Phishing: il prestaconto risponde per riciclaggio e non per frode informatica

Il reato di riciclaggio non concorre con quello di frode informatica realizzata attraverso il cd. phishing, ovvero l’invio di mail riportanti il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico con cui il destinatario viene invitato a fornire dati bancari riservati.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10060/17 depositata il 1° marzo. La vicenda. La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di primo grado con cui l’imputato veniva ritenuto responsabile per il concorso aggravato nel reato di ricettazione, nonché per il reato di cui agli artt. 497- bis , comma 2, 648- bis e 494 c.p Il difensore ricorre per la cassazione della pronuncia dolendosi per la mancata riconduzione della condotta nell’ambito della frode informatica e per l’erronea qualificazione giuridica dei fatti. Cos’è il phishing? La Corte di Cassazione coglie l’occasione per ribadire la definizione di phishing quale condotta riconducibile al reato di frode informatica ex art. 640- ter c.p., attuata mediante l’invio di una mail riportante il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico con cui il destinatario viene invitato a fornire dati riservati il numero della carta di credito, la password di accesso al servizio di home banking, ecc. per motivi di natura tecnica. I personaggi” essenziali per la realizzazione di tale operazioni sono dunque l’hacker che si procura i dati informatici, il collaboratore prestaconto” sul cui conto corrente verranno accreditate le somme in tal modo ottenute ed il destinatario finale delle stesse eventualmente coincidente con uno degli altri due soggetti . Nel caso di specie, l’imputato aveva svolto il ruolo di prestaconto nelle operazioni di phishing, aprendo una serie di conti su cui erano poi confluiti gli importi illecitamente carpiti ed aveva quindi consentito la realizzazione del profitto del reato ex art. 640- ter . Ma non solo, aveva anche contribuito al passaggio necessario a far perdere le tracce del denaro la sua condotta non può dunque essere ricondotta a titolo di concorso nella fattispecie di frode informatica, in quanto collocata in un momento successivo alla consumazione di reato e rientrante nell’ambito del delitto previsto dall’art. 648- bis c.p. poiché volta ad ostacolare. Le motivazioni fornire dalla Corte territoriale si rivelano in conclusione immuni dai vizi denunciati dal ricorrente e il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 febbraio – 1 marzo 2017, numero 10060 Presidente Davigo – Relativo Coscioni Ritenuto in fatto 1. I difensori di P.C. e G.G. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 22/09/2015 che riformava soltanto revocando la pena accessoria applicata a P. e per il resto confermava la sentenza del Tribunale di Roma con la quale P.C. era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 119, 81 cpv, 648, 61 numero 2 cod. penumero capo 1 e 497 bis comma 2 cod. penumero capo 3 , 648 bis capo 4 , 494 capo 6 ed era stato condannato alla pena di anni tre, mesi dieci e giorni dieci di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, e G.G. responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv 648 cod.penumero capo 8 e 624-625 numero 2 e 7 cod.penumero capo 9 ed era stato condannato per il reato sub 8 alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni 15 di reclusione ed Euro 500,00 di multa e per il reato di cui al capo 9 alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa. 1. Il difensore di P. lamenta innanzitutto la mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata sussunzione della ritenuta ipotesi di riciclaggio nell’alveo della presuppostgfrode informatica. 1.2 Inoltre, il difensore eccepisce una erronea applicazione degli articoli 640 ter e 648 bis cod.penumero in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti anche volendo ritenere sussistente quale effetto della condotta un intralcio alla individuazione della provenienza delittuosa dei beni, le modalità della truffa informatica comprendevano anche il riciclaggio del denaro ricavato, configurandosi in tal modo il concorso nel reato presupposto che escludeva la fattispecie di cui all’articolo 648 bis cod.penumero . 1.3 Il difensore osserva anche come, relativamente al reato di ricettazione, la Corte aveva omesso qualsiasi motivazione, malgrado quanto rappresentato dal ricorrente, e cioè che i documenti gli venivano forniti dietro pagamento di un compenso. 1.4 Il difensore eccepisce poi la inutilizzabilità della ricognizione fotografica eseguita dalla teste D.V. , effettuata in palese violazione dei canoni previsti in fase dibattimentale era stata mostrata dapprima alla teste la fotografia di P. e poi le cinque effigi tra le quali riconoscere l’imputato inoltre, i soggetti rappresentati in fotografia avevano un’età tra i 34 e i 74 anni, mentre la teste riferiva al momento della individuazione che la persona da riconoscere aveva tra i 20 e i 25 anni. 1.5 Con separato ricorso, il difensore di G. eccepisce che la motivazione in ordine all’accertamento psicologico del reato era meramente apparente inoltre la sentenza era munita di motivazione meramente apparente in ordine ai criteri seguiti per la determinazione della pena. Considerato in diritto 2. I ricorsi proposti sono manifestamente infondati. 2.1 Relativamente ai motivi di ricorso, osserva il collegio come nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possa essere riproposta - ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità ex officio in ogni stato e grado del procedimento - una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali il giudice di merito si è già pronunciato in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici, come è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’articolo 606 cod.proc.pen comma 3, ultima parte, Cass. sez. II sentenza numero 22123 del 08/02/2013, Rv. 255361 . 2.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha esaurientemente motivato su tutti i punti oggetto di appello e pedissequamente riproposti con il ricorso per cassazione, che è pertanto inammissibile in particolare, sul primo motivo di ricorso, premessa la definizione di phishing truffa informatica effettuata inviando un’e-mail con il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati quali numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home banking, ecc., motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico , come evidenziato nella sentenza di primo grado, nello stesso sono figure essenziali l’hacker esperto informatico che si procura i dati, il collaboratore prestaconto che mette a disposizione un conto corrente per accreditare le somme e il destinatario finale delle somme spedite dal cliente prestaconto che può anche essere uno dei due soggetti sopra indicati ciò premesso, osserva la Corte d’Appello che l’imputato aveva svolto il ruolo di prestaconto nelle operazioni di phishing che avevano condotto all’appropriazione delle somme di denaro depositate nei conti correnti delle persone offese elencate al capo 4 di imputazione. Il P. , in particolare, aveva aperto conti sui quali erano confluiti gli importi illecitamente carpiti. Egli, in un’epoca successiva alla commissione dei delitti mediante i quali era stato realizzato il phishing articolo 615 bis e 640 ter c.p. , aveva quindi consentito la realizzazione del profitto di tali reati, ma aveva altresì introdotto un ulteriore passaggio necessario al fine di far perdere le tracce del denaro. L’azione dell’imputato non poteva pertanto essere ricondotta, a titolo concorsuale, all’articolo 640 ter c.p., secondo quanto preteso dall’appellante, poiché il P. aveva compiuto operazioni volte a ostacolare la provenienza delittuosa delle somme depositate nei conti correnti e successivamente utilizzate per prelievi di contanti, ricariche di carte di credito o ricariche telefoniche, realizzando in tal modo gli elementi costitutivi del delitto previsto dall’articolo 648 bis c.p pag. 2 e 3 sentenza . La Corte, come già il tribunale, ha quindi ritenuto che i comportamenti di P. si collocavano in una fase successiva alla consumazione, quando il reato presupposto di frode informatica era ormai perfetto e aveva esaurito le sue conseguenze peraltro, quand’anche si ritenesse P. complice del delitto presupposto, questo andrebbe considerato proprio l’illecito ex articolo 648 bis cod.penumero e non ex artt. 615 ter e 640 ter c.p., dal momento che il contegno di P. si innesterebbe, quale prosecuzione, sulla già avvenuta frode informatica. Anche sulla eccepita insussistenza del reato di ricettazione la Corte ha fornito esauriente motivazione, evidenziando le denunce di smarrimento presentate da M. , B. e R. analogamente, la Corte ha motivato sulla eccezione di inutilizzabilità della ricognizione fotografica, osservando come, anche se la stessa presenta profili di irregolarità, L’apposizione della fotografia del P. sulla carta di identità intestata al M. risulta pacificamente dalle deposizioni del luogotenente dei carabinieri Ciro Guerriero e del maresciallo dei carabinieri Luigi D’Angelis. È quindi assolutamente certo che l’imputato, utilizzando il documento di identità del M. e sostituendosi all’intestatario, abbia aperto un conto corrente presso l’agenzia della Banca Popolare di Milano ove all’epoca dei fatti lavorava la testimone pag. 3 e 4 sentenza . È quindi del tutto evidente che a fronte di un provvedimento di secondo grado che ha fornito una risposta ai motivi di impugnazione, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal giudice del gravame in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’articolo 581 cod.proc.penumero , comma 1 lett. c , che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta cfr.,Sez. 6, sent. numero 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 . 2.2 Quanto al ricorso presentato da G. , lo stesi si limita genericamente a lamentare il difetto di motivazione della sentenza impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, per cui deve essere ritenuto inammissibile per difetto del requisito della specificità. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.