecnico solo ipotesi psicopatologiche , senza restituire un quadro di alterazioni della coscienza di realtà o alterazioni psicomotorie di significato patologico, ma solo un tono dell'umore disforico di base, orientato in senso depressivo, soprattutto sul piano dell'affettività, con instabilità interiore e comportamentale ricollegabile alle vicende della vita. Quanto alla dosimetria della pena, essa è stata individuata tenendo conto del quantitativo di droga detenuta, comunque considerevole. 3. Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La parte ha riproposto le censure articolate con il gravame, senza alcun serio confronto con le abbondanti e analitiche argomentazioni sulle quali si regge il costrutto motivazionale della decisione, omettendo, quindi, di considerare che la Corte di merito aveva valutato, oltre all'eclatante dato ponderale, numerosi, conducenti e rilevanti elementi indiziari di una destinazione, anche in parte, a terzi della droga sequestrata. Anche le censure che colpiscono il ragionamento svolto dalla Corte territoriale in ordine alla insussistenza di una condizione di disturbo da abuso di sostanze stupefacenti denunciano la mancata valutazione delle ragioni esposte nella sentenza che sono del tutto congrue, non contraddittorie, logiche, oltre che coerenti con i dati probatori, neppure contestati. La Corte, infatti, ha confutato la tesi della condizione patologica di intossicazione da sostanze stupefacenti attraverso una approfondita disamina delle conclusioni del consulente di parte, evidenziandone le discrasie e rilevandone la inconducenza in termini di condizione rilevante ai sensi dell'art. 95 cod.penumero Anche la dosimetria della pena appare sufficientemente motivata, tenuto conto del dirimente dato ponderale che, da solo, attesta la particolare gravità della condotta e giustifica la individuazione di una pena discosta dal minimo edittale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero cfr. C. Cost. 186/2000 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.