L’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico non è un accertamento tecnico irripetibile

Anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 48/2008 l’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico non costituisce accertamento tecnico irripetibile.

Così si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 9684/17 depositata il 28 febbraio. Il caso. La Corte d’appello di Catania condannava l’imputato alla reclusione e alla multa per essersi consapevolmente procurato e per aver, di conseguenza, detenuto materiale pedopornografico, conservandolo all’interno di un disco fisso esterno USB e del suo notebook. L’imputato ricorre per cassazione eccependo l’inutilizzabilità della prova costituita dai verbali di accertamenti tecnici ripetibili, acquisiti in primo grado non eliminati in grado d’appello, considerato che questa è stata acquista in violazione dell’art. 431 c.p.p L’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico non è accertamento tecnico irripetibile. La Corte di Cassazione afferma che l’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale nel caso di specie un floppy disk, non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 48/2008 , la quale ha introdotto unicamente l’obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare, invece, eventualmente, effetti sull’attendibilità della prova rappresentata dall’accertamento eseguito . Allo stesso modo è stato introdotto l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali . La mancata adozione di tali modalità non comporta l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti . Nella fattispecie, possono considerarsi legittime sia l’acquisizione che l’utilizzazione probatoria di tali dati. Pertanto la Corte il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 luglio 2016 – 28 febbraio 2017, n. 9684 Presidente Rosi – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catania con sentenza del 21 gennaio 2016, in parziale riforma sul trattamento sanzionatorio della decisione del Tribunale di Caltagirone del 23 aprile 2012, condannava F.G. alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa, oltre pene accessorie di legge, per il delitto di cui all’art. 600 quater, comma 1 e 2 del cod. pen. perché consapevolmente si procurava e deteneva materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, memorizzato e catalogato all’interno del disco fisso esterno USB marca Lacie e del computer notebook marca Toshiba modello A100 - 749 s/n omissis precisamente catalogava detto materiale all’interno della cartella denominata teens relativa ad immagini riguardanti minori di età superiore ai 13 anni, all’interno della cartella denominata child pedo relativa a materiale pedo pornografico realizzato con soggetti in età prescolare, ordinandolo a seconda del tipo di file. Con l’aggravante dell’ingente quantità del materiale detenuto trattandosi di diverse centinaia di file. Accertato in omissis . 2. L’imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen 2.1. Art. 606, comma 1, lettera E, cod. proc. pen Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al motivo di appello relativo alla illegittima acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali di accertamenti tecnici ripetibili compiuti dalla polizia postale di . I verbali di accertamenti tecnici ripetibili sono quelli su cui i giudici di primo e di secondo grado hanno ritenuto di fondare rispettivamente la pronuncia di responsabilità a carico del ricorrente. La ripetibilità dei predetti accertamenti emerge da quanto testimoniato da uno degli agenti della polizia postale, vedi verbale di udienza del 22 gennaio 2013 del primo grado, a pagina 15 secondo paragrafo, allegato 4 al presente ricorso. I giudici hanno rigettato il motivo di appello ritenendo che nella specie gli agenti della polizia giudiziaria si sarebbero limitati alla semplice estrapolazione di un’immagine che non comportava l’esecuzione di attività tecniche, ovvero alcuna valutazione tecnica piuttosto, si estraeva dal video la copia di diverse immagini la copia costituiva prova documentale ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale, acquisita legittimamente. La determinazione della sentenza di appello non è motivata in relazione alle censure dell’appellante, è manifestamente illogica, viola il disposto dell’articolo 431 cod. proc. pen., infatti i verbali non sono costituiti dalla mera riproduzione stampa di immagini rinvenuta all’interno delle apparecchiature informatiche oggetto di sequestro, ma indicano le attività tecniche che gli agenti della polizia postale hanno compiuto sulle apparecchiature informatiche sottoposta a sequestro, anche mediante l’utilizzo di particolari software al fine di esaminare il contenuto delle apparecchiature e ricavarne determinate immagini. Contengono inoltre valutazioni sia sull’elemento soggettivo del reato sia sulla catalogazione del materiale è un travisamento del dato processuale ovvero i verbali di accertamenti ripetibili sono stati equiparati a meri documenti. 2.2. Art. 606, comma 1, lettera C del cod. proc. pen Inosservanza del combinato disposto degli articoli 431 e 191 del codice di rito, in relazione ai verbali di accertamenti tecnici ripetibili compiuti dalla polizia postale di Catania. La Corte di appello di Catania ha utilizzato, per affermare la responsabilità del ricorrente degli atti che non avrebbero potuto essere esaminati e valutate ai fini del decidere i verbali di atti ripetibili citati , come previsto dagli art. 431 e 191, cod. proc. pen 2.3. Inutilizzabilità, ex art. 191 e 431 cod. proc. pen. dei verbali di accertamenti tecnici ripetibili, di cui ai motivi precedenti. Si eccepisce anche in questa sede la inutilizzabilità della predetta asserita prova costituita dai verbali di accertamenti tecnici ripetibili, acquisiti in primo grado non eliminati in grado di appello, considerato che detta pretesa prova è stata acquisita in violazione dell’articolo 431 cod. proc. pen 2.4. Art. 606, comma 1, lettera E, cod. proc. pen Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla affermata responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli. La responsabilità del ricorrente è stata affermata dai giudici di appello sulla base non dimostrata che il materiale pedo-pornografico fosse ordinato e catalogato su non meglio individuati scaffali. In atti nulla emerge sul presunto materiale pedo pornografico posizionate e catalogato su scaffali. Il materiale fu rinvenuto in apparecchiature informatiche, non di proprietà del ricorrente, e non su scaffali tanto riferisce la polizia postale. I giudici di appello non hanno valutato il ragionevole dubbio, ovvero che il garage era adibito a riparazione di attrezzature elettroniche, radiotecnico. 2.5. Intervenuta prescrizione del reato contestato al ricorrente. In via subordinata si eccepisce comunque la prescrizione del reato essendo decorso il termine massimo di cui all’articolo 161 codice penale. Ha chiesto pertanto in via preliminare l’annullamento della sentenza dichiarare in ogni caso comunque inutilizzabili i verbali di accertamenti tecnici ripetibili in via subordinata dichiarare l’intervenuta prescrizione. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. I primi tre motivi del ricorso riguardano la legittimità dell’acquisizione al fascicolo del dibattimento e della loro utilizzazione, a fini probatori, dei verbali degli accertamenti tecnici compiuti dalla polizia. La questione è stata adeguatamente motivata dalla sentenza impugnata che richiama anche l’ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012 senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando che la Polizia postale estrapolava dal materiale informatico in sequestro taluni files che riportava su carta immagini . Così ricostruita la vicenda, e sul punto non ci sono contestazioni nel ricorso, tranne quella di ritenere tali operazioni in divieto degli art. 431 e 191 cod. proc. pen. si deve rilevare che come ampiamente ritenuto dalla Corte di Cassazione tale tipo di operazione non costituisce accertamento tecnico irripetibile L’estrazione di dati archiviati in un supposto informatico nella specie floppy disk non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare, invece, eventualmente, effetti sull’attendibilità della prova rappresentata dall’accertamento eseguito. In motivazione, la S.C. ha precisato che è fatta salva la necessità di verificare in concreto la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015 - dep. 21/03/2016, Branchi e altri, Rv. 26647701 nello stesso senso L’estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti. In motivazione, la Suprema Corte ha chiarito che i dati di carattere informatico rientrano in ogni caso nel novero delle prove documentali Sez. 2, n. 29061 del 01/07/2015 - dep. 08/07/2015, P.C. in proc. Posanzini e altri, Rv. 26457201 . Legittime sono state, quindi, sia l’acquisizione e sia l’utilizzazione probatoria di tali dati prove documentali . Del resto nessuna contestazione è stata formulata sulla sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e sulla corrispondenza ad essi di quelli estratti. 4. Il ricorrente ritiene con il quarto motivo di ricorso contraddittoria e manifestamente illogica la motivazione perché si riferisce a materiale pedo-pornografico ordinato e catalogato su scaffali. Così non risulta, perché la sentenza impugnata non riferisce di file pedo-pornografici su scaffali, ma bensì di CD, videocassette e custodie per CD mentre le custodie per CD e le videocassette erano allineate su uno scaffale . . I file evidentemente erano contenuti nei computer e nelle memorie. 4.1. Il ricorrente poi ritiene sussistenti ragionevoli dubbi desumibili dalla circostanza che il garage era adibito a laboratorio per riparazioni di attrezzature elettroniche. Dall’analisi della motivazione dei due provvedimenti sentenza di primo grado e sentenza d’appello, doppia conforme non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente il materiale era di proprietà di terzi che avevano portato a riparare le attrezzature informatiche non trova elementi certi negli atti, e né gli stessi, del resto, sono indicati nell’atto di impugnazione, e quindi sono solo ipotesi teoriche, non valutabili in sede di legittimità vedi espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409 La regola dell’ al di là di ogni ragionevole dubbio , secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all’imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali . Gli elementi indicati nelle decisioni, sono gravi, univoci e convergenti nell’indicare il ricorrente detentore del materiale. Nel ricorso non si contestano le motivazioni ma genericamente si esprimono dubbi soggettivi, non valutabili in sede di legittimità. 5. L’inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso . Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266 . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.