Voce del verbo “inseguire” nell'arresto in flagranza

Ai fini della legittimità dell’arresto in flagranza ciò che rileva è che colui che lo esegue si determini in virtù della diretta percezione della situazione fattuale, costitutiva dello stato di flagranza dell’autore del reato, e non sulla base di informazioni ricevute da terzi.

Così si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 10028/17 depositata il 1° marzo. Il caso. Il GIP di Mantova non convalidava l’arresto dell’indagato poiché, a suo giudizio, difettavano i presupposti della flagranza o quasi flagranza di cui all’art. 382 c.p.p Il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, avverso tale ordinanza, propone ricorso in Cassazione la violazione dell’articolo appena citato. Cosa s’intende con il verbo inseguire nell’ambito dell’arresto in flagranza? Sulla scorta di quanto afferma l’art. 382, comma 1, c.p.p. e cioè che E’ in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima, la Corte afferma che, nel caso in esame, la legittimità dell’arresto va esaminata esclusivamente con riguardo all’ipotetico inseguimento da parte della polizia giudiziaria della persona offesa. In particolare, una recente pronuncia delle SS.UU. ha affermato cosa si debba intendere con il verbo inseguire relativamente all’ambito dell’arresto in flagranza. Tale verbo, sancisce il Supremo Collegio, designa l’azione del correre dietro a chi fugge, o anche a chi corre, cercando di raggiungerlo, di solito con intenzione ostile, o anche per afferrarlo, arrestarlo e talvolta solo per superarlo . In tale senso, non si ammette che nel testo dell’art. 382, comma 1, c.p.p. sopra citato venga ricompresa anche la previsione fondata sull’accezione del verbo in senso figurato o puramente metaforico, così da includere l’ipotesi dell’autore del reato che venga fatto oggetto di incalzante attività investigativa, in seguito alla ricezione della notitia criminis e, pertanto, sotto tale profilo risulti perseguito dalla polizia giudiziaria . Pertanto, conclude la Corte che, ai fini della legittimità dell’arresto ciò che rileva è che colui che lo esegue si determini in virtù della diretta percezione della situazione fattuale, costitutiva dello stato di flagranza dell’autore del reato, e non sulla base di informazioni ricevute da terzi . Infatti, non può procedersi ad arresto in flagranza sulla base delle informazione fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, come nel caso di specie. Per tutti questi motivi, gli Ermellini rigettano il ricorso del Pubblico Ministero.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 gennaio – 1 marzo 2017, n. 10028 Presidente Amoresano – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19/10/2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova non convalidava l’arresto di A.I. , avvenuto il omissis in ordine al delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. a giudizio dello stesso Ufficio, difettavano i presupposti della flagranza o quasi flagranza di cui all’art. 382 cod. proc. pen 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, deducendo - con unico motivo - la violazione del citato art. 382 cod. proc. pen., nonché dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen., con vizio motivazionale. L’ordinanza non avrebbe considerato che l’arresto dell’A. era avvenuto quando questi - commesso il reato - era ancora sul posto, sì da esser subito segnalato dalla persona offesa e da altri soggetti ai Carabinieri, prontamente intervenuti. Una situazione, dunque, ben diversa da quella richiamata nel provvedimento impugnato, ed esaminata in una recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, che riguardava il caso in cui l’autore dell’illecito si era allontanato dal locus commissi delicti, per poi esser individuato in forza delle indicazioni fornite dai presenti. Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento. 3. Con requisitoria scritta del 28/11/2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, condividendo gli argomenti di cui all’ordinanza. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta infondato al riguardo, occorre richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 39131 del 24/11/2015, P.M. in proc. Ventrice, Rv. 267591 che - tracciando i caratteri dell’istituto dell’arresto in flagranza, proprio nell’ottica qui in rilievo - ha escluso che, nel caso in esame, si delineino i presupposti di cui all’art. 382 cod. proc. pen Rileva innanzitutto il Collegio che, in forza del comma 1 di questa norma, È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima ciò premesso, nel caso di specie la legittimità dell’arresto può esser esaminata esclusivamente con riguardo ad un ipotetico inseguimento da parte della polizia giudiziaria, della persona offesa o di terzi, non ricorrendo - per emergenza pacifica - né l’apprensione del soggetto nel mentre di commettere il reato, né il rinvenimento sullo stesso di cose o tracce dell’illecito appena compiuto. Orbene, proprio la citata sentenza del Supremo Collegio impedisce di individuare, nella vicenda de qua, un qualsivoglia inseguimento dell’A. da parte della polizia giudiziaria o di terzi, atteso che lo stesso era stato tratto in arresto su esclusiva indicazione della persona offesa e di altri testimoni, e senza che la polizia stessa - pur rapidamente intervenuta - avesse assistito al reato e ciò, peraltro, a prescindere dalla eventuale, perdurante presenza del reo sul locus commissi delicti, invece posta a fondamento del presente ricorso e non contestata nell’ordinanza impugnata. Ed invero, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nel corpo di un esame complessivo ed estremamente motivato del verbo inseguire , questo designa la azione del correre dietro a chi fugge, o anche a chi corre, cercando di raggiungerlo, di solito con intenzione ostile, o anche per afferrarlo, arrestarlo, e talvolta solo per superarlo. Non è condivisibile la tesi che l’art. 382, comma 1, cod. proc. pen. sia comprensivo di previsione ulteriore e affatto diversa fondata sulla accezione del verbo in senso figurato o puramente metaforico, così da includere la ipotesi dell’autore del reato che venga fatto oggetto di incalzante attività investigativa, in seguito alla ricezione della notitia criminis, e, pertanto, sotto tale profilo risulti perseguito dalla polizia giudiziaria, come il caso citato a titolo di esempio da un Autore in epoca non recente dell’ arresto eseguito tre ore dopo la consumazione del fatto a seguito di chiamata di correo che abbia posto la polizia giudiziaria sulle tracce dell’arrestato . Innanzitutto il contesto linguistico del periodo, composto dalle proposizioni che compongono il testo normativo, conduce a escludere la postulata assimilazione. Nel comma 1 dell’art. 382 cod. proc. pen. - norma nella quale il legislatore, ridefinendo lo stato di flagranza, ha concentrato in una unica disposizione le previsioni collocate in commi distinti del corrispondente articolo del codice abrogato, in prospettiva unitaria - condotte e situazioni assumono rilievo nella evidenza della loro materialità, siccome espresse da dati effettuali, quali l’essere il soggetto colto nell’atto di commettere il reato ovvero l’essere sorpreso con cose o tracce dalla quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Con particolare riguardo a tale ultima previsione è significativo l’intervento del legislatore con la novella recata dall’art. 7 della legge 18 giugno 1955, n. 517, di riformulazione del testo originario dell’art. 237, terzo comma, cod. proc. pen. 1930 secondo la quale bastava che le cose o le tracce della quasi flagranza potessero far presumere che il reo avesse commesso poco prima il delitto , così sostituendo alla soggettività della valutazione la valorizzazione dell’oggettività del dato segnaletico, rivelatore della reità. Orbene la assimilazione all’inseguimento materiale dell’ inseguimento figurato, c.d. investigativo, risulta palesemente incoerente rispetto al contesto semantico del linguaggio normativo . Di seguito, a rafforzamento di quanto precede, il Supremo Collegio ha sottolineato che deve, inoltre, considerarsi la assoluta peculiarità della misura precautelare dell’arresto in flagranza rispetto agli altri provvedimenti coercitivi. Nell’arresto in flagranza la esecuzione della coercizione è coessenziale rispetto alla deliberazione di chi lo esegue. A’ termini degli artt. 380, 381 e 383 cod.proc. pen. non è giuridicamente configurabile la esistenza di un arresto che non sia materialmente eseguito, bensì soltanto come per es. il fermo dell’indiziato di delitto semplicemente disposto. La attività di privazione della libertà personale del reo e la deliberazione di chi esegue l’arresto di esercitare la relativa potestà sono inscindibili la misura precautelare consiste e si esaurisce nella sua materiale esecuzione, perché è dalla legge prevista come essenzialmente attuosa. La configurazione normativa della misura, in termini di materiale esplicazione della corrispondente potestà di polizia giudiziaria, risulta, per vero, speculare rispetto alla denotazione delle ipotesi di flagranza, che risiede nella pertinenza - sul piano fattuale - alle condotta delittuosa, colta nel mentre si compie ovvero, tosto che sia consumata, nelle immediate proiezioni materiali della perpetrazione l’inseguimento del reo o la sorpresa di costui con cose o tracce rivelatrici della subitanea commissione del delitto . . Ulteriore conforto riceve, pertanto, la conclusione che l’arresto eseguito - sebbene dopo brevissimo lasso di tempo dal fatto e tuttavia - in virtù della assunzione e, dunque, della valutazione di informazioni rese dai presenti alla polizia giudiziaria e all’esito alle pronte e fruttuose ricerche dell’ indicato autore del reato, resta affatto estraneo alla previsione normativa dello stato di flagranza costituto dell’inseguimento dell’indagato. . . La successione sul piano temporale, stabilita dalla legge in termini di immediatezza, tra il reato e l’inseguimento del suo autore rivela il nesso che avvince, sul piano logico, la condotta delittuosa alla previsione normativa del succitato stato di flagranza. Se l’inseguimento origina subito dopo il reato , necessariamente l’inseguitore deve aver personale percezione, in tutto o in parte, del comportamento criminale del reo nella attualità della sua concreta esplicazione è proprio tale contezza che - eziologicannente - dà adito all’inseguimento orientato - teleologicamente - alla cattura del fuggitivo, autore del reato . Né, peraltro, rileva - come accennato - l’asserita, perdurante presenza sul posto del soggetto come l’A. , nel lasso cronologico tra il fatto/reato e l’intervento della polizia giudiziaria, così come non rileverebbe l’eventuale fuga come efficacemente espresso ancora nella sentenza n. 39131/2015, infatti, inseguire e fuggire designano azioni differenti la prima è transitiva e richiede le attività concomitanti e antagoniste di due persone cioè, dell’inseguitore e dell’inseguito mentre la seconda, là dove prescinde dalla attualità dell’inseguimento, è affatto intransitiva. Secondo la previsione della legge, l’inseguimento in continenti e non la fuga avvince il reo allo stato di flagranza, in quanto assicura, per le ragioni indicate, il pregnante collegamento tra il reato e il suo autore . In forza di quanto precede, le Sezioni Unite - con lettura ampia e condivisa da questo Collegio - hanno quindi concluso che ai fini della legittimità dell’arresto ciò che rileva è che colui che lo esegue si determini indipendentemente dalla condizione personale di appartenenza alla forza pubblica ovvero di privato cittadino - in virtù della diretta percezione della situazione fattuale, costitutiva dello stato di flagranza dell’autore del reato, e non sulla base di informazioni ricevute da terzi. . . In ogni caso la flagranza del reato giustifica l’arresto in quanto chi vi procede sia diretto testimone del fatto ovvero solo quando sia, comunque, immediata la percezione di un nesso tra il reato e il suo autore. Non è dunque legittimo l’arresto quando manchi in chi vi procede l’immediata e autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. Non è legittimo l’arresto che si fondi sulla percezione di testimoni o sulle dichiarazioni confessorie resa dallo stesso accusato, perché in questi casi, mancando una percezione diretta dei fatti, si richiede un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell’istituto . Sì da affermarsi il principio di diritto - sostenuto anche dalla lettera e dall’interpretazione dell’art. 13 Cost. - per cui non può procedersi ad arresto in flagranza sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto come nel caso di specie. Il ricorso del pubblico ministero, pertanto, deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso del pubblico ministero.